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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 79/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CONROTTO EMILIA, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 28.01.2021 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1832/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nata a [...] il [...] è invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88); condannare sempre esso Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del giudizio per sia del presente giudizio, da liquidarsi tenuto conto delle CP_2 tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, come modificato dal D.M. n.37/2018, aumentate del 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.38/2018, oltre le spese presumibili non documentabili (Cass. Sez. Unite n.31030/19) e le spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1 con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 26.11.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome parkinsoniana con grave rallentamento ideo motorio nonostante la terapia medica . Anemia sideropenica. Artrosi polidistrettuale in soggetto con esiti di frattura sottocapitata scomposta di femore sinistro, trattata chirurgicamente con PTA e con esiti di frattura bimalleolare a sinistra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi;
Cardiomiopatia ipertensivo- aritmogena in soggetto portatore di PMK definitivo ed in trattamento con NAO in scompenso cronico”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Tenuto conto dei pregiudizi derivanti dalle menomazioni riscontrate il ricorrente è invalido in misura del 100 % con difficoltà gravi e con necessità di assistenza continuativa e permanente (legge 18/80), oltre ad essere portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal mese di settembre del 2021.”
Ritenuta inutiliter data la valutazione in relazione ai presupposti sanitari per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92 in quanto non rientrante nel petitum;
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad
Pag. 2 di 3 entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1 dal settembre 2021 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ER
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. PE
.
[...]
Vallo della Lucania, così deciso il 17.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 79/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CONROTTO EMILIA, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 28.01.2021 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1832/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nata a [...] il [...] è invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88); condannare sempre esso Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del giudizio per sia del presente giudizio, da liquidarsi tenuto conto delle CP_2 tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, come modificato dal D.M. n.37/2018, aumentate del 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.38/2018, oltre le spese presumibili non documentabili (Cass. Sez. Unite n.31030/19) e le spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1 con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 26.11.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome parkinsoniana con grave rallentamento ideo motorio nonostante la terapia medica . Anemia sideropenica. Artrosi polidistrettuale in soggetto con esiti di frattura sottocapitata scomposta di femore sinistro, trattata chirurgicamente con PTA e con esiti di frattura bimalleolare a sinistra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi;
Cardiomiopatia ipertensivo- aritmogena in soggetto portatore di PMK definitivo ed in trattamento con NAO in scompenso cronico”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Tenuto conto dei pregiudizi derivanti dalle menomazioni riscontrate il ricorrente è invalido in misura del 100 % con difficoltà gravi e con necessità di assistenza continuativa e permanente (legge 18/80), oltre ad essere portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal mese di settembre del 2021.”
Ritenuta inutiliter data la valutazione in relazione ai presupposti sanitari per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92 in quanto non rientrante nel petitum;
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad
Pag. 2 di 3 entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1 dal settembre 2021 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ER
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. PE
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Vallo della Lucania, così deciso il 17.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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