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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 456/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 456/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE RAVENDA Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 141/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 1.02.2021 ed emessa a conclusione del proc. n. 1900/2012 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 456/2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha instaurato Parte_1
l'odierno giudizio di gravame (n. 456/2021 R.G.), chiedendo la parziale riforma della sentenza di prime cure (n. 141/2021 dell'1.02.2021) e in particolare la rimeditazione:
1) del “capo e punto della decisione relativi alla determinazione del valore dell'immobile e alla adesione alle conclusioni della CTU”;
2) del “capo e punto della decisione relativi alla ritenuta infondatezza della eccezione dell'odierna appellante in ordine alla effettiva sussunzione del bene oggetto del procedimento nella comunione legale dei coniugi”;
3) della “condanna della parte convenuta alle spese di CTU di primo grado”.
I.2.- All'esito della 1° udienza (celebrata, in forma c.d. cartolare, il 7.11.2024), preso atto della mancata costituzione della parte appellata e del Controparte_1
difetto di produzione dei files in formato .eml o .msg attestanti la relativa notifica telematica,
è stato ordinato alla parte appellante di procedere al relativo deposito, rinviando, per la relativa verifica, all'udienza del 6.02.2025.
I.3.- A tale udienza, poi, nessuna parte ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato, ex artt. 309 e 127 ter
c.p.c., all'udienza del 6.03.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, in virtù dell'intervenuta doppia diserzione, verificata la regolarità delle notifiche, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e al fine di dichiararne l'estinzione ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c..
II.- Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'intervenuta doppia diserzione, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare (con sentenza del Collegio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. e considerando la disciplina qui ratione temporis applicabile – trattandosi di procedimento introdotto prima del 28.02.2023, e dunque risultando
Pagina 2 di 3 R.G. 456/2021.
pacificamente inapplicabile, ex art. 7 del d.lgs. 164/2024, c.d. Correttivo Cartabia, quest'ultimo decreto legislativo) l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le ha anticipate (i.e. la parte appellante, non risultando ulteriori parti costituite).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 456/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 141/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 1.02.2021 ed emessa a conclusione del proc. n. 1900/2012 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del processo;
2) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 3 di 3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 456/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE RAVENDA Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 141/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 1.02.2021 ed emessa a conclusione del proc. n. 1900/2012 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti.
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Pagina 1 di 3 R.G. 456/2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha instaurato Parte_1
l'odierno giudizio di gravame (n. 456/2021 R.G.), chiedendo la parziale riforma della sentenza di prime cure (n. 141/2021 dell'1.02.2021) e in particolare la rimeditazione:
1) del “capo e punto della decisione relativi alla determinazione del valore dell'immobile e alla adesione alle conclusioni della CTU”;
2) del “capo e punto della decisione relativi alla ritenuta infondatezza della eccezione dell'odierna appellante in ordine alla effettiva sussunzione del bene oggetto del procedimento nella comunione legale dei coniugi”;
3) della “condanna della parte convenuta alle spese di CTU di primo grado”.
I.2.- All'esito della 1° udienza (celebrata, in forma c.d. cartolare, il 7.11.2024), preso atto della mancata costituzione della parte appellata e del Controparte_1
difetto di produzione dei files in formato .eml o .msg attestanti la relativa notifica telematica,
è stato ordinato alla parte appellante di procedere al relativo deposito, rinviando, per la relativa verifica, all'udienza del 6.02.2025.
I.3.- A tale udienza, poi, nessuna parte ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato, ex artt. 309 e 127 ter
c.p.c., all'udienza del 6.03.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, in virtù dell'intervenuta doppia diserzione, verificata la regolarità delle notifiche, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e al fine di dichiararne l'estinzione ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c..
II.- Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'intervenuta doppia diserzione, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare (con sentenza del Collegio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. e considerando la disciplina qui ratione temporis applicabile – trattandosi di procedimento introdotto prima del 28.02.2023, e dunque risultando
Pagina 2 di 3 R.G. 456/2021.
pacificamente inapplicabile, ex art. 7 del d.lgs. 164/2024, c.d. Correttivo Cartabia, quest'ultimo decreto legislativo) l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le ha anticipate (i.e. la parte appellante, non risultando ulteriori parti costituite).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 456/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 141/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 1.02.2021 ed emessa a conclusione del proc. n. 1900/2012 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del processo;
2) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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