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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1647/2020,
TRA
( ),rapp.to e difesa dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
Pescolla Gianluca presso il cui studio domicilia in Campobasso alla via Garibaldi 54;
OPPONENTE
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Mautone Sabrina presso Controparte_1 C.F._1
il cui studio domicilia in Avellino alla via Piazza della Libertà n. 11;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2020, la si opponeva, chiedendone la Parte_1 revoca, al decreto ingiuntivo n. 42/2020 emesso dall'intestato Tribunale e notificato in data 3.3.2020, con cui era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 241,67 oltre interessi come da domanda dalla maturazione al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate in
€ 200,00, oltre accessori come per legge con attribuzione. A fondamento della propria domanda, la
1 rappresentava che nel ricorso monitorio in atti la , dopo aver premesso Parte_1 CP_1
di essere dipendente della dal 1.10.2017 e di aver prestato servizio nella terapia Parte_1
intensiva, sub-intensiva e nelle sale operatorie, deduceva di aver maturato il diritto all'indennità di cui all'art. 61 CCNL di categoria, quantificata, per il periodo di agosto, settembre e ottobre 2019, in totale in euro 241,67. Tale pretesa, tuttavia, secondo l'opponente, era infondata poiché basata su una interpretazione dell'art. 61 CCNL di categoria non conforme ai canoni previsti dalla legge. In particolare, la eccepiva che la non era adibita in modo stabile alla terapia Parte_1 CP_1
intensiva, sub-intensiva o nelle sale operatorie, avendo svolto in detti reparti solo dei turni saltuari.
Concludeva, pertanto, per la revoca del suddetto decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la IG.ra , la quale deduceva che la CP_1
sussistenza del diritto alla percezione dell'indennità in questione fosse subordinata al mero svolgimento di un servizio infermieristico nelle terapie intensive, sub-intensive o sale operatorie.
Inoltre, ella rappresentava che la fosse strutturata al suo interno con un reparto Parte_1 denominato Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale che comprendeva un'area di terapia intensiva, una di sub-intensiva, una di nido e una per l'allattamento; pertanto, essendo dette aree interdipendenti, durante il proprio turno, ella poteva svolgere la prestazione indifferentemente in una delle aree, compresa la terapia intensiva o sub-intensiva. Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Sentiti i procuratori delle parti, espletata la prova testimoniale ed acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa come segue.
L'oggetto della presente controversia verte, in primo luogo, sull'interpretazione del citato art. 61, lettera d), comma 2 del CCNL AIOP, secondo cui “Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere”. Nello specifico, è necessario verificare se il contratto collettivo intenda attribuire il diritto all'indennità esclusivamente al personale stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi o se intenda riconoscere tale diritto per il mero svolgimento di un servizio infermieristico nei suddetti reparti ospedalieri.
A tal fine, occorre richiamare i criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti collettivi, in merito ai quali la Suprema Corte ha di recente ribadito, con la sentenza n. 30141 del 13.10.2022, che
“secondo l'insegnamento più risalente di questa Corte, nell'interpretazione della disciplina
2 contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - la volontà comune delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al significato letterale delle parole, tenuto conto anche del carattere vincolante che non di rado hanno all'interno dell'azienda l'uso e la prassi, assumendo invece un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole (Cass. n. 2469 del 2005; nello stesso senso, Cass. nn.
6264 e 15393 del 2006)” e che “più recentemente, l'interpretazione dei contratti collettivi si è orientata verso un processo di circolarità del percorso ermeneutico, di pari passo all'evoluzione giurisprudenziale in materia civile, interpretazione che tiene in considerazione tutti i criteri ermeneutici (sia quelli tradizionalmente definiti soggettivi che quelli configurati come oggettivi) su un livello di equiordinazione, percorso ove l'interprete è tenuto a confrontare il significato desumibile dall'applicazione del criterio letterale con quello desumibile dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con quanto risulta dall'applicazione di tali ulteriori criteri (Cass. n. 24483 del
2021, con specifico riferimento all'interpretazione di un contratto collettivo;
con riguardo alla materia civilistica, Cass. n. 25840 del 2014 e Cass. S.U. n. 6882 del 2019 e, con riguardo alla materia lavoristica e ai rapporti tra datore e lavoratore, Cass. n. 24699 del 2021, dalle quali emerge
l'orientamento che considera equiordinato rispetto al criterio logico - sistematico anche il criterio funzionale, volto all'esame della causa, concreta, del contratto)”.
Nel caso di specie, l'art. 61 del CCNL citato disciplina plurime indennità cui il personale sanitario può accedere, laddove si realizzino le specifiche condizioni ivi previste. In particolare, proprio la lettura dell'intera disposizione e il confronto tra le diverse indennità previste, consente di cogliere la volontà delle parti contraenti di limitare il riconoscimento dell'indennità in esame al solo personale stabilmente operante nei reparti di terapia intensiva, sub-intensiva o sala operatoria. Invero, alla lettera d) punto 2 si prevede specificamente che l'indennità de qua spetta al “personale stabilmente operante” nei reparti interessati;
diversamente, per le altre indennità vi è riferimento al “personale operante” ovvero al “servizio prestato” e all' “effettivo servizio”. L'utilizzo di una diversa terminologia nell'ambito del medesimo articolo induce a ritenere sussistente una volontà precisa di distinguere i requisiti necessari a beneficiare delle diverse indennità previste e, di conseguenza, ad escludere che la disposizione di cui alla lettera d) punto 2) possa essere interpretata nel senso indicato dall'opposta.
3 Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità in esame non è sufficiente che la abbia CP_1
prestato un servizio in detti reparti ma è necessario che abbia svolto in essi le proprie mansioni, nel periodo agosto-ottobre 2019, con una frequenza tale da potersi definire stabile secondo l'id quod plerumque accidit. E' necessario, quindi, che attività lavorativa sia stata svolta in maniera continuativa, costante e permanente all'interno dei reparti di cui all'art. 61 lettera d) numero 2 CCNL
AIOP.
A questo punto occorre esaminare la documentazione prodotta in atti e la prova orale espletata.
Come chiarito dalla Suprema Corte “con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. n.
17371/2003)”. È dunque onere della parte opposta, attore in senso sostanziale, provare la fondatezza del credito azionato, ex art. 2697 c.c., mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
La risulta essere dipendente della , in qualità CP_1 Controparte_2 di Vigilatrice d'infanzia livello DB1, sin dall'assunzione occorsa in data 1.10.2017. La stessa sostiene nei propri scritti di svolgere prestazioni “collegate all'indennità richiesta che rivestono i caratteri di prevalenza, specificità, esclusività e continuità di svolgimento, rappresentanti il presupposto per il riconoscimento della medesima” ed aggiunge di aver svolto nel mese di agosto 18 giorni di presenza CP_ CP_ presso , nel mese di settembre 15 giorni di presenza presso , nel mese di ottobre 15 giorni di presenza presso CP_3
Tali affermazioni, tuttavia, all'esito dell'istruttoria orale risultano non provate. In particolare, nel caso di specie, sono state acquisite le dichiarazioni dei testi escussi 5.5.2022 nel giudizio r.g.n. 1648/2020.
In tale udienza, il teste sig. ha dichiarato ADR “Sono un lavoratore dipendente Testimone_1
della società opponente. Sono un impiegato amministrativo addetto alla gestione del personale. Ho iniziato a fare questo lavoro nel giugno 2016. Da allora ho lavorato sempre nello stesso ufficio”.
[…] ADR “La sig.ra , quando io ho iniziato a lavorare, lavorava già, inquadrata come Parte_2 puericultrice ed assegnata al reparto nido. L'ho anche vista qualche volta in ufficio, ma per lo più la conosco per questioni di lavoro ed in via cartolare. Lo stesso posso dire della sig.ra Parte_3
che invece è inquadrata come infermiera ed assegnata anch'essa al reparto nido”. ADR
[...]
“Posso dire che il personale del reparto nido espleta mensilmente alcuni turni nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ciò avviene a seconda delle necessità. I due reparti sono sullo stesso piano della struttura ospedaliera”. ADR “Non so dire, neppure in media, quante volte il personale del nido svolga il turno in terapia intensiva, perché ciò avviene a seconda delle esigenze sanitarie, tanto che
4 le relative disposizioni vengono impartite dal responsabile di reparto o dal direttore sanitario, senza coinvolgere il profilo amministrativo, e di volta in volta, in base alle necessità contingenti”. ADR
“Preciso che non vi è documentazione amministrativa in mio possesso relativamente a tali turni, ma credo che esistano turni scritti nei reparti”. ADR “Posso dire che le lavoratrici del nido non sono assegnate in maniera stabile e continuativa alla terapia intensiva. Ciò posso dire anche in ordine alle sig.re Che io sappia anche il concreto Parte_4 espletamento dell'attività di lavoro nella terapia intensiva, da parte di tutte le lavoratrici del nido, comprese le predette, non avviene in maniera stabile e continuativa”.
All'udienza dell'1.6.2022, veniva disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalla teste dott.ssa Tes_
nell'ambito del procedimento r.g. n. 1645/2020. Quest'ultima, in particolare, direttrice sanitaria della ha dichiarato che : “si, è vero, il nido è composto, in quanto unità Parte_1
funzionale, da neonatologia (6 posti letto), terapia intensiva (5 posti letto), terapia sub-intensiva (6 posti letto), nido fisiologico (40 culle) […] a mio avviso non è assegnata in maniera stabile e Co continuativa alla in quanto dalla predisposizione del piano di lavoro della caposala si evince che ogni singola unità viene assegnata alla per una sequenza di turni ogni 4 turni. In Parte_5
dettaglio, posso dire che ogni dipendente /lavoratrice viene assegnata alla per circa una Parte_5 volta al mese”.
All'udienza del 5.6.2024 veniva altresì escusso il teste collega della ricorrente e Tes_3
dipendente della la quale ha affermato tutte le circostanze indicate nella memoria di Controparte_4 costituzione dell'opposta ed in particolare che la svolge la propria prestazione sia in TIN CP_1
che al Nido fisiologico, a seconda delle necessità, ma in prevalenza presso la Terapia Intensiva
Neonatale.
In verità, la saltuarietà con cui la lavoratrice viene adibita allo svolgimento di attività lavorativa presso
Con la risulta confermata anche dai turni relativi al mese di agosto, settembre e ottobre 2019, stilati dalla caposala, allegati al ricorso in opposizione e non contestati in questi giudizio. Da un'analisi di questi ultimi emerge come la ha svolto il proprio turno presso la terapia intensiva neonatale CP_1
per due volte nel mese di agosto, due volte nel mese di settembre e per quattro volte nel mese di
Tes_ ottobre. Ciò conferma le circostanze riferite dalla teste e dimostra l'erroneità dei calcoli effettuati dalla lavoratrice.
Dunque, alla luce delle considerazioni sopra effettuate deve ritenersi che l'odierna opposta non ha
Con fornito la prova di aver effettivamente svolto la propria attività lavorativa presso la in maniera prevalente, specifica, esclusiva e continua, di tal che la sua pretesa di ricevere l'indennità di cui all'art. 61, lettera d) punto 2 risulta infondata. Il ricorso in opposizione va dunque accolto con revoca del decreto ingiuntivo n. 1007/2020.
5 Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- ACCOGLIE il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo n. 42/2020;
- CONDANNA la resistente al pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Avellino, il 19.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
6
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1647/2020,
TRA
( ),rapp.to e difesa dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
Pescolla Gianluca presso il cui studio domicilia in Campobasso alla via Garibaldi 54;
OPPONENTE
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Mautone Sabrina presso Controparte_1 C.F._1
il cui studio domicilia in Avellino alla via Piazza della Libertà n. 11;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2020, la si opponeva, chiedendone la Parte_1 revoca, al decreto ingiuntivo n. 42/2020 emesso dall'intestato Tribunale e notificato in data 3.3.2020, con cui era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 241,67 oltre interessi come da domanda dalla maturazione al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate in
€ 200,00, oltre accessori come per legge con attribuzione. A fondamento della propria domanda, la
1 rappresentava che nel ricorso monitorio in atti la , dopo aver premesso Parte_1 CP_1
di essere dipendente della dal 1.10.2017 e di aver prestato servizio nella terapia Parte_1
intensiva, sub-intensiva e nelle sale operatorie, deduceva di aver maturato il diritto all'indennità di cui all'art. 61 CCNL di categoria, quantificata, per il periodo di agosto, settembre e ottobre 2019, in totale in euro 241,67. Tale pretesa, tuttavia, secondo l'opponente, era infondata poiché basata su una interpretazione dell'art. 61 CCNL di categoria non conforme ai canoni previsti dalla legge. In particolare, la eccepiva che la non era adibita in modo stabile alla terapia Parte_1 CP_1
intensiva, sub-intensiva o nelle sale operatorie, avendo svolto in detti reparti solo dei turni saltuari.
Concludeva, pertanto, per la revoca del suddetto decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la IG.ra , la quale deduceva che la CP_1
sussistenza del diritto alla percezione dell'indennità in questione fosse subordinata al mero svolgimento di un servizio infermieristico nelle terapie intensive, sub-intensive o sale operatorie.
Inoltre, ella rappresentava che la fosse strutturata al suo interno con un reparto Parte_1 denominato Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale che comprendeva un'area di terapia intensiva, una di sub-intensiva, una di nido e una per l'allattamento; pertanto, essendo dette aree interdipendenti, durante il proprio turno, ella poteva svolgere la prestazione indifferentemente in una delle aree, compresa la terapia intensiva o sub-intensiva. Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Sentiti i procuratori delle parti, espletata la prova testimoniale ed acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa come segue.
L'oggetto della presente controversia verte, in primo luogo, sull'interpretazione del citato art. 61, lettera d), comma 2 del CCNL AIOP, secondo cui “Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere”. Nello specifico, è necessario verificare se il contratto collettivo intenda attribuire il diritto all'indennità esclusivamente al personale stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi o se intenda riconoscere tale diritto per il mero svolgimento di un servizio infermieristico nei suddetti reparti ospedalieri.
A tal fine, occorre richiamare i criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti collettivi, in merito ai quali la Suprema Corte ha di recente ribadito, con la sentenza n. 30141 del 13.10.2022, che
“secondo l'insegnamento più risalente di questa Corte, nell'interpretazione della disciplina
2 contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - la volontà comune delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al significato letterale delle parole, tenuto conto anche del carattere vincolante che non di rado hanno all'interno dell'azienda l'uso e la prassi, assumendo invece un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole (Cass. n. 2469 del 2005; nello stesso senso, Cass. nn.
