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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2856/2022 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la
[... decisione il 22/10/2025 senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. , nata ad [...] il [...], difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesca Mazzenga, e (c.f. ), nato a CP_1 CodiceFiscale_2
LU (Albania) il 6/4/1996, contumace, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/8/2022 la signora , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il 25/5/2021 a SA BI SC (FR) con il signor e CP_1 di aver avuto da costui il figlio (nato il [...]), ha riferito che l'unione Persona_1 coniugale è venuta meno in maniera irreversibile a causa dei comportamenti violenti e del disinteresse per le esigenze morali e materiali del nucleo familiare imputabili all'uomo.
A sostegno della domanda l'istante ha dedotto di essere stata vittima di reiterate aggressioni fisiche da parte del consorte, condannato dal Tribunale penale di Cassino, con sentenza del 19/7/2022, alla pena di due anni di reclusione per il delitto previsto dall'art. 572 c.p. e sottoposto, in conseguenza delle condotte perpetrate ai suoi danni, alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Ha evidenziato, nella stessa ottica, che il resistente non aveva esitato ad abbandonare l'immobile adibito a residenza comune, sito a SA BI SC (FR), in Via Fontana
Cicchetto n. 85, e a far mancare tanto a lei (disoccupata), quanto al bambino, i necessari mezzi di sussistenza. Sulla scorta di tali asserzioni la signora ha chiesto la Pt_1 separazione dei coniugi con addebito in capo al marito, l'affidamento esclusivo di Per_1
, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà degli ascendenti, per abitarvi
[...] unitamente alla prole, il riconoscimento di un assegno di € 350,00 al mese, da destinare per € 150,00 ai bisogni personali, e per € 200,00 a quelli del minore, la divisione tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti a quest'ultimo, l'attribuzione dell'intera entità degli assegni unici.
***
Ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il signor è rimasto contumace. CP_1
***
1 All'udienza presidenziale del 29/6/2023 la signora ha dichiarato di essere Pt_1 detenuta per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, commessi in concorso con il marito.
Ha dato conto, poi, dello svolgimento, ad opera del resistente, di mansioni di carrozziere a NO (FR) e del trasferimento di a ET SA ET (CA) Persona_1 nell'abitazione di sua madre (la signora , impiegata come infermiera. Persona_2
Il legale dell'istante ha precisato, al riguardo, che con decreti emessi, rispettivamente, il
27/9/2022, il 14/12/2022 e il 28/4/2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma, constatata una grave situazione di pregiudizio, aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale delle parti su , la collocazione dello stesso in Sardegna, presso Persona_1
l'appartamento della nonna materna, e la nomina del Sindaco di ET SA ET (CA)
e dell'avv. Mara Pompei in qualità, nell'ordine, di tutore e curatore speciale del bambino.
Il Presidente del Tribunale in via provvisoria ha confermato tutti i provvedimenti in esame.
Ha stabilito, nello stesso tempo, l'affidamento di ai Servizi Sociali di Persona_1
ET SA ET (CA), indagini, da parte degli assistenti sociali di tale Comune, sulle condizioni di accudimento del minore e l'attribuzione alla signora di un assegno Per_2
[... di mantenimento della prole di € 300,00 al mese rivalutabili, posto a carico dei signori e al pari dei connessi oneri straordinari, in misura del 50% ciascuno. Pt_1 CP_1
Nelle successive fasi del processo il tutore e il curatore speciale non si sono costituiti.
Dopo l'espletamento delle prove orali e l'acquisizione delle ultime relazioni dei Servizi
Sociali, la signora , non più sottoposta a misure restrittive della libertà, ha chiesto Pt_1 la decadenza del signor dalla potestà genitoriale su , la revoca CP_1 Persona_1 del provvedimento di sospensione assunto dal Tribunale per i Minorenni di Roma,
l'affidamento del bambino in favore della signora e la conferma delle statuizioni Per_2 in materia di collocazione e mantenimento adottate ad esito della fase presidenziale.
Ha insistito, quanto al resto, per l'addebito della crisi coniugale al resistente, per la condanna di questi alla corresponsione dell'assegno di mantenimento indicato in ricorso e per l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale di SA BI SC (FR).
All'udienza cartolare del 22/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio reputa che la volontà della signora di separarsi, i rapporti conflittuali esistenti tra le parti, Pt_1 confermati dalla richiesta di addebito presente nell'ambio del ricorso introduttivo, e il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione, vista anche la contumacia dei signor rappresentino circostanze atte a dimostrare l'intollerabilità della convivenza. CP_1
Nulla osta, di conseguenza, alla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi.
Da questo punto di vista le richieste della ricorrente meritano senz'altro di essere accolte.
***
Altrettanto deve dirsi per la pretesa della signora di vedere ascritta in via Pt_1 esclusiva al marito la responsabilità della definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Dalla sentenza del Tribunale di Cassino allegata al ricorso introduttivo – di cui non è provata la revisione in appello – emerge che il signor ha sottoposto la donna a CP_1 continui episodi di maltrattamento, sfociati anche in autentiche violenze fisiche.
Non vi è prova che la ricorrente abbia commesso comportamenti di tipo analogo.
La Corte di Cassazione è ferma nel considerare condotte come quelle realizzate dal resistente indici sintomatici dell'addebitabilità della separazione giudiziale dei coniugi a
2 prescindere da ogni comparazione con altri contegni contrari ai doveri coniugali in ipotesi imputabili al destinatario (cfr. Cass. 19/2/2018, n. 3925 e Cass. 7/8/2024, n. 22294).
Per i motivi anzidetti l'intollerabilità della convivenza non può che essere ascritta al marito.
***
Si è anticipato, sulle altre tematiche dibattute, che la signora ha fatto leva sui Pt_1 comportamenti aggressivi e sull'inadempimento degli oneri di assistenza della prole imputabili al resistente per ottenere la decadenza del signor dalla responsabilità CP_1 genitoriale su e l'affidamento esclusivo del minore alla nonna materna. Persona_1
Occorre considerare, in proposito, che per la Corte di Cassazione la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti la prole - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione e applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – possa essere derogata soltanto nel caso in cui la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (così Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, sono indicative le considerazioni espresse nella sentenza n. 6312/1999: “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(conformi, tra le altre, Cass. 23/9/2015, n. 18817 e Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (v. anche Cass. 2/12/2010, n. 24526; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i litigi tipici dei contenziosi familiari non hanno rilievo decisivo in materia di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto riformato dal legislatore.
Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne pregiudichi i diritti in modo intollerabile.
3 La noncuranza dei genitori, d'altra parte, va verificata in concreto, non potendo costituire presupposti dell'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da difficoltà oggettive.
***
Qualora, all'opposto, i comportamenti posti in essere dalle parti nei rapporti reciproci o direttamente all'indirizzo della prole abbiano arrecato o possano arrecare ai figli gravi pregiudizi, il giudice, ai sensi dell'art. 333 c.c. è tenuto a pronunciarsi anche sulla decadenza dalla potestà genitoriale (Cass. 9/5/2023, n. 12237: “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”).
***
Non vi è motivo di derogare ai principi appena esaminati, coerenti con l'avvertita esigenza di tutela che da sempre pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
Da questo punto di vista si rileva che in corso di causa è emersa una elevatissima conflittualità tra i signori e , di cui inevitabilmente ha patito il figlio. CP_1 Pt_1
I provvedimenti penali emessi nei riguardi del resistente attestano che la circostanza è dipesa in misura preponderante dagli atti di violenza posti in essere contro la moglie.
La reiterazione degli episodi di aggressività e dei maltrattamenti perpetrati in ambiente domestico, valorizzate anche dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel primo dei provvedimenti citati, conferma le deduzioni di parte ricorrente in merito ai pregiudizi sofferti da per effetto delle gravi condotte poste in essere dal genitore. Persona_1
Non è dimostrato, in ogni caso, che il signor da reputarsi abile al lavoro in CP_1 assenza di elementi probatori contrari, abbia mai assolto gli oneri di mantenimento posti a suo carico in via provvisoria all'udienza presidenziale e nelle fasi seguenti.
Non vi è prova, del pari, che l'uomo, dopo il trasferimento del figlio in Sardegna, abbia in qualche modo tentato di contribuire con la propria presenza alla crescita del bambino.
A fronte di un simile quadro il Tribunale è dell'avviso che ricorrano i presupposti ex art. 330 c.c. per la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale sul minore. CP_1
***
I fatti emersi durante il processo inducono alla stessa conclusione rispetto alla ricorrente.
Sono significative, anche in questo caso, le considerazioni espresse dal Tribunale per i
Minorenni di Roma nei tre decreti emessi prima dell'avvio del giudizio di separazione a proposito dei pregiudizi patiti da a causa dei comportamenti materni. Parte_2
Dai provvedimenti si apprende, in particolare, che la signora , già dichiarata Pt_1 decaduta con riferimento ad altre due figlie, entrambe affidate alla signora oltre Per_2
a rimanere coinvolta in vicende legate all'abuso e al traffico di sostanze stupefacenti, si era resa protagonista, assieme al bambino, allora di pochi mesi, di reiterate evasioni dagli arresti domiciliari e che a tali episodi aveva fatto seguito l'incarcerazione della donna.
[... Ad orientare il Collegio verso una prognosi negativa circa la capacità della signora di assumere in maniera consapevole le scelte fondamentali nell'interesse della prole Pt_1 concorrono le restrizioni della libertà personale proseguite negli anni successivi, e più in
4 generale, l'incapacità dell'interessata, anch'essa stigmatizzata dal giudice specializzato, di garantire al figlio un ambiente familiare sicuro prima del trasferimento in Sardegna.
Per queste ragioni non vi è margine per una revisione delle decisioni in tema di decadenza.
***
Le statuizioni che precedono giustificano la conferma dell'attribuzione al sindaco pro tempore di ET SA ET (CA) dell'incarico di tutore di , già disposta Persona_1 dal giudice minorile, e l'affidamento esclusivo del minore ai Servizi Sociali di tale Comune.
Resta impregiudicato il diritto della signora di agire ai sensi dell'art. 332 c.c. per Pt_1 ottenere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale in caso di eventi di carattere sopravvenuto atti a dimostrare la cessazione delle ragioni alla base del provvedimento.
***
Le relazioni dei Sevizi Sociali di ET SA ET (CA) del 2024 confermano senza possibilità di fraintendimenti l'idoneità della signora ad occuparsi del nipote. Per_2
Nell'interesse di è opportuno che il minore resti ad abitare con la nonna. Persona_1
E' rimessa agli assistenti sociali la calendarizzazione di turni di visita che permettano ai genitori, compatibilmente con le restrizioni disposte dall'autorità carceraria, di avere un effettivo rapporto con il bambino, purché in condizioni di sicurezza per la signora . Pt_1
***
La collocazione prevalente del minore presso l'appartamento della signora Per_2 implica che la ricorrente non può pretendere l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale di SA BI SC (FR), non più destinata ai bisogni primari della prole.
***
Per l'indirizzo giurisprudenziale prevalente “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, invece, devono essere valutati comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei due genitori, le rispettive
“sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante la convivenza in base alle entrate dei consorti e ai tempi di permanenza della prole con le parti (Cass.
22/3/2005, n. 6197; in termini si sono espresse Cass. 16/9/2020, n. 19299; Cass.
10/2/2023, n. 4145). Ciò posto, rispetto alla situazione vagliata nelle fasi inziali del contenzioso non sono documentati mutamenti rilevanti della condizione patrimoniale e reddituale dei genitori, entrambi privi di redditi certi, ma in grado di procurarsi occasioni di impiego, vista anche la giovane età, una volta cessate le restrizioni della libertà.
Ne deriva che la signora non può pretendere alcun assegno di mantenimento Pt_1 del coniuge, non registrandosi differenze tra le potenzialità economiche degli interessati.
