CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_1 via P. De Conciliis, n. 26, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. NI GR, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Roma, n. 41; appellante
E
“ (GIA' “ Controparte_1 CP_2
E “ ), con sede legale in Bologna, alla via Indipendenza, n. 2, cod. fisc. e p. CP_3 iva , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO IL DECRETO DI ESTINZIONE
CRON. N. 15720/2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “– accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza del 27.09.2024
1 (denominata 'Decreto di estinzione n. cronol. 15720/2024 del 27/09/2024'), resa inter- partes dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, … R.G. n. 5315/2013, comunicata il 5 dicembre 2024, mai notificata, disporre la rimessione al primo giudice
(Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 5315/2013) per la prosecuzione del giudizio anche per la decisione sulle istanze istruttorie;
- in via subordinata, accogliere tutte le richieste istruttorie e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: '…
Annullarsi e dichiararsi privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 1302/2012, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, per i motivi sopra descritti;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di
Nocera Inferiore per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e nelle difese di primo grado pure testualmente richiamate nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla liquidazione all'effettivo soddisfo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
NI GR antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto reso il 27 settembre 2024, cron. n. 15720, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1302/2012, promosso da nei confronti della , già , con Controparte_4 CP_2 CP_3 atto di citazione notificato il 14 novembre 2013, ritenendo che la mancata proposizione, da parte dell'attore e della convenuta, di istanze dirette al rinvenimento del fascicolo d'ufficio infruttuosamente ricercato dalla Cancelleria costituisse espressione della cessazione del loro interesse alla definizione del processo.
Avverso il predetto decreto proponeva appello il UF con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il provvedimento impugnato era stato emanato in violazione degli artt. 100, 307 e 309 c.p.c., non ricorrendo i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, atteso che il Tribunale di Nocera
Inferiore, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2015, si era riservato di statuire sulle richieste istruttorie, senza mai pronunciarsi, sicché alle parti era precluso lo svolgimento di attività processuali dal cui mancato compimento poter desumere il venir meno del loro interesse ad agire;
alle parti, peraltro, non era stato comunicato il mancato rinvenimento di alcun fascicolo, circostanza appresa soltanto dalla lettura del provvedimento di
2 estinzione;
inoltre, l'estinzione del giudizio era stata dichiarata al di fuori dei casi tassativamente previsti dal codice di rito ed in assenza di eccezione della parte interessata;
2) la dichiarazione di estinzione era basata su un'inesistente inattività delle parti, essendosi il giudice di primo grado riservato per decidere sull'ammissione delle istanze istruttorie;
3) il giudice di prime cure, con il provvedimento impugnato, aveva leso il diritto delle parti ad ottenere una pronuncia sulle istanze istruttore, violando l'art. 111 Cost.; la declaratoria di nullità del decreto estintivo comportava la rimessione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore o, qualora la Corte d'Appello non avesse ritenuto di provvedere in tal senso, l'ammissione delle richieste istruttorie articolate dall'opponente in primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, l'
[...]
, già , è rimasta contumace, è stata decisa Controparte_1 CP_2 all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, occorre rimuovere ogni possibile dubbio in ordine all'ammissibilità dell'appello, atteso che il provvedimento con il quale il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara l'estinzione del processo non è assoggettato a reclamo, ai sensi degli artt. 178, comma 2, e 308, comma 1, c.p.c., ma, determinandone la chiusura sulla base della decisione di una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 279, comma 2,
n. 2, c.p.c., ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza o, come, nel caso di specie, di decreto, senza la preventiva audizione delle parti, sicché è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 3 luglio 2008, n. 18242; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. ord. 26 settembre 2019, n. 23997).
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1302/2012, introdotto dal UF nei confronti della con atto di citazione notificato il 14 novembre 2013, nonostante non fosse CP_2 configurabile alcuna delle fattispecie tipiche previste dagli artt. 306 (rinuncia agli atti del giudizio), 307 (inattività delle parti), 309 e 181 (mancata comparizione all'udienza), non essendo tale, con ogni evidenza, la mancanza della formulazione, da parte dell'opponente e dell'opposta, all'esito della riserva assunta dal giudice istruttore all'udienza del 13 marzo
2015 sulle richieste istruttorie e mai sciolta con l'emanazione dei relativi provvedimenti, di istanze dirette al rinvenimento del fascicolo d'ufficio il cui smarrimento restava a loro ignoto fino al momento della comunicazione del provvedimento impugnato.
Ne deriva che, non ricorrendo un'ipotesi di inattività delle parti, né, tanto meno, di rinuncia agli atti del giudizio o di mancata comparizione alle udienze, il giudice di primo
3 grado, lungi dal dichiarare l'estinzione del processo, era tenuto a pronunciarsi sui motivi di opposizione articolati dal UF avverso il decreto ingiuntivo n. 1302/2012 e, dunque, a rendere una decisione sul merito della res controversa.
Non comportando l'errore commesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nel dichiarare l'estinzione del processo una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare la fondatezza dei motivi di opposizione proposti dal avverso il decreto ingiuntivo n. 1302/2012 Parte_1
e reiterati ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza che al riguardo possa assumere rilevanza ostativa il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
Fondato è il motivo di opposizione con il quale il UF ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1302/2012 a norma dell'art. 644 c.p.c., giacché notificatogli dalla il 10 ottobre 2013, vale a dire ben dopo il termine dei sessanta giorni dal CP_2 suo deposito in Cancelleria, avvenuto il 29 ottobre 2012.
L'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo ne comporta la revoca, non ricorrendo i presupposti per esaminare la domanda di pagamento proposta dalla in via CP_2 monitoria, atteso che tale società, poi denominata “ Controparte_1
, è rimasta contumace in sede di gravame e, dunque, non l'ha reiterata ai sensi
[...] dell'art. 346 c.p.c., come sarebbe stato necessario in ragione del suo assorbimento nella declaratoria di estinzione del giudizio da parte del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ed infatti, il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., secondo cui si intendono rinunciate e non sono riesaminabili le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, dovendosi porre l'appellato e l'appellante su di un piano di parità simmetrica
– senza, cioè, attribuire alla parte rimasta inattiva ed estranea alla fase di impugnazione una sostanziale posizione di maggior favore – in modo da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) non accolte o rimaste assorbite, presumendosi, in difetto, che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace
(cfr., ex plurimis, Cass. 13 settembre 2006, n. 19555; Cass. 12 novembre 2007, n. 23489;
Cass. 19 dicembre 2013, n. 28454).
4 Pertanto, nelle ipotesi in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato dichiarato improcedibile o, come nella fattispecie de qua agitur, estinto, il convenuto, rimasto sostanzialmente vittorioso, se, un lato, non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere l'accoglimento della sua pretesa, dall'altro, deve comunque reiterare la domanda nel giudizio di appello, anche in modo implicito, onde evitarne la presunzione di rinuncia (cfr. Cass. 13 ottobre 1966, n. 2448).
Non essendosi l' “ costituita nel giudizio di Controparte_1 appello e non avendo, di conseguenza, riproposto la domanda di pagamento articolata con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'inefficacia dell'opposto provvedimento monitorio a causa della sua tardiva notificazione impone alla Corte di revocarlo tout court, senza compiere alcun accertamento in ordine all'esistenza e all'entità del credito controverso
(cfr. Cass. 4 gennaio 2002, n. 67).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'ascrivibilità della declaratoria di estinzione del processo all'errore in cui è incorso il Tribunale di Nocera Inferiore ex officio e non a seguito di un'eccezione sollevata dall'opposta e la mancata costituzione, in sede di appello, dell' “
[...]
, che, in tal modo, ha inteso rinunciare a riproporre la domanda di Controparte_1 pagamento fondata su un contratto di finanziamento chirografario rimasto inadempiuto, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado del giudizio e l'irripetibilità di quelle sostenute dal per il secondo grado. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso il decreto di estinzione cron. n. 15720/2024 del Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2024, così provvede:
5 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 1302/2012 del Tribunale di Nocera Inferiore;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
3. dichiara irripetibili le spese del secondo grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_1 via P. De Conciliis, n. 26, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. NI GR, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Roma, n. 41; appellante
E
“ (GIA' “ Controparte_1 CP_2
E “ ), con sede legale in Bologna, alla via Indipendenza, n. 2, cod. fisc. e p. CP_3 iva , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO IL DECRETO DI ESTINZIONE
CRON. N. 15720/2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “– accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza del 27.09.2024
1 (denominata 'Decreto di estinzione n. cronol. 15720/2024 del 27/09/2024'), resa inter- partes dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, … R.G. n. 5315/2013, comunicata il 5 dicembre 2024, mai notificata, disporre la rimessione al primo giudice
(Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 5315/2013) per la prosecuzione del giudizio anche per la decisione sulle istanze istruttorie;
- in via subordinata, accogliere tutte le richieste istruttorie e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: '…
Annullarsi e dichiararsi privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 1302/2012, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, per i motivi sopra descritti;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di
Nocera Inferiore per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e nelle difese di primo grado pure testualmente richiamate nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla liquidazione all'effettivo soddisfo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
NI GR antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto reso il 27 settembre 2024, cron. n. 15720, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1302/2012, promosso da nei confronti della , già , con Controparte_4 CP_2 CP_3 atto di citazione notificato il 14 novembre 2013, ritenendo che la mancata proposizione, da parte dell'attore e della convenuta, di istanze dirette al rinvenimento del fascicolo d'ufficio infruttuosamente ricercato dalla Cancelleria costituisse espressione della cessazione del loro interesse alla definizione del processo.
Avverso il predetto decreto proponeva appello il UF con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il provvedimento impugnato era stato emanato in violazione degli artt. 100, 307 e 309 c.p.c., non ricorrendo i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, atteso che il Tribunale di Nocera
Inferiore, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2015, si era riservato di statuire sulle richieste istruttorie, senza mai pronunciarsi, sicché alle parti era precluso lo svolgimento di attività processuali dal cui mancato compimento poter desumere il venir meno del loro interesse ad agire;
alle parti, peraltro, non era stato comunicato il mancato rinvenimento di alcun fascicolo, circostanza appresa soltanto dalla lettura del provvedimento di
2 estinzione;
inoltre, l'estinzione del giudizio era stata dichiarata al di fuori dei casi tassativamente previsti dal codice di rito ed in assenza di eccezione della parte interessata;
2) la dichiarazione di estinzione era basata su un'inesistente inattività delle parti, essendosi il giudice di primo grado riservato per decidere sull'ammissione delle istanze istruttorie;
3) il giudice di prime cure, con il provvedimento impugnato, aveva leso il diritto delle parti ad ottenere una pronuncia sulle istanze istruttore, violando l'art. 111 Cost.; la declaratoria di nullità del decreto estintivo comportava la rimessione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore o, qualora la Corte d'Appello non avesse ritenuto di provvedere in tal senso, l'ammissione delle richieste istruttorie articolate dall'opponente in primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, l'
[...]
, già , è rimasta contumace, è stata decisa Controparte_1 CP_2 all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, occorre rimuovere ogni possibile dubbio in ordine all'ammissibilità dell'appello, atteso che il provvedimento con il quale il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara l'estinzione del processo non è assoggettato a reclamo, ai sensi degli artt. 178, comma 2, e 308, comma 1, c.p.c., ma, determinandone la chiusura sulla base della decisione di una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 279, comma 2,
n. 2, c.p.c., ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza o, come, nel caso di specie, di decreto, senza la preventiva audizione delle parti, sicché è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 3 luglio 2008, n. 18242; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. ord. 26 settembre 2019, n. 23997).
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1302/2012, introdotto dal UF nei confronti della con atto di citazione notificato il 14 novembre 2013, nonostante non fosse CP_2 configurabile alcuna delle fattispecie tipiche previste dagli artt. 306 (rinuncia agli atti del giudizio), 307 (inattività delle parti), 309 e 181 (mancata comparizione all'udienza), non essendo tale, con ogni evidenza, la mancanza della formulazione, da parte dell'opponente e dell'opposta, all'esito della riserva assunta dal giudice istruttore all'udienza del 13 marzo
2015 sulle richieste istruttorie e mai sciolta con l'emanazione dei relativi provvedimenti, di istanze dirette al rinvenimento del fascicolo d'ufficio il cui smarrimento restava a loro ignoto fino al momento della comunicazione del provvedimento impugnato.
Ne deriva che, non ricorrendo un'ipotesi di inattività delle parti, né, tanto meno, di rinuncia agli atti del giudizio o di mancata comparizione alle udienze, il giudice di primo
3 grado, lungi dal dichiarare l'estinzione del processo, era tenuto a pronunciarsi sui motivi di opposizione articolati dal UF avverso il decreto ingiuntivo n. 1302/2012 e, dunque, a rendere una decisione sul merito della res controversa.
Non comportando l'errore commesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nel dichiarare l'estinzione del processo una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare la fondatezza dei motivi di opposizione proposti dal avverso il decreto ingiuntivo n. 1302/2012 Parte_1
e reiterati ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza che al riguardo possa assumere rilevanza ostativa il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
Fondato è il motivo di opposizione con il quale il UF ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1302/2012 a norma dell'art. 644 c.p.c., giacché notificatogli dalla il 10 ottobre 2013, vale a dire ben dopo il termine dei sessanta giorni dal CP_2 suo deposito in Cancelleria, avvenuto il 29 ottobre 2012.
L'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo ne comporta la revoca, non ricorrendo i presupposti per esaminare la domanda di pagamento proposta dalla in via CP_2 monitoria, atteso che tale società, poi denominata “ Controparte_1
, è rimasta contumace in sede di gravame e, dunque, non l'ha reiterata ai sensi
[...] dell'art. 346 c.p.c., come sarebbe stato necessario in ragione del suo assorbimento nella declaratoria di estinzione del giudizio da parte del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ed infatti, il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., secondo cui si intendono rinunciate e non sono riesaminabili le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, dovendosi porre l'appellato e l'appellante su di un piano di parità simmetrica
– senza, cioè, attribuire alla parte rimasta inattiva ed estranea alla fase di impugnazione una sostanziale posizione di maggior favore – in modo da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) non accolte o rimaste assorbite, presumendosi, in difetto, che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace
(cfr., ex plurimis, Cass. 13 settembre 2006, n. 19555; Cass. 12 novembre 2007, n. 23489;
Cass. 19 dicembre 2013, n. 28454).
4 Pertanto, nelle ipotesi in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato dichiarato improcedibile o, come nella fattispecie de qua agitur, estinto, il convenuto, rimasto sostanzialmente vittorioso, se, un lato, non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere l'accoglimento della sua pretesa, dall'altro, deve comunque reiterare la domanda nel giudizio di appello, anche in modo implicito, onde evitarne la presunzione di rinuncia (cfr. Cass. 13 ottobre 1966, n. 2448).
Non essendosi l' “ costituita nel giudizio di Controparte_1 appello e non avendo, di conseguenza, riproposto la domanda di pagamento articolata con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'inefficacia dell'opposto provvedimento monitorio a causa della sua tardiva notificazione impone alla Corte di revocarlo tout court, senza compiere alcun accertamento in ordine all'esistenza e all'entità del credito controverso
(cfr. Cass. 4 gennaio 2002, n. 67).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'ascrivibilità della declaratoria di estinzione del processo all'errore in cui è incorso il Tribunale di Nocera Inferiore ex officio e non a seguito di un'eccezione sollevata dall'opposta e la mancata costituzione, in sede di appello, dell' “
[...]
, che, in tal modo, ha inteso rinunciare a riproporre la domanda di Controparte_1 pagamento fondata su un contratto di finanziamento chirografario rimasto inadempiuto, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado del giudizio e l'irripetibilità di quelle sostenute dal per il secondo grado. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso il decreto di estinzione cron. n. 15720/2024 del Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2024, così provvede:
5 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 1302/2012 del Tribunale di Nocera Inferiore;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
3. dichiara irripetibili le spese del secondo grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6