Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.r.g. 7770/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7770/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Potenza, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Irene Chiffi, procuratrice domiciliataria;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 18.03.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1 [...] il 12.08.2017, ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Acquarica del Capo, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 1576/2022 pubblicata in data 30.05.2022. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 18.03.2025, chiedevano la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio, anche in ragione della mancanza di prole. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Acquarica del Capo in data 12.08.2017 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 3, Parte I, Anno 2017);
[...]
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Presicce-Acquarica. Lecce, 16.05.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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