Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4052 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( con i proc. dom. avv. ti Antonio Parte_1 C.F._1
Andria e Daniela Andria, delega in atti
-appellante- contro
( ), in persona del pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
il proc. dom. avv.to Mariannina Forlenza, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha appellato la decisione (n. 1632/2016) con cui il Giudice di Pace di Eboli aveva rigettato la sua richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito del sinistro stradale occorsale in data 7.2.2007, intorno alle ore 10,15, quando, a bordo della propria Citroen C3 stava percorrendo la S.P. 136 in direzione , CP_1
pagina 1 di 9
Deduceva l'irragionevolezza e la erroneità della sentenza appellata per aver negato che fosse stata fornita la prova del nesso di causalità tra le condizioni della strada e la perdita del controllo dell'auto e per aver ricostruito la dinamica dell'incidente in modo difforme da quella riferita dai testi escussi e risultante dalla documentazione versata in atti.
Esponeva, in particolare, che il giudice di primo grado aveva attribuito alla vischiosità del manto stradale per via della pioggia caduta da poco, all'andamento curvilineo della strada, alla velocità non moderata ed alle condizioni non ottimali degli pneumatici del veicolo condotto dalla danneggiata le cause del sinistro de quo e lamentava che, tuttavia, tali assunti non avevano trovato alcun riscontro negli atti di causa.
Riferiva infatti che la strada era stata resa viscida da un liquido oleoso già presente il giorno prima dell'evento, come dichiarato dal teste , e non dall'olio Testimone_1
del motore perso dal veicolo dopo l'impatto.
Sosteneva inoltre che la decisione fosse viziata in punto motivazione anche laddove era stata negata credibilità ai testi sentiti perché soggetti che la Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro non aveva identificato in loco.
L'appellante deduceva altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., che sancisce una responsabilità di tipo presuntivo a carico dell'ente convenuto, per non avere il giudice di prime cure preso atto dalla cattiva manutenzione della strada e della violazione del dovere di custodia della stessa da parte del CP_1
Concludeva quindi a che, previo espletamento di consulenza medico legale, in riforma della sentenza impugnata le fosse liquidato il danno biologico da invalidità permanente del 3%, oltre alla inabilità temporanea, e le fossero rifuse le spese mediche sostenute.
Costituitosi, il instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 2 di 9 Rimarcava la correttezza della decisione nella misura in cui aveva ritenuto il mancato assolvimento da parte della danneggiata dell'onere della prova relativo al nesso di causalità.
Evidenziava in primo luogo che il verbale della Polizia Municipale intervenuto sul luogo del sinistro non aveva dato atto della presenza di alcuna buca nel manto stradale ma solo di una sostanza oleosa e, secondariamente, che le fotografie versate in atti dalla controparte rappresentavano in primo piano una disconnessione dell'asfalto di cui però non era nota la posizione sulla carreggiata.
Aggiungeva poi che i testi sentiti nel corso del giudizio di primo grado, pur avendo riferito di aver assistito al sinistro, non erano stato identificati dalla Polizia Municipale intervenuta, né erano stati nominati nei numerosi atti stragiudiziali inviati dalla danneggiata all'ente convenuto per metterlo in mora.
Richiamava poi i danni subiti dall'autovettura, tra cui l'esplosione dell'airbag, dai quali inferire che la violenza dell'urto contro la ringhiera del passaggio pedonale non poteva verosimilmente essere ricondotta al transito dell'auto sulla buca rappresentata nella documentazione versata in atti, bensì ad una velocità di marcia oltremodo sostenuta.
Deduceva allora che la imprudente condotta di guida della appellante integrava il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. per mandare l'ente custode della strada esente da responsabilità.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies
c.p.c., con scambio di note all'udienza del 21.1.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'appello non può essere accolto.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva esposto Parte_1
che in data 7.2.2007 alle ore 10.15 circa, alla guida dell'autovettura Citroen C3 (tg
CR160AM), di proprietà della Electro Point Soc. Coop. a r.l., percorreva in la CP_1
pagina 3 di 9 Strada Provinciale 136 in direzione , giunta all'altezza della Via Serroni Alto, nei CP_1
pressi dell'isola spartitraffico, finiva in una profonda buca, piena d'acqua che si trovava sul manto stradale. In conseguenza dell'impatto con la predetta buca, non segnalata né visibile anche perché ricolma d'acqua, perdeva il controllo dell'autovettura Citroen C3 ta CR160AM finendo fuori strada.
L'istante aveva poi esplicitamente dedotto l'esistenza in capo al Controparte_1
della responsabilità per i danni arrecati da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051
c.c., di carattere notoriamente presuntivo (la responsabilità dell'occorso è addebitabile al
, ente tenuto ex lege alla manutenzione della pubblica strada). Controparte_1
Ebbene, è noto che l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. è stata affermata nei confronti del custode pubblico e privato da numerose decisioni di legittimità fermo ovviamente restando l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene custodito e l'evento dannoso e la possibilità per lo stesso convenuto di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, nell'ambito del quale rientra anche il comportamento colposo della vittima del fatto (cfr. ex multis Cassazione n.
20757/10; n.20415/09)
La Suprema Corte ha avuto modo di ulteriormente statuire che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere pagina 4 di 9 che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cassazione n. 9315/2019).
Ritiene il Tribunale che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi sopra esposti e che la valutazione del materiale istruttorio disponibile sia condivisibile.
Avuto in primo luogo riguardo alla documentazione in atti, merita chiarire che gli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro hanno attestato di NON aver proceduto ad effettuare rilievi fotografici, dal che deve desumersi che le foto versate nel fascicolo di parte attrice non siano state scattate dai verbalizzanti.
Ciò premesso, la documentazione fotografica de qua contiene due scatti rappresentativi non di una “profonda buca”, come esposto in citazione, ma di una buca di dimensioni assolutamente modeste e solo parzialmente ricoperta di acqua che, ictu oculi, non appare verosimilmente idonea, se affrontata ad una velocità moderata, a causare la violenta dinamica del sinistro descritta dalla Polizia Municipale (giunta nel tratto in curva in corrispondenza dell'isola spartitraffico perdeva il controllo del veicolo. Quest'ultimo divenuto ingovernabile, dopo aver compiuto una rotazione di circa 90° in senso antiorario, valicava il marciapiede sul lato opposto della carreggiata urtando con la parte posteriore destra il piantone della ringhiera posto a delimitazione del passaggio pedonale).
Si tratta peraltro di fotogrammi che riprendono l'avvallamento in primo piano senza dare contezza della sua esatta posizione sulla carreggiata di provenienza della Citroen.
A ciò si aggiunga che, riguardo alla descrizione delle condizioni del manto stradale, gli agenti verbalizzanti avevano selezionato, tra le varie opzioni presenti sul modulo, solo le parole “bagnato” e “sostanze viscide”, senza annotare alcunché circa la presenza della buca rappresentata dai fotogrammi citati. Gli stessi agenti, peraltro, pur avendo constatando le condizioni del manto stradale, non hanno ipotizzato le cause della perdita del controllo dell'auto omettendo ogni riferimento alla presenza di disconnessioni o buche sulla carreggiata di provenienza del veicolo.
Infine, sempre nel verbale in questione si legge che, pur essendo gli accertamenti pagina 5 di 9 durati ben due ore (dalle 10.30 alle 12.30), non veniva identificato alcuno in grado di riferire circostanze utili sull'accaduto.
Relativamente alle dichiarazioni testimoniali assunte, devono allora condividersi le perplessità esposte dal Giudice di Pace circa la genuinità delle stesse.
Il primo teste sentito, (cfr. verb. ud. 7.3.2016), cognata Testimone_2
dell'attrice, ha sostenuto di trovarsi su un'auto che seguiva quella della e di Pt_1
aver visto il veicolo di questa finire in una buca piena d'acqua e perdere il controllo del veicolo il quale finiva la sua corsa sopra un marciapiede presente sul senso di marcia opposto a quello percorso dalla sig. Posso precisare che il giorno prima ho visto, percorrendo la Pt_1
medesima strada da sola, un veicolo che mi precedeva sbandare a causa dello stato dei luoghi quanto da macchie liquide che si presentavano come una “scia di colore arcobaleno”.
Il teste (udienza cit.) ha così descritto la dinamica del sinistro: Testimone_3
ho visto una vettura di colore scuro (preciso una utilitaria) che percorreva la strada in senso opposto a quello da me percorso che sbandava “facendo un saltello” e finire la usa corsa alla mia sinistra in una zona ove vi era uno spartitraffico contro un marciapiede. Ho potuto constatare che nei pressi del luogo ove la vettura aveva per il controllo vi era la strada dissestata ed in particolare una buca piena d'acqua che non era segnalata. Posso precisare di aver visto la ruota anteriore destra della vettura “piegata” proprio come se fosse caduta nella predetta buca.
Preciso che la buca si trovava sulla carreggiata di pertinenza del veicolo posta sul lato destro.
Preciso che il veicolo incidentato prima di rovinare nella buca procedeva ad una velocità moderata.
Il ha poi riconosciuto nelle foto rammostrategli la buca in questione ed ha riferito Tes_3
di essere rimasto sul posto sino a che la signora non è stata soccorsa Pt_1
dall'ambulanza.
Ebbene, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto elemento sintomatico della inattendibilità dei testi citati la circostanza che gli stessi non erano stati identificati dagli agenti intervenuti.
Priva di verosimiglianza infatti la circostanza che addirittura la cognata della pagina 6 di 9 danneggiata, che la seguiva in auto, non si sia fermata a dare le proprie generalità alla
Polizia Municipale, come anche che il che assume di essere rimasto sino Tes_3
all'arrivo dell'ambulanza, non sia stato identificato dagli agenti arrivati contestualmente (alle ore 10,30 come da verbale, mentre la arriva in Ospedale Pt_1
alle 10,35, come da foglio di Pronto Soccorso, ma ad un'ambulanza per percorrere il tragitto da Via Padova a Via Fiorignano bastano 2 minuti), tanto da averne dato atto
(la conducente veniva soccorsa e trasportata presso l'ospedale di per le cure del CP_1
caso).
A ciò si aggiunga l'intrinseca inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dai testi sopra citati.
Da un lato, infatti, la ha confermato che la buca era assolutamente evitabile, Tes_1
visto che lei stessa alla guida del proprio veicolo per ben due volte (il giorno dell'incidente ed il giorno prima) aveva percorso la medesima carreggiata senza alcun problema, come anche avevano fatto gli altri veicoli dalla stessa incrociati (il giorno prima ho visto, percorrendo la medesima strada da sola, un veicolo che mi precedeva sbandare a causa dello stato dei luoghi), e che in ogni caso la stessa non era di dimensioni tali da provocare la dinamica sopra trascritta ma, al più, solo uno “sbandamento”.
Dall'altro, le dichiarazioni della medesima circa la presenza sulla carreggiata di sostanza oleose è rimasta priva di riscontro. Non solo infatti la stessa danneggiata ha sempre individuato nella presenza della buca la causa esclusiva dell'incidente, tanto che il giudice di pace facendo riferimento alla “vischiosità del selciato” ha richiamato la presenza di “pioggia caduta da poco” e non di olii, ma anche lo stesso teste ha Tes_3
fatto riferimento esclusivamente alla buca, mentre la Polizia Municipale ha attestato che a seguito dell'urto del veicolo c'era stata la fuoriuscita dell'olio motore. In ogni caso, se davvero sul manto stradale ci fossero state delle sostanze viscide sin dal giorno precedente la pioggia caduta nel frattempo le avrebbe certamente diluite riducendone fortemente la vischiosità.
Quanto al teste basta invece rilevare che “il saltello” del veicolo a cui avrebbe Tes_3
pagina 7 di 9 assistito, la ruota piegata come se fosse caduta nella buca e la velocità moderata, mal si conciliano con le modeste dimensioni della disconnessione visibile nelle foto e con la ingovernabilità e rotazione di circa 90° in senso antiorario dell'auto di cui ha dato atto la
Polizia Municipale.
Come infatti osservato dal Giudice di Pace, la dinamica riferita dagli agenti e soprattutto i danni riportati dal veicolo (foratura pneumatico post. dx;
pneumatico ant. dx fuori asse;
bucatura carrozzeria lato post. dx con introflessione parafango post. dx;
rottura specchio retrovisore dx;
rottura e distacco copriruota;
introflessione fiancata sx;
fuoriuscita olio motore;
esplosione dispositivo airbag lato dx) tradiscono la elevata velocità tenuta dalla e del tutto incompatibile con lo stato dei luoghi, ovvero strada con andamento Pt_1
curvilineo bagnata e pioviggine ancora in corso (art. 141 CdS), mentre la mancanza di tracce di frenata (attestata nel verbale) e l'assenza di squarci allo pneumatico anteriore destro (visibile nelle foto) induce a ritenere che ci sia stata una perdita di aderenza al manto piuttosto che l'improvviso rallentamento dovuto ad una ruota finita in una buca, come suggerito dai testi.
In definitiva, non solo non può ritenersi provato il nesso di causalità tra la “buca” di cui è stata dedotta la presenza sulla carreggiata e la perdita di controllo del veicolo ma, al contrario, vi è la prova presuntiva che quest'ultima sia riconducibile in via esclusiva alla condotta di guida (velocità non adeguata al contesto) della danneggiata.
Tanto basta, quindi, per il rigetto dell'appello.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla refusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Salerno, lì 5.2.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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