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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17549 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XIII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. LU De ST TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75074 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2012, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 16/09/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maurizio Abbondanza e Daniele Cicero;
ATTORE
E
(C.F. , in persona de legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Roma;
P.IVA_1
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
ON Cassiano;
CONVENUTO
E
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Marinese;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LU
Fonsi;
ER AT
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alberici;
ER AT
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, l' Parte_1 CP_6
(e, per essa, l' ), la nonché il dott. Controparte_7 Controparte_8
per sentire accertata la responsabilità medica di questi ultimi, e, per CP_2
l'effetto, per ottenere condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (e cioè: danno biologico, danno esistenziale, perdita di chance nonché danno da perdita della capacità lavorativa specifica).
In particolare, il deduceva di essersi sottoposto, in seguito ad incidente Parte_1 stradale avvenuto il 31.10.2002, ad un primo intervento chirurgico presso l'ED di
Teramo, al fine della riduzione di una “frattura pluriframmentaria dell'astragalo con lussazione antero posteriore. Frattura pluriframmentaria del calcagno sul versante distale in prossimità del cuboide. Frattura del terzo distale della tibia”, salvo doversi rivolgere, visto l'esito infruttuoso del suddetto intervento, all' di Controparte_7
in vista della guarigione. CP_1
Ivi ricoverato il 5.07.2003 con la diagnosi di “Piede supinato post-traumatico destro”, il sosteneva: Parte_1
1. di aver contratto, invero, in conseguenza dell'intervento chirurgico di “tenotomia del tendine di Achille destro, artrodesi astragalo scafoidea destra e sottoastragalica destra, prelievo osseo dalla cresta iliaca destra”, eseguito il 7.07.2003 dal dott. CP_2 in qualità di capo chirurgo, presso la “Sala gessi” (in luogo di quella operatoria) della
2 struttura sanitaria, un'osteomielite del piede destro, la quale non veniva curata secondo le leges artis del caso.
In particolare, sarebbero state disattese le prescrizioni dell'infettivologo funzionali alla sospensione della terapia antibiotica in vista dell'effettuazione delle emocolture volte a rilevare la presenza di focolai infettivi al momento del picco febbrile manifestatosi nelle immediatezze del suddetto intervento chirurgico (v. pag. 59 della cartella clinica versata in atti), in luogo dei soli due unici prelievi realizzati in costanza della terapia antibiotica.
Di fatto – veniva argomentato –, “insorgeva nel piede una sepsi post operatoria”, all'esito della quale il dott. suggeriva la revisione chirurgica della fistola e la CP_2 rimozione delle viti metalliche, mediante un ulteriore intervento chirurgico da eseguirsi presso la Controparte_8
2. nonché di aver ricevuto un inadeguato trattamento medico altresì presso quest'ultima struttura, ove, ricoverato il 5.12.2003 con la diagnosi di “necrosi ossa tarsali post- traumatica”, gli venivano rimossi, in modo solo parziale, i mezzi di osteosintesi contaminati dall'infezione, salva l'esecuzione del secondo trattamento chirurgico del
13.02.2004 di rimozione della vite utilizzata per l'artrodesi dell'astragalo a fronte della necessità della “rimozione dei mezzi di sintesi infettatisi a seguito di intervento eseguito presso il ”; CP_7
3. di essere stato dimesso, in data 17.02.2004, con la diagnosi di “osteomielite cronica calcagno” impeditiva della correzione della supinazione del piede.
All'esito, parte attrice argomentava altresì di essersi sottoposta a scintigrafia, eseguita presso il Policlinico Umberto I, in data 30.11.2010, la quale rivelava la “presenza di processo flogistico leucocito-mediato”.
Per l'effetto, parte attrice domandava, sul rilievo dell'accertamento medico di cui alla perizia medico-legale, il risarcimento di “un maggior danno temporaneo pari a giorni
150 al 75% ed un maggior danno di invalidità permanente inquadrabile fra il 30 e il
45%, consistente in un attendibile stato ansioso reattivo conseguente sia alle lunghe cure patite sia alla perdita di chances di miglioramento, un aggravamento della limitazione articolare e della deformità del collo del piede destro a maggiore ripercussione sulla dinamica deambulatoria”; unitamente al risarcimento del danno estetico e del danno esistenziale nonché del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, motivati sulla scorta della riduzione della capacità di deambulazione a sua
3 volta determinativa di un riduzione della capacità reddituale dello all'epoca Parte_1 dei fatti imprenditore ed amministratore di società.
Si costituiva in giudizio il dott. il quale domandava e otteneva la CP_2 chiamata in causa della propria compagnia Zurich Insurance Public Limited Company
S.p.a. in virtù della polizza assicurativa n. 567A3141; nel merito, adduceva l'infondatezza della domanda attorea, sulla scorta dei seguenti rilievi:
(i) dell'adeguatezza della scelta, a quest'ultimo non imputabile, della “Sala gessi” come luogo idoneo all'esecuzione del trattamento chirurgico;
(ii) della riferibilità della scelta di mancata sospensione della terapia antibiotica, per l'effettuazione degli esami di
[... emocoltura consigliati dall'infettivologo, al Primario o al Capo sala del nosocomio
; (iii) dell'inattaccabilità, sotto il profilo medico, della decisione di rimozione CP_7 dei mezzi di sintesi, praticata presso il , in ragione della necessità di “una CP_8 revisione chirurgica della fistola e di rimozione delle viti metalliche”, al fine di contrastare l'infezione osteomielitica in essere.
Si costituiva in giudizio anche la Zurich Insurance Public Limited Company S.p.a., in qualità di terza chiamata in causa dal dott. la quale eccepiva: (i) CP_2
l'inoperatività della polizza n. 567A3141, poiché “annullata” in virtù dell'esercizio del diritto di recesso in seguito a sinistro a decorrere dal 20.05.2011, e dunque, non più vigente al momento della ricezione della richiesta risarcitoria del dott. pervenuta CP_2 alla compagnia in data 16-23.09.2011; (ii) in subordine, l'efficacia della copertura assicurativa solo “a secondo rischio”, nel caso in cui fossero state stipulate dall'assicurato e/o da altra struttura sanitaria convenuta nel giudizio de quo, ulteriori polizze a garanzia del medesimo rischio;
e comunque, pro quota, nei limiti del massimale pattuito.
Si costituiva in giudizio altresì l' , la quale domandava il rigetto Controparte_1 della domanda, perché infondata nell'an e nel quantum.
In particolare, in relazione all'an debeatur, la tesi della struttura sanitaria convenuta si incentrava: (i) sull'assenza di causalità tra l'intervento chirurgico (eseguito presso il S.
in data 7.07.2003) e lo sviluppo dell'infezione ossea, qualificabile come una CP_7 complicanza post-operatoria dovuta al trauma riportato all'esito dell'incidente stradale, al trattamento già eseguito presso il nosocomio di Teramo, ed altresì alle caratteristiche
4 fisiche del paziente;
(ii) sulla correttezza, nel caso di specie, della procedura di gestione delle infezioni da parte della struttura ospedaliera.
Si costituiva in giudizio altresì la la quale domandava Controparte_8
e otteneva, la chiamata in causa, ai fini della manleva, della propria compagnia assicurativa Controparte_5
Nel merito, la suddetta struttura sosteneva il rigetto della domanda attorea, perché del tutto generica in relazione all'addebito di responsabilità degli interventi del 5.12.2003 e del 13.02.2004, nonché infondata nel merito, giacchè “la pulizia chirurgica dei tessuti ossei necrotici e la rimozione dei mezzi di sintesi costitui[va] la scelta terapeutica indicata a seguito dell'insuccesso delle terapie mediche [pregresse]”, ed altresì nel quantum debeatur, attesa la compresenza di patologie sofferte dallo (quali Parte_1 obesità, diabete e cardiopatia con pregresso infarto, unitamente al trauma riportato all'esito del sinistro) nonché alla “cronicizzazione dello stato infettivo” già cristallizzatosi all'epoca degli interventi eseguiti presso la Casa di cura convenuta.
Si costituiva in giudizio, in qualità di terza chiamata in causa dalla Controparte_8
anche la compagnia la quale eccepiva: (i) la
[...] Controparte_5 prescrizione quinquennale del credito risarcitorio di parte attrice nei confronti del dott.
, in virtù l'applicabilità alla fattispecie del cd. “Decreto Balduzzi”, con la CP_2 conseguente qualificazione della presunta responsabilità professionale della
[...] in termini altrettanto extracontrattuali e prescrizione del suddetto credito Controparte_8 anche nei confronti della compagnia assicurativa;
(ii) nel merito, domandava il rigetto della domanda, sulla scorta del mancato assolvimento ad opera dell'attore dell'onere della prova del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e il danno evento lamentato.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c..
