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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1392/2024 R.G. promossa da
(C.F.: P. IVA: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Milano alla Via Caldera n. 21, in persona dei procuratori speciali e Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Ferrecchia (C.F.: ) e dall'Avv. C.F._1
Massimiliano Silvestri (C.F.: ) per procura alle liti allegata al ricorso per C.F._2
decreto ingiuntivo
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gastone Spagna (C.F.: C.F._4
) per procura a margine dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. C.F._5 - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3802/2023 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata e proponevano tempestiva Controparte_1 Parte_4
opposizione al decreto ingiuntivo n. 965/2018, con cui il Tribunale di Napoli Nord, su ricorso di aveva loro ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro Parte_1
17.142,21, oltre interessi e spese, quale saldo del prestito personale n. 14363670, sottoscritto dal primo e garantito dall'altra.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto per difetto di prova e, in subordine, per superamento del tasso soglia anti-usura, con conseguente condanna della a modificare le risultanze Pt_1
contabili del rapporto. Vinte le spese.
L'opposta, costituendosi, chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in subordine, instava per la condanna di controparte al pagamento della diversa somma che fosse risultata dovuta, con il favore delle spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., conclusasi negativamente la mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante documenti e c.t.u.
Con sentenza n. 3802 pubblicata il 25.9.2023, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il monitorio e condannava gli opponenti al pagamento dell'importo di euro 5.175,55, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando le spese di lite e ponendo quelle di c.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che era infondata l'eccepita inidoneità della documentazione in atti a comprovare il credito, mentre era fondata l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento, dovendosi includere nel t.e.g. il costo delle due polizze assicurative sottoscritte contestualmente ad esso e volte a coprire rischi tipicamente incidenti sulla capacità di rimborsarlo;
conseguentemente, era condivisibile l'operato del c.t.u., secondo il quale dall'importo totale delle rate previste dal piano di ammortamento (euro 27.942,56) andavano scomputate le somme dovute a titolo di interessi (euro 9.519,68), gli oneri assicurativi (euro
3.197,88) e la commissione finanziaria (euro 225,00), quali costi compresi nel t.e.g. usurario, e dalla differenza risultante (euro 15.000,00) andavano detratte le somme già versate dal mutuatario
(complessivi euro 9,824,45), per cui l'importo ancora dovuto ammontava ad euro 5.175,55.
La sostanziale reciproca soccombenza veniva posta a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite e della ripartizione in parti uguali delle spese della c.t.u.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 19.3.2024 ed iscritta a ruolo il 25.3.2024 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta sentenza, non notificata, lamentando che il primo giudice aveva errato nell'includere i costi delle polizze nel calcolo del t.e.g. e nella rideterminazione della somma a debito di controparte, e concludeva chiedendo, in totale riforma della pronuncia impugnata, di confermare il decreto ingiuntivo n. 4965/2018, con vittoria delle spese del doppio grado.
In via istruttoria, instava per il rinnovo della c.t.u. al fine di espungere dal calcolo del t.e.g. i costi delle polizze assicurative facoltative.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano che il gravame fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Procedutosi previa nomina del Consigliere istruttore, con ordinanza depositata in data 7.10.2024
veniva rigettata l'istanza di rinnovazione della c.t.u. e fissata l'udienza collegiale del 2.4.2025 per la discussione orale e la decisione, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 9.4.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 350-bis c.p.c. All'udienza del 9.4.2025 le parti discutevano la causa che, all'esito, veniva riservata in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si legge che, ai fini dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del t.e.g., rileva il collegamento funzionale tra il finanziamento e la polizza, e non l'obbligatorietà di quest'ultima,
collegamento che si presume, in difetto di prova contraria, se il finanziamento è stipulato contestualmente alla sottoscrizione della polizza;
da tale premessa derivava che, nel caso di specie, i costi delle due polizze andavano inclusi nel t.e.g., siccome esse era state sottoscritte contestualmente al finanziamento.
Secondo l'appellante, il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice non era condivisibile,
atteso che il costo può essere attinente all'erogazione del credito anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa, tant'è che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al tempo della sottoscrizione del finanziamento in esame richiedevano che il calcolo del t.e.g.
includesse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale
del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui
beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio
assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la
polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”
Ebbene, le polizze sottoscritte dal non erano né obbligatorie, né funzionali alla CP_1
concessione del finanziamento o al rimborso del credito, in quanto nel frontespizio erano definite come “servizio facoltativo aggiuntivo” e la loro facoltatività emergeva anche dalla disciplina contenuta nell'art. 3 c.g.c., intitolato “Coperture assicurative facoltative finanziate”; inoltre, esse erano state sottoscritte a beneficio del mutuatario e del suo nucleo familiare (ciò specificamente per la polizza Personal Protection) o degli eredi (ciò per la polizza vita Metlife), e non al fine di tutelare l'istituto finanziatore dal rischio di insolvenza del soggetto finanziato, tant'è che era possibile il recesso dopo il decorso di un certo periodo di tempo (cinque anni dalla sottoscrizione per la polizza
Personal Protection e sessanta giorni relativamente alla polizza Metlife), con l'effetto che era palese che le garanzie accessorie erano autonome rispetto al finanziamento.
Aggiungeva, inoltre, che non era determinante che l'importo del premio fosse stato oggetto di finanziamento, né l'incameramento, da parte di essa appellante, della provvigione per il collocamento della polizza, trattandosi di remunerazione per un servizio di cui il cliente aveva scelto liberamente di avvalersi.
Pertanto, i costi delle due polizze andavano esclusi dal t.e.g. del finanziamento che, in tal modo,
restava intra soglia.
Il motivo è infondato.
Il Collegio intende dare seguito all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può
essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (v. Cass. civ., sez. VI, ord. 1.2.2022, n. 3025).
Nessun rilievo assume, ai fini del computo nel t.e.g. delle spese assicurative, la circostanza che l'adesione alla polizza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia facoltativa o obbligatoria, rilevando esclusivamente il collegamento delle spese di assicurazione alla concessione del credito. Conseguentemente, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono porre limitazioni al dettato dell'art. 644 c.p., secondo cui “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: invero, dette Istruzioni, siccome costituenti norme secondarie, devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, per cui non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., di cui non possono intaccare la ben precisa portata precettiva (v., da ultimo, anche
Cass. civ., sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha condiviso la conclusione del c.t.u. che, tenendo conto di tutte le remunerazioni e di tutti i costi comunque collegati all'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri assicurativi, ha ricostruito il t.e.g. contrattuale nella misura del 22,23%, eccedente il tasso soglia del trimestre di riferimento, pari al 19,15%. Invero, non ha offerto la prova Parte_1
contraria idonea a vincere la presunzione di collegamento tra il finanziamento e le due polizze, le quali non solo sono state sottoscritte contestualmente al primo, ma coprono rischi tali da pregiudicare la restituzione delle rate (precisamente, la polizza Personal Protection copre infortuni e sinistri, mentre la polizza MetLife assicura contro i rischi costituiti da morte, invalidità permanente totale, malattia grave ed inabilità temporanea), per cui sono avvinte al finanziamento da un nesso genetico e funzionale, che si manifesta anche nel computo dei costi assicurativi nel cd. montante da restituire ratealmente.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
primo giudice, condividendo l'operato dell'ausiliario, ha ritenuto di dover ricalcolare il debito residuo del finanziamento espungendo, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi e ogni altro onere rientrante nel t.e.g. e tenendo conto delle rate già pagate dal mutuatario.
Secondo l'appellante, era stato erroneamente determinato nella somma di euro 15.000,00 l'importo da restituire a titolo di capitale, che nella prospettazione dell'ausiliario rappresentava il netto erogato al debitore a seguito del pagamento della commissione finanziaria (euro 225,00) e dei premi assicurativi (euro 3.197,88), entrambi finanziati dal rapporto di credito per un capitale complessivo pari ad euro 18.422,88, come si desumeva anche dalla rata mensile di euro 332,65, prevista dal piano di ammortamento. Spiegava che, “sottraendo i suddetti oneri dall'importo effettivamente erogato (euro 15.000,00), detti costi verrebbero doppiamente espunti dal capitale dovuto dal debitore perpetrando un'ingiustificata lesione del diritto di credito della banca”, per cui era irrimediabilmente inattendibile il ricalcolo effettuato dal c.t.u.
La censura è manifestamente infondata. Invero, la disposizione contenuta nell'art. 1815, comma 2,
c.c. - secondo cui “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” - si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell'usura e, ove interpretata limitatamente agli interessi in senso stretto,
darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore.
Conseguentemente, deve ritenersi che la sanzione della nullità vada a colpire tutte le remunerazioni e tutti i costi collegati all'erogazione del credito, siccome concorrono a determinare l'illegittimo superamento del tasso soglia, con conseguente loro espunzione dal quantum debeatur.
Del resto, anche il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che,
una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 c.p. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del t.e.g., compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario (v.
decisione n. 12830/2018).
L'appello va, pertanto, rigettato.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con distrazione dei compensi a favore del difensore degli appellati, che ne ha fatto richiesta. Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gastone Spagna;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9 aprile 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1392/2024 R.G. promossa da
(C.F.: P. IVA: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Milano alla Via Caldera n. 21, in persona dei procuratori speciali e Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Ferrecchia (C.F.: ) e dall'Avv. C.F._1
Massimiliano Silvestri (C.F.: ) per procura alle liti allegata al ricorso per C.F._2
decreto ingiuntivo
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gastone Spagna (C.F.: C.F._4
) per procura a margine dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. C.F._5 - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3802/2023 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata e proponevano tempestiva Controparte_1 Parte_4
opposizione al decreto ingiuntivo n. 965/2018, con cui il Tribunale di Napoli Nord, su ricorso di aveva loro ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro Parte_1
17.142,21, oltre interessi e spese, quale saldo del prestito personale n. 14363670, sottoscritto dal primo e garantito dall'altra.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto per difetto di prova e, in subordine, per superamento del tasso soglia anti-usura, con conseguente condanna della a modificare le risultanze Pt_1
contabili del rapporto. Vinte le spese.
L'opposta, costituendosi, chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in subordine, instava per la condanna di controparte al pagamento della diversa somma che fosse risultata dovuta, con il favore delle spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., conclusasi negativamente la mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante documenti e c.t.u.
Con sentenza n. 3802 pubblicata il 25.9.2023, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il monitorio e condannava gli opponenti al pagamento dell'importo di euro 5.175,55, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando le spese di lite e ponendo quelle di c.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che era infondata l'eccepita inidoneità della documentazione in atti a comprovare il credito, mentre era fondata l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento, dovendosi includere nel t.e.g. il costo delle due polizze assicurative sottoscritte contestualmente ad esso e volte a coprire rischi tipicamente incidenti sulla capacità di rimborsarlo;
conseguentemente, era condivisibile l'operato del c.t.u., secondo il quale dall'importo totale delle rate previste dal piano di ammortamento (euro 27.942,56) andavano scomputate le somme dovute a titolo di interessi (euro 9.519,68), gli oneri assicurativi (euro
3.197,88) e la commissione finanziaria (euro 225,00), quali costi compresi nel t.e.g. usurario, e dalla differenza risultante (euro 15.000,00) andavano detratte le somme già versate dal mutuatario
(complessivi euro 9,824,45), per cui l'importo ancora dovuto ammontava ad euro 5.175,55.
La sostanziale reciproca soccombenza veniva posta a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite e della ripartizione in parti uguali delle spese della c.t.u.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 19.3.2024 ed iscritta a ruolo il 25.3.2024 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta sentenza, non notificata, lamentando che il primo giudice aveva errato nell'includere i costi delle polizze nel calcolo del t.e.g. e nella rideterminazione della somma a debito di controparte, e concludeva chiedendo, in totale riforma della pronuncia impugnata, di confermare il decreto ingiuntivo n. 4965/2018, con vittoria delle spese del doppio grado.
In via istruttoria, instava per il rinnovo della c.t.u. al fine di espungere dal calcolo del t.e.g. i costi delle polizze assicurative facoltative.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano che il gravame fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Procedutosi previa nomina del Consigliere istruttore, con ordinanza depositata in data 7.10.2024
veniva rigettata l'istanza di rinnovazione della c.t.u. e fissata l'udienza collegiale del 2.4.2025 per la discussione orale e la decisione, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 9.4.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 350-bis c.p.c. All'udienza del 9.4.2025 le parti discutevano la causa che, all'esito, veniva riservata in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si legge che, ai fini dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del t.e.g., rileva il collegamento funzionale tra il finanziamento e la polizza, e non l'obbligatorietà di quest'ultima,
collegamento che si presume, in difetto di prova contraria, se il finanziamento è stipulato contestualmente alla sottoscrizione della polizza;
da tale premessa derivava che, nel caso di specie, i costi delle due polizze andavano inclusi nel t.e.g., siccome esse era state sottoscritte contestualmente al finanziamento.
Secondo l'appellante, il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice non era condivisibile,
atteso che il costo può essere attinente all'erogazione del credito anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa, tant'è che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al tempo della sottoscrizione del finanziamento in esame richiedevano che il calcolo del t.e.g.
includesse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale
del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui
beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio
assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la
polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”
Ebbene, le polizze sottoscritte dal non erano né obbligatorie, né funzionali alla CP_1
concessione del finanziamento o al rimborso del credito, in quanto nel frontespizio erano definite come “servizio facoltativo aggiuntivo” e la loro facoltatività emergeva anche dalla disciplina contenuta nell'art. 3 c.g.c., intitolato “Coperture assicurative facoltative finanziate”; inoltre, esse erano state sottoscritte a beneficio del mutuatario e del suo nucleo familiare (ciò specificamente per la polizza Personal Protection) o degli eredi (ciò per la polizza vita Metlife), e non al fine di tutelare l'istituto finanziatore dal rischio di insolvenza del soggetto finanziato, tant'è che era possibile il recesso dopo il decorso di un certo periodo di tempo (cinque anni dalla sottoscrizione per la polizza
Personal Protection e sessanta giorni relativamente alla polizza Metlife), con l'effetto che era palese che le garanzie accessorie erano autonome rispetto al finanziamento.