6264 e 15393 del 2006)” e che “più recentemente, l'interpretazione dei contratti collettivi si è orientata verso un processo di circolarità del percorso ermeneutico, di pari passo all'evoluzione giurisprudenziale in materia civile, interpretazione che tiene in considerazione tutti i criteri ermeneutici (sia quelli tradizionalmente definiti soggettivi che quelli configurati come oggettivi) su un livello di equiordinazione, percorso ove l'interprete è tenuto a confrontare il significato desumibile dall'applicazione del criterio letterale con quello desumibile dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con quanto risulta dall'applicazione di tali ulteriori criteri (Cass. n. 24483 del
2021, con specifico riferimento all'interpretazione di un contratto collettivo;
con riguardo alla materia civilistica, Cass. n. 25840 del 2014 e Cass. S.U. n. 6882 del 2019 e, con riguardo alla materia lavoristica e ai rapporti tra datore e lavoratore, Cass. n. 24699 del 2021, dalle quali emerge
l'orientamento che considera equiordinato rispetto al criterio logico - sistematico anche il criterio funzionale, volto all'esame della causa, concreta, del contratto)”.
Nel caso di specie, l'art. 61 del CCNL citato disciplina plurime indennità cui il personale sanitario può accedere, laddove si realizzino le specifiche condizioni ivi previste. In particolare, proprio la lettura dell'intera disposizione e il confronto tra le diverse indennità previste, consente di cogliere la volontà delle parti contraenti di limitare il riconoscimento dell'indennità in esame al solo personale stabilmente operante nei reparti di terapia intensiva, sub-intensiva o sala operatoria. Invero, alla lettera d) punto 2 si prevede specificamente che l'indennità de qua spetta al “personale stabilmente operante” nei reparti interessati;
diversamente, per le altre indennità vi è riferimento al “personale operante” ovvero al “servizio prestato” e all' “effettivo servizio”. L'utilizzo di una diversa terminologia nell'ambito del medesimo articolo induce a ritenere sussistente una volontà precisa di distinguere i requisiti necessari a beneficiare delle diverse indennità previste e, di conseguenza, ad escludere che la disposizione di cui alla lettera d) punto 2) possa essere interpretata nel senso indicato dall'opposta.
3 Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità in esame non è sufficiente che la abbia CP_1
prestato un servizio in detti reparti ma è necessario che abbia svolto in essi le proprie mansioni, nel periodo agosto-ottobre 2019, con una frequenza tale da potersi definire stabile secondo l'id quod plerumque accidit. E' necessario, quindi, che attività lavorativa sia stata svolta in maniera continuativa, costante e permanente all'interno dei reparti di cui all'art. 61 lettera d) numero 2 CCNL
AIOP.
A questo punto occorre esaminare la documentazione prodotta in atti e la prova orale espletata.
Come chiarito dalla Suprema Corte “con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. n.
17371/2003)”. È dunque onere della parte opposta, attore in senso sostanziale, provare la fondatezza del credito azionato, ex art. 2697 c.c., mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
La risulta essere dipendente della , in qualità CP_1 Controparte_2 di Vigilatrice d'infanzia livello DB1, sin dall'assunzione occorsa in data 1.10.2017. La stessa sostiene nei propri scritti di svolgere prestazioni “collegate all'indennità richiesta che rivestono i caratteri di prevalenza, specificità, esclusività e continuità di svolgimento, rappresentanti il presupposto per il riconoscimento della medesima” ed aggiunge di aver svolto nel mese di agosto 18 giorni di presenza CP_ CP_ presso , nel mese di settembre 15 giorni di presenza presso , nel mese di ottobre 15 giorni di presenza presso CP_3
Tali affermazioni, tuttavia, all'esito dell'istruttoria orale risultano non provate. In particolare, nel caso di specie, sono state acquisite le dichiarazioni dei testi escussi 5.5.2022 nel giudizio r.g.n. 1648/2020.
In tale udienza, il teste sig. ha dichiarato ADR “Sono un lavoratore dipendente Testimone_1
della società opponente. Sono un impiegato amministrativo addetto alla gestione del personale. Ho iniziato a fare questo lavoro nel giugno 2016. Da allora ho lavorato sempre nello stesso ufficio”.
[…] ADR “La sig.ra , quando io ho iniziato a lavorare, lavorava già, inquadrata come Parte_2 puericultrice ed assegnata al reparto nido. L'ho anche vista qualche volta in ufficio, ma per lo più la conosco per questioni di lavoro ed in via cartolare. Lo stesso posso dire della sig.ra Parte_3
che invece è inquadrata come infermiera ed assegnata anch'essa al reparto nido”. ADR
[...]
“Posso dire che il personale del reparto nido espleta mensilmente alcuni turni nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ciò avviene a seconda delle necessità. I due reparti sono sullo stesso piano della struttura ospedaliera”. ADR “Non so dire, neppure in media, quante volte il personale del nido svolga il turno in terapia intensiva, perché ciò avviene a seconda delle esigenze sanitarie, tanto che
4 le relative disposizioni vengono impartite dal responsabile di reparto o dal direttore sanitario, senza coinvolgere il profilo amministrativo, e di volta in volta, in base alle necessità contingenti”. ADR
“Preciso che non vi è documentazione amministrativa in mio possesso relativamente a tali turni, ma credo che esistano turni scritti nei reparti”. ADR “Posso dire che le lavoratrici del nido non sono assegnate in maniera stabile e continuativa alla terapia intensiva. Ciò posso dire anche in ordine alle sig.re Che io sappia anche il concreto Parte_4 espletamento dell'attività di lavoro nella terapia intensiva, da parte di tutte le lavoratrici del nido, comprese le predette, non avviene in maniera stabile e continuativa”.
All'udienza dell'1.6.2022, veniva disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalla teste dott.ssa Tes_
nell'ambito del procedimento r.g. n. 1645/2020. Quest'ultima, in particolare, direttrice sanitaria della ha dichiarato che : “si, è vero, il nido è composto, in quanto unità Parte_1
funzionale, da neonatologia (6 posti letto), terapia intensiva (5 posti letto), terapia sub-intensiva (6 posti letto), nido fisiologico (40 culle) […] a mio avviso non è assegnata in maniera stabile e Co continuativa alla in quanto dalla predisposizione del piano di lavoro della caposala si evince che ogni singola unità viene assegnata alla per una sequenza di turni ogni 4 turni. In Parte_5
dettaglio, posso dire che ogni dipendente /lavoratrice viene assegnata alla per circa una Parte_5 volta al mese”.
All'udienza del 5.6.2024 veniva altresì escusso il teste collega della ricorrente e Tes_3
dipendente della la quale ha affermato tutte le circostanze indicate nella memoria di Controparte_4 costituzione dell'opposta ed in particolare che la svolge la propria prestazione sia in TIN CP_1
che al Nido fisiologico, a seconda delle necessità, ma in prevalenza presso la Terapia Intensiva
Neonatale.
In verità, la saltuarietà con cui la lavoratrice viene adibita allo svolgimento di attività lavorativa presso
Con la risulta confermata anche dai turni relativi al mese di agosto, settembre e ottobre 2019, stilati dalla caposala, allegati al ricorso in opposizione e non contestati in questi giudizio. Da un'analisi di questi ultimi emerge come la ha svolto il proprio turno presso la terapia intensiva neonatale CP_1
per due volte nel mese di agosto, due volte nel mese di settembre e per quattro volte nel mese di
Tes_ ottobre. Ciò conferma le circostanze riferite dalla teste e dimostra l'erroneità dei calcoli effettuati dalla lavoratrice.
Dunque, alla luce delle considerazioni sopra effettuate deve ritenersi che l'odierna opposta non ha
Con fornito la prova di aver effettivamente svolto la propria attività lavorativa presso la in maniera prevalente, specifica, esclusiva e continua, di tal che la sua pretesa di ricevere l'indennità di cui all'art. 61, lettera d) punto 2 risulta infondata. Il ricorso in opposizione va dunque accolto con revoca del decreto ingiuntivo n. 1007/2020.
5 Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- ACCOGLIE il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo n. 42/2020;
- CONDANNA la resistente al pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Avellino, il 19.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
6