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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 807/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 febbraio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. CODIGLIA RENATO il quale si riporta alle conclusioni e alle note Parte_1 depositate rilevando che controparte non ha mai contestato in sede stragiudiziale la responsabilità. Inoltre quanto alla prova dell'an vi è in atti relazione delle autorità intervenute e dichiarazione INAIL non contestata da controparte cui anzi ha aderito pagando interamente le somme richieste. Sul quantum rappresenta che per errore materiale le tabelle depositate non tengono conto dell'anno 2020 poi ridepositato e inoltre ritiene non tardiva la documentazione depositata in quanto sopravvenuta allo spirare dei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Sulle spese mediche precisa che nella ctp di le stesse vengono riconosciute. Chiede altresì la liquidazione delle spese stragiudiziale e la CP_1 distrazione del compenso. Per l'avv. Federica Manetti in sostituzione dell'Avv. GAGLIARDI Controparte_1
CARLO la quale rileva la tardività del deposito effettuato in data 13.2.25 e si oppone alla acquisizione di detta documentazione e ne contesta il contenuto . Contesta tutto quanto oggi dedotto riportandosi alle note conclusive già depositate e insistendo per l'infondatezza della domanda avversaria sia in merito all'an che al quantum. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 807/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CODIGLIA Parte_1 C.F._1
RENATO, elettivamente domiciliato in Corso Garibaldi 144 60121 ANCONA presso il CP_1 difensore avv. CODIGLIA RENATO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CARLO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TORTONA, 25 20144 MILANO presso il difensore avv.
GAGLIARDI CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rimini, e al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità nel sinistro per cui è causa del sig. di cittadinanza Controparte_2
marocchina; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare ai sensi dell'art. 149 D.lgs 209/2005 la
l'indennizzo diretto al sig. comprensivo di tutti i CP_3 Controparte_1 Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque denomina-ti, che qui si indicano nella complessiva somma di euro 30.690,51 o nella di-versa misura di giustizia, oltre ad accessori di legge anche per interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo Disporre comunque in conformità a giustizia traendo dai fatti di causa ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
pagina 2 di 9 A sostegno della domanda l'attore deduceva che il giorno 20.01.2022 si trovava a bordo del veicolo
UZ NY (GJ B74V), targato FY564JZ, di proprietà della società sua datrice di lavoro e che giunto nel territorio del Comune di Novafeltria, sulla Strada Statale Marecchia, al km 63+900, veniva attinto frontalmente dal veicolo con targa CK267XG, modello AUDI A3, condotto da certo CP_2
nato il [...] a [...] che, in stato di ebbrezza, procedendo in
[...] senso contrario a quella dell'attore perdeva il controllo del suo veicolo per sua esclusiva imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione, ed invadeva la corsia di marcia riservata alla direzione opposta, quella di pertinenza del veicolo condotto dal che, pur Pt_1
marciando a velocità moderata in prossimità del margine destro della corsia da lui impegnata e pur provando a frenare, non riusciva ad evitare il mezzo antagonista, subendo il violento urto tra veicoli.
Riportava lesioni per le quali veniva condotto in ospedale;
precisamente per effetto del sinistro subiva lesioni alla propria persona come documentate dalla relazione medico legale redatta dal dott.
[...]
che liquidava in 10 punti percentuali gli esiti permanenti oltre ai periodi di malattia Per_1
variamente inabilitante (dal 100% al 25%) meglio specificati in detta relazione.
Chiedeva inoltre il riconoscimento del danno morale, inteso come afflizione personale e turbamento interiore, considerate le serie lesioni riportate e tutto il riflesso che le stesse avevano avuto nella condizione generale della persona. Accusava anche episodi di insonnia, sudorazione notturna, stress, impossibilità di svolgere le attività sportive fino a quel momento praticate, calo della vista, paura alla guida di autoveicoli, limitazioni in campo lavorativo, deterioramento dei rapporti in ambito famigliare con allontanamento affettivo della coniuge.
Domandava altresì anche il danno patrimoniale da differenze retributive ammontante ad euro 6.209,07
(s.e.& o.), per la impossibilità di svolgere il lavoro straordinario/festivo prima disimpegnato con continuità stante la limitazione della attività lavorativa disposta in occasione dei giudizi medici datoriali. Aggiungeva che le lesioni avevano avuto ripercussioni sulla progressione in carriera avendo subito un congelamento per la impossibilità di raggiungimento degli obiettivi nel periodo stante il periodo di malattia conseguente al sinistro e le limitazioni disposte dal medico datoriale.
Precisava che liquidava e pagava nel gennaio 2023, in ritardo rispetto ai Controparte_1
90 giorni dalla guarigione clinica avvenuta il 05.08.2022 e comunicata il 23.08.2022, la sola somma di euro 3.800,00, avendo riconosciuto all'istante il danno di soli 2 punti percentuali per Invalidità permanente, gg.10 di ITP al 75%, gg.30 al 50%, gg.50 al 25%, spese mediche 453,00, per un totale di euro 3.800,00 senza neppure riconoscere le spese legali.
Deduceva conseguentemente che la responsabilità del sinistro era, quindi, totalmente ascrivibile alla condotta di guida del conducente del veicolo Audi A3 e quindi richiedeva di essere risarcito di tutti i pagina 3 di 9 danni patrimoniali e non patrimoniali riportati nell'evento di cui sopra, con condanna della compagnia ex art 149 C.d.A, indicati in euro 30.690,51. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la sola contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_4 eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via principale: 2) In via subordinata: 3) In via istruttoria principale: Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, - respingere tutte le domande formulate dall'attore, sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. - non ammettere CTU medico legale richiesta dall'attore, in quanto meramente esplorativa e volta a sopperire l'onere probatorio gravante sullo stesso per i motivi esposti in narrativa. In via istruttoria in subordine: - nella denegata e ipotesi di ammissione della CTU ex adverso richiesta, si chiede che la CTU medico-legale accerti, con obiettività
e nel contradditorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni riportate dal Sig. quale Pt_1 conseguenza diretta dell'asserito sinistro, al netto di eventuali criticità preesistenti all'evento dedotto in lite, ed a quantificare la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad esso derivate in conseguenza delle lesioni predette e se esse siano in nesso causale con gli eventi di causa, nonché la quantificazione delle spese mediche eventualmente supportate, il tutto secondo miglior formulando quesito nei termini di legge. - Si chiede, altresì, che le relative spese siano poste a carico dell'attore per i motivi in atti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge. ”.
In particolare parte convenuta deduceva l'infondatezza della domanda attore poichè l'attore non aveva dato prova dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'AUDI A3 posto che dal verbale delle
Autorità intervenute sul luogo del sinistro, non era possibile desumere con alcuna certezza la sussistenza di un'esclusiva responsabilità in capo al convenuto, laddove non solo gli Agenti accertatori intervenivano solo dopo la verificazione del sinistro ma, soprattutto, i detriti delle autovetture venivano rinvenuti in corrispondenza del centro della carreggiata e, soprattutto il mozzo anteriore sinistro dell'audi veniva rinvenuto nella propria corsia di marcia.
In via subordinata deduceva quantomeno una corresponsabilità dell'attore per quanto occorso.
Contestava altresì anche la quantificazione dei danni e la documentazione prodotta.
pagina 4 di 9 Esponeva che controparte aveva omesso di riferire di aver diritto – e di aver beneficiato – di somme riconosciute dall'INAIL e per le quali la stessa aveva già esercitata l'azione di rivalsa nei confronti della Compagnia per € 6.527,37.
Deduceva altresì che dall'estratto Casellario Infortuni, già nel 2008, il restava vittima di un Pt_1
incidente stradale in Vibo Valentia, i cui postumi erano riconducibili a quelli lamentati in esito al sinistro de qua.
Contestava la richiesta di personalizzazione e di riconoscimento del danno morale nonché il danno patrimoniale da lucro cessante
La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico-legale.
La domanda risarcitoria formulata da è sussumibile nel disposto di cui all'art. 149 cod. Parte_1
ass., trattandosi di procedura di indennizzo diretto nei confronti dell'impresa di assicurazione del proprio veicolo, nella specie la Generali Italia Ass.ni S.p.A., instaurata anche nei confronti del responsabile del danno, il quale si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante, nella specie essendo così regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte Controparte_2
necessario. In tal senso la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20 settembre 2017 n. 21896, che ha chiarito che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma
3, dello stesso decreto.
La domanda è proponibile in quanto preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex art 145 co.
II e art 149 Cda regolarmente ricevuta dalla CI . in atti e regolare procedura di Controparte_1
negoziazione assistita espletata in corso di giudizio.
Nel merito si osserva quanto segue.
Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N.
4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie dedotta in lite va premesso che non vi è contestazione sull'effettivo accadimento del sinistro né sul coinvolgimento nello stesso dei veicoli indicati nell'atto di citazione, circostanze che, comunque, emergono dalla documentazione prodotta, in particolare della copia della relazione redatta dalla Polizia di Stato Distaccamento Polizia Stradale di Novafeltria.
Non contestato è anche l'avvenuto scontro tra il veicolo UZ NY (GJ B74V), targato FY564JZ, condotto dal di proprietà della società sua datrice di lavoro e il veicolo con targa CK267XG, Pt_1
modello AUDI A3, condotto da Contestata è, invece, la responsabilità del Controparte_2 sinistro. Infatti, mentre l'attore ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di che in stato di ebbrezza, procedendo in senso contrario a quello Controparte_2 dell'attore perdeva il controllo del suo veicolo per sua esclusiva imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione, ed invadeva la corsia di marcia riservata alla direzione opposta, quella di pertinenza del veicolo condotto dal che non riusciva ad evitare l'impatto, il Pt_1
convenuto costituito in giudizio ha eccepito la responsabilità quanto meno concorsuale del conducente del veicolo attoreo.
In ordine ai fatti per cui è causa, dai rilievi esperiti dagli agenti intervenuti sul luogo subito dopo il fatto, per quanto di interesse in questa sede, emerge che
Premesso che il sinistro oggetto di causa vede coinvolti due veicoli, trova applicazione la norma di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - a mente della quale, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di specie, invero, non è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, in particolare, non è stato possibile stabilire l'effettivo grado di responsabilità dei soggetti in esso coinvolti.
pagina 6 di 9 Come noto, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dalla succitata norma ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. n. 8051/2016).
A ben vedere, in tema di presunzione di pari colpa, la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi: la norma trova applicazione non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno. La conseguenza che se ne trae è che, in tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell'evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni;
infine, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
Dalle complessive emergenze risulta che lo scontro tra i veicoli delle parti è avvenuto a seguito e per effetto dell'invasione parziale da parte dell'Audi A3 dell'opposta corsia di marcia, percorsa dal tuttavia l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice Pt_1
dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Tanto considerato e posto, parte attrice non ha provato compiutamente la condotta di guida osservata dal e che dalle risultanze acquisite non è in particolare ricavabile la velocità osservata dal veicolo da lui Pt_1
condotto al momento del sinistro, né vi è riscontro della piena uniformazione del alle norme di Pt_1
circolazione e comune prudenza e all'adozione di ogni manovra atta ad evitare l'incidente. Anzi dalla relazione acquisita agli atti emerge che lo scontro debba essere collocato al centro della carreggiata.
In conclusione, si ritiene non raggiunta dalle parti in causa la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di pari colpa di cui all'art 2054 comma II c.c.. Conseguentemente, trova applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., con attribuzione di pari responsabilità in capo alle parti nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione dei danni biologici patiti dal a tal fine Pt_1
richiamando la relazione depositata dal nominato C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi, replicandovi, del consulente di parte (come nel caso di specie) esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicchè non è necessario soffermarsi pagina 7 di 9 anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis
Cass. Civ. n 5229/11).
Passando alla valutazione del quantum debeatur in riferimento al danno non patrimoniale la CTU espletata alla cui integrale lettura si rimanda, parte attrice in occasione del sinistro per cui è causa ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, nella misura del 4% di invalidità permanente;
il CTU invece indicava la inabilità temporanea parziale, in gg
10 al 75%; gg. 30 di ITP nella misura del 50%; gg. 50 di ITP al 25%.
Su tali basi, applicati i criteri legali di liquidazione propri delle cd. lesioni micropermanenti, di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni, il danno biologico può essere quantificato in euro 7.667,83 somma già comprensiva del danno morale (di cui euro 3.817,62 per danno permanente, euro 1.933,40 per invalidità temporanea parziale oltre euro1,916,81 per danno morale).
Nulla può essere aggiunto a titolo di spese mediche non essendo state riconosciute dal CTU né a titolo di personalizzazione non essendo state dimostrate circostanze anomale o eccezionali.
Neppure può accogliersi la richiesta di rifusione di danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica avendo il CTU sul punto affermato che “l'attività lavorativa svolta all'epoca dei fatti causa è ad oggi ancora possibile sebbene con “maggior impaccio ed usura” aggiungendo che “la temporanea lavorativa è come già riconosciuta da INAIL (e documentata in atti)”.
In definitiva, va liquidato in favore di l'importo di € 7.667,83 il cui pagamento da porsi a Parte_1
carico di , - in considerazione dell'applicazione della presunzione di pari colpa ex art. Controparte_1
2054 c.c. - deve essere ridotto ad euro 3.833,91.
Tuttavia, anche a voler prescindere dalla comunicazione di azione di rivalsa esercitata dalla stessa
INAIL per € 6.527,37, deve rilevarsi che aveva liquidato nel gennaio Controparte_1
2023, la somma di euro 3.800,00.
Questo Tribunale ritiene pertanto satisfattiva, oltre che congrua, la somma già esborsata e, pertanto, ritiene di dover disattendere la predetta domanda risarcitoria.
La domanda è conseguentemente infondata e va rigettata, dovendosi ritenere satisfattiva la somma corrisposta in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore.
Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio tutto incentrato sulla quantificazione di un credito ontologicamente illiquido, quale quello risarcitorio, ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti;
medesime ragioni fondano la ripartizione in pari misura tra le parti delle spese di ctu.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
spese compensate;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 28 febbraio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 807/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 febbraio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. CODIGLIA RENATO il quale si riporta alle conclusioni e alle note Parte_1 depositate rilevando che controparte non ha mai contestato in sede stragiudiziale la responsabilità. Inoltre quanto alla prova dell'an vi è in atti relazione delle autorità intervenute e dichiarazione INAIL non contestata da controparte cui anzi ha aderito pagando interamente le somme richieste. Sul quantum rappresenta che per errore materiale le tabelle depositate non tengono conto dell'anno 2020 poi ridepositato e inoltre ritiene non tardiva la documentazione depositata in quanto sopravvenuta allo spirare dei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Sulle spese mediche precisa che nella ctp di le stesse vengono riconosciute. Chiede altresì la liquidazione delle spese stragiudiziale e la CP_1 distrazione del compenso. Per l'avv. Federica Manetti in sostituzione dell'Avv. GAGLIARDI Controparte_1
CARLO la quale rileva la tardività del deposito effettuato in data 13.2.25 e si oppone alla acquisizione di detta documentazione e ne contesta il contenuto . Contesta tutto quanto oggi dedotto riportandosi alle note conclusive già depositate e insistendo per l'infondatezza della domanda avversaria sia in merito all'an che al quantum. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 807/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CODIGLIA Parte_1 C.F._1
RENATO, elettivamente domiciliato in Corso Garibaldi 144 60121 ANCONA presso il CP_1 difensore avv. CODIGLIA RENATO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CARLO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TORTONA, 25 20144 MILANO presso il difensore avv.
GAGLIARDI CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rimini, e al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità nel sinistro per cui è causa del sig. di cittadinanza Controparte_2
marocchina; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare ai sensi dell'art. 149 D.lgs 209/2005 la
l'indennizzo diretto al sig. comprensivo di tutti i CP_3 Controparte_1 Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque denomina-ti, che qui si indicano nella complessiva somma di euro 30.690,51 o nella di-versa misura di giustizia, oltre ad accessori di legge anche per interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo Disporre comunque in conformità a giustizia traendo dai fatti di causa ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
pagina 2 di 9 A sostegno della domanda l'attore deduceva che il giorno 20.01.2022 si trovava a bordo del veicolo
UZ NY (GJ B74V), targato FY564JZ, di proprietà della società sua datrice di lavoro e che giunto nel territorio del Comune di Novafeltria, sulla Strada Statale Marecchia, al km 63+900, veniva attinto frontalmente dal veicolo con targa CK267XG, modello AUDI A3, condotto da certo CP_2
nato il [...] a [...] che, in stato di ebbrezza, procedendo in
[...] senso contrario a quella dell'attore perdeva il controllo del suo veicolo per sua esclusiva imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione, ed invadeva la corsia di marcia riservata alla direzione opposta, quella di pertinenza del veicolo condotto dal che, pur Pt_1
marciando a velocità moderata in prossimità del margine destro della corsia da lui impegnata e pur provando a frenare, non riusciva ad evitare il mezzo antagonista, subendo il violento urto tra veicoli.
Riportava lesioni per le quali veniva condotto in ospedale;
precisamente per effetto del sinistro subiva lesioni alla propria persona come documentate dalla relazione medico legale redatta dal dott.
[...]
che liquidava in 10 punti percentuali gli esiti permanenti oltre ai periodi di malattia Per_1
variamente inabilitante (dal 100% al 25%) meglio specificati in detta relazione.
Chiedeva inoltre il riconoscimento del danno morale, inteso come afflizione personale e turbamento interiore, considerate le serie lesioni riportate e tutto il riflesso che le stesse avevano avuto nella condizione generale della persona. Accusava anche episodi di insonnia, sudorazione notturna, stress, impossibilità di svolgere le attività sportive fino a quel momento praticate, calo della vista, paura alla guida di autoveicoli, limitazioni in campo lavorativo, deterioramento dei rapporti in ambito famigliare con allontanamento affettivo della coniuge.
Domandava altresì anche il danno patrimoniale da differenze retributive ammontante ad euro 6.209,07
(s.e.& o.), per la impossibilità di svolgere il lavoro straordinario/festivo prima disimpegnato con continuità stante la limitazione della attività lavorativa disposta in occasione dei giudizi medici datoriali. Aggiungeva che le lesioni avevano avuto ripercussioni sulla progressione in carriera avendo subito un congelamento per la impossibilità di raggiungimento degli obiettivi nel periodo stante il periodo di malattia conseguente al sinistro e le limitazioni disposte dal medico datoriale.
Precisava che liquidava e pagava nel gennaio 2023, in ritardo rispetto ai Controparte_1
90 giorni dalla guarigione clinica avvenuta il 05.08.2022 e comunicata il 23.08.2022, la sola somma di euro 3.800,00, avendo riconosciuto all'istante il danno di soli 2 punti percentuali per Invalidità permanente, gg.10 di ITP al 75%, gg.30 al 50%, gg.50 al 25%, spese mediche 453,00, per un totale di euro 3.800,00 senza neppure riconoscere le spese legali.
Deduceva conseguentemente che la responsabilità del sinistro era, quindi, totalmente ascrivibile alla condotta di guida del conducente del veicolo Audi A3 e quindi richiedeva di essere risarcito di tutti i pagina 3 di 9 danni patrimoniali e non patrimoniali riportati nell'evento di cui sopra, con condanna della compagnia ex art 149 C.d.A, indicati in euro 30.690,51. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la sola contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_4 eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via principale: 2) In via subordinata: 3) In via istruttoria principale: Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, - respingere tutte le domande formulate dall'attore, sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. - non ammettere CTU medico legale richiesta dall'attore, in quanto meramente esplorativa e volta a sopperire l'onere probatorio gravante sullo stesso per i motivi esposti in narrativa. In via istruttoria in subordine: - nella denegata e ipotesi di ammissione della CTU ex adverso richiesta, si chiede che la CTU medico-legale accerti, con obiettività
e nel contradditorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni riportate dal Sig. quale Pt_1 conseguenza diretta dell'asserito sinistro, al netto di eventuali criticità preesistenti all'evento dedotto in lite, ed a quantificare la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad esso derivate in conseguenza delle lesioni predette e se esse siano in nesso causale con gli eventi di causa, nonché la quantificazione delle spese mediche eventualmente supportate, il tutto secondo miglior formulando quesito nei termini di legge. - Si chiede, altresì, che le relative spese siano poste a carico dell'attore per i motivi in atti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge. ”.
In particolare parte convenuta deduceva l'infondatezza della domanda attore poichè l'attore non aveva dato prova dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'AUDI A3 posto che dal verbale delle
Autorità intervenute sul luogo del sinistro, non era possibile desumere con alcuna certezza la sussistenza di un'esclusiva responsabilità in capo al convenuto, laddove non solo gli Agenti accertatori intervenivano solo dopo la verificazione del sinistro ma, soprattutto, i detriti delle autovetture venivano rinvenuti in corrispondenza del centro della carreggiata e, soprattutto il mozzo anteriore sinistro dell'audi veniva rinvenuto nella propria corsia di marcia.
In via subordinata deduceva quantomeno una corresponsabilità dell'attore per quanto occorso.
Contestava altresì anche la quantificazione dei danni e la documentazione prodotta.
pagina 4 di 9 Esponeva che controparte aveva omesso di riferire di aver diritto – e di aver beneficiato – di somme riconosciute dall'INAIL e per le quali la stessa aveva già esercitata l'azione di rivalsa nei confronti della Compagnia per € 6.527,37.
Deduceva altresì che dall'estratto Casellario Infortuni, già nel 2008, il restava vittima di un Pt_1
incidente stradale in Vibo Valentia, i cui postumi erano riconducibili a quelli lamentati in esito al sinistro de qua.
Contestava la richiesta di personalizzazione e di riconoscimento del danno morale nonché il danno patrimoniale da lucro cessante
La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico-legale.
La domanda risarcitoria formulata da è sussumibile nel disposto di cui all'art. 149 cod. Parte_1
ass., trattandosi di procedura di indennizzo diretto nei confronti dell'impresa di assicurazione del proprio veicolo, nella specie la Generali Italia Ass.ni S.p.A., instaurata anche nei confronti del responsabile del danno, il quale si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante, nella specie essendo così regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte Controparte_2
necessario. In tal senso la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20 settembre 2017 n. 21896, che ha chiarito che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma
3, dello stesso decreto.
La domanda è proponibile in quanto preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex art 145 co.
II e art 149 Cda regolarmente ricevuta dalla CI . in atti e regolare procedura di Controparte_1
negoziazione assistita espletata in corso di giudizio.
Nel merito si osserva quanto segue.
Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N.
4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie dedotta in lite va premesso che non vi è contestazione sull'effettivo accadimento del sinistro né sul coinvolgimento nello stesso dei veicoli indicati nell'atto di citazione, circostanze che, comunque, emergono dalla documentazione prodotta, in particolare della copia della relazione redatta dalla Polizia di Stato Distaccamento Polizia Stradale di Novafeltria.
Non contestato è anche l'avvenuto scontro tra il veicolo UZ NY (GJ B74V), targato FY564JZ, condotto dal di proprietà della società sua datrice di lavoro e il veicolo con targa CK267XG, Pt_1
modello AUDI A3, condotto da Contestata è, invece, la responsabilità del Controparte_2 sinistro. Infatti, mentre l'attore ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di che in stato di ebbrezza, procedendo in senso contrario a quello Controparte_2 dell'attore perdeva il controllo del suo veicolo per sua esclusiva imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione, ed invadeva la corsia di marcia riservata alla direzione opposta, quella di pertinenza del veicolo condotto dal che non riusciva ad evitare l'impatto, il Pt_1
convenuto costituito in giudizio ha eccepito la responsabilità quanto meno concorsuale del conducente del veicolo attoreo.
In ordine ai fatti per cui è causa, dai rilievi esperiti dagli agenti intervenuti sul luogo subito dopo il fatto, per quanto di interesse in questa sede, emerge che
Premesso che il sinistro oggetto di causa vede coinvolti due veicoli, trova applicazione la norma di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - a mente della quale, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di specie, invero, non è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, in particolare, non è stato possibile stabilire l'effettivo grado di responsabilità dei soggetti in esso coinvolti.
pagina 6 di 9 Come noto, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dalla succitata norma ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. n. 8051/2016).
A ben vedere, in tema di presunzione di pari colpa, la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi: la norma trova applicazione non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno. La conseguenza che se ne trae è che, in tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell'evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni;
infine, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
Dalle complessive emergenze risulta che lo scontro tra i veicoli delle parti è avvenuto a seguito e per effetto dell'invasione parziale da parte dell'Audi A3 dell'opposta corsia di marcia, percorsa dal tuttavia l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice Pt_1
dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Tanto considerato e posto, parte attrice non ha provato compiutamente la condotta di guida osservata dal e che dalle risultanze acquisite non è in particolare ricavabile la velocità osservata dal veicolo da lui Pt_1
condotto al momento del sinistro, né vi è riscontro della piena uniformazione del alle norme di Pt_1
circolazione e comune prudenza e all'adozione di ogni manovra atta ad evitare l'incidente. Anzi dalla relazione acquisita agli atti emerge che lo scontro debba essere collocato al centro della carreggiata.
In conclusione, si ritiene non raggiunta dalle parti in causa la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di pari colpa di cui all'art 2054 comma II c.c.. Conseguentemente, trova applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., con attribuzione di pari responsabilità in capo alle parti nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione dei danni biologici patiti dal a tal fine Pt_1
richiamando la relazione depositata dal nominato C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi, replicandovi, del consulente di parte (come nel caso di specie) esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicchè non è necessario soffermarsi pagina 7 di 9 anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis
Cass. Civ. n 5229/11).
Passando alla valutazione del quantum debeatur in riferimento al danno non patrimoniale la CTU espletata alla cui integrale lettura si rimanda, parte attrice in occasione del sinistro per cui è causa ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, nella misura del 4% di invalidità permanente;
il CTU invece indicava la inabilità temporanea parziale, in gg
10 al 75%; gg. 30 di ITP nella misura del 50%; gg. 50 di ITP al 25%.
Su tali basi, applicati i criteri legali di liquidazione propri delle cd. lesioni micropermanenti, di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni, il danno biologico può essere quantificato in euro 7.667,83 somma già comprensiva del danno morale (di cui euro 3.817,62 per danno permanente, euro 1.933,40 per invalidità temporanea parziale oltre euro1,916,81 per danno morale).
Nulla può essere aggiunto a titolo di spese mediche non essendo state riconosciute dal CTU né a titolo di personalizzazione non essendo state dimostrate circostanze anomale o eccezionali.
Neppure può accogliersi la richiesta di rifusione di danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica avendo il CTU sul punto affermato che “l'attività lavorativa svolta all'epoca dei fatti causa è ad oggi ancora possibile sebbene con “maggior impaccio ed usura” aggiungendo che “la temporanea lavorativa è come già riconosciuta da INAIL (e documentata in atti)”.
In definitiva, va liquidato in favore di l'importo di € 7.667,83 il cui pagamento da porsi a Parte_1
carico di , - in considerazione dell'applicazione della presunzione di pari colpa ex art. Controparte_1
2054 c.c. - deve essere ridotto ad euro 3.833,91.
Tuttavia, anche a voler prescindere dalla comunicazione di azione di rivalsa esercitata dalla stessa
INAIL per € 6.527,37, deve rilevarsi che aveva liquidato nel gennaio Controparte_1
2023, la somma di euro 3.800,00.
Questo Tribunale ritiene pertanto satisfattiva, oltre che congrua, la somma già esborsata e, pertanto, ritiene di dover disattendere la predetta domanda risarcitoria.
La domanda è conseguentemente infondata e va rigettata, dovendosi ritenere satisfattiva la somma corrisposta in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore.
Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio tutto incentrato sulla quantificazione di un credito ontologicamente illiquido, quale quello risarcitorio, ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti;
medesime ragioni fondano la ripartizione in pari misura tra le parti delle spese di ctu.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
spese compensate;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 28 febbraio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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