Quindi, la causa era istruita con la consulenza tecnica d'ufficio del dott. Per_1 del 30.12.2014, nonché con la relativa integrazione (resa in data 29.09.2015)
[...] al quesito sulla quantificazione della consistenza dell'invalidità residuata allo sviluppo dell'osteomielite.
All'udienza del giorno 11 gennaio 2018, il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
5 Con ordinanza in data 25 luglio 2018, il giudice rimetteva la causa sul ruolo in vista del supplemento della suddetta consulenza tecnica medico-legale, che tuttavia non veniva espletato a causa delle plurime rinunce dei consulenti d'ufficio, di volta in volta, a ciò nominati;
quindi il GOP, in temporanea sostituzione, sospendeva, con ordinanza del
10.06.2024, le operazioni peritali, e disponeva, con provvedimento del 10.07.2024, la rimessione del fascicolo al Presidente di Sezione per gli opportuni provvedimenti.
Il nuovo giudice assegnatario, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 12.11.2024, tratteneva in decisione la causa, con l'assegnazione dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza in data 31 dicembre 2024 di rimessione della causa sul ruolo, il giudicante osservava che <nella CTU, pur congruamente motivata sotto altri aspetti -
e quindi dovendosi confermare la revoca della non giustificata rinnovazione integrale della CTU - tuttavia non sono stati valutati né l'invalidità complessiva del paziente, in relazione alle sue condizioni di salute, secondo criteri medico-legali ( ), Persona_2 né la menomazione complessiva correlata all'articolazione interessata dal politraumatismo (per cui è causa), né l'entità presumibile della stessa menomazione in assenza di complicanze legate alle osteomielite, in altri termini il danno iatrogeno differenziale eventualmente accertabile in relazione al risultato ragionevolmente atteso dall'intervento presso il T'EU (ricovero del 05/07/2003) ove rettamente eseguito (come già riconosciuto dalla CTU) ma in assenza di complicanze legate all'infezione>>.
Depositata la C.T.U. integrativa in data 15/07/2025 (Consulenza collegiale ad opera della dott.ssa del dott. e del dott. ), Persona_3 Persona_4 Persona_5 all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta e decisa da questo giudice con nuova assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c..
******
1. Preliminarmente, va rilevato che la vicenda sanitaria, in relazione alla quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe sostanziata la condotta colpevole delle strutture sanitarie e del medico evocati in giudizio, risale al periodo 2002-2004 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012 (“Legge Balduzzi”) e della L. n. 24/2017 (“Legge Gelli- Bianco”).
6 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi <in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n.
158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore>> (cfr. Corte di
Cass. n. 28994/2019 e Cass. n. 28881/2019).
2. Ciò necessariamente premesso relativamente al diritto ratione temporis applicabile, è utile rammentare, in via prioritaria e sintetica, la cornice normativa e giurisprudenziale applicabile alla presente fattispecie.
2.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per i fatti precedenti l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), tanto i medici che la struttura da cui dipendono o con cui collaborano, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Sul versante dell'onere della prova in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica
(diritto alla salute), è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass.
n. 14702/2021, Cass. n. 4864/2021, Cass. n. 28991/2019, Cass. n. 24073/2017, Cass. n.
15993/2011, Cass., SS.UU., n. 577/2008) che sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (secondo il criterio del “più probabile che non”) tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte pretesa danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.
Più specificatamente, la struttura sanitaria e/o il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l'evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, perché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto: <Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è
7 sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile>>
(tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. n. 35024/2022).
2.2. Particolari fattispecie sono poi quelle di lesioni dipendenti da infezioni ospedaliere, un rischio prospetticamente assai rilevante per la continua crescita delle infezioni ospedaliere da microrganismi antibiotico-resistenti, che spesso incidono su (ed aggravano) quadri patologici dei pazienti già complessi.
Sul punto vale richiamare la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n.
6386/2023, riguardante un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per decesso, ma cui i principi di valenza generale sono comunque applicabili al caso di specie), che ha enucleato gli oneri di allegazione e prova del paziente e della struttura sanitaria.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale, resta pure sempre onere per l'attore di provare - anche presuntivamente (cfr. Cass. n. 35062/2024) - che l'infezione sia stata contratta in ospedale e sia causalmente riconducibile al ricovero e quindi o alla responsabilità dei sanitari o a carenze direttamente riconducibili alla struttura sanitaria;
la responsabilità di quest'ultima non è mai comunque oggettiva - proprio per la diffusione delle infezioni nosocomiali, contenibili ma non eradicabili - e, quando sia dimostrata, anche con criteri probabilistici, l'origine nosocomiale della patologia infettiva, la struttura sanitaria può provare, per andare esente da responsabilità, che il contagio non discenda da negligenze specifiche del personale sanitario (di cui comunque risponderebbe) e di aver adempiuto esattamente la propria prestazione e dunque di aver adottato, sia in generale che nel caso concreto, tutte le cautele previste dalle vigenti normative e dalle leges artis per prevenire le infezioni.
Nell'ambito dell'onere probatorio di parte attrice, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato (sempre secondo Cass. n. 6386/2023 già citata) sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato
8 all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
Con riferimento, invece, alla prova liberatoria a carico della struttura sanitaria, sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16900/2023) ha specificato che <In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio>>.
3. Passando all'esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
3.1. Occorre richiamare i rilievi tecnici posti a fondamento della CTU espletata nel corso dell'istruttoria del presente procedimento da specialista in ortopedia e traumatologia (dott. del 30.12.2014). Persona_1
In particolare, la consulenza tecnica muove dalla considerazione della correttezza della diagnosi (ossia di: “Piede supinato post-traumatico dx”), dell'adeguatezza del trattamento medico-chirurgico in relazione alle specificità del caso concreto e in conformità all'esperienza medico-chirurgica, nonché dell'esecuzione medesima
9 dell'intervento. Più precisamente, il suddetto trattamento era descritto, in cartella clinica, nel modo seguente: “A. Si riprende l'incisione del precedente intervento chirurgico. Revisione della precedente osteotomia. Lo scafoide è lussato medialmente.
Riduzione dello scafoide. Si cruenta l'astragalo-scafoidea. Innesto osseo prelevato dalla cresta iliaca. Osteosintesi con due Herbert 4,5mm. B. Incisione della sotto- astragalica. Si riduce il calcagno sotto l'astragalo. Innesto osseo nel seno del tarso.
Osteosintesi con vite di Herbert 6mm. Sutura, tre drenaggi […]”.
Tanto descritto - viene argomentato dal consulente d'ufficio in relazione al quesito medico-legale sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta ascritta ai sanitari e l'evento sofferto dallo -, si doveva ritenere evidente che Parte_1
l'insorgenza dell'infezione, concretizzatasi in seguito all'intervento chirurgico eseguito presso il S. in data 7.07.2003, fosse di origine nosocomiale, giacché le terapie, CP_7 pur adottate, si erano rivelate inidonee a rivelare lo stato settico in essere, con la conseguente impossibilità di eseguire un'osteotomia correttiva delle fratture dell'astragalo e del calcagno del piede destro, e così pregiudicando il recupero della funzionalità del relativo arto inferiore, già oggetto di un grave trauma all'esito dell'incidente stradale dedotto nel giudizio de quo.
Più precisamente, dall'esame della cartella clinica versata in atti dell'
[...]
, era dato evincere in relazione alle terapie adottate ma rivelatesi Parte_2 inidonee a prevenire il processo infettivo osteomielitico, che in data 11.07.2003 lo specialista infettivologo aveva suggerito l'effettuazione di emocolture da eseguire per un totale di quattro prelievi, nell'arco di 48h, con la contestuale sospensione della terapia antibiotica;
in data 14.07.2003, veniva, quindi, richiesto infettivologo, il Pt_3 cui contenuto consisteva nella conferma dell'indicazione di sospensione della terapia antibiotica in attesa delle risposte dei prelievi colturali funzionali a diagnosticare la presenza (o no) di infezioni in corso.
A tale riguardo, come precisato dal consulente medesimo in sede di integrazione della consulenza (resa in data 29.09.2015), veniva, invece, prelevato in occasione del primo intervento chirurgico del luglio del 2003, materiale intraoperatorio per esame colturale, che, a causa della mancata prescritta sospensione della terapia antibiotica da parte dello specialista, risultava negativo. Sul punto, il consulente osservava che solo successivamente, in data 10.11.2003, il dott. aveva consigliato “in CP_2
10 considerazione della fistola cutanea secernente in sede di intervento, la revisione chirurgica della fistola e la rimozione delle viti metalliche”, con il conseguente necessario ricovero dello per il trattamento della frattura, giacché l'esame Parte_1 obiettivo evidenziava la presenza di secrezione sieropurulenta a livello delle cicatrici sul dorso del piede.
3.2. Il consulente stimava, di conseguenza, il maggior danno in una lesione temporanea, quantificata in relazione all'invalidità temporanea assoluta in sei mesi
(ITA, 6 mesi) e quanto all'invalidità temporanea relativa in dodici mesi (ITP, 12 mesi), poiché da un lato, “la patologia infettiva sopraggiunta all'intervento non [aveva] consentito la giusta correzione del piede”, e dunque, era ravvisabile un danno di natura temporanea;
dall'altro non era riscontrato un danno biologico permanente, in quanto l'arco di tempo intercorso tra l'insorgenza di flogosi e/o delle fistole secernenti in qualità di segni clinici di un'osteomielite in atto ed il giorno della visita peritale
(31.10.2014) confermava uno stato di benessere caratterizzato dall'assenza di ricomparsa dell'infezione.
In altri termini, il consulente non riteneva configurabile l'ipotesi di valutazione dell'eventuale invalidità permanente patita dall'attore, giacché al momento della visita peritale non era possibile stimare la futura ed improbabile ripresa dell'infezione osteomielitica, sul rilievo per cui lo stesso aveva riferito la completa chiusura Parte_1 della fistola calcaneare, in seguito ad alcune sedute di camera iperbarica, circa due anni dopo l'esecuzione dell'intervento del 13.02.2004 presso la . Controparte_8
3.3. In sede di C.T.U. collegiale integrativa (depositata in data 15/07/2025 per rispondere allo specifico profilo dell'invalidità), dopo aver delineato l'invalidità dello sono stati stimati gli attuali esiti nella misura del 30%, nonché il Parte_1 politraumatismo iniziale di caviglia e di piede (doppia frattura malleolare e scoppio dell'astragalo) riportato nell'incidente stradale del 31 ottobre 2002, a cui sarebbe reliquato un danno del 24%, se non si fosse verificata la complicanza infettiva contratta nel luglio 2003 presso l'ED T'EU (causa di un rimaneggiamento delle ossa tarsali). Quindi, il collegio peritale ha concluso nel senso che <Considerato che
l'osteomielite non ha permesso la correzione delle deformità post-traumatiche ed ha determinato un peggioramento delle stesse reliquando un piede e retropiede destro in posizione viziata (causa di: zoppia, limitazione deambulatoria e dolore cronico), a ciò
11 si riconosce maggior danno nella misura del 6% valutato in differenziale tra 24 e
30%>>.
4. Procedendo, ora, alla valutazione delle richiamate risultanze istruttorie secondo i parametri di responsabilità civilistica in premessa richiamati, si osserva quanto segue.
Deve concludersi nel senso che può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità sanitaria nei confronti dell' sia pure, nei termini Parte_2 illustrati infra, per quanto di ragione.
Tale affermazione è coerente alle conclusioni della C.T.U. (vale a dire l'elaborato originario in ordine al profilo della responsabilità), che questo Giudice condivide e fa propri, atteso che non presentano apprezzabili criticità sotto il profilo della coerenza logica, del rigore metodologico e della razionalità del percorso mentale seguito.
D'altra parte, il C.T.U. ha fornito congrue risposte alle osservazioni critiche.
A tale riguardo, le osservazioni critiche dei consulenti di parte attrice sono sintetizzabili nel modo seguente: il consulente non avrebbe fornito alcuna spiegazione in merito al riconoscimento del dott. , racchiuso nella comparsa di costituzione, di avere CP_2 eseguito l'intervento chirurgico in Sala gessi anziché in Sala operatoria, né in relazione alla domanda di risarcimento e alla conseguente quantificazione del danno biologico permanente sofferto dall'attore; così come non avrebbe erroneamente riconosciuto, in subordine, la perdita di chance della guarigione perduta.
Ulteriormente, in sede di controdeduzioni alle note critiche di parte attrice, il consulente evidenziava: (i) in relazione alla presunta esecuzione, in dell'intervento Parte_4 chirurgico del 7.07.2003, che [era] presente l'atto confermativo dell'esecuzione dell'intervento nella camera operatoria del T'EU, e non della (ii) in Parte_4 ordine alla richiesta di liquidazione della voce di danno biologico permanente, che il solo maggiore danno configurabile era di natura temporanea, giacché non erano residuati postumi a carico del danneggiato, sul rilievo per cui il “risultato ottenuto, legato all'infezione, [era] sovrapponibile allo stato iniziale del paziente”; (iii) quanto all'invocata perdita di chance, che la relativa valutazione non costituiva oggetto dell'indagine tecnico-specialistica demandata;
(iv) che in ogni caso non erano individuabili profili di responsabilità in capo alla ove, Controparte_8 con gli interventi del 5.12.2003 e del 13.02.2004, erano stati rimossi i mezzi di osteosintesi infetti a fronte dell'infezione concretizzatasi presso il S. EU.
12 Nel caso di specie, da un lato può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta realizzatasi presso il e l'evento lesivo Controparte_9 sofferto dall'attore, consistente nell'insuccesso dell'intervento di tenotomia del tendine destro, a causa della contrazione di un'osteomielite in corrispondenza del sito e/o della ferita chirurgica post-intervento del 7.07.2003.
In particolare, gli indici di infezione nosocomiale sono rappresentati - sul rilievo dell'allegazione fornita dall'attore -, dal riscontro, nella fattispecie, dei seguenti criteri:
(i) cronologico, giacché l'intervallo di tempo incorrente tra il primo intervento chirurgico (eseguito presso il S. EU nel luglio del 2003) a causa del trauma riportato dall'attore in seno ad incidente stradale e l'esecuzione del successivo effettuato presso la del 5.12.2003 (ove era ricoverato con la diagnosi di Controparte_10
“Necrosi ossa tarsali post-traumatica”), nonché del secondo trattamento chirurgico del
13.02.2004 – eseguito anch'esso presso il – in vista della “rimozione dei CP_10 mezzi di sintesi infettatisi a seguito di intervento eseguito presso il S. ” appare CP_7
[... ragionevolmente confermativo della contrazione dell'infezione presso il nosocomio
, ove fu eseguito il primo intervento. E infatti, sul punto, nel maggio del 2004, il CP_7 dott. prescriveva la posa di un plantare nonché l'astensione da sedute CP_2 fisioterapiche, giacché non era stato possibile correggere la supinazione del piede destro a causa delle complicanze osteomielitiche insorte presso il S. EU;
(ii) topologico e tipologico, poiché l'infezione osteomielitica - non debellata in base alle risultanze della CTU a causa della mancata sospensione della terapia antibiotica in attesa delle risposte degli esami di emocoltura (pur prescritti, nelle immediatezze dell'intervento del 7.07.2003, dallo specialista infettivologo) - corrobora, in base ad un giudizio probabilistico, l'apprezzamento secondo cui la suddetta infezione dell'osso del piede (id est: criterio tipologico) si è sviluppata in corrispondenza del sito e/o della ferita incisa dal già citato trattamento chirurgico eseguito presso il S. EU (id est: criterio topologico).
[... Dall'altro lato, la struttura sanitaria (e per essa il nosocomio CP_6
) presso cui fu eseguito il suddetto intervento chirurgico-fatto generatore CP_7 dell'infezione nulla ha provato, in armonia all'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla presenza e/o alla predisposizione di presidi sanitari astrattamente idonei ad evitare il rischio di infezioni nosocomiali, e neppure ha
13 fornito prova dell'esistenza di una causa sopravvenuta che ha reso impossibile l'esecuzione fruttuosa, in vista del miglioramento o della guarigione del paziente, della prestazione medica.
5. In relazione alla responsabilità del dott. la domanda non merita CP_2 accoglimento, giacché parte attrice non ha allegato profili di colpa in relazione alla prestazione medica del medico chirurgo convenuto e al correlato presunto errore sanitario relativo alla contrazione dell'infrazione in ragione dell'esecuzione del trattamento chirurgico.
Si intende sottolineare per un verso che la responsabilità del dott. , in qualità di CP_2 medico-chirurgo esecutore dell'intervento è stata dedotta da parte attrice in modo del tutto generico e aspecifico, perché non consente di individuare gli eventuali profili di responsabilità individualizzata del chirurgo in relazione allo sviluppo dell'infezione osteomielitica;
per l'altro, che il consulente d'ufficio ha evidenziato, invero, non soltanto la correttezza della diagnosi di “Piede supinato post-traumatico destro”, ma altresì della scelta e dell'esecuzione del trattamento medico-chirurgico in conformità alle leges artis e all'esperienza medico-chirurgica (pag.
9-10 della consulenza tecnica).
Inoltre, si rammenta che, in tema di infezioni nosocomiali, la giurisprudenza ha avuto il merito di definire la consistenza di ciascuna tipologia di responsabilità professionale delle principali figure sanitarie (tra le quali non si annovera quella del medico-chirurgo mero esecutore, a tali fini, del trattamento medico), precisando in particolare che: “Il dirigente apicale è tenuto a dimostrare di avere indicato le regole cautelari da adottarsi, in attuazione del proprio potere-dovere di sorveglianza e verifica;
il direttore sanitario di averle attuate e avere organizzato gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, vigilando altresì sull'attuazione delle indicazioni fornite;
il dirigente di struttura complessa, esecutore finale dei protocolli e delle linee-guida, di avere collaborato con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo e igienista, essendo tenuto ad assumere precise informazioni sulle iniziative degli altri medici ovvero a denunciare le eventuali carenze della struttura” (Cass., 3.03.2023, n. 6386).
6. La domanda va rigettata anche in relazione all'evocata responsabilità della struttura convenuta giacché non risulta raggiunta la Controparte_8 prova del nesso di causalità tra la condotta medica (eseguita rispettivamente con gli interventi del 5.12.2003 e 13.02.2004) di rimozione dapprima parziale e poi totale dei
14 mezzi di osteosintesi risultati coinvolti in un processo infettivo già in essere e l'evento lesivo di sviluppo di osteomielite generatosi con l'esecuzione dell'intervento chirurgico
7.7.2003 posto in essere presso l' . Controparte_7
In altri termini, sul rilievo del condivisibile accertamento del consulente d'ufficio,
l'infezione era stata trattata, in modo inadeguato, presso il nosocomio S. , CP_7 perché non prevenuta attraverso la (pur suggerita) sospensione della terapia antibiotica, ad opera dell'infettivologo, funzionale a rivelarne la presenza con gli esiti delle emocolture, laddove la condotta sanitaria successivamente attuata presso la CP_10
non poteva che consistere nel trattamento dell'infezione in essere,
[...] attraverso la rimozione dei mezzi di osteosintesi infetti.
6. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di manleva, promossa dal dott. nei CP_2 confronti della compagnia Zurich Insurance Public Limited risulta assorbita;
così come
è assorbita, per la medesima ragione, la domanda di manleva avanzata dalla
[...] nei confronti della Controparte_8 Controparte_5
7. Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., la responsabilità della sola struttura sanitaria convenuta (e del nosocomio ), occorre Parte_5 CP_7 evidenziare i danni effettivamente sofferti da parte attrice.
Nella fattispecie, vi è la peculiarità di un primo elaborato tecnico, da seguire in ordine al profilo della responsabilità (consulenza tecnica d'ufficio del dott. Persona_1 del 30.12.2014, nonché con la relativa integrazione resa in data 29.09.2015), ma da integrare con un secondo accertamento tecnico collegiale (depositata in data
15/07/2025).
7.1. A questo punto, va premesso che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre far riferimento al sistema di liquidazione elaborato dal Tribunale di Roma.
Non ignora questo giudicante che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle Tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e
2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
15 Si ritiene, tuttavia, che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età ed ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Va d'altronde osservato che in passato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1524/2010) ha precisato come non sussista per il danneggiato il diritto a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che a un altro, sebbene il giudice che si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
7.2. Per quanto concerne l'I.T., il primo elaborato ha riconosciuto ITA pari a 6 mesi e
ITP pari a 12 mesi.
A tale riguardo, è utile rammentare che: “La liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente;
quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, mentre, ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale o parziale per tali periodi, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo
e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto” (tra le molte, Cass., 2021, n.
7126).
Ritiene questo giudice che la valutazione dell'invalidità temporanea formulata nel primo elaborato (ITA pari a 6 mesi e ITP pari a 12 mesi) sia esorbitante e sottenda
16 un'impostazione volta ad estendere l'invalidità temporanea rispetto alla negazione dell'invalidità permanente, a cui finisce per sovrapporsi parzialmente.
Invero, dall'analisi delle risultanze documentali risulta che in data 13/02/2024
l'infezione era venuta meno, sicché (tenendo conto della data dell'operazione del
5/12/2003) è riconoscibile – secondo un giudizio necessariamente equitativo – un'invalidità temporanea parziale al 75% pari a 150 giorni (negli stessi termini di quanto specificato in atto di citazione sulla base di perizia allegata), monetizzabile – secondo le Tabelle del Tribunale di Roma – in € 14.653,50 (€ 97,69x150).
A tale voce di danno va, quindi, aggiunto un danno iatrogeno differenziale pari al 6% in un soggetto leso di anni 53 alla data dell'evento.
Ai fini della liquidazione del danno biologico, occorre considerare che <In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario>> (cfr. Cass. n. 21261/2024).
Detto risarcimento da danno iatrogeno differenziale, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26117/2021; Cass. n. 28387/2022) non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio.
Invero, la ratio di tale procedimento di calcolo risiede (cfr. Cass. n. 29549/2024) nella progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, per cui il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale che si ricaverebbe in caso di frazionamento della causalità materiale (nella specie il 6%).
17 Tanto premesso sui criteri che devono presiedere il calcolo e alla luce delle nuove tabelle di (anno 2025), considerando una percentuale di invalidità permanente CP_1 complessiva nella misura del 30% (per un danno biologico risarcibile pari ad €
111.095,59) e sottraendovi una percentuale del 24% (per un danno quantificabile in €
76.124,58), percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata anche nel caso di diligenti cure, ed in considerazione infine dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento (53 anni), si ottiene una somma di € 34.971,01.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale
“sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 11.000,00
(pari a circa il 25% del danno biologico riconosciuto), in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
7.3. Non è fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
A tale riguardo, l'elaborazione della giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto risarcitorio alla cd. perdita di chance è essenzialmente la natura incerta dell'evento dannoso, ossia la perdita della possibilità di un risultato migliore, e soltanto eventuale. Come afferma la giurisprudenza: “In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
"chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato” (Cass. n. 24050/2023).
18 Nel caso concreto, la consulenza tecnica non è attinta dai rilievi critici di parte attrice ed ha evidenziato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta posta in essere presso il nosocomio e la concretizzazione dell'evento lesivo (e cioè: CP_7 la mancata riduzione della frattura a carico del piede dovuta alla sviluppo di infezione nosocomiale) patito dall'attore, non residuando, dunque, in costanza del suddetto accertamento, uno spazio di riconoscimento dell'invocata perdita di chance.
7.4. Non meritano accoglimento altresì le generiche domande risarcitorie del danno estetico e della lesione della capacità lavorativa specifica, poiché non supportate da alcuna specifica allegazione probatoria.
In relazione alla risarcibilità del danno estetico, è utile rammentare che: “I postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (tra le molte, Cass., n. 14246/2020).
Quanto alle lesione della capacità lavorativa specifica, è altrettanto granitica l'affermazione secondo cui: “Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr. Cass. n. n. 17411/2019).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito allegazione della specifica compromissione reddituale sofferta in conseguenza dell'intervento chirurgico del
7.07.2003, ma solo genericamente allegato la presunta diminuzione reddituale dello all'epoca dei fatti qualificatosi come imprenditore, né ha provato, sotto il Parte_1 profilo non patrimoniale, circostanze peculiari del caso concreto tali da giustificare una
19 personalizzazione del danno biologico a titolo di danno estetico;
le prospettate domande risarcitorie non risultano, quindi, esaminabili nel merito.
7.5. Conclusivamente, il danno complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è pari ad euro 60.624,51 (€ 14.653,50 a titolo di invalidità temporanea, €
34.971,01 a titolo di invalidità permanente, € 11.000,00 a titolo di danno morale), già all'attualità.
Vanno poi riconosciute le spese mediche sostenute pari ad euro 10.223,00, così raggiungendosi la somma complessiva, all'attualità, di € 70.847,51.
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 60.000,00, in data 04.11.2016, come lettura del verbale di udienza del 10.01.2018).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio <Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva>> (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 60.000,00, in data
04.11.2016, che si eleva ad € 72.840,00) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione della piena satisfattività dell'offerta formulata.
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pur accertata la responsabilità sanitaria della convenuta , va rigettata per le ragioni sopra espresse la domanda CP_6 risarcitoria nei confronti di tutti i convenuti, con assorbimento conseguente delle domande di manleva.
Si ritiene di compensare le spese di lite in tutti i rapporti processuali, in ragione della peculiarità della fattispecie e del carattere recente (soprattutto rispetto all'anno di
20 proposizione della domanda) dei precedenti giurisprudenziali posti a base della decisione.
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie promosse da parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite in tutti i rapporti processuali;
- pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, addì 15/12/2025.
Il giudice
LU De ST TA
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XIII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. LU De ST TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75074 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2012, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 16/09/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maurizio Abbondanza e Daniele Cicero;
ATTORE
E
(C.F. , in persona de legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Roma;
P.IVA_1
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
ON Cassiano;
CONVENUTO
E
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Marinese;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LU
Fonsi;
ER AT
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alberici;
ER AT
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, l' Parte_1 CP_6
(e, per essa, l' ), la nonché il dott. Controparte_7 Controparte_8
per sentire accertata la responsabilità medica di questi ultimi, e, per CP_2
l'effetto, per ottenere condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (e cioè: danno biologico, danno esistenziale, perdita di chance nonché danno da perdita della capacità lavorativa specifica).
In particolare, il deduceva di essersi sottoposto, in seguito ad incidente Parte_1 stradale avvenuto il 31.10.2002, ad un primo intervento chirurgico presso l'ED di
Teramo, al fine della riduzione di una “frattura pluriframmentaria dell'astragalo con lussazione antero posteriore. Frattura pluriframmentaria del calcagno sul versante distale in prossimità del cuboide. Frattura del terzo distale della tibia”, salvo doversi rivolgere, visto l'esito infruttuoso del suddetto intervento, all' di Controparte_7
in vista della guarigione. CP_1
Ivi ricoverato il 5.07.2003 con la diagnosi di “Piede supinato post-traumatico destro”, il sosteneva: Parte_1
1. di aver contratto, invero, in conseguenza dell'intervento chirurgico di “tenotomia del tendine di Achille destro, artrodesi astragalo scafoidea destra e sottoastragalica destra, prelievo osseo dalla cresta iliaca destra”, eseguito il 7.07.2003 dal dott. CP_2 in qualità di capo chirurgo, presso la “Sala gessi” (in luogo di quella operatoria) della
2 struttura sanitaria, un'osteomielite del piede destro, la quale non veniva curata secondo le leges artis del caso.
In particolare, sarebbero state disattese le prescrizioni dell'infettivologo funzionali alla sospensione della terapia antibiotica in vista dell'effettuazione delle emocolture volte a rilevare la presenza di focolai infettivi al momento del picco febbrile manifestatosi nelle immediatezze del suddetto intervento chirurgico (v. pag. 59 della cartella clinica versata in atti), in luogo dei soli due unici prelievi realizzati in costanza della terapia antibiotica.
Di fatto – veniva argomentato –, “insorgeva nel piede una sepsi post operatoria”, all'esito della quale il dott. suggeriva la revisione chirurgica della fistola e la CP_2 rimozione delle viti metalliche, mediante un ulteriore intervento chirurgico da eseguirsi presso la Controparte_8
2. nonché di aver ricevuto un inadeguato trattamento medico altresì presso quest'ultima struttura, ove, ricoverato il 5.12.2003 con la diagnosi di “necrosi ossa tarsali post- traumatica”, gli venivano rimossi, in modo solo parziale, i mezzi di osteosintesi contaminati dall'infezione, salva l'esecuzione del secondo trattamento chirurgico del
13.02.2004 di rimozione della vite utilizzata per l'artrodesi dell'astragalo a fronte della necessità della “rimozione dei mezzi di sintesi infettatisi a seguito di intervento eseguito presso il ”; CP_7
3. di essere stato dimesso, in data 17.02.2004, con la diagnosi di “osteomielite cronica calcagno” impeditiva della correzione della supinazione del piede.
All'esito, parte attrice argomentava altresì di essersi sottoposta a scintigrafia, eseguita presso il Policlinico Umberto I, in data 30.11.2010, la quale rivelava la “presenza di processo flogistico leucocito-mediato”.
Per l'effetto, parte attrice domandava, sul rilievo dell'accertamento medico di cui alla perizia medico-legale, il risarcimento di “un maggior danno temporaneo pari a giorni
150 al 75% ed un maggior danno di invalidità permanente inquadrabile fra il 30 e il
45%, consistente in un attendibile stato ansioso reattivo conseguente sia alle lunghe cure patite sia alla perdita di chances di miglioramento, un aggravamento della limitazione articolare e della deformità del collo del piede destro a maggiore ripercussione sulla dinamica deambulatoria”; unitamente al risarcimento del danno estetico e del danno esistenziale nonché del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, motivati sulla scorta della riduzione della capacità di deambulazione a sua
3 volta determinativa di un riduzione della capacità reddituale dello all'epoca Parte_1 dei fatti imprenditore ed amministratore di società.
Si costituiva in giudizio il dott. il quale domandava e otteneva la CP_2 chiamata in causa della propria compagnia Zurich Insurance Public Limited Company
S.p.a. in virtù della polizza assicurativa n. 567A3141; nel merito, adduceva l'infondatezza della domanda attorea, sulla scorta dei seguenti rilievi:
(i) dell'adeguatezza della scelta, a quest'ultimo non imputabile, della “Sala gessi” come luogo idoneo all'esecuzione del trattamento chirurgico;
(ii) della riferibilità della scelta di mancata sospensione della terapia antibiotica, per l'effettuazione degli esami di
[... emocoltura consigliati dall'infettivologo, al Primario o al Capo sala del nosocomio
; (iii) dell'inattaccabilità, sotto il profilo medico, della decisione di rimozione CP_7 dei mezzi di sintesi, praticata presso il , in ragione della necessità di “una CP_8 revisione chirurgica della fistola e di rimozione delle viti metalliche”, al fine di contrastare l'infezione osteomielitica in essere.
Si costituiva in giudizio anche la Zurich Insurance Public Limited Company S.p.a., in qualità di terza chiamata in causa dal dott. la quale eccepiva: (i) CP_2
l'inoperatività della polizza n. 567A3141, poiché “annullata” in virtù dell'esercizio del diritto di recesso in seguito a sinistro a decorrere dal 20.05.2011, e dunque, non più vigente al momento della ricezione della richiesta risarcitoria del dott. pervenuta CP_2 alla compagnia in data 16-23.09.2011; (ii) in subordine, l'efficacia della copertura assicurativa solo “a secondo rischio”, nel caso in cui fossero state stipulate dall'assicurato e/o da altra struttura sanitaria convenuta nel giudizio de quo, ulteriori polizze a garanzia del medesimo rischio;
e comunque, pro quota, nei limiti del massimale pattuito.
Si costituiva in giudizio altresì l' , la quale domandava il rigetto Controparte_1 della domanda, perché infondata nell'an e nel quantum.
In particolare, in relazione all'an debeatur, la tesi della struttura sanitaria convenuta si incentrava: (i) sull'assenza di causalità tra l'intervento chirurgico (eseguito presso il S.
in data 7.07.2003) e lo sviluppo dell'infezione ossea, qualificabile come una CP_7 complicanza post-operatoria dovuta al trauma riportato all'esito dell'incidente stradale, al trattamento già eseguito presso il nosocomio di Teramo, ed altresì alle caratteristiche
4 fisiche del paziente;
(ii) sulla correttezza, nel caso di specie, della procedura di gestione delle infezioni da parte della struttura ospedaliera.
Si costituiva in giudizio altresì la la quale domandava Controparte_8
e otteneva, la chiamata in causa, ai fini della manleva, della propria compagnia assicurativa Controparte_5
Nel merito, la suddetta struttura sosteneva il rigetto della domanda attorea, perché del tutto generica in relazione all'addebito di responsabilità degli interventi del 5.12.2003 e del 13.02.2004, nonché infondata nel merito, giacchè “la pulizia chirurgica dei tessuti ossei necrotici e la rimozione dei mezzi di sintesi costitui[va] la scelta terapeutica indicata a seguito dell'insuccesso delle terapie mediche [pregresse]”, ed altresì nel quantum debeatur, attesa la compresenza di patologie sofferte dallo (quali Parte_1 obesità, diabete e cardiopatia con pregresso infarto, unitamente al trauma riportato all'esito del sinistro) nonché alla “cronicizzazione dello stato infettivo” già cristallizzatosi all'epoca degli interventi eseguiti presso la Casa di cura convenuta.
Si costituiva in giudizio, in qualità di terza chiamata in causa dalla Controparte_8
anche la compagnia la quale eccepiva: (i) la
[...] Controparte_5 prescrizione quinquennale del credito risarcitorio di parte attrice nei confronti del dott.
, in virtù l'applicabilità alla fattispecie del cd. “Decreto Balduzzi”, con la CP_2 conseguente qualificazione della presunta responsabilità professionale della
[...] in termini altrettanto extracontrattuali e prescrizione del suddetto credito Controparte_8 anche nei confronti della compagnia assicurativa;
(ii) nel merito, domandava il rigetto della domanda, sulla scorta del mancato assolvimento ad opera dell'attore dell'onere della prova del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e il danno evento lamentato.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c..
Quindi, la causa era istruita con la consulenza tecnica d'ufficio del dott. Per_1 del 30.12.2014, nonché con la relativa integrazione (resa in data 29.09.2015)
[...] al quesito sulla quantificazione della consistenza dell'invalidità residuata allo sviluppo dell'osteomielite.
All'udienza del giorno 11 gennaio 2018, il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
5 Con ordinanza in data 25 luglio 2018, il giudice rimetteva la causa sul ruolo in vista del supplemento della suddetta consulenza tecnica medico-legale, che tuttavia non veniva espletato a causa delle plurime rinunce dei consulenti d'ufficio, di volta in volta, a ciò nominati;
quindi il GOP, in temporanea sostituzione, sospendeva, con ordinanza del
10.06.2024, le operazioni peritali, e disponeva, con provvedimento del 10.07.2024, la rimessione del fascicolo al Presidente di Sezione per gli opportuni provvedimenti.
Il nuovo giudice assegnatario, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 12.11.2024, tratteneva in decisione la causa, con l'assegnazione dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza in data 31 dicembre 2024 di rimessione della causa sul ruolo, il giudicante osservava che <nella CTU, pur congruamente motivata sotto altri aspetti -
e quindi dovendosi confermare la revoca della non giustificata rinnovazione integrale della CTU - tuttavia non sono stati valutati né l'invalidità complessiva del paziente, in relazione alle sue condizioni di salute, secondo criteri medico-legali ( ), Persona_2 né la menomazione complessiva correlata all'articolazione interessata dal politraumatismo (per cui è causa), né l'entità presumibile della stessa menomazione in assenza di complicanze legate alle osteomielite, in altri termini il danno iatrogeno differenziale eventualmente accertabile in relazione al risultato ragionevolmente atteso dall'intervento presso il T'EU (ricovero del 05/07/2003) ove rettamente eseguito (come già riconosciuto dalla CTU) ma in assenza di complicanze legate all'infezione>>.
Depositata la C.T.U. integrativa in data 15/07/2025 (Consulenza collegiale ad opera della dott.ssa del dott. e del dott. ), Persona_3 Persona_4 Persona_5 all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta e decisa da questo giudice con nuova assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c..
******
1. Preliminarmente, va rilevato che la vicenda sanitaria, in relazione alla quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe sostanziata la condotta colpevole delle strutture sanitarie e del medico evocati in giudizio, risale al periodo 2002-2004 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012 (“Legge Balduzzi”) e della L. n. 24/2017 (“Legge Gelli- Bianco”).
6 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi <in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n.
158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore>> (cfr. Corte di
Cass. n. 28994/2019 e Cass. n. 28881/2019).
2. Ciò necessariamente premesso relativamente al diritto ratione temporis applicabile, è utile rammentare, in via prioritaria e sintetica, la cornice normativa e giurisprudenziale applicabile alla presente fattispecie.
2.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per i fatti precedenti l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), tanto i medici che la struttura da cui dipendono o con cui collaborano, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Sul versante dell'onere della prova in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica
(diritto alla salute), è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass.
n. 14702/2021, Cass. n. 4864/2021, Cass. n. 28991/2019, Cass. n. 24073/2017, Cass. n.
15993/2011, Cass., SS.UU., n. 577/2008) che sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (secondo il criterio del “più probabile che non”) tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte pretesa danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.
Più specificatamente, la struttura sanitaria e/o il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l'evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, perché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto: <Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è
7 sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile>>
(tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. n. 35024/2022).
2.2. Particolari fattispecie sono poi quelle di lesioni dipendenti da infezioni ospedaliere, un rischio prospetticamente assai rilevante per la continua crescita delle infezioni ospedaliere da microrganismi antibiotico-resistenti, che spesso incidono su (ed aggravano) quadri patologici dei pazienti già complessi.
Sul punto vale richiamare la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n.
6386/2023, riguardante un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per decesso, ma cui i principi di valenza generale sono comunque applicabili al caso di specie), che ha enucleato gli oneri di allegazione e prova del paziente e della struttura sanitaria.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale, resta pure sempre onere per l'attore di provare - anche presuntivamente (cfr. Cass. n. 35062/2024) - che l'infezione sia stata contratta in ospedale e sia causalmente riconducibile al ricovero e quindi o alla responsabilità dei sanitari o a carenze direttamente riconducibili alla struttura sanitaria;
la responsabilità di quest'ultima non è mai comunque oggettiva - proprio per la diffusione delle infezioni nosocomiali, contenibili ma non eradicabili - e, quando sia dimostrata, anche con criteri probabilistici, l'origine nosocomiale della patologia infettiva, la struttura sanitaria può provare, per andare esente da responsabilità, che il contagio non discenda da negligenze specifiche del personale sanitario (di cui comunque risponderebbe) e di aver adempiuto esattamente la propria prestazione e dunque di aver adottato, sia in generale che nel caso concreto, tutte le cautele previste dalle vigenti normative e dalle leges artis per prevenire le infezioni.
Nell'ambito dell'onere probatorio di parte attrice, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato (sempre secondo Cass. n. 6386/2023 già citata) sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato
8 all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
Con riferimento, invece, alla prova liberatoria a carico della struttura sanitaria, sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16900/2023) ha specificato che <In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio>>.
3. Passando all'esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
3.1. Occorre richiamare i rilievi tecnici posti a fondamento della CTU espletata nel corso dell'istruttoria del presente procedimento da specialista in ortopedia e traumatologia (dott. del 30.12.2014). Persona_1
In particolare, la consulenza tecnica muove dalla considerazione della correttezza della diagnosi (ossia di: “Piede supinato post-traumatico dx”), dell'adeguatezza del trattamento medico-chirurgico in relazione alle specificità del caso concreto e in conformità all'esperienza medico-chirurgica, nonché dell'esecuzione medesima
9 dell'intervento. Più precisamente, il suddetto trattamento era descritto, in cartella clinica, nel modo seguente: “A. Si riprende l'incisione del precedente intervento chirurgico. Revisione della precedente osteotomia. Lo scafoide è lussato medialmente.
Riduzione dello scafoide. Si cruenta l'astragalo-scafoidea. Innesto osseo prelevato dalla cresta iliaca. Osteosintesi con due Herbert 4,5mm. B. Incisione della sotto- astragalica. Si riduce il calcagno sotto l'astragalo. Innesto osseo nel seno del tarso.
Osteosintesi con vite di Herbert 6mm. Sutura, tre drenaggi […]”.
Tanto descritto - viene argomentato dal consulente d'ufficio in relazione al quesito medico-legale sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta ascritta ai sanitari e l'evento sofferto dallo -, si doveva ritenere evidente che Parte_1
l'insorgenza dell'infezione, concretizzatasi in seguito all'intervento chirurgico eseguito presso il S. in data 7.07.2003, fosse di origine nosocomiale, giacché le terapie, CP_7 pur adottate, si erano rivelate inidonee a rivelare lo stato settico in essere, con la conseguente impossibilità di eseguire un'osteotomia correttiva delle fratture dell'astragalo e del calcagno del piede destro, e così pregiudicando il recupero della funzionalità del relativo arto inferiore, già oggetto di un grave trauma all'esito dell'incidente stradale dedotto nel giudizio de quo.
Più precisamente, dall'esame della cartella clinica versata in atti dell'
[...]
, era dato evincere in relazione alle terapie adottate ma rivelatesi Parte_2 inidonee a prevenire il processo infettivo osteomielitico, che in data 11.07.2003 lo specialista infettivologo aveva suggerito l'effettuazione di emocolture da eseguire per un totale di quattro prelievi, nell'arco di 48h, con la contestuale sospensione della terapia antibiotica;
in data 14.07.2003, veniva, quindi, richiesto infettivologo, il Pt_3 cui contenuto consisteva nella conferma dell'indicazione di sospensione della terapia antibiotica in attesa delle risposte dei prelievi colturali funzionali a diagnosticare la presenza (o no) di infezioni in corso.
A tale riguardo, come precisato dal consulente medesimo in sede di integrazione della consulenza (resa in data 29.09.2015), veniva, invece, prelevato in occasione del primo intervento chirurgico del luglio del 2003, materiale intraoperatorio per esame colturale, che, a causa della mancata prescritta sospensione della terapia antibiotica da parte dello specialista, risultava negativo. Sul punto, il consulente osservava che solo successivamente, in data 10.11.2003, il dott. aveva consigliato “in CP_2
10 considerazione della fistola cutanea secernente in sede di intervento, la revisione chirurgica della fistola e la rimozione delle viti metalliche”, con il conseguente necessario ricovero dello per il trattamento della frattura, giacché l'esame Parte_1 obiettivo evidenziava la presenza di secrezione sieropurulenta a livello delle cicatrici sul dorso del piede.
3.2. Il consulente stimava, di conseguenza, il maggior danno in una lesione temporanea, quantificata in relazione all'invalidità temporanea assoluta in sei mesi
(ITA, 6 mesi) e quanto all'invalidità temporanea relativa in dodici mesi (ITP, 12 mesi), poiché da un lato, “la patologia infettiva sopraggiunta all'intervento non [aveva] consentito la giusta correzione del piede”, e dunque, era ravvisabile un danno di natura temporanea;
dall'altro non era riscontrato un danno biologico permanente, in quanto l'arco di tempo intercorso tra l'insorgenza di flogosi e/o delle fistole secernenti in qualità di segni clinici di un'osteomielite in atto ed il giorno della visita peritale
(31.10.2014) confermava uno stato di benessere caratterizzato dall'assenza di ricomparsa dell'infezione.
In altri termini, il consulente non riteneva configurabile l'ipotesi di valutazione dell'eventuale invalidità permanente patita dall'attore, giacché al momento della visita peritale non era possibile stimare la futura ed improbabile ripresa dell'infezione osteomielitica, sul rilievo per cui lo stesso aveva riferito la completa chiusura Parte_1 della fistola calcaneare, in seguito ad alcune sedute di camera iperbarica, circa due anni dopo l'esecuzione dell'intervento del 13.02.2004 presso la . Controparte_8
3.3. In sede di C.T.U. collegiale integrativa (depositata in data 15/07/2025 per rispondere allo specifico profilo dell'invalidità), dopo aver delineato l'invalidità dello sono stati stimati gli attuali esiti nella misura del 30%, nonché il Parte_1 politraumatismo iniziale di caviglia e di piede (doppia frattura malleolare e scoppio dell'astragalo) riportato nell'incidente stradale del 31 ottobre 2002, a cui sarebbe reliquato un danno del 24%, se non si fosse verificata la complicanza infettiva contratta nel luglio 2003 presso l'ED T'EU (causa di un rimaneggiamento delle ossa tarsali). Quindi, il collegio peritale ha concluso nel senso che <Considerato che
l'osteomielite non ha permesso la correzione delle deformità post-traumatiche ed ha determinato un peggioramento delle stesse reliquando un piede e retropiede destro in posizione viziata (causa di: zoppia, limitazione deambulatoria e dolore cronico), a ciò
11 si riconosce maggior danno nella misura del 6% valutato in differenziale tra 24 e
30%>>.
4. Procedendo, ora, alla valutazione delle richiamate risultanze istruttorie secondo i parametri di responsabilità civilistica in premessa richiamati, si osserva quanto segue.
Deve concludersi nel senso che può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità sanitaria nei confronti dell' sia pure, nei termini Parte_2 illustrati infra, per quanto di ragione.
Tale affermazione è coerente alle conclusioni della C.T.U. (vale a dire l'elaborato originario in ordine al profilo della responsabilità), che questo Giudice condivide e fa propri, atteso che non presentano apprezzabili criticità sotto il profilo della coerenza logica, del rigore metodologico e della razionalità del percorso mentale seguito.
D'altra parte, il C.T.U. ha fornito congrue risposte alle osservazioni critiche.
A tale riguardo, le osservazioni critiche dei consulenti di parte attrice sono sintetizzabili nel modo seguente: il consulente non avrebbe fornito alcuna spiegazione in merito al riconoscimento del dott. , racchiuso nella comparsa di costituzione, di avere CP_2 eseguito l'intervento chirurgico in Sala gessi anziché in Sala operatoria, né in relazione alla domanda di risarcimento e alla conseguente quantificazione del danno biologico permanente sofferto dall'attore; così come non avrebbe erroneamente riconosciuto, in subordine, la perdita di chance della guarigione perduta.
Ulteriormente, in sede di controdeduzioni alle note critiche di parte attrice, il consulente evidenziava: (i) in relazione alla presunta esecuzione, in dell'intervento Parte_4 chirurgico del 7.07.2003, che [era] presente l'atto confermativo dell'esecuzione dell'intervento nella camera operatoria del T'EU, e non della (ii) in Parte_4 ordine alla richiesta di liquidazione della voce di danno biologico permanente, che il solo maggiore danno configurabile era di natura temporanea, giacché non erano residuati postumi a carico del danneggiato, sul rilievo per cui il “risultato ottenuto, legato all'infezione, [era] sovrapponibile allo stato iniziale del paziente”; (iii) quanto all'invocata perdita di chance, che la relativa valutazione non costituiva oggetto dell'indagine tecnico-specialistica demandata;
(iv) che in ogni caso non erano individuabili profili di responsabilità in capo alla ove, Controparte_8 con gli interventi del 5.12.2003 e del 13.02.2004, erano stati rimossi i mezzi di osteosintesi infetti a fronte dell'infezione concretizzatasi presso il S. EU.
12 Nel caso di specie, da un lato può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta realizzatasi presso il e l'evento lesivo Controparte_9 sofferto dall'attore, consistente nell'insuccesso dell'intervento di tenotomia del tendine destro, a causa della contrazione di un'osteomielite in corrispondenza del sito e/o della ferita chirurgica post-intervento del 7.07.2003.
In particolare, gli indici di infezione nosocomiale sono rappresentati - sul rilievo dell'allegazione fornita dall'attore -, dal riscontro, nella fattispecie, dei seguenti criteri:
(i) cronologico, giacché l'intervallo di tempo incorrente tra il primo intervento chirurgico (eseguito presso il S. EU nel luglio del 2003) a causa del trauma riportato dall'attore in seno ad incidente stradale e l'esecuzione del successivo effettuato presso la del 5.12.2003 (ove era ricoverato con la diagnosi di Controparte_10
“Necrosi ossa tarsali post-traumatica”), nonché del secondo trattamento chirurgico del
13.02.2004 – eseguito anch'esso presso il – in vista della “rimozione dei CP_10 mezzi di sintesi infettatisi a seguito di intervento eseguito presso il S. ” appare CP_7
[... ragionevolmente confermativo della contrazione dell'infezione presso il nosocomio
, ove fu eseguito il primo intervento. E infatti, sul punto, nel maggio del 2004, il CP_7 dott. prescriveva la posa di un plantare nonché l'astensione da sedute CP_2 fisioterapiche, giacché non era stato possibile correggere la supinazione del piede destro a causa delle complicanze osteomielitiche insorte presso il S. EU;
(ii) topologico e tipologico, poiché l'infezione osteomielitica - non debellata in base alle risultanze della CTU a causa della mancata sospensione della terapia antibiotica in attesa delle risposte degli esami di emocoltura (pur prescritti, nelle immediatezze dell'intervento del 7.07.2003, dallo specialista infettivologo) - corrobora, in base ad un giudizio probabilistico, l'apprezzamento secondo cui la suddetta infezione dell'osso del piede (id est: criterio tipologico) si è sviluppata in corrispondenza del sito e/o della ferita incisa dal già citato trattamento chirurgico eseguito presso il S. EU (id est: criterio topologico).
[... Dall'altro lato, la struttura sanitaria (e per essa il nosocomio CP_6
) presso cui fu eseguito il suddetto intervento chirurgico-fatto generatore CP_7 dell'infezione nulla ha provato, in armonia all'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla presenza e/o alla predisposizione di presidi sanitari astrattamente idonei ad evitare il rischio di infezioni nosocomiali, e neppure ha
13 fornito prova dell'esistenza di una causa sopravvenuta che ha reso impossibile l'esecuzione fruttuosa, in vista del miglioramento o della guarigione del paziente, della prestazione medica.
5. In relazione alla responsabilità del dott. la domanda non merita CP_2 accoglimento, giacché parte attrice non ha allegato profili di colpa in relazione alla prestazione medica del medico chirurgo convenuto e al correlato presunto errore sanitario relativo alla contrazione dell'infrazione in ragione dell'esecuzione del trattamento chirurgico.
Si intende sottolineare per un verso che la responsabilità del dott. , in qualità di CP_2 medico-chirurgo esecutore dell'intervento è stata dedotta da parte attrice in modo del tutto generico e aspecifico, perché non consente di individuare gli eventuali profili di responsabilità individualizzata del chirurgo in relazione allo sviluppo dell'infezione osteomielitica;
per l'altro, che il consulente d'ufficio ha evidenziato, invero, non soltanto la correttezza della diagnosi di “Piede supinato post-traumatico destro”, ma altresì della scelta e dell'esecuzione del trattamento medico-chirurgico in conformità alle leges artis e all'esperienza medico-chirurgica (pag.
9-10 della consulenza tecnica).
Inoltre, si rammenta che, in tema di infezioni nosocomiali, la giurisprudenza ha avuto il merito di definire la consistenza di ciascuna tipologia di responsabilità professionale delle principali figure sanitarie (tra le quali non si annovera quella del medico-chirurgo mero esecutore, a tali fini, del trattamento medico), precisando in particolare che: “Il dirigente apicale è tenuto a dimostrare di avere indicato le regole cautelari da adottarsi, in attuazione del proprio potere-dovere di sorveglianza e verifica;
il direttore sanitario di averle attuate e avere organizzato gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, vigilando altresì sull'attuazione delle indicazioni fornite;
il dirigente di struttura complessa, esecutore finale dei protocolli e delle linee-guida, di avere collaborato con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo e igienista, essendo tenuto ad assumere precise informazioni sulle iniziative degli altri medici ovvero a denunciare le eventuali carenze della struttura” (Cass., 3.03.2023, n. 6386).
6. La domanda va rigettata anche in relazione all'evocata responsabilità della struttura convenuta giacché non risulta raggiunta la Controparte_8 prova del nesso di causalità tra la condotta medica (eseguita rispettivamente con gli interventi del 5.12.2003 e 13.02.2004) di rimozione dapprima parziale e poi totale dei
14 mezzi di osteosintesi risultati coinvolti in un processo infettivo già in essere e l'evento lesivo di sviluppo di osteomielite generatosi con l'esecuzione dell'intervento chirurgico
7.7.2003 posto in essere presso l' . Controparte_7
In altri termini, sul rilievo del condivisibile accertamento del consulente d'ufficio,
l'infezione era stata trattata, in modo inadeguato, presso il nosocomio S. , CP_7 perché non prevenuta attraverso la (pur suggerita) sospensione della terapia antibiotica, ad opera dell'infettivologo, funzionale a rivelarne la presenza con gli esiti delle emocolture, laddove la condotta sanitaria successivamente attuata presso la CP_10
non poteva che consistere nel trattamento dell'infezione in essere,
[...] attraverso la rimozione dei mezzi di osteosintesi infetti.
6. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di manleva, promossa dal dott. nei CP_2 confronti della compagnia Zurich Insurance Public Limited risulta assorbita;
così come
è assorbita, per la medesima ragione, la domanda di manleva avanzata dalla
[...] nei confronti della Controparte_8 Controparte_5
7. Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., la responsabilità della sola struttura sanitaria convenuta (e del nosocomio ), occorre Parte_5 CP_7 evidenziare i danni effettivamente sofferti da parte attrice.
Nella fattispecie, vi è la peculiarità di un primo elaborato tecnico, da seguire in ordine al profilo della responsabilità (consulenza tecnica d'ufficio del dott. Persona_1 del 30.12.2014, nonché con la relativa integrazione resa in data 29.09.2015), ma da integrare con un secondo accertamento tecnico collegiale (depositata in data
15/07/2025).
7.1. A questo punto, va premesso che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre far riferimento al sistema di liquidazione elaborato dal Tribunale di Roma.
Non ignora questo giudicante che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle Tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e
2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
15 Si ritiene, tuttavia, che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età ed ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Va d'altronde osservato che in passato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1524/2010) ha precisato come non sussista per il danneggiato il diritto a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che a un altro, sebbene il giudice che si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
7.2. Per quanto concerne l'I.T., il primo elaborato ha riconosciuto ITA pari a 6 mesi e
ITP pari a 12 mesi.
A tale riguardo, è utile rammentare che: “La liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente;
quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, mentre, ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale o parziale per tali periodi, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo
e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto” (tra le molte, Cass., 2021, n.
7126).
Ritiene questo giudice che la valutazione dell'invalidità temporanea formulata nel primo elaborato (ITA pari a 6 mesi e ITP pari a 12 mesi) sia esorbitante e sottenda
16 un'impostazione volta ad estendere l'invalidità temporanea rispetto alla negazione dell'invalidità permanente, a cui finisce per sovrapporsi parzialmente.
Invero, dall'analisi delle risultanze documentali risulta che in data 13/02/2024
l'infezione era venuta meno, sicché (tenendo conto della data dell'operazione del
5/12/2003) è riconoscibile – secondo un giudizio necessariamente equitativo – un'invalidità temporanea parziale al 75% pari a 150 giorni (negli stessi termini di quanto specificato in atto di citazione sulla base di perizia allegata), monetizzabile – secondo le Tabelle del Tribunale di Roma – in € 14.653,50 (€ 97,69x150).
A tale voce di danno va, quindi, aggiunto un danno iatrogeno differenziale pari al 6% in un soggetto leso di anni 53 alla data dell'evento.
Ai fini della liquidazione del danno biologico, occorre considerare che <In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario>> (cfr. Cass. n. 21261/2024).
Detto risarcimento da danno iatrogeno differenziale, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26117/2021; Cass. n. 28387/2022) non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio.
Invero, la ratio di tale procedimento di calcolo risiede (cfr. Cass. n. 29549/2024) nella progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, per cui il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale che si ricaverebbe in caso di frazionamento della causalità materiale (nella specie il 6%).
17 Tanto premesso sui criteri che devono presiedere il calcolo e alla luce delle nuove tabelle di (anno 2025), considerando una percentuale di invalidità permanente CP_1 complessiva nella misura del 30% (per un danno biologico risarcibile pari ad €
111.095,59) e sottraendovi una percentuale del 24% (per un danno quantificabile in €
76.124,58), percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata anche nel caso di diligenti cure, ed in considerazione infine dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento (53 anni), si ottiene una somma di € 34.971,01.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale
“sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 11.000,00
(pari a circa il 25% del danno biologico riconosciuto), in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
7.3. Non è fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
A tale riguardo, l'elaborazione della giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto risarcitorio alla cd. perdita di chance è essenzialmente la natura incerta dell'evento dannoso, ossia la perdita della possibilità di un risultato migliore, e soltanto eventuale. Come afferma la giurisprudenza: “In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
"chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato” (Cass. n. 24050/2023).
18 Nel caso concreto, la consulenza tecnica non è attinta dai rilievi critici di parte attrice ed ha evidenziato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta posta in essere presso il nosocomio e la concretizzazione dell'evento lesivo (e cioè: CP_7 la mancata riduzione della frattura a carico del piede dovuta alla sviluppo di infezione nosocomiale) patito dall'attore, non residuando, dunque, in costanza del suddetto accertamento, uno spazio di riconoscimento dell'invocata perdita di chance.
7.4. Non meritano accoglimento altresì le generiche domande risarcitorie del danno estetico e della lesione della capacità lavorativa specifica, poiché non supportate da alcuna specifica allegazione probatoria.
In relazione alla risarcibilità del danno estetico, è utile rammentare che: “I postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (tra le molte, Cass., n. 14246/2020).
Quanto alle lesione della capacità lavorativa specifica, è altrettanto granitica l'affermazione secondo cui: “Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr. Cass. n. n. 17411/2019).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito allegazione della specifica compromissione reddituale sofferta in conseguenza dell'intervento chirurgico del
7.07.2003, ma solo genericamente allegato la presunta diminuzione reddituale dello all'epoca dei fatti qualificatosi come imprenditore, né ha provato, sotto il Parte_1 profilo non patrimoniale, circostanze peculiari del caso concreto tali da giustificare una
19 personalizzazione del danno biologico a titolo di danno estetico;
le prospettate domande risarcitorie non risultano, quindi, esaminabili nel merito.
7.5. Conclusivamente, il danno complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è pari ad euro 60.624,51 (€ 14.653,50 a titolo di invalidità temporanea, €
34.971,01 a titolo di invalidità permanente, € 11.000,00 a titolo di danno morale), già all'attualità.
Vanno poi riconosciute le spese mediche sostenute pari ad euro 10.223,00, così raggiungendosi la somma complessiva, all'attualità, di € 70.847,51.
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 60.000,00, in data 04.11.2016, come lettura del verbale di udienza del 10.01.2018).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio <Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva>> (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 60.000,00, in data
04.11.2016, che si eleva ad € 72.840,00) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione della piena satisfattività dell'offerta formulata.
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pur accertata la responsabilità sanitaria della convenuta , va rigettata per le ragioni sopra espresse la domanda CP_6 risarcitoria nei confronti di tutti i convenuti, con assorbimento conseguente delle domande di manleva.
Si ritiene di compensare le spese di lite in tutti i rapporti processuali, in ragione della peculiarità della fattispecie e del carattere recente (soprattutto rispetto all'anno di
20 proposizione della domanda) dei precedenti giurisprudenziali posti a base della decisione.
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie promosse da parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite in tutti i rapporti processuali;
- pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, addì 15/12/2025.
Il giudice
LU De ST TA
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