Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore
Dott. Irene Lupo - Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile promossa sub RG 2667/2024
TRA
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 20100 presso lo studio dell'avv. Pt_2
AVVOCATURA STATO MILANO
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 C.F._1
ROMA n. 2 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. GAMBA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BILLETTA DAVID ( ) C.F._2
VIA PROVINCIALE, 90 55045 PIETRASANTA;
(C.F. , Parte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA n. 2 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
GAMBA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BILLETTA DAVID ( ) VIA PROVINCIALE, 90 55045 PIETRASANTA;
C.F._2
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA n. 2 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
1
GAMBA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BILLETTA DAVID ( ) VIA PROVINCIALE, 90 55045 PIETRASANTA;
C.F._2
RECLAMATI
Oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DI : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pavia del
3.4.2024, rigettare le domande avversarie e non omologare il concordato minore in esame, per l'effetto dichiarando aperta la procedura di liquidazione. Vinte le spese di lite.
NELL'INTERESSE DEI RECLAMATI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare:
1) in via principale: - rigettare il reclamo proposto dall' in quanto introdotto Parte_1 oltre il termine dei trenta giorni stabilito dall'art. 51 CCII;
2) in via gradata ed esclusivamente cautelativa: - rigettare il reclamo proposto dall' Parte_1
siccome totalmente infondato nel merito;
[...]
3) in punto regolazione spese: - condannare l' a rifondere spese e compensi Parte_1 professionali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza, emessa dal tribunale di Pavia in composizione monocratica, con cui è stata omologato, ai sensi dell'art. 80 comma 2 CCII, il concordato minore ex art. 74 CCII, presentato personalmente e dalle società Controparte_1 agricole società semplice e Parte_4 Parte_3 [...]
Parte_5
proposta di concordato gli istanti hanno esposto preliminarmente che sussistono i presupposti
[...] soggettivi per la proposizione della procedura, in quanto e le società a lui Controparte_1 riconducibili svolgono attività agricola.
Hanno esposto che “a fronte della situazione debitoria corrente [indicata in € 9.285.456,35 escluso il creditore ipotecario, debito in gran parte riconducibili a debiti verso l'Erario], il Sig. si CP_1
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trovi nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, anche provvedendo alla vendita integrale dei propri beni”. Hanno quindi dedotto che la proposta di concordato in continuità troverebbe regione nel fatto che “gran parte del patrimonio immobiliare del Sig. sia riferito CP_1
a terreni agricoli, il cui valore trova la sua massima espressione se correlato ad un'attività di coltivazione, nell'ottica quindi di prosecuzione dell'attività e non di liquidazione della stessa.”. In questa direzione hanno affermato che “ la redditività dell'attività agricola sarebbe decisamente superiore a quanto espresso negli ultimi anni”, dato che, fino ad ora vi sarebbe stata una contrazione della produzione, in quanto “La procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore fondiario ed avente ad oggetto la quasi totalità delle tenute, ha comportato infatti la necessaria contrazione dell'attivitá di coltivazione, non avendo il Sig. certezza di poter CP_1 provvedere all'effettuazione del raccolto e, conseguentemente, all'incasso del ricavato”. Per contro, nella procedura di concordato minore sarebbe stato stipulato un patto paraconcordatario con il creditore fondiario che aveva promosso l'azione esecutiva immobiliare, e ciò consentirebbe la ripresa della produttività.
Fatta questa premessa, gli istanti hanno presentato la loro proposta ai creditori, esponendo, come sopra espresso, di aver concluso un patto paraconcordatatrio con il creditore fondiario, titolare di ipoteca di primo grado sui fondi di proprietà di che consentirebbe, da una parte Controparte_1 di non tenere conto del creditore fondiario, che vanta comunque una ragione di credito superiore al valore del compendio immobiliare, e dall'altra di poter contare sull'annata agraria 2023/2024 al fine di implementare il piano agricolo in continuità. La continuità consentirebbe di prevedere flussi attivi per per € 378.368,00, e per la società per € 61.212,00. Controparte_1 Parte_4
La proposta, quindi, prevede che tutte le attività vengano poste a disposizione dei creditori, oltre ad un apporto di finanza esterna per € 54.400,00 da parte della società Controparte_2
Nel ricorso viene riferito che la proposta sarebbe sicuramente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, dato che “alla stregua del patto paraconcordatario e degli accordi raggiunti successivamente nel piano presentato verranno inserite RISORSE ESTERNE (rectius: finanza esterna) fornite da un terzo oltre alla disponibilità del ricavato dell'annata agraria
2023/2024 relativamente alle quali il creditore procedente, che ne avrebbe titolo esclusivo e prioritario, ha formulato rinuncia espressa a favore degli altri creditori.”.
Non essendo state raggiunte in sede di votazione, le maggioranze richieste, il Tribunale ha effettuato la valutazione di convenienza del concordato, ai sensi dell'art. 80 CCII, rispetto all'alternativa liquidatoria, disattendendo le obiezioni presentate, sotto questo profilo, da
[...]
, che aveva espresso il proprio diniego all'accettazione della proposta, deducendo in CP_3 particolare che la presenza del patto paraconcordatario, i cui estremi non sono noti, potrebbe portare ad una alterazione della par condicio.
Il Tribunale di Como ha, infatti, ritenuto la proposta maggiormente conveniente, sulla base delle inequivoche osservazioni del commissario OCC, che si era espresso in tale senso.
Il Tribunale ha altresì disatteso gli altri rilievi avanzati da in sede di omologa, Pt_1 Parte_1 che aveva rilevato elementi di problematicità in ragione dell'incompletezza della documentazione, in particolare difettando l'ultima dichiarazione dei redditi e le dichiarazioni Iva, essendo carenti le
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informazioni relative ai rapporti finanziari, alla situazione familiare, e mancando la valutazione del compimento da parte dello di straordinaria amministrazione, di cui non era stato dato conto CP_1 nella proposta.
Ha concluso quindi che sussistessero tutti gli elementi per procedere all'omologa del concordato minore, come richiesta.
Con il presente reclamo, ha riproposto questioni che aveva già sollevato in Parte_1 sede di omologa, in particolare deducendo:
- Che la proposta non prenderebbe in considerazione l'ulteriore credito, già noto al debitore, di per € 603.931,71; Parte_1
- Che sarebbe carente, in violazione dell'art. 75 CCII la documentazione presentata, non essendo stata prodotta la dichiarazione dei redditi per il 2023: sul punto sarebbe irrilevante la giustificazione resa dal commissario, e fatta propria dal tribunale, circa il fatto che al momento della presentazione della proposta non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, dato che era possibile provvedere alla sua redazione anche prima della scadenza dei termini;
- Neppure sarebbe rituale la produzione delle dichiarazioni Iva, tutte redatte tardivamente
(solo in vista della presentazione della domanda di concordato), mai presentate a partire dal
2016;
- La incompletezza della documentazione renderebbe inattendibili le valutazioni prospettiche di redditività prospettate dai periti, anche in considerazione della loro difformità dai dati presenti nell'anagrafe tributaria (che farebbe sospettare di un occultamento di ricavi rilevante nelle annualità precedenti);
- Non sarebbe stata presentata alcuna documentazione sullo stato di famiglia e su eventuali entrate familiari, dato che, diversamente da quanto riferito dal Commissario, risulta a carico dello una figlia, e dunque l'esplicitazione della situazione patrimoniale della CP_1 famiglia sarebbe necessaria;
- Mancherebbe la produzione dei saldi, al fine della verifica della situazione patrimoniale aggiornata, dato che non sarebbe sufficiente quanto espresso dal commissario sul fatto che non “risultano saldi attivi”, senza produzione di alcuna documentazione a supporto;
- Difetterebbe altresì l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, che sono stati compiuti dallo recentemente: egli ha accettato l'eredità della madre, ha ricostituito CP_1 la compagine societaria della società “Agricola Siccomario di Montagna Carla e C. s.a.s.”, diventandone socio unico, e ha costituito altresì una nuova società denominata “Società
Agricola Coltivare la Terra s.r.l.s.” di cui egli è socio unico e amministratore;
- In articolare, quanto alla ricostituzione della compagine sociale della , non Parte_3 sarebbe stata fornita alcuna valutazione circa il valore di tale società, il cui capitale sociale nominale è di € 836.231,76;
- Infine, la mancata produzione del patto paraconcordatario precluderebbe una compiuta valutazione della sua convenienza per i creditori, oltre che il rispetto della par condicio.
