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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1267/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Armando Salvatore Esposito, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131); resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 28/09/2023 adiva a questo Parte_1
Tribunale (in funzione di giudice del lavoro) per sentire: 1) “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della Pensione di Vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80%, con tutte le conseguenze di legge”, 2), “condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a liquidare la prestazione richiesta con decorrenza al primo giorno del mese successivo alla domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell' art. 16 comma 6 legge 30 dicembre 1991 n.
412”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/12/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi pluridistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide, delle coxo- femorali e delle ginocchia in obesità di II classe. Disturbo depressivo ricorrente.
Anamnestica ipertensione arteriosa”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente il raggiungimento dei requisiti sanitari propri per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia (invalidità all'80%)
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2 da una ponderata e spiegata valutazione ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese sono sopportate da parte VI , stante il deposito di CP_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU vanno poste a carico dell' e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite.
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
Pag. 2 di 3 ; Per_2
Vallo della Lucania, così deciso il 18/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1267/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Armando Salvatore Esposito, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131); resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 28/09/2023 adiva a questo Parte_1
Tribunale (in funzione di giudice del lavoro) per sentire: 1) “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della Pensione di Vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80%, con tutte le conseguenze di legge”, 2), “condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a liquidare la prestazione richiesta con decorrenza al primo giorno del mese successivo alla domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell' art. 16 comma 6 legge 30 dicembre 1991 n.
412”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/12/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi pluridistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide, delle coxo- femorali e delle ginocchia in obesità di II classe. Disturbo depressivo ricorrente.
Anamnestica ipertensione arteriosa”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente il raggiungimento dei requisiti sanitari propri per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia (invalidità all'80%)
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2 da una ponderata e spiegata valutazione ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese sono sopportate da parte VI , stante il deposito di CP_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU vanno poste a carico dell' e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite.
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
Pag. 2 di 3 ; Per_2
Vallo della Lucania, così deciso il 18/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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