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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 842/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Morgante (C.F. ) C.F._2
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3
(R.C.), e/o i suoi eredi o aventi causa
- CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni: all'udienza del 27 Giugno 2025 il difensore dell'attore ha precisato le conclusioni come verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con atto di citazione del 16 Gennaio 2024, ritualmente notificato ex art. 150
c.p.c., ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, Parte_1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 presumibilmente deceduto essendo trascorsi 172 anni dalla sua nascita e/o i suoi eredi
o aventi causa” deducendo:
“1-Che il sig. ha posseduto e possiede uti dominus da oltre 40 anni, Parte_1 in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva il terreno sito in agro del Comune di Molochio, località AT snc, riportato in catasto terreni al foglio
16-particella 24- partita 1285, con reddito dominicale di euro 30,65 e reddito agrario di euro 9,74 e la cui superfice misura area 09 e ca 20, oggi per intervenuta soppressione dal Catasto Terreni è censito al foglio di mappa 16, particella 826, sub.1, sub.2, sub.3, categoria C/6 e Categoria C/2 del Catasto Fabbricati;
2- Che detto terreno da Visura Storica Catastale risulta essere intestato al sig.
[...]
, nato a [...] il [...], del quale si ignorano il luogo di residenza o CP_1 domicilio;
3-Che dalle ricerche effettuate presso gli Uffici dell'Anagrafe e dello Stato Civile del
Comune di nascita non è stato possibile reperire informazioni utili relative all'anno e al luogo del decesso della parte convenuta, ma è ovviamente presumibile che, essendo il medesimo nato nel 1852, alla data odierna questi sia deceduto;
né è stato possibile reperire informazioni sul nucleo familiare del sig. ; né è stato possibile CP_1 identificare i suoi eredi ovvero i chiamati ex lege alla eredità, come risulta dalla comunicazione rilasciata dal Comune di Molochio;
4-Che dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria, a nome di , non vi sono trascrizioni di successione CP_1 ereditaria;
5- Che a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale del bene di cui trattasi, nel corso degli anni, l'attore ha provveduto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione del menzionato fondo, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento. A partire dall'anno
1993, l'attore ha inoltre provveduto a realizzare sull'area usucapente la propria azienda
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zootecnica trasformando a propria cura e spese il rudere ivi insistente in un corpo di fabbrica per il ricovero degli animali di razza bovini ed ovi-caprini oggetto dell'attività di allevamento, ancora oggi in essere. Nell'anno 2015, dopo avere svolto tutte le pratiche catastali, l'attore ha ottenuto dal Comune di Molochio il rilascio del certificato di agibilità
e dunque l'utilizzo dell'immobile anche come attività artigianale riguardante la produzione di prodotti caseari. La ristrutturazione e trasformazione del corpo rurale in fabbricato urbano ha comportato il trasferimento della particella 24 dal catasto terreni al catasto fabbricati con la creazione della nuova particella censita con il numero 826 foglio 16 Cat. C/1 e C/2 e la cui proprietà superficiaria (subalterni 1,2 e 3) oggi risulta in titolarità all'attore come si evince dall'allegata documentazione Parte_1 catastale e dalla cronistoria della particella a firma del geom. . Controparte_2
6-Che pertanto, nel corso dell'ultimo ventennio, il sig. ha tenuto Parte_1 una relazione di fatto continua e non interrotta con il suddetto terreno, intesa inequivocabilmente ad esercitare sullo stesso un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Al fine, dunque, di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, si rende ora necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente affinché venga emessa sentenza di acquisizione della proprietà dell'immobile medesimo in capo all'attore, per intervenuta usucapione ai sensi
e per gli effetti dell'art.1158 c.c.
7-Che stante la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità di identificare gli eventuali eredi oggi viventi del convenuto sig. , si chiede con istanza in calce alla CP_1 presente citazione, che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito voglia autorizzare ai sensi
e per gli effetti dell'art.150 cpc, la notifica per pubblici proclami del presente atto di citazione;
8-Che vertendo il presente giudizio in materia di diritti reali, vi è obbligo di esperire un tentativo di mediazione. L'odierno attore ha perciò depositato in data 01.06.2024 istanza per l'esperimento della mediazione presso l'Organismo sede di CP_3
Palmi offrendosi egli stesso di eseguire le necessarie notifiche nei confronti del convenuto. L'Organismo ha fissato il primo incontro per il tentativo di CP_3 mediazione della procedura n° 56/2024 alla data del 4 luglio 2024 presso la sede di
Palmi(RC) Via Nicola Pizi,23 dinanzi al mediatore dott.ssa Francesca Militano avvisando il convenuto di prendere visione del regolamento di mediazione e di compilare il modulo di adesione disponibili su www.adrinstitute.it e a contattare la segreteria al n. 0966
413348 per tutti gli adempimenti”.
1.1 Su questi presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
3 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
“Voglia l'On. Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza e/o difesa:
1) dichiarare acquisita in favore di (C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a S. Stefano Quisquina (AG) in data 01.04.1964, per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei diritti per l'area censita in
Catasto Fabbricati al foglio di mappa n.16, particella n.826 sub.1, sub.2 e sub.3,
Categoria C/6 e Categoria C/2 ex particella censita in Catasto Terreni del Comune di
Molochio al foglio di mappa n.16, particella n.24, partita 1285 reddito dominicale di euro
30,65 e reddito agrario di euro 9,74 e la cui superfice misura area 09 e ca 20.
2) Ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Servizi per il Territorio di Reggio
Calabria di eseguire le necessarie annotazioni e trascrizioni e volture, esonerandolo da ogni ed eventuale responsabilità a riguardo;
3) Compensare le spese del giudizio nel caso di non opposizione del convenuto e condannarlo, invece, al pagamento delle spese e competenze, ove dovesse contestare la domanda attorea”.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27 Dicembre 2024 il Tribunale ha dichiarato la contumacia di (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
12.10.1852, presumibilmente deceduto essendo trascorsi 172 anni dalla sua nascita e/o
[de]i suoi eredi o aventi causa” che non si sono costituiti in giudizio nonostante siano stati regolarmente citati;
3. Verificate la procedibilità della domanda e l'integrità del contraddittorio alla stregua della documentazione prodotta dall'attore [v. “Planimetria catastali;
Visura Storica con
Microfilm; Visura attuale sintetica per soggetto;
Certificazione ipotecaria speciale emessa dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
Visura Storica Catasto Terreni;
Atto di aggiornamento Mappale”,
“Cronistoria, Particella 24 foglio 16, a firma del geometra ”, “Certificazione Ufficio Anagrafe Controparte_2
del Comune di Molochio” e “Mediazione Verbale di Primo Incontro (allegati nn.
1-2 e 12-13 all'”atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria”) e “certificato di morte di ” (depositato dall'attore il 7 Giugno 2024) nonché “Certificazione Anagrafica Persona_1 [...]
e Attestazione Anagrafica Comune di Molochio”, “Visura Catastale Storica per immobile della CP_1
particella oggetto di causa 826 sub 1,2 e 3 foglio di mappa 16 Catasto Fabbricati”, “Certificato Ipotecario
Speciale con note di trascrizione particelle 24 e 826 foglio 16 sub 1,2,3 e agli intestatari catastali CP_1
(12.10.1852); (20.10.1852) e (1.04.1964)”, “Accertamento della Proprietà CP_1 Parte_1
Immobiliare Urbana- Proprietà Superficiaria- Priva di Titolo Legale Reso Pubblico” e “Relazione Tecnica del
21 febbraio 2025 a firma del geometra ” (depositati dall'attore il 24 Febbraio 2025)] ed Controparte_2 esperita l'attività istruttoria, sia su base documentale [v. “Contratto Enel via AT snc
Molochio-bolletta del 27 febbraio 1993”, “Certificato di Registrazione Azienda del 22 ottobre 1996”,
“Certificato di Attribuzione del numero di P.IVA del 04 Aprile 1997”, “Autorizzazione Sanitaria del 21 Aprile
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2005”, “Certificazione Ufficio Quote Latte del 2007/2008”, “Certificazione Veterinaria del 24 Febbraio 2010”,
“Permesso di Agibilità del 24 ottobre 2013 e Certificato di Agibilità del 16 marzo 2015”, “Fattura nr.35 del
20.12.2012; fattura nr.01 del 31.01.2014”, “Fattura nr.01 del 05.05.2014” e “Situazione debitoria Canone
Idrico al 27 aprile 2021” (allegati nn.
3-11 all'”atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria”) sia attraverso l'espletamento delle prove orali, all'udienza del
27 Giugno 2025, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sulla domanda di usucapione
La domanda è fondata e va quindi accolta per i motivi di seguito esposti.
I.1 Quadro normativo.
Art. 1158 c.c. [“Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari”]: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Art. 1140 [“Possesso”], comma 1, c.c.: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Art. 1163 c.c. [“Vizi del possesso”]: “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”.
Art. 1165 [“Applicazione di norme sulla prescrizione”] c.c.:
“Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione
e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione”.
Art. 2943 [“Interruzione da parte del titolare”], commi 1-3, c.c.:
“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente”.
I.2 Quadro ermeneutico.
a) “Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue
5 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore” (Cass. civ. n.
19186/2005. Conf. Cass. civ. nn. 1019/1974, 4436/1996, 1367/1999, 25922/2005,
18392/2006 e 15446/2007).
b) “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (Cass. civ. n.15145/2004. Conf. n. 15755/2001, ivi richiamata in motivazione, nonché nn. 1300/2010, 14092/2010, 9325/2011,
18215/2013, 9216/2014, 17321/2015, 21873/2018, 23489/2018, 20508/2019 e
22442/2019).
c) “La parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” (Cass. civ. n.
21873/2018).
d) “Ai fini dell'usucapione, l''animus rem sibi habendi' non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che, invece, esso appartiene ad altri” (Cass. civ. n. 2857/2006. Conf. Cass. civ. nn.3716/1990 e
4702/1999, ivi richiamate in motivazione, nonché n. 25245/2013).
e) “L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario” (Cass. civ. n.
25245/2013, citata).
f) “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della 'preponderanza dell'evidenza'
o 'del più probabile che non' propria del processo civile e non a quella della prova 'oltre il ragionevole dubbio' propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco
6 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa
e difesa in quello penale” (Cass. civ. n. 3487/2019).
g) “La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, 'ad substantiam' o
'ad probationem', e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (Cass. 2923/1969; Cass.
3342/1977; Cass. 2326/1981; Cass. 14145/2004; Cass. 2977/2019)” (Cass. civ. n.
20884/2023, in motivazione).
I.3 Quadro probatorio.
All'udienza del 23 Maggio 2025 i testi e hanno reso Testimone_1 Testimone_2 le deposizioni di seguito trascritte:
(udienza del 23 Maggio 2025) Testimone_1
“ADR: Quando l'ho conosciuto, circa trent'anni fa, il sig. l'attore, n.d.r.] già possedeva Parte_1
il terreno sito nel Comune di Molochio vicino a un fiumiciattolo e ad una strada sterrata.
ADR: Conosco questa circostanza perché spesso lo accompagno in quel terreno oltre ad andarci per fare la “a 'mpanata di ricotta” (cioè una mangiata di ricotta calda col pane biscotto duro).
ADR: Già da allora il sig. eneva nel terreno gli animali (pecore, capre, maiali e vacche) e coltivava Pt_1
gli ortaggi per la sua famiglia.
ADR In quel terreno c'erano anche alberi di agrumi che ora non ci sono più perché il sig. ha Pt_1
ampliato la sua azienda zootecnica e casearia.
ADR: Il terreno di cui ho parlato è recintato e vi si accede da un cancello chiuso con un lucchetto.
ADR: In moltissime occasioni ho visto il sig. prire il lucchetto con la chiave in suo possesso. Pt_1
ADR: Non ho mai visto nel terreno del sig. persone diverse da lui e dai suoi familiari né altre Pt_1
persone che aprissero il lucchetto del cancello.
ADR: Quando ho conosciuto il sig. il terreno era già recintato e vi si accedeva dal cancello di cui Pt_1 ho parlato.
ADR: In trent'anni non ho mai saputo di persone che avessero ostacolato il sig. nel possesso del Pt_1
suddetto terreno, specie se si consideri che tutti, in paese, pensano che sia di sua proprietà.
ADR Avv. Morgante: Quando ho conosciuto il sig. una parte della stalla c'era già. Circa dieci anni Pt_1
fa il sig. 'ha ampliata, anche col mio aiuto”. Pt_1
(udienza del 23 Maggio 2025) Testimone_2
“ADR: So che il sig. l'attore, n.d.r.] possiede da più di trent'anni un terreno in Contrada Parte_1
AT di Molochio perché ci conosciamo da quando eravamo giovani e lui possedeva già detto terreno.
ADR: Il terreno di cui ho parlato è recintato e vi si accede da un cancello chiuso con un lucchetto.
7 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
ADR: Il sig. nel 1993-1994 circa, ha sostituito la recinzione di fil di ferro - che già c'era – e ha Pt_1
messo la rete metallica con paletti.
ADR: Conosco quest'ultima circostanza perché l'ho aiutato molte volte con il mio escavatore sia per realizzare la recinzione, sia per sistemare i pali che nel tempo si rovinavano.
ADR: Ho visto solo il sig. in tutti questi anni, aprire il lucchetto del cancello con le chiavi in suo Pt_1 possesso.
ADR: Nel terreno di cui ho parlato - che, tra l'altro, è vicino al mio, per cui ci devo passare sempre davanti
– il sig. iene gli animali (pecore, capre, ecc.) che gli servono per la sua azienda zootecnica e casearia. Pt_1
ADR: Circa quindici anni fa ho aiutato il sig. d ampliare la stalla esistente e a mettere le piastrelle Pt_1
nel caseificio.
ADR: Sin dagli anni '90, passando davanti al terreno del sig. er recarmi nel mio, ho sempre visto Pt_1
sempre solo lui e i suoi familiari in quel terreno. Inoltre, gli ho spesso dato una mano d'aiuto tutte le volte in cui serviva un muratore o, comunque, un manovale. Ricordo, per esempio, che circa venticinque anni fa c'è stata una tempesta e il terreno si è allagato perché il fiume AT è straripato creando uno smottamento e io sono intervenuto con il mio escavatore per togliere l'acqua ed incanalarla al fine di evitare che gli animali morissero. Quella volta, ricordo, sono stati presenti anche i Carabinieri perché l'evento è stato molto grave.
ADR Avv. Morgante: Il sig. nel 1993, ha ripulito il terreno di cui ho parlato, che era incolto, ha Pt_1
sostituito, come ho già detto, la recinzione e ha realizzato la prima stalla – che poi abbiamo ampliato nel 2013 circa – per ricoverare gli animali. L'Azienda è stata realizzata negli anni immediatamente successivi”. Pt_2
I.4 Alla stregua dei suesposti principi [sub DIRITTO, §§ I.1 e I.2] e degli univoci esiti istruttori [documentali sub FATTO, n. 3 e testimoniali sub DIRITTO, § I.3] la domanda deve ritenersi provata con riguardo a tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva.
Le testimonianze, infatti, sono apparse attendibili e sono state chiare e coerenti nell'evidenziare un comportamento possessorio dell'attore inequivocamente rivelatore della volontà d'esercitare, sui beni oggetto di causa, un potere (signoria) corrispondente a quello del proprietario, ossia di esercitare - conformemente ai paradigmi legali più sopra riportati - un possesso continuo, pacifico, esclusivo, non interrotto e protratto pubblicamente per oltre vent'anni: ergo, utile all'usucapione [v. giurisprudenza richiamata sub
I.
2.2 lett. a)].
Non solo. Le predette testimonianze hanno anche soddisfatto la necessità, opportunamente ravvisata dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio, che dal loro contesto risulti indicato con precisione sia il momento in cui ha avuto inizio il possesso ad usucapionem - facendolo risalire ad epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale (Cass. civ. n.
21873/2018) - sia la qualità (uti dominus) e l'animus di tale possesso [da identificarsi, quest'ultimo requisito, con l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario
8 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
(Cass. civ nn. 5964/1996, 815/1999, 14368/1999, 1302/2002, 10230/2002 e
9671/2014)].
I.5 Per completezza preme infine evidenziare come dal prefato compendio probatorio non sia emerso alcun elemento impeditivo dell'usucapione e cioè:
❖ che l'acquisto del possesso degli immobili oggetto di domanda, da parte dell'attore, sia viziato da violenza o clandestinità (Cass. civ. nn. 4427/1986, 7742/1990
e 26633/2019);
❖ che la signoria sulla cosa posseduta abbia tratto origine da un titolo attributivo di un diritto avente carattere solo personale (Cass. civ. nn. 2277/1965 e 14092/2010) o da un atteggiamento di mera tolleranza dei titolari del diritto (Cass. civ. nn. 4092/1992,
71/2002, 16497/2005, 7817/2006, 3404/2009, 17459/17459, 3898/2917 e
21873/2018);
❖ che da parte dei titolari formali dei suddetti beni siano stati compiuti atti che, pur se privi d'efficacia interruttiva, manifestino comunque la persistenza della titolarità del diritto (Cass. civ. n. 4206/1987 e 3464/1988);
❖ che il decorso del termine per l'usucapione sia stato efficacemente sospeso o interrotto (da un fatto del terzo o da una causa esterna, Cass. civ. n.10652/1994).
I.6 La domanda va dunque accolta, con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sulla richiesta di
“Ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Servizi per il Territorio di
Reggio Calabria di eseguire le necessarie annotazioni e trascrizioni e volture, esonerandolo da ogni ed eventuale responsabilità a riguardo”.
Su questa richiesta il Tribunale ritiene di non dover provvedere, giusta il chiaro disposto dell'art. 2651 c.c. per il quale “si devono trascrivere le sentenze da cui risulta
… acquistato per usucapione … uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo
2643” (nella fattispecie: diritto di proprietà immobiliare pieno). Gli uffici competenti sono infatti tenuti per legge a trascrivere il presente tipo di sentenza (dichiarativa di usucapione immobiliare immediatamente esecutiva) su presentazione della stessa, senza bisogno di un'espressa pronuncia.
III
Sul regolamento delle spese
Attesa la contumacia del convenuto e/o dei suoi eredi o aventi causa CP_1
e considerata la richiesta di “Compensare le spese del giudizio nel caso di non opposizione del convenuto e condannarlo, invece, al pagamento delle spese e competenze, ove dovesse contestare la domanda attorea” specificamente formulata
9 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
nell'atto di citazione [v. “atto di citazione” p. 5, ut supra integralmente riportata nel FATTO sub 1.1 p. 4], le spese del processo restano a carico dell'attore che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, nella contumacia del convenuto e/o dei suoi eredi o aventi causa, CP_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'attore [nato il Parte_1
1° Aprile 1964 a S. Stefano Quisquina (AG), C.F. ha acquistato a titolo di C.F._1 usucapione la proprietà dell'”area censita in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n.16, particella n.826 sub.1, sub.2 e sub.3, Categoria C/6 e Categoria C/2 ex particella censita in Catasto Terreni del Comune di Molochio al foglio di mappa n.16, particella n.24, partita 1285 reddito dominicale di euro 30,65 e reddito agrario di euro 9,74 e la cui superfice misura area 09 e ca 20”;
2) dispone che le spese del processo restino a carico dell'attore anticipatario
[...]
. Pt_1
Così deciso in Palmi, 1 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
10
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 842/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Morgante (C.F. ) C.F._2
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3
(R.C.), e/o i suoi eredi o aventi causa
- CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni: all'udienza del 27 Giugno 2025 il difensore dell'attore ha precisato le conclusioni come verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con atto di citazione del 16 Gennaio 2024, ritualmente notificato ex art. 150
c.p.c., ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, Parte_1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 presumibilmente deceduto essendo trascorsi 172 anni dalla sua nascita e/o i suoi eredi
o aventi causa” deducendo:
“1-Che il sig. ha posseduto e possiede uti dominus da oltre 40 anni, Parte_1 in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva il terreno sito in agro del Comune di Molochio, località AT snc, riportato in catasto terreni al foglio
16-particella 24- partita 1285, con reddito dominicale di euro 30,65 e reddito agrario di euro 9,74 e la cui superfice misura area 09 e ca 20, oggi per intervenuta soppressione dal Catasto Terreni è censito al foglio di mappa 16, particella 826, sub.1, sub.2, sub.3, categoria C/6 e Categoria C/2 del Catasto Fabbricati;
2- Che detto terreno da Visura Storica Catastale risulta essere intestato al sig.
[...]
, nato a [...] il [...], del quale si ignorano il luogo di residenza o CP_1 domicilio;
3-Che dalle ricerche effettuate presso gli Uffici dell'Anagrafe e dello Stato Civile del
Comune di nascita non è stato possibile reperire informazioni utili relative all'anno e al luogo del decesso della parte convenuta, ma è ovviamente presumibile che, essendo il medesimo nato nel 1852, alla data odierna questi sia deceduto;
né è stato possibile reperire informazioni sul nucleo familiare del sig. ; né è stato possibile CP_1 identificare i suoi eredi ovvero i chiamati ex lege alla eredità, come risulta dalla comunicazione rilasciata dal Comune di Molochio;
4-Che dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria, a nome di , non vi sono trascrizioni di successione CP_1 ereditaria;
5- Che a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale del bene di cui trattasi, nel corso degli anni, l'attore ha provveduto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione del menzionato fondo, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento. A partire dall'anno
1993, l'attore ha inoltre provveduto a realizzare sull'area usucapente la propria azienda
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
zootecnica trasformando a propria cura e spese il rudere ivi insistente in un corpo di fabbrica per il ricovero degli animali di razza bovini ed ovi-caprini oggetto dell'attività di allevamento, ancora oggi in essere. Nell'anno 2015, dopo avere svolto tutte le pratiche catastali, l'attore ha ottenuto dal Comune di Molochio il rilascio del certificato di agibilità
e dunque l'utilizzo dell'immobile anche come attività artigianale riguardante la produzione di prodotti caseari. La ristrutturazione e trasformazione del corpo rurale in fabbricato urbano ha comportato il trasferimento della particella 24 dal catasto terreni al catasto fabbricati con la creazione della nuova particella censita con il numero 826 foglio 16 Cat. C/1 e C/2 e la cui proprietà superficiaria (subalterni 1,2 e 3) oggi risulta in titolarità all'attore come si evince dall'allegata documentazione Parte_1 catastale e dalla cronistoria della particella a firma del geom. . Controparte_2
6-Che pertanto, nel corso dell'ultimo ventennio, il sig. ha tenuto Parte_1 una relazione di fatto continua e non interrotta con il suddetto terreno, intesa inequivocabilmente ad esercitare sullo stesso un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Al fine, dunque, di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, si rende ora necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente affinché venga emessa sentenza di acquisizione della proprietà dell'immobile medesimo in capo all'attore, per intervenuta usucapione ai sensi
e per gli effetti dell'art.1158 c.c.
7-Che stante la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità di identificare gli eventuali eredi oggi viventi del convenuto sig. , si chiede con istanza in calce alla CP_1 presente citazione, che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito voglia autorizzare ai sensi
e per gli effetti dell'art.150 cpc, la notifica per pubblici proclami del presente atto di citazione;
8-Che vertendo il presente giudizio in materia di diritti reali, vi è obbligo di esperire un tentativo di mediazione. L'odierno attore ha perciò depositato in data 01.06.2024 istanza per l'esperimento della mediazione presso l'Organismo sede di CP_3
Palmi offrendosi egli stesso di eseguire le necessarie notifiche nei confronti del convenuto. L'Organismo ha fissato il primo incontro per il tentativo di CP_3 mediazione della procedura n° 56/2024 alla data del 4 luglio 2024 presso la sede di
Palmi(RC) Via Nicola Pizi,23 dinanzi al mediatore dott.ssa Francesca Militano avvisando il convenuto di prendere visione del regolamento di mediazione e di compilare il modulo di adesione disponibili su www.adrinstitute.it e a contattare la segreteria al n. 0966
413348 per tutti gli adempimenti”.
1.1 Su questi presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
3 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
“Voglia l'On. Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza e/o difesa:
1) dichiarare acquisita in favore di (C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a S. Stefano Quisquina (AG) in data 01.04.1964, per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei diritti per l'area censita in
Catasto Fabbricati al foglio di mappa n.16, particella n.826 sub.1, sub.2 e sub.3,
Categoria C/6 e Categoria C/2 ex particella censita in Catasto Terreni del Comune di
Molochio al foglio di mappa n.16, particella n.24, partita 1285 reddito dominicale di euro
30,65 e reddito agrario di euro 9,74 e la cui superfice misura area 09 e ca 20.
2) Ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Servizi per il Territorio di Reggio
Calabria di eseguire le necessarie annotazioni e trascrizioni e volture, esonerandolo da ogni ed eventuale responsabilità a riguardo;
3) Compensare le spese del giudizio nel caso di non opposizione del convenuto e condannarlo, invece, al pagamento delle spese e competenze, ove dovesse contestare la domanda attorea”.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27 Dicembre 2024 il Tribunale ha dichiarato la contumacia di (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
12.10.1852, presumibilmente deceduto essendo trascorsi 172 anni dalla sua nascita e/o
[de]i suoi eredi o aventi causa” che non si sono costituiti in giudizio nonostante siano stati regolarmente citati;
3. Verificate la procedibilità della domanda e l'integrità del contraddittorio alla stregua della documentazione prodotta dall'attore [v. “Planimetria catastali;
Visura Storica con
Microfilm; Visura attuale sintetica per soggetto;
Certificazione ipotecaria speciale emessa dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
Visura Storica Catasto Terreni;
Atto di aggiornamento Mappale”,
“Cronistoria, Particella 24 foglio 16, a firma del geometra ”, “Certificazione Ufficio Anagrafe Controparte_2
del Comune di Molochio” e “Mediazione Verbale di Primo Incontro (allegati nn.
1-2 e 12-13 all'”atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria”) e “certificato di morte di ” (depositato dall'attore il 7 Giugno 2024) nonché “Certificazione Anagrafica Persona_1 [...]
e Attestazione Anagrafica Comune di Molochio”, “Visura Catastale Storica per immobile della CP_1
particella oggetto di causa 826 sub 1,2 e 3 foglio di mappa 16 Catasto Fabbricati”, “Certificato Ipotecario
Speciale con note di trascrizione particelle 24 e 826 foglio 16 sub 1,2,3 e agli intestatari catastali CP_1
(12.10.1852); (20.10.1852) e (1.04.1964)”, “Accertamento della Proprietà CP_1 Parte_1
Immobiliare Urbana- Proprietà Superficiaria- Priva di Titolo Legale Reso Pubblico” e “Relazione Tecnica del
21 febbraio 2025 a firma del geometra ” (depositati dall'attore il 24 Febbraio 2025)] ed Controparte_2 esperita l'attività istruttoria, sia su base documentale [v. “Contratto Enel via AT snc
Molochio-bolletta del 27 febbraio 1993”, “Certificato di Registrazione Azienda del 22 ottobre 1996”,
“Certificato di Attribuzione del numero di P.IVA del 04 Aprile 1997”, “Autorizzazione Sanitaria del 21 Aprile
4 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
2005”, “Certificazione Ufficio Quote Latte del 2007/2008”, “Certificazione Veterinaria del 24 Febbraio 2010”,
“Permesso di Agibilità del 24 ottobre 2013 e Certificato di Agibilità del 16 marzo 2015”, “Fattura nr.35 del
20.12.2012; fattura nr.01 del 31.01.2014”, “Fattura nr.01 del 05.05.2014” e “Situazione debitoria Canone
Idrico al 27 aprile 2021” (allegati nn.
3-11 all'”atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria”) sia attraverso l'espletamento delle prove orali, all'udienza del
27 Giugno 2025, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sulla domanda di usucapione
La domanda è fondata e va quindi accolta per i motivi di seguito esposti.
I.1 Quadro normativo.
Art. 1158 c.c. [“Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari”]: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Art. 1140 [“Possesso”], comma 1, c.c.: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Art. 1163 c.c. [“Vizi del possesso”]: “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”.
Art. 1165 [“Applicazione di norme sulla prescrizione”] c.c.:
“Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione
e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione”.
Art. 2943 [“Interruzione da parte del titolare”], commi 1-3, c.c.:
“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente”.
I.2 Quadro ermeneutico.
a) “Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue
5 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore” (Cass. civ. n.
19186/2005. Conf. Cass. civ. nn. 1019/1974, 4436/1996, 1367/1999, 25922/2005,
18392/2006 e 15446/2007).
b) “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (Cass. civ. n.15145/2004. Conf. n. 15755/2001, ivi richiamata in motivazione, nonché nn. 1300/2010, 14092/2010, 9325/2011,
18215/2013, 9216/2014, 17321/2015, 21873/2018, 23489/2018, 20508/2019 e
22442/2019).
c) “La parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” (Cass. civ. n.
21873/2018).
d) “Ai fini dell'usucapione, l''animus rem sibi habendi' non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che, invece, esso appartiene ad altri” (Cass. civ. n. 2857/2006. Conf. Cass. civ. nn.3716/1990 e
4702/1999, ivi richiamate in motivazione, nonché n. 25245/2013).
e) “L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario” (Cass. civ. n.
25245/2013, citata).
f) “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della 'preponderanza dell'evidenza'
o 'del più probabile che non' propria del processo civile e non a quella della prova 'oltre il ragionevole dubbio' propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco
6 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa
e difesa in quello penale” (Cass. civ. n. 3487/2019).
g) “La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, 'ad substantiam' o
'ad probationem', e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (Cass. 2923/1969; Cass.
3342/1977; Cass. 2326/1981; Cass. 14145/2004; Cass. 2977/2019)” (Cass. civ. n.
20884/2023, in motivazione).
I.3 Quadro probatorio.
All'udienza del 23 Maggio 2025 i testi e hanno reso Testimone_1 Testimone_2 le deposizioni di seguito trascritte:
(udienza del 23 Maggio 2025) Testimone_1
“ADR: Quando l'ho conosciuto, circa trent'anni fa, il sig. l'attore, n.d.r.] già possedeva Parte_1
il terreno sito nel Comune di Molochio vicino a un fiumiciattolo e ad una strada sterrata.
ADR: Conosco questa circostanza perché spesso lo accompagno in quel terreno oltre ad andarci per fare la “a 'mpanata di ricotta” (cioè una mangiata di ricotta calda col pane biscotto duro).
ADR: Già da allora il sig. eneva nel terreno gli animali (pecore, capre, maiali e vacche) e coltivava Pt_1
gli ortaggi per la sua famiglia.
ADR In quel terreno c'erano anche alberi di agrumi che ora non ci sono più perché il sig. ha Pt_1
ampliato la sua azienda zootecnica e casearia.
ADR: Il terreno di cui ho parlato è recintato e vi si accede da un cancello chiuso con un lucchetto.
ADR: In moltissime occasioni ho visto il sig. prire il lucchetto con la chiave in suo possesso. Pt_1
ADR: Non ho mai visto nel terreno del sig. persone diverse da lui e dai suoi familiari né altre Pt_1
persone che aprissero il lucchetto del cancello.
ADR: Quando ho conosciuto il sig. il terreno era già recintato e vi si accedeva dal cancello di cui Pt_1 ho parlato.
ADR: In trent'anni non ho mai saputo di persone che avessero ostacolato il sig. nel possesso del Pt_1
suddetto terreno, specie se si consideri che tutti, in paese, pensano che sia di sua proprietà.
ADR Avv. Morgante: Quando ho conosciuto il sig. una parte della stalla c'era già. Circa dieci anni Pt_1
fa il sig. 'ha ampliata, anche col mio aiuto”. Pt_1
(udienza del 23 Maggio 2025) Testimone_2
“ADR: So che il sig. l'attore, n.d.r.] possiede da più di trent'anni un terreno in Contrada Parte_1
AT di Molochio perché ci conosciamo da quando eravamo giovani e lui possedeva già detto terreno.
ADR: Il terreno di cui ho parlato è recintato e vi si accede da un cancello chiuso con un lucchetto.
7 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
ADR: Il sig. nel 1993-1994 circa, ha sostituito la recinzione di fil di ferro - che già c'era – e ha Pt_1
messo la rete metallica con paletti.
ADR: Conosco quest'ultima circostanza perché l'ho aiutato molte volte con il mio escavatore sia per realizzare la recinzione, sia per sistemare i pali che nel tempo si rovinavano.
ADR: Ho visto solo il sig. in tutti questi anni, aprire il lucchetto del cancello con le chiavi in suo Pt_1 possesso.
ADR: Nel terreno di cui ho parlato - che, tra l'altro, è vicino al mio, per cui ci devo passare sempre davanti
– il sig. iene gli animali (pecore, capre, ecc.) che gli servono per la sua azienda zootecnica e casearia. Pt_1
ADR: Circa quindici anni fa ho aiutato il sig. d ampliare la stalla esistente e a mettere le piastrelle Pt_1
nel caseificio.
ADR: Sin dagli anni '90, passando davanti al terreno del sig. er recarmi nel mio, ho sempre visto Pt_1
sempre solo lui e i suoi familiari in quel terreno. Inoltre, gli ho spesso dato una mano d'aiuto tutte le volte in cui serviva un muratore o, comunque, un manovale. Ricordo, per esempio, che circa venticinque anni fa c'è stata una tempesta e il terreno si è allagato perché il fiume AT è straripato creando uno smottamento e io sono intervenuto con il mio escavatore per togliere l'acqua ed incanalarla al fine di evitare che gli animali morissero. Quella volta, ricordo, sono stati presenti anche i Carabinieri perché l'evento è stato molto grave.
ADR Avv. Morgante: Il sig. nel 1993, ha ripulito il terreno di cui ho parlato, che era incolto, ha Pt_1
sostituito, come ho già detto, la recinzione e ha realizzato la prima stalla – che poi abbiamo ampliato nel 2013 circa – per ricoverare gli animali. L'Azienda è stata realizzata negli anni immediatamente successivi”. Pt_2
I.4 Alla stregua dei suesposti principi [sub DIRITTO, §§ I.1 e I.2] e degli univoci esiti istruttori [documentali sub FATTO, n. 3 e testimoniali sub DIRITTO, § I.3] la domanda deve ritenersi provata con riguardo a tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva.
Le testimonianze, infatti, sono apparse attendibili e sono state chiare e coerenti nell'evidenziare un comportamento possessorio dell'attore inequivocamente rivelatore della volontà d'esercitare, sui beni oggetto di causa, un potere (signoria) corrispondente a quello del proprietario, ossia di esercitare - conformemente ai paradigmi legali più sopra riportati - un possesso continuo, pacifico, esclusivo, non interrotto e protratto pubblicamente per oltre vent'anni: ergo, utile all'usucapione [v. giurisprudenza richiamata sub
I.
2.2 lett. a)].
Non solo. Le predette testimonianze hanno anche soddisfatto la necessità, opportunamente ravvisata dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio, che dal loro contesto risulti indicato con precisione sia il momento in cui ha avuto inizio il possesso ad usucapionem - facendolo risalire ad epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale (Cass. civ. n.
21873/2018) - sia la qualità (uti dominus) e l'animus di tale possesso [da identificarsi, quest'ultimo requisito, con l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario
8 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
(Cass. civ nn. 5964/1996, 815/1999, 14368/1999, 1302/2002, 10230/2002 e
9671/2014)].
I.5 Per completezza preme infine evidenziare come dal prefato compendio probatorio non sia emerso alcun elemento impeditivo dell'usucapione e cioè:
❖ che l'acquisto del possesso degli immobili oggetto di domanda, da parte dell'attore, sia viziato da violenza o clandestinità (Cass. civ. nn. 4427/1986, 7742/1990
e 26633/2019);
❖ che la signoria sulla cosa posseduta abbia tratto origine da un titolo attributivo di un diritto avente carattere solo personale (Cass. civ. nn. 2277/1965 e 14092/2010) o da un atteggiamento di mera tolleranza dei titolari del diritto (Cass. civ. nn. 4092/1992,
71/2002, 16497/2005, 7817/2006, 3404/2009, 17459/17459, 3898/2917 e
21873/2018);
❖ che da parte dei titolari formali dei suddetti beni siano stati compiuti atti che, pur se privi d'efficacia interruttiva, manifestino comunque la persistenza della titolarità del diritto (Cass. civ. n. 4206/1987 e 3464/1988);
❖ che il decorso del termine per l'usucapione sia stato efficacemente sospeso o interrotto (da un fatto del terzo o da una causa esterna, Cass. civ. n.10652/1994).
I.6 La domanda va dunque accolta, con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sulla richiesta di
“Ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Servizi per il Territorio di
Reggio Calabria di eseguire le necessarie annotazioni e trascrizioni e volture, esonerandolo da ogni ed eventuale responsabilità a riguardo”.
Su questa richiesta il Tribunale ritiene di non dover provvedere, giusta il chiaro disposto dell'art. 2651 c.c. per il quale “si devono trascrivere le sentenze da cui risulta
… acquistato per usucapione … uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo
2643” (nella fattispecie: diritto di proprietà immobiliare pieno). Gli uffici competenti sono infatti tenuti per legge a trascrivere il presente tipo di sentenza (dichiarativa di usucapione immobiliare immediatamente esecutiva) su presentazione della stessa, senza bisogno di un'espressa pronuncia.
III
Sul regolamento delle spese
Attesa la contumacia del convenuto e/o dei suoi eredi o aventi causa CP_1
e considerata la richiesta di “Compensare le spese del giudizio nel caso di non opposizione del convenuto e condannarlo, invece, al pagamento delle spese e competenze, ove dovesse contestare la domanda attorea” specificamente formulata
9 TRIBUNALE DI PALMI N. 842/2024 R.G.
nell'atto di citazione [v. “atto di citazione” p. 5, ut supra integralmente riportata nel FATTO sub 1.1 p. 4], le spese del processo restano a carico dell'attore che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, nella contumacia del convenuto e/o dei suoi eredi o aventi causa, CP_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'attore [nato il Parte_1
1° Aprile 1964 a S. Stefano Quisquina (AG), C.F. ha acquistato a titolo di C.F._1 usucapione la proprietà dell'”area censita in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n.16, particella n.826 sub.1, sub.2 e sub.3, Categoria C/6 e Categoria C/2 ex particella censita in Catasto Terreni del Comune di Molochio al foglio di mappa n.16, particella n.24, partita 1285 reddito dominicale di euro 30,65 e reddito agrario di euro 9,74 e la cui superfice misura area 09 e ca 20”;
2) dispone che le spese del processo restino a carico dell'attore anticipatario
[...]
. Pt_1
Così deciso in Palmi, 1 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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