Aggiungeva, inoltre, che non era determinante che l'importo del premio fosse stato oggetto di finanziamento, né l'incameramento, da parte di essa appellante, della provvigione per il collocamento della polizza, trattandosi di remunerazione per un servizio di cui il cliente aveva scelto liberamente di avvalersi.
Pertanto, i costi delle due polizze andavano esclusi dal t.e.g. del finanziamento che, in tal modo,
restava intra soglia.
Il motivo è infondato.
Il Collegio intende dare seguito all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può
essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (v. Cass. civ., sez. VI, ord. 1.2.2022, n. 3025).
Nessun rilievo assume, ai fini del computo nel t.e.g. delle spese assicurative, la circostanza che l'adesione alla polizza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia facoltativa o obbligatoria, rilevando esclusivamente il collegamento delle spese di assicurazione alla concessione del credito. Conseguentemente, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono porre limitazioni al dettato dell'art. 644 c.p., secondo cui “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: invero, dette Istruzioni, siccome costituenti norme secondarie, devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, per cui non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., di cui non possono intaccare la ben precisa portata precettiva (v., da ultimo, anche
Cass. civ., sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha condiviso la conclusione del c.t.u. che, tenendo conto di tutte le remunerazioni e di tutti i costi comunque collegati all'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri assicurativi, ha ricostruito il t.e.g. contrattuale nella misura del 22,23%, eccedente il tasso soglia del trimestre di riferimento, pari al 19,15%. Invero, non ha offerto la prova Parte_1
contraria idonea a vincere la presunzione di collegamento tra il finanziamento e le due polizze, le quali non solo sono state sottoscritte contestualmente al primo, ma coprono rischi tali da pregiudicare la restituzione delle rate (precisamente, la polizza Personal Protection copre infortuni e sinistri, mentre la polizza MetLife assicura contro i rischi costituiti da morte, invalidità permanente totale, malattia grave ed inabilità temporanea), per cui sono avvinte al finanziamento da un nesso genetico e funzionale, che si manifesta anche nel computo dei costi assicurativi nel cd. montante da restituire ratealmente.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
primo giudice, condividendo l'operato dell'ausiliario, ha ritenuto di dover ricalcolare il debito residuo del finanziamento espungendo, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi e ogni altro onere rientrante nel t.e.g. e tenendo conto delle rate già pagate dal mutuatario.
Secondo l'appellante, era stato erroneamente determinato nella somma di euro 15.000,00 l'importo da restituire a titolo di capitale, che nella prospettazione dell'ausiliario rappresentava il netto erogato al debitore a seguito del pagamento della commissione finanziaria (euro 225,00) e dei premi assicurativi (euro 3.197,88), entrambi finanziati dal rapporto di credito per un capitale complessivo pari ad euro 18.422,88, come si desumeva anche dalla rata mensile di euro 332,65, prevista dal piano di ammortamento. Spiegava che, “sottraendo i suddetti oneri dall'importo effettivamente erogato (euro 15.000,00), detti costi verrebbero doppiamente espunti dal capitale dovuto dal debitore perpetrando un'ingiustificata lesione del diritto di credito della banca”, per cui era irrimediabilmente inattendibile il ricalcolo effettuato dal c.t.u.
La censura è manifestamente infondata. Invero, la disposizione contenuta nell'art. 1815, comma 2,
c.c. - secondo cui “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” - si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell'usura e, ove interpretata limitatamente agli interessi in senso stretto,
darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore.
Conseguentemente, deve ritenersi che la sanzione della nullità vada a colpire tutte le remunerazioni e tutti i costi collegati all'erogazione del credito, siccome concorrono a determinare l'illegittimo superamento del tasso soglia, con conseguente loro espunzione dal quantum debeatur.
Del resto, anche il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che,
una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 c.p. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del t.e.g., compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario (v.
decisione n. 12830/2018).
L'appello va, pertanto, rigettato.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con distrazione dei compensi a favore del difensore degli appellati, che ne ha fatto richiesta. Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gastone Spagna;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9 aprile 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi