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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 8067/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8067 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. LABONIA SIMONE;
- parte opponente -
E
(C.F. ), in persona del legatale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE FLAVIO;
- parte opposta -
Nonché
(C.F. ), in persona del legatale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
1 rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE FLAVIO;
- parte intervenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione allegata dalle parti;
premesso che la società ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo n. 1860/2021, emesso in data 4 agosto
2021 nei confronti della società e di , in Pt_1 Parte_2
solido tra loro, per l'importo complessivo di euro 33.039,70, oltre accessori;
che il credito trae origine dal saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato dalla società in data 7 luglio 2017, con la società Pt_1 [...]
– incorporata dalla società (vedi all.ti 3 e Controparte_3 CP_4
4 del fascicolo monitorio) – e garantito da fideiussione a firma di
[...]
(vedi all.to 8 del fascicolo monitorio); Parte_2
che la società e , nelle loro rispettive Pt_1 Parte_2
qualità di debitrice principale e fideiussore, hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni;
che, in istruttoria, è stata accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, apparendo le contestazioni fondate su assunti non unanimemente condivisi (vedi ordinanza del 1 giugno 2022); preso atto che, successivamente, è intervenuta in giudizio la società
, quale cessionaria del credito oggetto di contestazione, a CP_2
seguito di un'operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. della
2 Repubblica Italiana n. 45 del 19 aprile 2022 (vedi all.ti della produzione di parte intervenuta); osservato che sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dagli opponenti, riguardanti il ricalcolo delle risultanze contabili esposte dalla società finanziaria;
che, in particolare, appare condivisibile il diniego delle verifiche contabili per il carattere esplorativo della richiesta;
considerato che gli opponenti non hanno mai contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto e l'erogazione della somma in esso stabilita, da considerare circostanze provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; che il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 12169 del
15.09.2000 – Rv. 540174-01); che, invero, parte opposta ha specificato la composizione del proprio credito, con allegazione di documentazione contabile, laddove parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto;
rilevato, in particolare, che l'eccezione di nullità del calcolo degli interessi è priva di pregio, poiché – in materia di anatocismo – il piano di ammortamento alla francese non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel
3 numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata: alla scadenza di ciascuna rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva, e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare (Tribunale di Taranto, Sez. II, n. 233 del 01.02.2022); che l'ammortamento alla francese di per sé non implica una pratica anatocistica, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: non è altro che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, ove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche, poiché gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive (Tribunale di Crotone, Sez. I, n. 159 del 17.02.2022); considerato, ancora, che parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione a firma di , per violazione della Parte_2
normativa Antitrust o, meglio, in quanto riproduttive dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento 55/2005; che eccepisce comunque la inoperatività della Parte_2
garanzia fideiussoria in ragione della violazione dell'art. 1957 c.c. da parte dell'istituto bancario;
rilevato che la natura anticoncorrenziale delle clausole del modello ABI, pronunciata dalla Banca d'Italia relativamente al modello negoziale del contratto di fideiussione 'omnibus', determina la invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie
4 indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dalla inosservanza degli obblighi di diligenza della banca
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21841 del 2 agosto 2024); che tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono, perciò, alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21841 del 2 agosto 2024); che, nel caso di specie, la fideiussione stipulata da
[...]
è “specifica” ovvero non rientra nel modello negoziale Parte_2
“attenzionato” dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2055; ritenuto, quindi, che le doglianze fondanti l'opposizione non appaiono riferibili alla fattispecie concreta, in quanto legate ad un modello negoziale difforme rispetto a quello oggetto del giudizio;
ribadita l'assoluta genericità ed indeterminatezza dei fatti a sostegno delle contestazioni della parte opponente, nonché la carenza di qualsiasi supporto probatorio;
ritenuto, pertanto, che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1860/2021; che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M.
55/2014 e ss. mod.;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 5 agosto 2021, disponendo la sua esecutorietà ex art. 653 co.
I c.p.c.;
CONDANNA parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 6.713,00 per onorari di difesa
(di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.204,00 per
5 la fase introduttiva del giudizio ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, liquidata secondo i valori medi;
euro 903,00 per la fase istruttoria, liquidata secondo i valori minimi, in ragione della esigua attività svolta in concreto), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari,
Cnap ed Iva come per legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 10 gennaio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8067 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. LABONIA SIMONE;
- parte opponente -
E
(C.F. ), in persona del legatale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE FLAVIO;
- parte opposta -
Nonché
(C.F. ), in persona del legatale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
1 rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE FLAVIO;
- parte intervenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione allegata dalle parti;
premesso che la società ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo n. 1860/2021, emesso in data 4 agosto
2021 nei confronti della società e di , in Pt_1 Parte_2
solido tra loro, per l'importo complessivo di euro 33.039,70, oltre accessori;
che il credito trae origine dal saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato dalla società in data 7 luglio 2017, con la società Pt_1 [...]
– incorporata dalla società (vedi all.ti 3 e Controparte_3 CP_4
4 del fascicolo monitorio) – e garantito da fideiussione a firma di
[...]
(vedi all.to 8 del fascicolo monitorio); Parte_2
che la società e , nelle loro rispettive Pt_1 Parte_2
qualità di debitrice principale e fideiussore, hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni;
che, in istruttoria, è stata accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, apparendo le contestazioni fondate su assunti non unanimemente condivisi (vedi ordinanza del 1 giugno 2022); preso atto che, successivamente, è intervenuta in giudizio la società
, quale cessionaria del credito oggetto di contestazione, a CP_2
seguito di un'operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. della
2 Repubblica Italiana n. 45 del 19 aprile 2022 (vedi all.ti della produzione di parte intervenuta); osservato che sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dagli opponenti, riguardanti il ricalcolo delle risultanze contabili esposte dalla società finanziaria;
che, in particolare, appare condivisibile il diniego delle verifiche contabili per il carattere esplorativo della richiesta;
considerato che gli opponenti non hanno mai contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto e l'erogazione della somma in esso stabilita, da considerare circostanze provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; che il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 12169 del
15.09.2000 – Rv. 540174-01); che, invero, parte opposta ha specificato la composizione del proprio credito, con allegazione di documentazione contabile, laddove parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto;
rilevato, in particolare, che l'eccezione di nullità del calcolo degli interessi è priva di pregio, poiché – in materia di anatocismo – il piano di ammortamento alla francese non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel
3 numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata: alla scadenza di ciascuna rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva, e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare (Tribunale di Taranto, Sez. II, n. 233 del 01.02.2022); che l'ammortamento alla francese di per sé non implica una pratica anatocistica, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: non è altro che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, ove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche, poiché gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive (Tribunale di Crotone, Sez. I, n. 159 del 17.02.2022); considerato, ancora, che parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione a firma di , per violazione della Parte_2
normativa Antitrust o, meglio, in quanto riproduttive dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento 55/2005; che eccepisce comunque la inoperatività della Parte_2
garanzia fideiussoria in ragione della violazione dell'art. 1957 c.c. da parte dell'istituto bancario;
rilevato che la natura anticoncorrenziale delle clausole del modello ABI, pronunciata dalla Banca d'Italia relativamente al modello negoziale del contratto di fideiussione 'omnibus', determina la invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie
4 indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dalla inosservanza degli obblighi di diligenza della banca
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21841 del 2 agosto 2024); che tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono, perciò, alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21841 del 2 agosto 2024); che, nel caso di specie, la fideiussione stipulata da
[...]
è “specifica” ovvero non rientra nel modello negoziale Parte_2
“attenzionato” dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2055; ritenuto, quindi, che le doglianze fondanti l'opposizione non appaiono riferibili alla fattispecie concreta, in quanto legate ad un modello negoziale difforme rispetto a quello oggetto del giudizio;
ribadita l'assoluta genericità ed indeterminatezza dei fatti a sostegno delle contestazioni della parte opponente, nonché la carenza di qualsiasi supporto probatorio;
ritenuto, pertanto, che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1860/2021; che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M.
55/2014 e ss. mod.;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1860/2021 del 5 agosto 2021, disponendo la sua esecutorietà ex art. 653 co.
I c.p.c.;
CONDANNA parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 6.713,00 per onorari di difesa
(di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.204,00 per
5 la fase introduttiva del giudizio ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, liquidata secondo i valori medi;
euro 903,00 per la fase istruttoria, liquidata secondo i valori minimi, in ragione della esigua attività svolta in concreto), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari,
Cnap ed Iva come per legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 10 gennaio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
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