Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 960 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, nata a [...] in data [...], residente in Parte_1
Cosenza, alla Via Accattatis n. 41, (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Katia Litrenta;
E
, nato a [...] in data [...], residente in [...]
Giulio Cesare n.28, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio C.F._2
Santiago;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
R.G.V.G)- che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso che prevede l'affido condiviso della figlia minore il collocamento della stessa presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle frequentazioni con il padre secondo il calendario riportato in ricorso ai punti 2,3,4,5,6,7 e, per quanto attiene al mantenimento della minore, il versamento da parte di della somma di 370,00 euro mensili da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo l'indice Istat e il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto delle ulteriori pattuizioni previste dai ricorrenti di cui ai punti 9,10 e 11 del ricorso.
Le dette condizioni, contenute nell'accordo, devono essere recepite non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della minore e alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.03.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma