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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/05/2025, alle ore 10,15, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1575/2021
Promossa da Parte_1
Nei confronti di e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
E' presente per l'attore l'Avv. Michele Pricoco per delega dell'avv. MAFRICA MARIO il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle note conclusionali depositate
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira n camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 19.15, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria
Elena Giovannella, all'udienza di discussione del 28.05.2025, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 19,15, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1785/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa da
, C.F.: , nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], in proprio e n.q. di legale rappresentante pro- tempore dell'impresa individuale con sede in Controparte_4
Delianuova (RC) alla Via Aspromonte n. 46, P.IVA , elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Bova Marina (RC), via Bainsizza n. 3, presso lo studio dell'avv. Mario Mafrica, c.f.:
(c/o il recapito di fax 0965.761155 e/o all'indirizzo PEC: C.F._2
si chiede espressamente che vengano eseguite le comunicazioni e Email_1
notificazioni, anche ex artt. 133 e 134 c.p.c.), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013
-attore- nei confronti di
C.F.: , residente in 89017 San Giorgio Controparte_2 C.F._3
Morgeto (RC) alla C.da Masella n. 1.
C.F.: residente in 89017 San Giorgio Morgeto Controparte_3 C.F._4
(RC) alla C.da Masella n. 1.
P.IVA - in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore - corrente in 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 45
- convenuti contumaci –
Avente ad oggetto
Risarcimento danni derivanti da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza e note conclusive depositate in data 13.05.2025
Dando lettura del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- , quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio , Controparte_4 Controparte_2
d , al fine di ottenerne la condanna, in solido tra Controparte_3 CP_6
loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 17.07.2020, alle ore 20,05 circa, allorquando, mentre si trovava sulla strada provinciale Cirello Delianuova di S. Cristina d'Aspromonte con direzione di marcia Gioia Tauro alla guida del proprio veicolo Audi SQ5, TG. FZ809FT, acquistato usato in data 11.12.2019, destinato alla vendita, e circolante al momento del fatto con targa prova
X139005, assicurata da ed autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture CP_6
e dei Trasporti il 09.07.2020, veniva investito dall'autovettura Fiat 500, TG. FB751JL, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_2 CP_3
il quale perdendo il controllo, invadeva la corsia di marcia percorsa da esso
[...]
attore, impattando frontalmente contro la sua autovettura. Ha rappresentato di aver subito danni nella misura complessiva di euro 79.480,00.
Ha, infine, dedotto che in data 29.04.2021 la società convenuta aveva corrisposto a titolo di risarcimento del danno sofferto l'importo di euro 37.500,00, essendo residuata, però, la somma di euro 41.980,00, oltre rivalutazione ed interessi.
La domanda risarcitoria contro l' veniva decisa in data 04.05.2023, con Parte_2
sentenza, non definitiva, di rigetto, per carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice convenuta;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda proposta nei confronti dei convenuti e Quindi con Ordinanza del CP_3 CP_2
26.06.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 cpc nei confronti della individuato come “assicuratore del veicolo CP_1 condotto da e di proprietà della “asseritamente danneggiante” e, dunque, CP_3 CP_2
contraddittore necessario nel presente giudizio.
Parte attrice citava in giudizio, nel termine concesso dal Giudice, la Controparte_7
a mezzo pec, consegnata nella casella di destinazione in data 04.07.2023, ma la
[...]
società non si costituiva in giudizio.
Anche i convenuti e regolarmente citati in Controparte_3 Controparte_2
giudizio non si costituivano, pertanto può essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti.
All'odierna udienza di discussione parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto e chiesto nelle note conclusive depositate in data
13.05.2025.
2. La causa veniva istruita mediante a) acquisizione della documentazione offerta da parte attrice, attinente all'incidente occorso in data 17.07.2020 : modello CAI;
Pec del 28.10.2020 Richiesta di risarcimento Avv. Mafrica / CP_6
– Pec del 02.11.2020 / Avv. Mario Controparte_5 Controparte_5 Mafrica;
PEC del 25.11.2020 Avv. Mafrica / Richiesta di accesso agli CP_6
atti del 25.11.2020 Avv. Mafrica / Reclamo IVASS del 08.03.2021; CP_6
Invito a stipulare l'istituto della negoziazione assistita del 19.03.2021; Accettazione a titolo di acconto e invito a stipulare l'istituto della negoziazione assistita del 29.04.2021; rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di Santa Cristina
D'Aspromonte; “Fascicolo Fotografico Incidente Stradale del 11.07.2020” redatto dai
Carabinieri della Stazione di Santa Cristina D'Aspromonte; “Schizzo Planimetrico
Incidente Stradale del 11.07.2020” contenete planimetria redatta dai Carabinieri della
Stazione di Santa Cristina D'Aspromonte; “ACI - - Controparte_8 CP_9
; “Fattura di acquisto_riparazione Audi SQ5_bonifici di Parte_1 pagamento”; “Autorizzazione targa prova”; Controparte_4
” contente visura camerale della dell'impresa individuale;
“Polizza targa
[...] prova”; “Fattura vendita Q5”; “Carta di circolazione Audi SQ5”; CP_9
b) mediante prova testimoniale sulle seguenti circostanze vero o meno che
- l'autovettura Audi SQ5 tg. FZ809FT nel sinistro occorso in data 11.07.2020 riportava danni per € 51.480,00;
- “la predetta fattura è stata pagata dal sig. ?”; Parte_1
- “la riparazione dei danni subiti dall'autovettura Audi SQ5, in seguito del sinistro occorso in data 11.07.2020, ha necessitato di oltre sei mesi di tempo dovuti al reperimento dei ricambi originali, smontaggio e messa in opera degli stessi?”;
- “Lei, in seguito al sinistro del 11.07.2020, presso la di Rizziconi, ha Controparte_10 eseguito accertamenti tecnici sull'autovettura Audi SQ5 del sig. dal Parte_1
03.11.2020 al 09.07.2021, ovvero sino all'ultimarsi dei lavori di riparazione, scattando oltre 99 fotogrammi?”;
- “I ricambi indicati nella fattura emessa in data 09.07.2021 dalla Controparte_11 sono quelli necessitati per la riparazione dei danni subiti nell'occorso del 11.07.2020 dall'autovettura Audi SQ5 di proprietà del sig. e da lei visionata?”. Pt_1
c) interrogatorio formale sulle seguenti circostanze:
- “Conferma il modello CAI da lei sottoscritto ed allegato alla pag. 1 dell'all. 1 dell'atto di citazione?”;
- “Conferma che in data 11.07.2020 alle ore 20:05 circa, in C.da Calabretto in Santa
Cristina d'Aspromonte (RC), all'altezza del Bivio Calabretto al km 5800, lei si trovava alla guida dell'autovettura Fiat 500 X tg. FB751JL ed invadeva la sede stradale riservata ai veicolo provenienti in senso inverso urtando frontalmente con il veicolo Audi
SQ5 condotto dal sig. ?”; Parte_1
- “Conferma che al momento dell'impatto il sig. era quasi fermo lungo la Pt_1 propria corsia di pertinenza?”;
- “Conferma che il veicolo condotto dal sig. ha riportato danni e non era Pt_1 marciante?”;
d) mediante CTU per rispondere al seguente quesito: “Visionato l'autoveicolo danneggiato, alla luce delle fotografie e della documentazione allegata (esclusa quella prodotta da non legittimata passivamente) ed espletato ogni opportuno CP_6 accertamento: “verifichi se i danni lamentati da parte attrice e illustrati nel preventivo in atti siano compatibili con la dinamica del sinistro ed in caso di esito positivo, quantifichi i medesimi;
indichi quali fossero i costi necessari all'epoca del sinistro per la riparazione del veicolo oggetto del procedimento (pezzi di ricambio, manodopera ecc.) e le ore di lavoro necessario;
indichi il valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro;
3. La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
La dinamica dei fatti di causa trovava conferma durante l'istruttoria grazie alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale del convenuto alla CP_3
documentazione offerta in giudizio da parte attrice ed in particolare al rapporto di incidente stradale e relativi allegati redatto dai Carabinieri della Stazione di Santa
Cristina D'Aspromonte, intervenuta sul posto subito dopo il sinistro di causa.
Il convenuto dichiarava in sede di interrogatorio formale di avere perso il controllo CP_3
della propria autovettura nel tratto curvilineo teatro del sinistro stradale e di avere quindi invaso la corsia di senso di marcia opposto , impattando contro l'autovettura condotta e di proprietà dell'attore.
Dalla dinamica ricostruita in fase istruttoria emerge che unico responsabile del sinistro stradale è il convenuto e che nessuna colpa è addebitabile all'odierno attore, il CP_3
quale procedeva a velocità moderata, date le condizioni di traffico della strada, sulla propria corsia e non poteva in alcun modo evitare l'impatto col veicolo condotto dal data la manovra improvvisa e repentina eseguita da questi per evitare un impatto CP_3
dal lato opposto.
Dalla documentazione offerta in giudizio sono stati riscontrati anche i danni all'autovettura, lamentati da parte attrice, che in sede di accertamento peritale sono stati meglio elencati e stimati, quali danni provocati dal sinistro di causa, attraverso schede tecniche dettagliate redatte dal CTU.
Nella relazione dei Carabinieri i danni visibili sono così decritti: tutta la parte anteriore con la fuoriuscita di liquido dal motore”.
Il CTU ha ritenuto che rispetto alla fattura prodotta in giudizio da parte attrice, che dimostrerebbe il costo di riparazione sostenuto, alcune voci non sarebbero riconducibili alla riparazione del mezzo incidentato per cui è causa: “non sono apparsi riconducibili al tipo di urto subito dal veicolo, come ad esempio il “comando” (lo schermo interno posizionato al centro del cruscotto particolare n. 80A919605 di pagina 8 della fattura) non apparentemente interessato dall'urto diretto di che trattasi, e del “cristallo”
(cristallo fisso parafango posteriore sinistro Skoda Octavia, particolare n.
5E9845297PNVB di pagina 9 della fattura), a quanto pare non appartenente al veicolo in questione“
Sicchè riteneva che per la riparazione del veicolo Audi di parte attrice, sulla base dei tempari e preziari ANIA, potrebbero essere verosimilmente serviti €.41.142,21 oltre IVA ed €.50.193,50 con IVA
Inoltre stimava che il valore dell'autovettura al momento del sinistro stradale, senza alcun riscontro, perché assente, del numero di chilometri registrati, di un veicolo con pari caratteristiche si poteva aggirare intorno ad €.53.000,00 ed €.58.000,00 come da valore Eurotax, mentre, poteva aggirarsi attorno ad €.63.400,00 come da valore
Quattroruote.
Da quanto precede , eseguendo una media fra i valori indicati, si può ragionevolmente affermare che l'autovettura potesse essere venduta all'epoca del sinistro ad un prezzo di
€ 58.134,00.
Le conclusioni cui è giunto il perito possono essere condivise e fatte proprie da questo
Tribunale ai fini della esatta quantificazione del danno patrimoniale complessivo (danno emergente e lucro cessante) subito dall'attore a causa del sinistro occorso in data
17.07.2020.
Infatti, è emerso in sede di accertamento peritale che il costo per la riparazione a regola d'arte, dell'autovettura, fosse pari a € 50.193,50, come dettagliatamente ricostruito dal CTU, secondo le tariffe praticate sul mercato all'epoca del sinistro. Importo che si discosta di poco rispetto a quello dedotto da parte attrice, giustificato dalla eliminazione di alcune voci di spesa indicate nella fattura prodotta in giudizio dall'attore , ritenute dal perito non compatibili con la dinamica del sinistro.
La predetta somma, al fine dell'integrale ristoro della diminuzione patrimoniale subita dall'attore, deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT al consumo dal giorno dell'esborso (vd. data fattura)sino alla data del pagamento , tenuto in considerazione altresì, che parte della somma, e precisamente € 37.500,00 è già stata corrisposta all'attore, e sulla somma rivalutata devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
Pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , la Parte_1
, quale compagni assicuratrice dell'autovettura condotta dal Controparte_7
responsabile del sinistro stradale, deve essere condannata al pagamento della somma pari a € 12.693,50 (pari a € 50.193,50 - 37.500,00) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data dell'esborso (indicata nella fattura 09.07.2021) sino al pagamento, oltre interessi nella misura legale, sulla somma rivalutata, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo
(trattandosi di debito di valore).
Parte attrice ha offerto prova anche dell'altro danno da mancato guadagno.
Il predetto danno veniva dimostrato mediante produzione in giudizio della fattura di acquisto (datata 11.12.2019) dell'autovettura danneggiata da parte della
[...]
, che svolge tra l'atro anche attività di commercio all'ingrosso e al Controparte_4
dettaglio di autoveicoli (vd visura camerale) , e dalla fattura di vendita della stessa autovettura, in data 31.08.2021, all'esito della riparazione.
In sede di accertamento peritale è emerso che il prezzo di mercato, all'epoca del sinistro, di un'autovettura avente le medesime caratteristiche di quella coinvolta nel sinistro di causa, secondo stime eurotax era compreso tra € 53.000,00 ed €.58.000,00, mentre secondo stime quattroruote €.63.400,00, per cui si può ragionevolmente ritenere che l'autovettura avrebbe potuto essere venduta ad un prezzo di € 58.134,00 , prezzo medio tra quelli sopra indicati dal perito.
Parte attrice dimostra, altresì, di avere potuto vendere l'autovettura solo all'esito della sua riparazione (09.07.2021), in data 31.08.2021, circostanza questa che, secondo la comune esperienza, ha fatto abbassare il valore di mercato dell'auto, tant'è che la stessa veniva venduta al prezzo di € 50.000,00.
Ritiene questo Giudice che anche quest'ultima domanda risarcitoria, per mancato guadagno, sia fondata e vada accolta, poiché l'autovettura, che era destinata alla commercializzazione, a causa del sinistro non ha potuto essere venduta dall'attore secondo le valutazioni auto alla data del sinistro ma solo secondo le valutazioni di mercato all'epoca della riparazione del veicolo, e parte attrice ha, infatti, dimostrato di avere venduto l'autovettura al prezzo di € 50.000,00.
LA differenza fra valore dell'auto al momento del sinistro, che, secondo la media sopra operata, era pari a € 58.134,00 e il prezzo di vendita della vettura 50.000,00,solo dopo la sua riparazione, costituisce il mancato guadagno cagionato al direttamente a Pt_1 causa del sinistro stradale subito, e può essere liquidato in € 8.134,00. Il presente danno comprende evidentemente anche quello che parte attrice chiama fermo tecnico, atteso che l'autovettura incidentata secondo quanto dedotto da parte attrice era destinata solo alla vendita per cui il danno da inutilizzabilità del bene si è tradotto nella impossibilità di collocarlo sul mercato fino al momento della sua completa riparazione, con la conseguenza diminuzione di valore di mercato del bene, sopra liquidato. Quindi, la domanda di liquidazione in via equitativa del danno da fermo tecnico deve ritenersi già compresa nella liquidazione del danno da mancato guadagno.
Pertanto, la quale compagnia assicuratrice della vettura di proprietà CP_1
della convenuta condotta dal unico responsabile del sinistro per cui è CP_2 CP_3
causa, è tenuta a risarcire a anche i danni derivanti dal dimostrato Parte_1 mancato guadagno, e va quindi condannata al pagamento della somma di € 8.134,00, oltre alla rivalutazione monetaria sulla stessa somma, calcolata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro sino alla data della presente sentenza , e al pagamento degli interessi, nella misura legale, sulla somma rivalutata, dal giorno della presente sentenza sino all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della CP
, liquidate come in dispositivo, in favore di parte attrice;
le spese di CTU, per lo
[...] stesso principio, possono essere definitivamente poste a carico della convenuta CP
.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_1
rigettata ogni diversa istanza, così decide:
a) Accerta e dichiara che unico responsabile per il sinistro di causa è il convenuto;
Controparte_3
b) Condanna la , quale compagnia assicuratrice Controparte_7 dell'autovettura condotta da e di proprietà di , Controparte_3 Controparte_2 al pagamento della somma di € 12.693,50 , oltre rivalutazione monetaria dal
09.07.2021 sino al pagamento, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza sino al pagamento, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal all'autovettura di proprietà dell'attore, ed ancora al pagamento CP_3 della somma di € 8.134,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, derivante dal deprezzamento del bene, oltre alla rivalutazione monetaria sulla stessa somma, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro sino alla data della presente sentenza, e al pagamento degli interessi , nella misura legale, sulla somma rivalutata, dal giorno della presente sentenza sino all'effettivo pagamento;
c) Condanna la al pagamento delle spese di lite che Controparte_7 liquida in € 575,76 per spese n.i., € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge , da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico della CP_12
le spese di CTU liquidate con separato decreto.
[...]
Palmi, lì 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/05/2025, alle ore 10,15, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1575/2021
Promossa da Parte_1
Nei confronti di e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
E' presente per l'attore l'Avv. Michele Pricoco per delega dell'avv. MAFRICA MARIO il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle note conclusionali depositate
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira n camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 19.15, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria
Elena Giovannella, all'udienza di discussione del 28.05.2025, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 19,15, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1785/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa da
, C.F.: , nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], in proprio e n.q. di legale rappresentante pro- tempore dell'impresa individuale con sede in Controparte_4
Delianuova (RC) alla Via Aspromonte n. 46, P.IVA , elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Bova Marina (RC), via Bainsizza n. 3, presso lo studio dell'avv. Mario Mafrica, c.f.:
(c/o il recapito di fax 0965.761155 e/o all'indirizzo PEC: C.F._2
si chiede espressamente che vengano eseguite le comunicazioni e Email_1
notificazioni, anche ex artt. 133 e 134 c.p.c.), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013
-attore- nei confronti di
C.F.: , residente in 89017 San Giorgio Controparte_2 C.F._3
Morgeto (RC) alla C.da Masella n. 1.
C.F.: residente in 89017 San Giorgio Morgeto Controparte_3 C.F._4
(RC) alla C.da Masella n. 1.
P.IVA - in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore - corrente in 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 45
- convenuti contumaci –
Avente ad oggetto
Risarcimento danni derivanti da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza e note conclusive depositate in data 13.05.2025
Dando lettura del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- , quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio , Controparte_4 Controparte_2
d , al fine di ottenerne la condanna, in solido tra Controparte_3 CP_6
loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 17.07.2020, alle ore 20,05 circa, allorquando, mentre si trovava sulla strada provinciale Cirello Delianuova di S. Cristina d'Aspromonte con direzione di marcia Gioia Tauro alla guida del proprio veicolo Audi SQ5, TG. FZ809FT, acquistato usato in data 11.12.2019, destinato alla vendita, e circolante al momento del fatto con targa prova
X139005, assicurata da ed autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture CP_6
e dei Trasporti il 09.07.2020, veniva investito dall'autovettura Fiat 500, TG. FB751JL, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_2 CP_3
il quale perdendo il controllo, invadeva la corsia di marcia percorsa da esso
[...]
attore, impattando frontalmente contro la sua autovettura. Ha rappresentato di aver subito danni nella misura complessiva di euro 79.480,00.
Ha, infine, dedotto che in data 29.04.2021 la società convenuta aveva corrisposto a titolo di risarcimento del danno sofferto l'importo di euro 37.500,00, essendo residuata, però, la somma di euro 41.980,00, oltre rivalutazione ed interessi.
La domanda risarcitoria contro l' veniva decisa in data 04.05.2023, con Parte_2
sentenza, non definitiva, di rigetto, per carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice convenuta;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda proposta nei confronti dei convenuti e Quindi con Ordinanza del CP_3 CP_2
26.06.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 cpc nei confronti della individuato come “assicuratore del veicolo CP_1 condotto da e di proprietà della “asseritamente danneggiante” e, dunque, CP_3 CP_2
contraddittore necessario nel presente giudizio.
Parte attrice citava in giudizio, nel termine concesso dal Giudice, la Controparte_7
a mezzo pec, consegnata nella casella di destinazione in data 04.07.2023, ma la
[...]
società non si costituiva in giudizio.
Anche i convenuti e regolarmente citati in Controparte_3 Controparte_2
giudizio non si costituivano, pertanto può essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti.
All'odierna udienza di discussione parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto e chiesto nelle note conclusive depositate in data
13.05.2025.
2. La causa veniva istruita mediante a) acquisizione della documentazione offerta da parte attrice, attinente all'incidente occorso in data 17.07.2020 : modello CAI;
Pec del 28.10.2020 Richiesta di risarcimento Avv. Mafrica / CP_6
– Pec del 02.11.2020 / Avv. Mario Controparte_5 Controparte_5 Mafrica;
PEC del 25.11.2020 Avv. Mafrica / Richiesta di accesso agli CP_6
atti del 25.11.2020 Avv. Mafrica / Reclamo IVASS del 08.03.2021; CP_6
Invito a stipulare l'istituto della negoziazione assistita del 19.03.2021; Accettazione a titolo di acconto e invito a stipulare l'istituto della negoziazione assistita del 29.04.2021; rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di Santa Cristina
D'Aspromonte; “Fascicolo Fotografico Incidente Stradale del 11.07.2020” redatto dai
Carabinieri della Stazione di Santa Cristina D'Aspromonte; “Schizzo Planimetrico
Incidente Stradale del 11.07.2020” contenete planimetria redatta dai Carabinieri della
Stazione di Santa Cristina D'Aspromonte; “ACI - - Controparte_8 CP_9
; “Fattura di acquisto_riparazione Audi SQ5_bonifici di Parte_1 pagamento”; “Autorizzazione targa prova”; Controparte_4
” contente visura camerale della dell'impresa individuale;
“Polizza targa
[...] prova”; “Fattura vendita Q5”; “Carta di circolazione Audi SQ5”; CP_9
b) mediante prova testimoniale sulle seguenti circostanze vero o meno che
- l'autovettura Audi SQ5 tg. FZ809FT nel sinistro occorso in data 11.07.2020 riportava danni per € 51.480,00;
- “la predetta fattura è stata pagata dal sig. ?”; Parte_1
- “la riparazione dei danni subiti dall'autovettura Audi SQ5, in seguito del sinistro occorso in data 11.07.2020, ha necessitato di oltre sei mesi di tempo dovuti al reperimento dei ricambi originali, smontaggio e messa in opera degli stessi?”;
- “Lei, in seguito al sinistro del 11.07.2020, presso la di Rizziconi, ha Controparte_10 eseguito accertamenti tecnici sull'autovettura Audi SQ5 del sig. dal Parte_1
03.11.2020 al 09.07.2021, ovvero sino all'ultimarsi dei lavori di riparazione, scattando oltre 99 fotogrammi?”;
- “I ricambi indicati nella fattura emessa in data 09.07.2021 dalla Controparte_11 sono quelli necessitati per la riparazione dei danni subiti nell'occorso del 11.07.2020 dall'autovettura Audi SQ5 di proprietà del sig. e da lei visionata?”. Pt_1
c) interrogatorio formale sulle seguenti circostanze:
- “Conferma il modello CAI da lei sottoscritto ed allegato alla pag. 1 dell'all. 1 dell'atto di citazione?”;
- “Conferma che in data 11.07.2020 alle ore 20:05 circa, in C.da Calabretto in Santa
Cristina d'Aspromonte (RC), all'altezza del Bivio Calabretto al km 5800, lei si trovava alla guida dell'autovettura Fiat 500 X tg. FB751JL ed invadeva la sede stradale riservata ai veicolo provenienti in senso inverso urtando frontalmente con il veicolo Audi
SQ5 condotto dal sig. ?”; Parte_1
- “Conferma che al momento dell'impatto il sig. era quasi fermo lungo la Pt_1 propria corsia di pertinenza?”;
- “Conferma che il veicolo condotto dal sig. ha riportato danni e non era Pt_1 marciante?”;
d) mediante CTU per rispondere al seguente quesito: “Visionato l'autoveicolo danneggiato, alla luce delle fotografie e della documentazione allegata (esclusa quella prodotta da non legittimata passivamente) ed espletato ogni opportuno CP_6 accertamento: “verifichi se i danni lamentati da parte attrice e illustrati nel preventivo in atti siano compatibili con la dinamica del sinistro ed in caso di esito positivo, quantifichi i medesimi;
indichi quali fossero i costi necessari all'epoca del sinistro per la riparazione del veicolo oggetto del procedimento (pezzi di ricambio, manodopera ecc.) e le ore di lavoro necessario;
indichi il valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro;
3. La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
La dinamica dei fatti di causa trovava conferma durante l'istruttoria grazie alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale del convenuto alla CP_3
documentazione offerta in giudizio da parte attrice ed in particolare al rapporto di incidente stradale e relativi allegati redatto dai Carabinieri della Stazione di Santa
Cristina D'Aspromonte, intervenuta sul posto subito dopo il sinistro di causa.
Il convenuto dichiarava in sede di interrogatorio formale di avere perso il controllo CP_3
della propria autovettura nel tratto curvilineo teatro del sinistro stradale e di avere quindi invaso la corsia di senso di marcia opposto , impattando contro l'autovettura condotta e di proprietà dell'attore.
Dalla dinamica ricostruita in fase istruttoria emerge che unico responsabile del sinistro stradale è il convenuto e che nessuna colpa è addebitabile all'odierno attore, il CP_3
quale procedeva a velocità moderata, date le condizioni di traffico della strada, sulla propria corsia e non poteva in alcun modo evitare l'impatto col veicolo condotto dal data la manovra improvvisa e repentina eseguita da questi per evitare un impatto CP_3
dal lato opposto.
Dalla documentazione offerta in giudizio sono stati riscontrati anche i danni all'autovettura, lamentati da parte attrice, che in sede di accertamento peritale sono stati meglio elencati e stimati, quali danni provocati dal sinistro di causa, attraverso schede tecniche dettagliate redatte dal CTU.
Nella relazione dei Carabinieri i danni visibili sono così decritti: tutta la parte anteriore con la fuoriuscita di liquido dal motore”.
Il CTU ha ritenuto che rispetto alla fattura prodotta in giudizio da parte attrice, che dimostrerebbe il costo di riparazione sostenuto, alcune voci non sarebbero riconducibili alla riparazione del mezzo incidentato per cui è causa: “non sono apparsi riconducibili al tipo di urto subito dal veicolo, come ad esempio il “comando” (lo schermo interno posizionato al centro del cruscotto particolare n. 80A919605 di pagina 8 della fattura) non apparentemente interessato dall'urto diretto di che trattasi, e del “cristallo”
(cristallo fisso parafango posteriore sinistro Skoda Octavia, particolare n.
5E9845297PNVB di pagina 9 della fattura), a quanto pare non appartenente al veicolo in questione“
Sicchè riteneva che per la riparazione del veicolo Audi di parte attrice, sulla base dei tempari e preziari ANIA, potrebbero essere verosimilmente serviti €.41.142,21 oltre IVA ed €.50.193,50 con IVA
Inoltre stimava che il valore dell'autovettura al momento del sinistro stradale, senza alcun riscontro, perché assente, del numero di chilometri registrati, di un veicolo con pari caratteristiche si poteva aggirare intorno ad €.53.000,00 ed €.58.000,00 come da valore Eurotax, mentre, poteva aggirarsi attorno ad €.63.400,00 come da valore
Quattroruote.
Da quanto precede , eseguendo una media fra i valori indicati, si può ragionevolmente affermare che l'autovettura potesse essere venduta all'epoca del sinistro ad un prezzo di
€ 58.134,00.
Le conclusioni cui è giunto il perito possono essere condivise e fatte proprie da questo
Tribunale ai fini della esatta quantificazione del danno patrimoniale complessivo (danno emergente e lucro cessante) subito dall'attore a causa del sinistro occorso in data
17.07.2020.
Infatti, è emerso in sede di accertamento peritale che il costo per la riparazione a regola d'arte, dell'autovettura, fosse pari a € 50.193,50, come dettagliatamente ricostruito dal CTU, secondo le tariffe praticate sul mercato all'epoca del sinistro. Importo che si discosta di poco rispetto a quello dedotto da parte attrice, giustificato dalla eliminazione di alcune voci di spesa indicate nella fattura prodotta in giudizio dall'attore , ritenute dal perito non compatibili con la dinamica del sinistro.
La predetta somma, al fine dell'integrale ristoro della diminuzione patrimoniale subita dall'attore, deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT al consumo dal giorno dell'esborso (vd. data fattura)sino alla data del pagamento , tenuto in considerazione altresì, che parte della somma, e precisamente € 37.500,00 è già stata corrisposta all'attore, e sulla somma rivalutata devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
Pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , la Parte_1
, quale compagni assicuratrice dell'autovettura condotta dal Controparte_7
responsabile del sinistro stradale, deve essere condannata al pagamento della somma pari a € 12.693,50 (pari a € 50.193,50 - 37.500,00) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data dell'esborso (indicata nella fattura 09.07.2021) sino al pagamento, oltre interessi nella misura legale, sulla somma rivalutata, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo
(trattandosi di debito di valore).
Parte attrice ha offerto prova anche dell'altro danno da mancato guadagno.
Il predetto danno veniva dimostrato mediante produzione in giudizio della fattura di acquisto (datata 11.12.2019) dell'autovettura danneggiata da parte della
[...]
, che svolge tra l'atro anche attività di commercio all'ingrosso e al Controparte_4
dettaglio di autoveicoli (vd visura camerale) , e dalla fattura di vendita della stessa autovettura, in data 31.08.2021, all'esito della riparazione.
In sede di accertamento peritale è emerso che il prezzo di mercato, all'epoca del sinistro, di un'autovettura avente le medesime caratteristiche di quella coinvolta nel sinistro di causa, secondo stime eurotax era compreso tra € 53.000,00 ed €.58.000,00, mentre secondo stime quattroruote €.63.400,00, per cui si può ragionevolmente ritenere che l'autovettura avrebbe potuto essere venduta ad un prezzo di € 58.134,00 , prezzo medio tra quelli sopra indicati dal perito.
Parte attrice dimostra, altresì, di avere potuto vendere l'autovettura solo all'esito della sua riparazione (09.07.2021), in data 31.08.2021, circostanza questa che, secondo la comune esperienza, ha fatto abbassare il valore di mercato dell'auto, tant'è che la stessa veniva venduta al prezzo di € 50.000,00.
Ritiene questo Giudice che anche quest'ultima domanda risarcitoria, per mancato guadagno, sia fondata e vada accolta, poiché l'autovettura, che era destinata alla commercializzazione, a causa del sinistro non ha potuto essere venduta dall'attore secondo le valutazioni auto alla data del sinistro ma solo secondo le valutazioni di mercato all'epoca della riparazione del veicolo, e parte attrice ha, infatti, dimostrato di avere venduto l'autovettura al prezzo di € 50.000,00.
LA differenza fra valore dell'auto al momento del sinistro, che, secondo la media sopra operata, era pari a € 58.134,00 e il prezzo di vendita della vettura 50.000,00,solo dopo la sua riparazione, costituisce il mancato guadagno cagionato al direttamente a Pt_1 causa del sinistro stradale subito, e può essere liquidato in € 8.134,00. Il presente danno comprende evidentemente anche quello che parte attrice chiama fermo tecnico, atteso che l'autovettura incidentata secondo quanto dedotto da parte attrice era destinata solo alla vendita per cui il danno da inutilizzabilità del bene si è tradotto nella impossibilità di collocarlo sul mercato fino al momento della sua completa riparazione, con la conseguenza diminuzione di valore di mercato del bene, sopra liquidato. Quindi, la domanda di liquidazione in via equitativa del danno da fermo tecnico deve ritenersi già compresa nella liquidazione del danno da mancato guadagno.
Pertanto, la quale compagnia assicuratrice della vettura di proprietà CP_1
della convenuta condotta dal unico responsabile del sinistro per cui è CP_2 CP_3
causa, è tenuta a risarcire a anche i danni derivanti dal dimostrato Parte_1 mancato guadagno, e va quindi condannata al pagamento della somma di € 8.134,00, oltre alla rivalutazione monetaria sulla stessa somma, calcolata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro sino alla data della presente sentenza , e al pagamento degli interessi, nella misura legale, sulla somma rivalutata, dal giorno della presente sentenza sino all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della CP
, liquidate come in dispositivo, in favore di parte attrice;
le spese di CTU, per lo
[...] stesso principio, possono essere definitivamente poste a carico della convenuta CP
.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_1
rigettata ogni diversa istanza, così decide:
a) Accerta e dichiara che unico responsabile per il sinistro di causa è il convenuto;
Controparte_3
b) Condanna la , quale compagnia assicuratrice Controparte_7 dell'autovettura condotta da e di proprietà di , Controparte_3 Controparte_2 al pagamento della somma di € 12.693,50 , oltre rivalutazione monetaria dal
09.07.2021 sino al pagamento, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza sino al pagamento, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal all'autovettura di proprietà dell'attore, ed ancora al pagamento CP_3 della somma di € 8.134,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, derivante dal deprezzamento del bene, oltre alla rivalutazione monetaria sulla stessa somma, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro sino alla data della presente sentenza, e al pagamento degli interessi , nella misura legale, sulla somma rivalutata, dal giorno della presente sentenza sino all'effettivo pagamento;
c) Condanna la al pagamento delle spese di lite che Controparte_7 liquida in € 575,76 per spese n.i., € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge , da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico della CP_12
le spese di CTU liquidate con separato decreto.
[...]
Palmi, lì 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella