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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 665/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DN02634 2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DN02634 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DN02634 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui per l'annualità 2019 sono stati mossi i seguenti rilievi e recuperati di conseguenza a tassazione i tributi:
1. Costi per operazioni inesistenti per complessivi euro 169.720,15 ed indebita detrazione di Iva per euro 36.806,00, relativamente a fatture emesse dalla società Società_1 srl.
2. Costi non documentati/non inerenti per euro 300.000,00 ed indebita detrazione della corrispondente Iva per fatture emesse da Società_2 srl.
3. Costi per operazioni inesistenti per euro 24.253,11 e indebita detrazione Iva per fatture emesse dalla
Società_3 srl.
4. Variazione non documentata di euro 105.036,00 relativa agli incassi afferenti la sfera istituzionale.
L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando il ricorso e, con memoria con allegata proposta di conciliazione, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente chiedeva di confermare l'avviso di accertamento, limitatamente al primo e terzo rilievo di cui sopra, abbandonando dunque i rilievi secondo e quarto.
All'udienza di discussione le parti si riportavano alle rispettive tesi e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, prende atto dell'abbandono dei recuperi n. 2 e 4, rispettivamente concernenti costi non documentati per euro 300.000,00, relativamente alle fatture Società_2 e per variazione non dimostrata di euro 105.036,00 riguardante gli incassi afferenti la sfera istituzionale.
La Corte intende, per le ragioni infra indicate, conformarsi a quanto deciso per altra annualità (2018) con la sentenza pronunziata l'11.12.2025.
In relazione al primo rilievo, concernenti i rapporti intrattenuti e le prestazioni rese dalla Società_1 srl, la Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare l'effettività di tali prestazioni, fatturate per complessivi euro 169.720,15.
La società emittente le fatture, costituita in data 14.04.2005, con un solo socio e capitale sociale di euro
15.000,00, risulta dal registro imprese svolgere, come attività principale, lavori di compravendita, locazione, utilizzo e/o cessione di spazi pubblicitari in genere e in via secondaria l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento, articoli sportivi, merceria, calzature, casalinghi, elettrodomestici e articoli per la casa.
A partire dal 01.06.2016 anche consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale e dal 12.10.2017 riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche
(esclusi i computer), noleggio di macchine e attrezzature per l'ufficio, servizi di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, lavori edili;
dal 28.03.2018 noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o demolizione ed altri lavori;
movimentazione terra, escavazioni e canalizzazioni in genere, preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
lavori generali di costruzione e manutenzione edifici e fornitura di terreno;
e dal 02.05.2018 lavorazioni meccaniche c/terzi (torneria e fresatura); infine dal
12.03.2019 commercio all'ingrosso di alimentari senza deposito. Dal sistema informativo Inps l'attività dichiarata dalla predetta società era “concessionaria e degli altri intermediari” risulta cessata provvisoriamente il 22.12.2017; quella di “riparazione e manutenzione di altre macchine” sospesa dal 04.07.2018; l'attività di “noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore” cessata dal 31.05.2018.
La società non ha inoltre depositato i bilanci dopo l'ultimo del 2016 e dichiarazioni fiscali;
è priva di immobili e mobili registrati;
non è titolare di utenze elettriche, idriche e del gas;
dal 2018 è senza dipendenti e modestissimi solo acquisti registrati nel 2019 (appena euro 15.339,24) a fronte di un'imponente mole di fatture emesse nel 2019 (euro 6.122.350,29).
Più che fondati sono perciò i sospetti che Società_1 S.R.L. non potesse oggettivamente svolgere l'attività dichiarata per totale assenza di struttura organizzativa e riscontri oggettivi e che le fatture emesse siano perciò da considerare quali operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 del D.
Lgs. 74/2000 e dell'art. 21 comma 7 del DPR 633/72 sulla base di plurimi rilievi contestati dall'Ufficio e, oltre a quelli più sopra segnalati:
-la formale rappresentanza a soggetti in genere privi di esperienza imprenditoriale, non compatibile comunque con i pregressi professionali;
-una spropositata ed ingiustificabile crescita esponenziale del volume d'affari, rispetto ad annualità precedenti;
-l'assenza di una sede effettiva presso l'indirizzo dichiarato;
-la mancanza di strutture organizzative e mezzi aziendali;
-il mancato assolvimento degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento.
A fronte della presunzione dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente non ha fornito prove convincenti dell'effettività delle operazioni fatturate.
Il recupero deve, pertanto, essere confermato.
*
Ad uguali conclusioni la Corte perviene con riferimento al rilievo n. 3), in ordine ai rapporti intrattenuti con la società Società_3 SRLS, per i costi recuperati ammontanti ad euro 24.253,11.
Tale società svolgeva l'attività principale di pulizia di edifici e condomini e in via secondaria l'attività di lavori di manutenzione edile e servizi di marketing, ricerche di mercato, ideazione di campagne pubblicitarie, servizi alle imprese per la pubblicità e consulenza di eventi sportivi (esclusa attività di agenzia pubblicitaria); essa ha un capitale sociale di soli euro 1.000,00, non risulta aver mai depositato alcun bilancio presso il registro delle imprese e la dichiarazione fiscale annuale ai fini Ires e Irap;
risulta aver avuto un solo dipendente nel 2019 e nel 2020 (Nominativo_1) rispettivamente per 118 e 166 giorni per un corrispettivo dichiarato rispettivamente di euro 2.573,25 e di euro 2.466,24; era anch'essa priva di intestate utenze elettriche, idriche e del gas;
non possedeva beni immobili intestati, né beni mobili registrati.
Per contro dal portale fatture e corrispettivi sono emerse fatture emesse da Società_3 SRLS per un importo complessivo di euro 192.554,20 dal 01.08.2019 al 31.12.2019.
Non risultano versamenti di imposta Ires, Irap, Iva per l'anno di imposta 2019.
Il socio unico e legale rappresentante per il 2019 risulta svolgere attività di “lavori di meccanica generale” in assenza di dipendenti.
Rilevanti anche in questo caso le incongruenze segnalate dall'Ufficio e cioè:
-il mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa tributaria;
-il volume d'affari ricostruito sulla base delle fatture emesse palesemente incongruente con la struttura aziendale.
Anche la società Società_3 srls non avrebbe potuto svolgere l'attività di impresa dichiarata e, in assenza di riscontri oggettivi, le fatture emesse ben potevano e possono considerarsi quali operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 74/2000 e dell'art. 21 comma 7 del DPR 633/72.
Anche questo recupero deve, pertanto, essere confermato.
Gli altri recuperi vanno annullati.
Il solo parziale accoglimento del ricorso, giustifica una compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in parziale accoglimento, annulla l'accertamento limitatamente ai recuperi per "i costi non documentati e non inerenti" per fatture emesse da Società_2; e per variazione in diminuzione per euro 105.036,00=. Conferma nel resto l'accertamento.
Compensa le spese.
Così deciso in Modena lì 19 Gennaio 2026
Manda alla Segreteria per le notifiche del caso.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 665/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DN02634 2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DN02634 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DN02634 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui per l'annualità 2019 sono stati mossi i seguenti rilievi e recuperati di conseguenza a tassazione i tributi:
1. Costi per operazioni inesistenti per complessivi euro 169.720,15 ed indebita detrazione di Iva per euro 36.806,00, relativamente a fatture emesse dalla società Società_1 srl.
2. Costi non documentati/non inerenti per euro 300.000,00 ed indebita detrazione della corrispondente Iva per fatture emesse da Società_2 srl.
3. Costi per operazioni inesistenti per euro 24.253,11 e indebita detrazione Iva per fatture emesse dalla
Società_3 srl.
4. Variazione non documentata di euro 105.036,00 relativa agli incassi afferenti la sfera istituzionale.
L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando il ricorso e, con memoria con allegata proposta di conciliazione, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente chiedeva di confermare l'avviso di accertamento, limitatamente al primo e terzo rilievo di cui sopra, abbandonando dunque i rilievi secondo e quarto.
All'udienza di discussione le parti si riportavano alle rispettive tesi e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, prende atto dell'abbandono dei recuperi n. 2 e 4, rispettivamente concernenti costi non documentati per euro 300.000,00, relativamente alle fatture Società_2 e per variazione non dimostrata di euro 105.036,00 riguardante gli incassi afferenti la sfera istituzionale.
La Corte intende, per le ragioni infra indicate, conformarsi a quanto deciso per altra annualità (2018) con la sentenza pronunziata l'11.12.2025.
In relazione al primo rilievo, concernenti i rapporti intrattenuti e le prestazioni rese dalla Società_1 srl, la Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare l'effettività di tali prestazioni, fatturate per complessivi euro 169.720,15.
La società emittente le fatture, costituita in data 14.04.2005, con un solo socio e capitale sociale di euro
15.000,00, risulta dal registro imprese svolgere, come attività principale, lavori di compravendita, locazione, utilizzo e/o cessione di spazi pubblicitari in genere e in via secondaria l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento, articoli sportivi, merceria, calzature, casalinghi, elettrodomestici e articoli per la casa.
