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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/03/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO
Scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Maria
Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 645/2023 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_1
•
[...]
Controparte_2
con l'avv. D'ANGELO INNOCENZO
Resistente:
• , Controparte_3
con l'avv. ROZZA STEFANO
FATTO E DIRITTO
Org È in atti documentato che (attualmente dipendente del contratto a tempo Controparte_1 Org determinato dal 02/09/2023 al 30/06/2024), (attualmente dipendente del con Controparte_2 contratto a tempo determinato dal 01/09/2023 al 31/08/2024) e (attualmente Controparte_2 Org dipendente del con contratto a tempo determinato dal 02/09/2023 al 30/06/2024) hanno prestato in precedenza supplenze continuative annuali alle dipendenze del odierno convenuto, nei CP_3 seguenti anni scolastici:
A) Del Monaco Silvia: dal 05/10/2019 al 30/06/2020, dal 08/10/2020 al 30/06/2021, dal 07/09/2021 al
30/06/2022, dal 03/09/2022 al 30/06/2023;
B) : dal 24/09/2019 al 30/06/2020, dal 08/09/2021 al 30/06/2022; Controparte_2 C) : dal 08/09/2021 al 30/06/2022, dal 05/09/2022 al 30/06/2023. Controparte_2
Le predette ricorrenti, all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, hanno esposto che a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato non è stato loro concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Illustrando le ragioni per le quali ritengono di averne diritto, hanno chiesto l'assegnazione rispettivamente delle somme complessive di € 2.000,00, 1.000,00 e 1.000,00.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che in Controparte_3 base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_3 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di:
A) a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20, Controparte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_3 complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
B) a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20 e Controparte_2
2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_3
1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
C) a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2021/22 Controparte_2
e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_3
1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accerta e dichiara il diritto di
• a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20, Controparte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_3 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20 Controparte_2
e 2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_3
l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Tounsi a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. Controparte_2
2021/22 e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_3 ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
B) Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti (con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 1.200,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 22/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Maria Teresa Cusumano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO
Scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Maria
Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 645/2023 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_1
•
[...]
Controparte_2
con l'avv. D'ANGELO INNOCENZO
Resistente:
• , Controparte_3
con l'avv. ROZZA STEFANO
FATTO E DIRITTO
Org È in atti documentato che (attualmente dipendente del contratto a tempo Controparte_1 Org determinato dal 02/09/2023 al 30/06/2024), (attualmente dipendente del con Controparte_2 contratto a tempo determinato dal 01/09/2023 al 31/08/2024) e (attualmente Controparte_2 Org dipendente del con contratto a tempo determinato dal 02/09/2023 al 30/06/2024) hanno prestato in precedenza supplenze continuative annuali alle dipendenze del odierno convenuto, nei CP_3 seguenti anni scolastici:
A) Del Monaco Silvia: dal 05/10/2019 al 30/06/2020, dal 08/10/2020 al 30/06/2021, dal 07/09/2021 al
30/06/2022, dal 03/09/2022 al 30/06/2023;
B) : dal 24/09/2019 al 30/06/2020, dal 08/09/2021 al 30/06/2022; Controparte_2 C) : dal 08/09/2021 al 30/06/2022, dal 05/09/2022 al 30/06/2023. Controparte_2
Le predette ricorrenti, all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, hanno esposto che a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato non è stato loro concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Illustrando le ragioni per le quali ritengono di averne diritto, hanno chiesto l'assegnazione rispettivamente delle somme complessive di € 2.000,00, 1.000,00 e 1.000,00.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che in Controparte_3 base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_3 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di:
A) a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20, Controparte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_3 complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
B) a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20 e Controparte_2
2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_3
1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
C) a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2021/22 Controparte_2
e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_3
1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accerta e dichiara il diritto di
• a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20, Controparte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_3 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/'20 Controparte_2
e 2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_3
l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Tounsi a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. Controparte_2
2021/22 e 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_3 ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
B) Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti (con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 1.200,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 22/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Maria Teresa Cusumano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023