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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2675 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA partita e Codice Fiscale n. nella persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore p.t. sig. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NA MA
OPPONENTE
E
C.F. in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Aino Maria Domenica
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa, stilati nei rispettivi atti difensivi, a cui ci si riporta.
Previa istruzione documentale, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione della controversia l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, Cass. civ. 9 maggio 2002 n. 6663).
Nel merito l'opposizione è fondata.
Deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Pagina 2 di 4 Ciò premesso, nel caso di specie grava, quindi, sull'impresa opposta, che assume essere creditrice della società opponente, l'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata.
Detta prova non è stata fornita.
Per quel che riguarda i lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel contratto originario e oggetto della fattura oggi contestata, richiesti in sede monitoria, merita evidenziare che nel corso del giudizio l'impresa edile ha tentato di provare tale titolo mediante testimoni.
Tuttavia, ai sensi degli artt. 2721 ss. c.c. la prova di un contratto non può essere fornita per testimoni.
La prova del titolo, inoltre, non può consistere nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza
“la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Per tale ragione, sulla base della documentazione presente in atti e delle risultanze probatorie acquisite, deve ritenersi che l'importo complessivo dei lavori pattuiti ammonti ad euro 25.000,00.
Di conseguenza, considerato che parte opponente ha dimostrato, mediante le ricevute dei bonifici effettuati, di aver già pagato detta somma, circostanza ammessa anche da parte opposta, il decreto ingiuntivo n. 719/2020, emesso dal
Tribunale di Castrovillari, deve essere revocato e la pretesa avanzata dalla ditta opposta deve essere respinta.
L'accoglimento dell'opposizione comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c, formulata da parte opposta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 442/2009 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 719/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente, per il presente giudizio, che liquida in euro 118,50 per esborsi ed euro
3.000,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 24 dicembre 2025
Il giudice G.O.T.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2675 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA partita e Codice Fiscale n. nella persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore p.t. sig. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NA MA
OPPONENTE
E
C.F. in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Aino Maria Domenica
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa, stilati nei rispettivi atti difensivi, a cui ci si riporta.
Previa istruzione documentale, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione della controversia l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, Cass. civ. 9 maggio 2002 n. 6663).
Nel merito l'opposizione è fondata.
Deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Pagina 2 di 4 Ciò premesso, nel caso di specie grava, quindi, sull'impresa opposta, che assume essere creditrice della società opponente, l'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata.
Detta prova non è stata fornita.
Per quel che riguarda i lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel contratto originario e oggetto della fattura oggi contestata, richiesti in sede monitoria, merita evidenziare che nel corso del giudizio l'impresa edile ha tentato di provare tale titolo mediante testimoni.
Tuttavia, ai sensi degli artt. 2721 ss. c.c. la prova di un contratto non può essere fornita per testimoni.
La prova del titolo, inoltre, non può consistere nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza
“la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Per tale ragione, sulla base della documentazione presente in atti e delle risultanze probatorie acquisite, deve ritenersi che l'importo complessivo dei lavori pattuiti ammonti ad euro 25.000,00.
Di conseguenza, considerato che parte opponente ha dimostrato, mediante le ricevute dei bonifici effettuati, di aver già pagato detta somma, circostanza ammessa anche da parte opposta, il decreto ingiuntivo n. 719/2020, emesso dal
Tribunale di Castrovillari, deve essere revocato e la pretesa avanzata dalla ditta opposta deve essere respinta.
L'accoglimento dell'opposizione comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c, formulata da parte opposta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 442/2009 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 719/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente, per il presente giudizio, che liquida in euro 118,50 per esborsi ed euro
3.000,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 24 dicembre 2025
Il giudice G.O.T.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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