Appaiono ancora congrui rispetto ai segnalati parametri di riferimento, per contro, i contributi posti a carico dei genitori per le necessità ordinarie e straordinarie della prole.
5 Le parti, di conseguenza, continueranno a corrispondere alla signora un assegno Per_2 fisso mensile di € 125,00 al mese rivalutabili ciascuno e la metà delle spese straordinarie.
Spettano alla nonna materna anche gli assegni unici dovuti dall'INPS per . Persona_1
***
L'accoglimento della domanda di addebito rende ragione della condanna del signor al pagamento della metà degli oneri processuali, stimabili in virtù dei parametri CP_1 previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità nella misura già ridotta di € 2.700,00 (€ per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali.
Vista l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per effetto della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino del 7/7/2022, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2856/2022 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
➢ addebita la separazione a;
CP_1
➢ dichiara e decaduti dalla potestà genitoriale sul figlio CP_1 Parte_1
; Persona_3
➢ conferma la nomina del sindaco pro tempore del Comune di ET SA ET (CA) quale tutore del minore;
Persona_3
➢ dispone l'affidamento esclusivo ai Servizi Sociali del Comune di ET SA ET
(CA) del minore , con collocazione preferenziale presso Persona_3
l'abitazione di e facoltà per e di Persona_2 CP_1 Parte_1 frequentarlo secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno CP_1 Persona_2 cinque di ogni mese di un assegno di € 125,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio Persona_3
;
[...]
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno Parte_1 Persona_2 cinque di ogni mese, di un assegno di € 125,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio Persona_3
;
[...]
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle spese CP_1 Parte_1 straordinarie inerenti al figlio;
Persona_3
➢ attribuisce per intero a gli assegni unici dovuti per il minore Persona_2
; Persona_3
➢ condanna al pagamento in favore dell'Erario della metà degli oneri di CP_1 giudizio, stimabili nella misura già ridotta di € 2.700,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 29/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2856/2022 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la
[... decisione il 22/10/2025 senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. , nata ad [...] il [...], difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesca Mazzenga, e (c.f. ), nato a CP_1 CodiceFiscale_2
LU (Albania) il 6/4/1996, contumace, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/8/2022 la signora , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il 25/5/2021 a SA BI SC (FR) con il signor e CP_1 di aver avuto da costui il figlio (nato il [...]), ha riferito che l'unione Persona_1 coniugale è venuta meno in maniera irreversibile a causa dei comportamenti violenti e del disinteresse per le esigenze morali e materiali del nucleo familiare imputabili all'uomo.
A sostegno della domanda l'istante ha dedotto di essere stata vittima di reiterate aggressioni fisiche da parte del consorte, condannato dal Tribunale penale di Cassino, con sentenza del 19/7/2022, alla pena di due anni di reclusione per il delitto previsto dall'art. 572 c.p. e sottoposto, in conseguenza delle condotte perpetrate ai suoi danni, alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Ha evidenziato, nella stessa ottica, che il resistente non aveva esitato ad abbandonare l'immobile adibito a residenza comune, sito a SA BI SC (FR), in Via Fontana
Cicchetto n. 85, e a far mancare tanto a lei (disoccupata), quanto al bambino, i necessari mezzi di sussistenza. Sulla scorta di tali asserzioni la signora ha chiesto la Pt_1 separazione dei coniugi con addebito in capo al marito, l'affidamento esclusivo di Per_1
, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà degli ascendenti, per abitarvi
[...] unitamente alla prole, il riconoscimento di un assegno di € 350,00 al mese, da destinare per € 150,00 ai bisogni personali, e per € 200,00 a quelli del minore, la divisione tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti a quest'ultimo, l'attribuzione dell'intera entità degli assegni unici.
***
Ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il signor è rimasto contumace. CP_1
***
1 All'udienza presidenziale del 29/6/2023 la signora ha dichiarato di essere Pt_1 detenuta per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, commessi in concorso con il marito.
Ha dato conto, poi, dello svolgimento, ad opera del resistente, di mansioni di carrozziere a NO (FR) e del trasferimento di a ET SA ET (CA) Persona_1 nell'abitazione di sua madre (la signora , impiegata come infermiera. Persona_2
Il legale dell'istante ha precisato, al riguardo, che con decreti emessi, rispettivamente, il
27/9/2022, il 14/12/2022 e il 28/4/2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma, constatata una grave situazione di pregiudizio, aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale delle parti su , la collocazione dello stesso in Sardegna, presso Persona_1
l'appartamento della nonna materna, e la nomina del Sindaco di ET SA ET (CA)
e dell'avv. Mara Pompei in qualità, nell'ordine, di tutore e curatore speciale del bambino.
Il Presidente del Tribunale in via provvisoria ha confermato tutti i provvedimenti in esame.
Ha stabilito, nello stesso tempo, l'affidamento di ai Servizi Sociali di Persona_1
ET SA ET (CA), indagini, da parte degli assistenti sociali di tale Comune, sulle condizioni di accudimento del minore e l'attribuzione alla signora di un assegno Per_2
[... di mantenimento della prole di € 300,00 al mese rivalutabili, posto a carico dei signori e al pari dei connessi oneri straordinari, in misura del 50% ciascuno. Pt_1 CP_1
Nelle successive fasi del processo il tutore e il curatore speciale non si sono costituiti.
Dopo l'espletamento delle prove orali e l'acquisizione delle ultime relazioni dei Servizi
Sociali, la signora , non più sottoposta a misure restrittive della libertà, ha chiesto Pt_1 la decadenza del signor dalla potestà genitoriale su , la revoca CP_1 Persona_1 del provvedimento di sospensione assunto dal Tribunale per i Minorenni di Roma,
l'affidamento del bambino in favore della signora e la conferma delle statuizioni Per_2 in materia di collocazione e mantenimento adottate ad esito della fase presidenziale.
Ha insistito, quanto al resto, per l'addebito della crisi coniugale al resistente, per la condanna di questi alla corresponsione dell'assegno di mantenimento indicato in ricorso e per l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale di SA BI SC (FR).
All'udienza cartolare del 22/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio reputa che la volontà della signora di separarsi, i rapporti conflittuali esistenti tra le parti, Pt_1 confermati dalla richiesta di addebito presente nell'ambio del ricorso introduttivo, e il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione, vista anche la contumacia dei signor rappresentino circostanze atte a dimostrare l'intollerabilità della convivenza. CP_1
Nulla osta, di conseguenza, alla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi.
Da questo punto di vista le richieste della ricorrente meritano senz'altro di essere accolte.
***
Altrettanto deve dirsi per la pretesa della signora di vedere ascritta in via Pt_1 esclusiva al marito la responsabilità della definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Dalla sentenza del Tribunale di Cassino allegata al ricorso introduttivo – di cui non è provata la revisione in appello – emerge che il signor ha sottoposto la donna a CP_1 continui episodi di maltrattamento, sfociati anche in autentiche violenze fisiche.
Non vi è prova che la ricorrente abbia commesso comportamenti di tipo analogo.
La Corte di Cassazione è ferma nel considerare condotte come quelle realizzate dal resistente indici sintomatici dell'addebitabilità della separazione giudiziale dei coniugi a
2 prescindere da ogni comparazione con altri contegni contrari ai doveri coniugali in ipotesi imputabili al destinatario (cfr. Cass. 19/2/2018, n. 3925 e Cass. 7/8/2024, n. 22294).
Per i motivi anzidetti l'intollerabilità della convivenza non può che essere ascritta al marito.
***
Si è anticipato, sulle altre tematiche dibattute, che la signora ha fatto leva sui Pt_1 comportamenti aggressivi e sull'inadempimento degli oneri di assistenza della prole imputabili al resistente per ottenere la decadenza del signor dalla responsabilità CP_1 genitoriale su e l'affidamento esclusivo del minore alla nonna materna. Persona_1
Occorre considerare, in proposito, che per la Corte di Cassazione la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti la prole - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione e applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – possa essere derogata soltanto nel caso in cui la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (così Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, sono indicative le considerazioni espresse nella sentenza n. 6312/1999: “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(conformi, tra le altre, Cass. 23/9/2015, n. 18817 e Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (v. anche Cass. 2/12/2010, n. 24526; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i litigi tipici dei contenziosi familiari non hanno rilievo decisivo in materia di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto riformato dal legislatore.
Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne pregiudichi i diritti in modo intollerabile.
3 La noncuranza dei genitori, d'altra parte, va verificata in concreto, non potendo costituire presupposti dell'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da difficoltà oggettive.
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Qualora, all'opposto, i comportamenti posti in essere dalle parti nei rapporti reciproci o direttamente all'indirizzo della prole abbiano arrecato o possano arrecare ai figli gravi pregiudizi, il giudice, ai sensi dell'art. 333 c.c. è tenuto a pronunciarsi anche sulla decadenza dalla potestà genitoriale (Cass. 9/5/2023, n. 12237: “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”).
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Non vi è motivo di derogare ai principi appena esaminati, coerenti con l'avvertita esigenza di tutela che da sempre pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
Da questo punto di vista si rileva che in corso di causa è emersa una elevatissima conflittualità tra i signori e , di cui inevitabilmente ha patito il figlio. CP_1 Pt_1
I provvedimenti penali emessi nei riguardi del resistente attestano che la circostanza è dipesa in misura preponderante dagli atti di violenza posti in essere contro la moglie.
La reiterazione degli episodi di aggressività e dei maltrattamenti perpetrati in ambiente domestico, valorizzate anche dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel primo dei provvedimenti citati, conferma le deduzioni di parte ricorrente in merito ai pregiudizi sofferti da per effetto delle gravi condotte poste in essere dal genitore. Persona_1
Non è dimostrato, in ogni caso, che il signor da reputarsi abile al lavoro in CP_1 assenza di elementi probatori contrari, abbia mai assolto gli oneri di mantenimento posti a suo carico in via provvisoria all'udienza presidenziale e nelle fasi seguenti.
Non vi è prova, del pari, che l'uomo, dopo il trasferimento del figlio in Sardegna, abbia in qualche modo tentato di contribuire con la propria presenza alla crescita del bambino.
A fronte di un simile quadro il Tribunale è dell'avviso che ricorrano i presupposti ex art. 330 c.c. per la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale sul minore. CP_1
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I fatti emersi durante il processo inducono alla stessa conclusione rispetto alla ricorrente.
Sono significative, anche in questo caso, le considerazioni espresse dal Tribunale per i
Minorenni di Roma nei tre decreti emessi prima dell'avvio del giudizio di separazione a proposito dei pregiudizi patiti da a causa dei comportamenti materni. Parte_2
Dai provvedimenti si apprende, in particolare, che la signora , già dichiarata Pt_1 decaduta con riferimento ad altre due figlie, entrambe affidate alla signora oltre Per_2
a rimanere coinvolta in vicende legate all'abuso e al traffico di sostanze stupefacenti, si era resa protagonista, assieme al bambino, allora di pochi mesi, di reiterate evasioni dagli arresti domiciliari e che a tali episodi aveva fatto seguito l'incarcerazione della donna.
[... Ad orientare il Collegio verso una prognosi negativa circa la capacità della signora di assumere in maniera consapevole le scelte fondamentali nell'interesse della prole Pt_1 concorrono le restrizioni della libertà personale proseguite negli anni successivi, e più in
4 generale, l'incapacità dell'interessata, anch'essa stigmatizzata dal giudice specializzato, di garantire al figlio un ambiente familiare sicuro prima del trasferimento in Sardegna.
Per queste ragioni non vi è margine per una revisione delle decisioni in tema di decadenza.
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Le statuizioni che precedono giustificano la conferma dell'attribuzione al sindaco pro tempore di ET SA ET (CA) dell'incarico di tutore di , già disposta Persona_1 dal giudice minorile, e l'affidamento esclusivo del minore ai Servizi Sociali di tale Comune.
Resta impregiudicato il diritto della signora di agire ai sensi dell'art. 332 c.c. per Pt_1 ottenere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale in caso di eventi di carattere sopravvenuto atti a dimostrare la cessazione delle ragioni alla base del provvedimento.
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Le relazioni dei Sevizi Sociali di ET SA ET (CA) del 2024 confermano senza possibilità di fraintendimenti l'idoneità della signora ad occuparsi del nipote. Per_2
Nell'interesse di è opportuno che il minore resti ad abitare con la nonna. Persona_1
E' rimessa agli assistenti sociali la calendarizzazione di turni di visita che permettano ai genitori, compatibilmente con le restrizioni disposte dall'autorità carceraria, di avere un effettivo rapporto con il bambino, purché in condizioni di sicurezza per la signora . Pt_1
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La collocazione prevalente del minore presso l'appartamento della signora Per_2 implica che la ricorrente non può pretendere l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale di SA BI SC (FR), non più destinata ai bisogni primari della prole.
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Per l'indirizzo giurisprudenziale prevalente “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, invece, devono essere valutati comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei due genitori, le rispettive
“sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante la convivenza in base alle entrate dei consorti e ai tempi di permanenza della prole con le parti (Cass.
22/3/2005, n. 6197; in termini si sono espresse Cass. 16/9/2020, n. 19299; Cass.
10/2/2023, n. 4145). Ciò posto, rispetto alla situazione vagliata nelle fasi inziali del contenzioso non sono documentati mutamenti rilevanti della condizione patrimoniale e reddituale dei genitori, entrambi privi di redditi certi, ma in grado di procurarsi occasioni di impiego, vista anche la giovane età, una volta cessate le restrizioni della libertà.
Ne deriva che la signora non può pretendere alcun assegno di mantenimento Pt_1 del coniuge, non registrandosi differenze tra le potenzialità economiche degli interessati.
Appaiono ancora congrui rispetto ai segnalati parametri di riferimento, per contro, i contributi posti a carico dei genitori per le necessità ordinarie e straordinarie della prole.
5 Le parti, di conseguenza, continueranno a corrispondere alla signora un assegno Per_2 fisso mensile di € 125,00 al mese rivalutabili ciascuno e la metà delle spese straordinarie.
Spettano alla nonna materna anche gli assegni unici dovuti dall'INPS per . Persona_1
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L'accoglimento della domanda di addebito rende ragione della condanna del signor al pagamento della metà degli oneri processuali, stimabili in virtù dei parametri CP_1 previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità nella misura già ridotta di € 2.700,00 (€ per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali.
Vista l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per effetto della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino del 7/7/2022, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2856/2022 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
➢ addebita la separazione a;
CP_1
➢ dichiara e decaduti dalla potestà genitoriale sul figlio CP_1 Parte_1
; Persona_3
➢ conferma la nomina del sindaco pro tempore del Comune di ET SA ET (CA) quale tutore del minore;
Persona_3
➢ dispone l'affidamento esclusivo ai Servizi Sociali del Comune di ET SA ET
(CA) del minore , con collocazione preferenziale presso Persona_3
l'abitazione di e facoltà per e di Persona_2 CP_1 Parte_1 frequentarlo secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno CP_1 Persona_2 cinque di ogni mese di un assegno di € 125,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio Persona_3
;
[...]
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno Parte_1 Persona_2 cinque di ogni mese, di un assegno di € 125,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio Persona_3
;
[...]
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle spese CP_1 Parte_1 straordinarie inerenti al figlio;
Persona_3
➢ attribuisce per intero a gli assegni unici dovuti per il minore Persona_2
; Persona_3
➢ condanna al pagamento in favore dell'Erario della metà degli oneri di CP_1 giudizio, stimabili nella misura già ridotta di € 2.700,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 29/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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