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Si sono costituite le parti reclamate, che preliminarmente hanno dedotto la tardività del reclamo, dato che dovrebbe applicarsi il termine di gg. 30 di cui all'art. 51 CCII. Nel merito, hanno contestato le avverse deduzioni, chiedendo la conferma dell'omologa.
Opinione della Corte:
In primo luogo, deve essere rigettata la eccezione di tardività del reclamo, in quanto, come dedotto dalla difesa della reclamante, l' deve essere qualificata come parte del Parte_1 procedimento di omologa e, in quanto parte, soggiace alla normativa di cui all'art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dall'ultima parte dell'art. 51CCII, non avendo ricevuto la notifica del provvedimento.
Quanto al merito, il reclamo deve ritersi fondato, per le ragioni che seguono.
Le questioni preliminari poste da reclamante attengono alla sussistenza dei Parte_1 requisiti formali per poter procedere all'omologa del concordato minore richiesto, in particolare il rispetto del disposto di cui all'art. 75 CCII, che prevede che la domanda di concordato sia corredata dalla documentazione menzionata dalla norma.
Non può non rilevarsi, invero, che la documentazione prodotta non risponda ai requisiti indicati.
1) Le dichiarazioni dei redditi presentate dal debitore sono quelle relative ai periodi di imposta
2019, 2020 e 2021 e non vi è la dichiarazione dei redditi del 2022. Non ha alcun rilievo, diversamente da quanto asserito dal commissario e dal tribunale, che non fosse ancora scaduto il termine finale per la presentazione della dichiarazione, dato che non vi è alcun nesso necessario tra lo spirare di un termine finale, e l'obbligo imposto dal CCII, che impone di fornire la contezza della situazione reddituale dell'istante nel momento in cui viene presentata la domanda (presentata a fine anno 2023, quindi quando tutti gli elementi per completare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 erano a disposizione del debitore).
Quanto alle dichiarazioni Iva, seppure esse siano state prodotte, risultano tutte depositate tardivamente, solo in prossimità del deposito del ricorso per concordato per cui è causa, manifestando da parte del debitore uno stato di permanente violazione delle regole, che potrà dare luogo ad accertamenti fiscali, anche se per ora non evidenti.
2) La relazione economica, patrimoniale e finanziaria appare del tutto opaca, e dunque inidonea a fornire quelle informazioni a cui è diretta. In particolare, non vi è alcuna documentazione relativa ai rapporti finanziari, attivi o passivi che siano, non potendo condividersi l'assunto per cui tale incompletezza della documentazione sarebbe irrilevante in quanto diretta solo al giudizio di convenienza, come ritenuto dal tribunale, dato che l'onere di una rappresentazione completa è un prerequisito della procedibilità della domanda, secondo una scelta effettuata dal legislatore.
Neppure la situazione creditizia risulta aggiornata, dato che la CRIF è aggiornata solo fino al 2021.
3) Non vi è alcuna menzione, nel ricorso per concordato, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti da a cui, come espresso nel ricorso, si riferiscono le posizioni Controparte_1 esaminate anche della società a lui riferibili: l'accettazione dell'eredità, la ricostituzione della compagine sociale, e, ancor più, la costituzione di una nuova società agricola, non possono essere qualificati come atti di ordinaria amministrazione. Il patrimonio di risulta inciso Controparte_1
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in modo rilevante da tali atti, e dunque la mancata menzione degli stessi - in particolare la costituzione di una nuova società, non contestata e non spiegata in alcun modo né dal commissario né dal resistente nel presente giudizi- costituisce un difetto informativo che non può ritenersi irrilevante.
4) non è data alcuna indicazione sulla situazione della famiglia, né su eventuali redditi che potrebbero sopravvenire da parte della figlia, né sugli oneri di mantenimento della stessa (che risulta, fino al 2021, a carico).
A tali questioni formali, si aggiungono altre osservazioni, sollevate dalla reclamante, e sulle quali le risposte fornite non paiono appaganti, in termini di completezza e chiarezza della proposta di concordato.
In particolare, se è vero che il concordato si fonda sulla continuità, e se è vero che la continuità è assicurata dalla moratoria concessa dal creditore fondiario, come risulterebbe dal patto paraconcordatario con lo stesso concluso, al fine di valutare la solidità della proposta di continuità e la sua plausibilità non può non essere data contezza del contenuto di tale patto, cosa che il debitore istante si è rifiutato di fare in ogni fase della procedura, ritenendo che fosse legittimo trattare del risanamento della propria esposizione debitoria senza fornire informazioni al proposito.
Se il patto potrebbe (in tesi) non essere rilevante al fine della valutazione di convenienza, esso è comunque rilevante in termini di valutazione della possibilità della continuità.
Come già affermato da questa Corte nel decreto di accoglimento del reclamo avverso l'omologa di un concordato minore, rubricato sub RG 1632/2024, “Il concordato minore di cui all'art. 74 CCII è previsto appositamente quale strumento che consente l'esdebitazione degli imprenditori minori
(esteso alle persone fisiche dei soci), qualora: a) o sia un concordato in continuità, diretta o indiretta, che consenta di preservare il valore economico dell'azienda, e dei dipendenti;
b) oppure vi sia un “significativo” apporto di risorse esterne. Al di fuori di questi due presupposti, l'impresa minore non può accedere alla procedura di concordato minore, neppure se la proposta sia più favorevole rispetto alla liquidazione.
Il legislatore, infatti, non si è spinto al punto di affermare che qualsivoglia proposta fatta ai creditori, purché sia più conveniente rispetto alla liquidazione, possa trovare ingresso. Ha specificato, per contro, che, qualora possa prospettarsi la salvaguardia della continuità del soggetto economico e di quella specifica attività dell'impresa, anche attraverso un altro soggetto (in coerenza con i principi espressi quanto al concordato in continuità di cui all'art. 84 c.2 CCII), allora è possibile proporre ai creditori un soddisfacimento falcidiato, nella misura compatibile con la prosecuzione dell'attività. Altrimenti, nel caso di concordato liquidatorio, il debitore imprenditore minore sovraindebitato, non solo deve porre a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, ma deve anche prevedere un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori.”
La mancata produzione del patto paraconcordatario non consente alcuna valutazione in termini di continuità dell'attività, non essendo in alcun modo definito l'orizzonte temporale in cui si manifesta e si esaurisce.
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In questo senso, a prescindere dalla valutazione della convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, è necessario che siano sussistenti tutti i presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore di cui all'art. 74 CCII. Ciò in quanto, anche la valutazione circa la convenienza, attraverso la procedura di cram down, non può che collocarsi all'interno della corretta cornice prevista dalla norma. E il requisito della continuità, ovvero, in alternativa, dell'apprezzabile apporto di risorse esterne (nel caso di specie irrisorie rispetto all'ammontare dei debiti - € 54.400,00 versus € 9.285.456,35 , come indicato in ricorso), quali elementi caratterizzanti la procedura di concordato minore, non sono in alcun modo adeguatamente prospettati.
A tale stregua, deve essere revocata la pronuncia di omologa del concordato minore disposta con la sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pavia.
La pronuncia si limita alla revoca dell'omologa, mentre non può procedersi all'apertura della liquidazione controllata (richiesta da come liquidazione giudiziale), atteso che Parte_1
è del tutto mancata la fase allo scopo prevista davanti al Tribunale, dove la domanda non è mai stata proposta.
Spese compensate, in considerazione della novità e controvertibilità dei temi di valutazione.
PQM
La Corte
In ordine al reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
71/2024, di omologa del concordato minore di personalmente e dalle società Controparte_1 agricole e Controparte_4 [...]
così provvede: Parte_5
1) Revoca l'omologa;
2) Spese compensate.
Così deciso in Milano, 21 novembre 2024
La Consigliere est. La Presidente
Anna Mantovani Vinicia Serena Calendino
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