A partire dal 01.06.2016 anche consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale e dal 12.10.2017 riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche
(esclusi i computer), noleggio di macchine e attrezzature per l'ufficio, servizi di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, lavori edili;
dal 28.03.2018 noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o demolizione ed altri lavori;
movimentazione terra, escavazioni e canalizzazioni in genere, preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
lavori generali di costruzione e manutenzione edifici e fornitura di terreno;
e dal 02.05.2018 lavorazioni meccaniche c/terzi (torneria e fresatura); infine dal
12.03.2019 commercio all'ingrosso di alimentari senza deposito. Dal sistema informativo Inps l'attività dichiarata dalla predetta società era “concessionaria e degli altri intermediari” risulta cessata provvisoriamente il 22.12.2017; quella di “riparazione e manutenzione di altre macchine” sospesa dal 04.07.2018; l'attività di “noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore” cessata dal 31.05.2018.
La società non ha inoltre depositato i bilanci dopo l'ultimo del 2016 e dichiarazioni fiscali;
è priva di immobili e mobili registrati;
non è titolare di utenze elettriche, idriche e del gas;
dal 2018 è senza dipendenti e modestissimi solo acquisti registrati nel 2019 (appena euro 15.339,24) a fronte di un'imponente mole di fatture emesse nel 2019 (euro 6.122.350,29).
Più che fondati sono perciò i sospetti che Società_1 S.R.L. non potesse oggettivamente svolgere l'attività dichiarata per totale assenza di struttura organizzativa e riscontri oggettivi e che le fatture emesse siano perciò da considerare quali operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 del D.
Lgs. 74/2000 e dell'art. 21 comma 7 del DPR 633/72 sulla base di plurimi rilievi contestati dall'Ufficio e, oltre a quelli più sopra segnalati:
-la formale rappresentanza a soggetti in genere privi di esperienza imprenditoriale, non compatibile comunque con i pregressi professionali;
-una spropositata ed ingiustificabile crescita esponenziale del volume d'affari, rispetto ad annualità precedenti;
-l'assenza di una sede effettiva presso l'indirizzo dichiarato;
-la mancanza di strutture organizzative e mezzi aziendali;
-il mancato assolvimento degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento.
A fronte della presunzione dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente non ha fornito prove convincenti dell'effettività delle operazioni fatturate.
Il recupero deve, pertanto, essere confermato.
*
Ad uguali conclusioni la Corte perviene con riferimento al rilievo n. 3), in ordine ai rapporti intrattenuti con la società Società_3 SRLS, per i costi recuperati ammontanti ad euro 24.253,11.
Tale società svolgeva l'attività principale di pulizia di edifici e condomini e in via secondaria l'attività di lavori di manutenzione edile e servizi di marketing, ricerche di mercato, ideazione di campagne pubblicitarie, servizi alle imprese per la pubblicità e consulenza di eventi sportivi (esclusa attività di agenzia pubblicitaria); essa ha un capitale sociale di soli euro 1.000,00, non risulta aver mai depositato alcun bilancio presso il registro delle imprese e la dichiarazione fiscale annuale ai fini Ires e Irap;
risulta aver avuto un solo dipendente nel 2019 e nel 2020 (Nominativo_1) rispettivamente per 118 e 166 giorni per un corrispettivo dichiarato rispettivamente di euro 2.573,25 e di euro 2.466,24; era anch'essa priva di intestate utenze elettriche, idriche e del gas;
non possedeva beni immobili intestati, né beni mobili registrati.
Per contro dal portale fatture e corrispettivi sono emerse fatture emesse da Società_3 SRLS per un importo complessivo di euro 192.554,20 dal 01.08.2019 al 31.12.2019.
Non risultano versamenti di imposta Ires, Irap, Iva per l'anno di imposta 2019.
Il socio unico e legale rappresentante per il 2019 risulta svolgere attività di “lavori di meccanica generale” in assenza di dipendenti.
Rilevanti anche in questo caso le incongruenze segnalate dall'Ufficio e cioè:
-il mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa tributaria;
-il volume d'affari ricostruito sulla base delle fatture emesse palesemente incongruente con la struttura aziendale.
Anche la società Società_3 srls non avrebbe potuto svolgere l'attività di impresa dichiarata e, in assenza di riscontri oggettivi, le fatture emesse ben potevano e possono considerarsi quali operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 74/2000 e dell'art. 21 comma 7 del DPR 633/72.
Anche questo recupero deve, pertanto, essere confermato.
Gli altri recuperi vanno annullati.
Il solo parziale accoglimento del ricorso, giustifica una compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in parziale accoglimento, annulla l'accertamento limitatamente ai recuperi per "i costi non documentati e non inerenti" per fatture emesse da Società_2; e per variazione in diminuzione per euro 105.036,00=. Conferma nel resto l'accertamento.
Compensa le spese.
Così deciso in Modena lì 19 Gennaio 2026
Manda alla Segreteria per le notifiche del caso.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi