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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4723/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016907542 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016907542 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016907542 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- RUOLO n. 2025/550145 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLO n. 2025/550145 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLO n. 2025/550145 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250016907542 per il complessivo importo di Euro 4.704,99 adottata per decadenza dalla rateazione a seguito del mancato pagamento della seconda rata con scadenza al 2 gennaio 2023: a fondamento del ricorso la contribuente ha rilevato di avere pagato regolarmente il dovuto a titolo di terza rata a seguito di ravvedimento in applicazione dell'art. 13 del decreto Legislativo n. 472 del 1997 avendo applicato il 3,75 % per il calcolo di sanzioni ed il tasso degli interessi dovuti per legge.
Si è costituita Agenzia delle Entrate che ha ribadito la legittimità del proprio operato: nelle more del giudizio
è stato depositato l'accordo conciliativo n. 500089/2025 sottoscritto dalle parti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante il deposito dell'accordo conciliativo n. 500089/2025 sottoscritto dalle parti di causa, la Corte non può fare altro che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per interventa conciliazione della lite, il tutto con spese legali interamente compensate tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta conciliazione della lite;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4723/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016907542 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016907542 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016907542 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- RUOLO n. 2025/550145 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLO n. 2025/550145 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLO n. 2025/550145 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250016907542 per il complessivo importo di Euro 4.704,99 adottata per decadenza dalla rateazione a seguito del mancato pagamento della seconda rata con scadenza al 2 gennaio 2023: a fondamento del ricorso la contribuente ha rilevato di avere pagato regolarmente il dovuto a titolo di terza rata a seguito di ravvedimento in applicazione dell'art. 13 del decreto Legislativo n. 472 del 1997 avendo applicato il 3,75 % per il calcolo di sanzioni ed il tasso degli interessi dovuti per legge.
Si è costituita Agenzia delle Entrate che ha ribadito la legittimità del proprio operato: nelle more del giudizio
è stato depositato l'accordo conciliativo n. 500089/2025 sottoscritto dalle parti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante il deposito dell'accordo conciliativo n. 500089/2025 sottoscritto dalle parti di causa, la Corte non può fare altro che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per interventa conciliazione della lite, il tutto con spese legali interamente compensate tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta conciliazione della lite;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota