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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU RI Presidente relatrice
SC IN IU
RE AR IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9289/2025 R.G. promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. LUPPI ALBERTO, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LUPPI Parte_2 C.F._2
ALBERTO, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Piaccia al Tribunale, pronunciare la separazione dei coniugi e alla Parte_1 Parte_2 seguente condizioni:
Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
i figli minori vengono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre e facoltà libera di visita e frequentazione da parte del padre;
l'abitazione coniugale rimane in uso alla moglie e il marito rilascerà l'abitazione coniugale entro il 24.03.2025.
1 Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento di ciascuno dei figli, fino Pt_2
a quando non saranno economicamente autosufficienti, la somma di euro 300,00 e, così, complessivamente,
l'importo di euro 900,00 mensili, soggetto a rivalutazione Istat annuale, entro il 20 di ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito a metà fra i coniugi fino a quando il figlio di maggiore età, attualmente privo di lavoro, non diverrà economicamente autosufficiente.
In quel momento, verrà meno il versamento di euro 300,00 mensili da parte del padre, a favore di tale figlio e, contestualmente, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie.
La moglie rinuncia al rimborso delle spese straordinarie.
Il mutuo cointestato, stipulato nel 2011, verrà quanto prima accollato completamente alla signora Pt_1
che continuerà a saldarlo personalmente.
[...]
Il signor in considerazione dell'assetto economico complessivamente concordato, Parte_2 rinuncia ad ogni pretesa relativa ad anticipazioni effettuate con riferimento al mutuo cointestato e a spese sostenute nell'immobile.
Il conto corrente cointestato, al momento dell'accollo del mutuo alla signora verrà Parte_1 immediatamente chiuso.
Tutte le utenze domestiche integrate al signor dovranno quanto prima essere intestate Parte_2 alla signora usufruttuaria con i figli dell'immobile di proprietà dei genitori della signora, sito Parte_1
a Sirmione in via Volta 8.
Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SIRMIONE (BS) in data 3.6.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SIRMIONE al n. 9, parte 2, serie A, anno 2001, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 26.8.2001, SC il 24.5.2005 (entrambi oggi maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti), il 18.2.2003, il 18.10.2007, e il 10.1.2012. Per_2 Per_3 Per_4
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU RI Presidente relatrice
SC IN IU
RE AR IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9289/2025 R.G. promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. LUPPI ALBERTO, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LUPPI Parte_2 C.F._2
ALBERTO, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Piaccia al Tribunale, pronunciare la separazione dei coniugi e alla Parte_1 Parte_2 seguente condizioni:
Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
i figli minori vengono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre e facoltà libera di visita e frequentazione da parte del padre;
l'abitazione coniugale rimane in uso alla moglie e il marito rilascerà l'abitazione coniugale entro il 24.03.2025.
1 Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento di ciascuno dei figli, fino Pt_2
a quando non saranno economicamente autosufficienti, la somma di euro 300,00 e, così, complessivamente,
l'importo di euro 900,00 mensili, soggetto a rivalutazione Istat annuale, entro il 20 di ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito a metà fra i coniugi fino a quando il figlio di maggiore età, attualmente privo di lavoro, non diverrà economicamente autosufficiente.
In quel momento, verrà meno il versamento di euro 300,00 mensili da parte del padre, a favore di tale figlio e, contestualmente, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie.
La moglie rinuncia al rimborso delle spese straordinarie.
Il mutuo cointestato, stipulato nel 2011, verrà quanto prima accollato completamente alla signora Pt_1
che continuerà a saldarlo personalmente.
[...]
Il signor in considerazione dell'assetto economico complessivamente concordato, Parte_2 rinuncia ad ogni pretesa relativa ad anticipazioni effettuate con riferimento al mutuo cointestato e a spese sostenute nell'immobile.
Il conto corrente cointestato, al momento dell'accollo del mutuo alla signora verrà Parte_1 immediatamente chiuso.
Tutte le utenze domestiche integrate al signor dovranno quanto prima essere intestate Parte_2 alla signora usufruttuaria con i figli dell'immobile di proprietà dei genitori della signora, sito Parte_1
a Sirmione in via Volta 8.
Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SIRMIONE (BS) in data 3.6.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SIRMIONE al n. 9, parte 2, serie A, anno 2001, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 26.8.2001, SC il 24.5.2005 (entrambi oggi maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti), il 18.2.2003, il 18.10.2007, e il 10.1.2012. Per_2 Per_3 Per_4
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU RI
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