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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 13565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13565 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: l'Avv. RUSSANO nel richiamarsi integralmente ai motivi di impugnazione, insiste per l'accoglimento citando anche recente sentenza di questa suprema Corte sezione seconda del giorno 23.11.2022 n. 5665. l'Avv. BASTONE si associa alle conclusioni del collega e si sofferma sul punto 5° del ricorso e conclude insistendo per l'accoglinnento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di DA EL verso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale il 13 febbraio 2023. 2. Nella motivazione si respinge innanzitutto la prospettata mancanza di autonomia del provvedimento del gip rispetto alla richiesta della procura evidenziando la valutazione critica degli elementi indiziari dell'ordinanza rispetto alla istanza, sottolineando in ogni caso la Penale Sent. Sez. 2 Num. 13565 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2023 funzione vicariante ed integrativa dell'appello cautelare. Vengono poi delineate storia e struttura della cosca delinquenziale attiva nel territorio di IR, IR AR e ON e indicato il ruolo e la funzione delle "nuove leve" in essa inserite, tra cui DA EL. Vengono indicati i luoghi deputati a base logistica del sodalizio per concludere che la comprovata disponibilità di armi consente la contestazione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis, commi 4 e 5, c.p.. Il provvedimento impugnato passa poi ad esaminare nelle pagine successive (da 7 a 14) specifici episodi dimostrativi della partecipazione del EL all'associazione e del suo contributo nell'occultamento delle armi della cosca per concludersi, infine, con la puntuale e dettagliata analisi delle contestazioni difensive basate sulla assenza di precedenti specifici di carattere associativo a carico del ricorrente in altri procedimenti e sulla mancanza di contestazione all'indagato nel presente procedimento di reati-fine dai quali desumere qualche contributo alla associazione per delinquere ipotizzata nel primo capo di imputazione. In relazione alle esigenze cautelari si ricorda nel provvedimento che EL risponde di un reato per il quale vige ancora la presunzione assoluta di inadeguatezza di misure diverse da quella della custodia in carcere nonché la presunzione relativa in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Né vi è in concreto, si sostiene nel provvedimento, alcun elemento positivo che conduca a ritenere cessate le esigenze cautelari. In particolare, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha al più valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale che può essere superata valorizzando adeguatamente l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle modalità della condotta. 3. DA EL ha presentato ricorso per cassazione basato su 6 motivi che possono essere così sintetizzati: - violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rinvio per la trattazione: il provvedimento che ha respinto la richiesta è sostanzialmente carente di motivazione poiché a fronte di un'istanza argomentata adduce motivi che ad essa non si riferiscono;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta violazione del principio di autonoma valutazione del giudice. Omessa valutazione dei motivi nuovi: il giudice ricalca in maniera pedissequa in specifici punti la richiesta del pubblico ministero dando vita ad un provvedimento solo apparentemente motivato. In relazione a questo profilo la motivazione del riesame è carente;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo 2 di imputazione. Omessa valutazione di prova decisiva, costituita dal file audio: il tribunale del riesame non ha fornito risposta ai dubbi sollevati dalla difesa all'esito dell'analisi della conversazione intercettata alla quale avrebbe apparentemente partecipato (anche) l'indagato. Dalla audizione diretta del file audio risulta che il EL, pur presente sul posto, all'epoca in cui si svolgeva tra altri soggetti la conversazione relativa all'occultamento di armi, non vi prese parte poiché impegnato in una diversa conversazione telefonica;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante ad effetto speciale: illogica ed apodittica oltre che carente è la motivazione del provvedimento sul punto poiché nessun indizio è emerso in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente circa il fatto che le armi fossero di proprietà della cosca ovvero della volontà di costui di favorire la cosca nel suo insieme;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo uno: il tribunale del riesame non si è confrontato con i plurimi elementi indiziari che confutano la ricostruzione accusatoria della partecipazione dell'indagato alla organizzazione malavitosa;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari: premesso che EL è stato interessato dalle indagini solamente in una ristrettissima finestra temporale (di soli 7 mesi), che egli si è nel frattempo sposato ed è in attesa di prole, la risalenza dei fatti contestati unitamente alla incensuratezza dell'indagato costituiscono fattori idonei ed efficienti a superare la presunzione di adeguatezza della misura parziale. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi ma ancor prima per la loro genericità. Occorre preliminarmente rilevare che tutti i motivi denunciano il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, senza alcuna ulteriore specificazione. Quale sia, in relazione a ciascuno dei sei motivi, la violazione di legge commessa e per quelle profilo sussista un vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) non è possibile sapere, poiché nell'intero ricorso di 23 pagine l'articolo 606 del codice di penale non viene mai evocato né si indica, al di là della fugace menzione nel primo motivo dell'articolo 309 c.p.p. e nell'ultimo motivo dell'articolo 275 c.p.p., una sola norma di legge che costituisca il parametro che si assume violato. Si tratta di una tecnica espositiva insufficiente, che condanna i motivi all'inammissibilità per genericità della formulazione non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di ' rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027). 1.1 Questa Corte ha, al riguardo, già evidenziato che il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023 Rv. 284152 - 01; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018 Imp. Carota, Rv. 274258 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010 - 01). Ciò perché il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (606 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 3847 del 05/10/1992, Rv. 193137 - 01) con la conseguenza che spetta soltanto all'interessato -a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi (ulteriormente valorizzata a seguito della recente novella) e quindi d'inammissibilità del ricorso- di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza. 1.2 II primo motivo di impugnazione è altresì manifestamente infondato. Il provvedimento presidenziale del 9 marzo 2023 che ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza formulata ex art. 309 comma 9 bis c.p.p. è immune da censure. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309 comma 9 bis c.p.p., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione o presenti una motivazione solo apparente (Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022 Imp. Di Gioia Rv. 284355 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35659 del 27/06/2018, Rv. 273601 - 01; Sez. 2, n. 22961 del 31/05/2022 Imp. Manzoni Rv. 283408 che il 01). Ebbene, è da escludere che tali vizi radicali (assenza o mera apparenza) affliggano il provvedimento di data 9 marzo 2023 che è basato su due considerazioni: (i) il materiale necessario per la difesa era a disposizione della difesa in un momento ben antecedente all'interrogatorio di garanzia -l'ordinanza era stata notificata oltre 20 giorni prima alla parte;
(li) la sussistenza di esigenze organizzative dell'ufficio a causa della coeva trattazione di più procedimenti con numerosi indagati, circostanza che impediva la fissazione di ulteriori udienze straordinarie rispetto a quelle già programmate. Secondo il provvedimento di rigettio, quindi, avendo avuto la parte la possibilità di attivarsi tempestivamente per assumere ogni iniziativa difensiva ritenuta necessaria, non vi erano i giustificati motivi cui fa riferimento l'art.309, co.9 bis c.p.p., tanto più a fronte di pressanti esigenze organizzative che impedivano la programmazione di ulteriori udienze straordinarie. Siffatta motivazione non è né mancante, né apparente, per tali vizi dovendosi intendere situazioni patologiche o prossime alla patologia processuale, come la motivazione mancante fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01) ovvero, con riferimento all'apparenza, la sentenza che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01). Le spiegazioni fornite dal provvedimento presidenziale del 9 marzo 2023 in ordine ai due 1-( profili sopra evidenziati, garantiscono al decreto una base motivazionale logica ed adeguata, rendendolo immune dalle critiche denunciate. 1.2 I successivi cinque motivi di impugnazione che contestano in sostanza la gravità del quadro indiziario (quattro di essi) nonché la sussistenza di esigenze cautelari (l'ultimo, il quinto) possono essere trattati unitariamente, avvinti come sono dalla inammissibilità per radicale genericità che li affligge, come illustrato in premessa. A ciò si aggiunge che nei motivi in esame, si formulano e si propongono soluzioni ricostruttive alternative al fine di sostenerne la maggiore "plausibilità" o "ragionevolezza" o "credibilità" rispetto alle conclusioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata, senza enucleare specifiche violazioni rientranti tra quelle previste dall'art.606 c.p.p.. Siffatta impostazione mira a proporre in sede di legittimità valutazioni che non vi pertengono, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, in violazione dei principi ordinamentali che attribuiscono a questa Corte la funzione nomofilattica per la uniforme interpretazione del diritto e non la ricostruzione del fatto. 1.3 In definitiva, con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge (denuncia omessa nel caso), ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto (altrettanto carente, in assenza di indicazioni specifiche in relazione all'art.606 lett.e c.p.p.) ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Al più, spetta al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 1.4 La Corte ritiene non sussistano manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del Tribunale del riesame in relazione né al quadro indiziario né a quello cautelare, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivalutare l'intero impianto dell'ordinanza genetica (pg.3 e seguenti del ricorso) che ha portato ad individuare il ricorrente come soggetto coinvolto nell'associazione, seppure con un ruolo "d'ingresso", alla luce della funzione F.J integrativa e di 'completamento' svolta dalla motivazione del provvedimento di secondo grado, in forza ai principi in esso correttamente enunciati (pg. 3 e 4). Quanto alla mancata audizione dei file audio, il ricorrente ritiene che l'ascolto diretto dei file audio avrebbe portato ad una interpretazione differente della conversazione del 24 settembre 2020 (pg.10 del ricorso). Premesso che il quadro indiziario non si fonda esclusivamente sulla conversazione del 24 settembre 2020 (cfr. pg .9 dell'ordinanza), deve rilevarsi che il Tribunale ha risposto alle censure del difensore a pg. 12 dell'ordinanza impugnata ove si evidenzia, con motivazione coerente e logica, che le immagini registrate ed allegate agli atti colgono il EL nel momento del colloquio con AN e LE in cui quest'ultimo indica mediante l'utilizzo di due pacchetti di sigarette, la collocazione delle armi (poi effettivamente rinvenute) e che il EL, al contrario di quanto sostenuto nell'istanza di riesame e poi nel ricorso per cassazione, non fosse impegnato in altra telefonata. E i dettagli da ultimo menzionati valgono anche a superare il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 3 a pg.12) poiché dimostrano la consapevolezza dell'imputato (presente e partecipante alla conversazione) della disponibilità di armi e della disponibilità ad utilizzarle da parte degli appartenenti alla cosca malavitosa. Il successivo motivo di ricorso (il quinto, erroneamente indicato Con il numero 4 a pagina 13) è una lunga elencazione di circostanze fattuali e di argomentazioni che ne vengono tratte, lamentando l'erronea od omessa valutazione delle stesse da parte del tribunale con conseguente fallace ricostruzione della partecipazione del EL alla associazione per delinquere. Anche in questo caso, si tratta di un motivo rivalutativo del merito e comunque generico poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame né indica alcuno specifico vizio di motivazione o di violazione di legge. Infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso, incentrato sulla insussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame, dopo aver ricordato che all'indagato viene ascritto un reato (quello previsto dall'art.416 bis c.p.) per il quale vige la presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quelle della custodia in carcere nonché di sussistenza delle esigenze cautelari, conclude per la mancanza di elementi positivi che consentano di ritener cessate le esigenze cautelari (pg.15). "L'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso operante nel territorio, unitamente al suo inserimento nel circuito delle attività illecite" (come si legge sempre a pg. 15 del provvedimento impugnato) sono quindi ritenute prevalenti rispetto alle circostanze "mitiganti" indicate dalla difesa (recente matrimonio, prossima paternità, vetustà dei fatti, circoscrizione temporale delle indagini), con valutazione che questo Collegio ritiene adeguata e scevra da illogicità. 2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al (-, versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Va altresì disposta la trasmissione del provvedimento ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 13 ottobre 2023 Il con igliere stensore La Presidente Franc sco Flo it IO GA
sentite le conclusioni del Procuratore Generale FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: l'Avv. RUSSANO nel richiamarsi integralmente ai motivi di impugnazione, insiste per l'accoglimento citando anche recente sentenza di questa suprema Corte sezione seconda del giorno 23.11.2022 n. 5665. l'Avv. BASTONE si associa alle conclusioni del collega e si sofferma sul punto 5° del ricorso e conclude insistendo per l'accoglinnento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di DA EL verso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale il 13 febbraio 2023. 2. Nella motivazione si respinge innanzitutto la prospettata mancanza di autonomia del provvedimento del gip rispetto alla richiesta della procura evidenziando la valutazione critica degli elementi indiziari dell'ordinanza rispetto alla istanza, sottolineando in ogni caso la Penale Sent. Sez. 2 Num. 13565 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2023 funzione vicariante ed integrativa dell'appello cautelare. Vengono poi delineate storia e struttura della cosca delinquenziale attiva nel territorio di IR, IR AR e ON e indicato il ruolo e la funzione delle "nuove leve" in essa inserite, tra cui DA EL. Vengono indicati i luoghi deputati a base logistica del sodalizio per concludere che la comprovata disponibilità di armi consente la contestazione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis, commi 4 e 5, c.p.. Il provvedimento impugnato passa poi ad esaminare nelle pagine successive (da 7 a 14) specifici episodi dimostrativi della partecipazione del EL all'associazione e del suo contributo nell'occultamento delle armi della cosca per concludersi, infine, con la puntuale e dettagliata analisi delle contestazioni difensive basate sulla assenza di precedenti specifici di carattere associativo a carico del ricorrente in altri procedimenti e sulla mancanza di contestazione all'indagato nel presente procedimento di reati-fine dai quali desumere qualche contributo alla associazione per delinquere ipotizzata nel primo capo di imputazione. In relazione alle esigenze cautelari si ricorda nel provvedimento che EL risponde di un reato per il quale vige ancora la presunzione assoluta di inadeguatezza di misure diverse da quella della custodia in carcere nonché la presunzione relativa in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Né vi è in concreto, si sostiene nel provvedimento, alcun elemento positivo che conduca a ritenere cessate le esigenze cautelari. In particolare, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha al più valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale che può essere superata valorizzando adeguatamente l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle modalità della condotta. 3. DA EL ha presentato ricorso per cassazione basato su 6 motivi che possono essere così sintetizzati: - violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rinvio per la trattazione: il provvedimento che ha respinto la richiesta è sostanzialmente carente di motivazione poiché a fronte di un'istanza argomentata adduce motivi che ad essa non si riferiscono;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta violazione del principio di autonoma valutazione del giudice. Omessa valutazione dei motivi nuovi: il giudice ricalca in maniera pedissequa in specifici punti la richiesta del pubblico ministero dando vita ad un provvedimento solo apparentemente motivato. In relazione a questo profilo la motivazione del riesame è carente;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo 2 di imputazione. Omessa valutazione di prova decisiva, costituita dal file audio: il tribunale del riesame non ha fornito risposta ai dubbi sollevati dalla difesa all'esito dell'analisi della conversazione intercettata alla quale avrebbe apparentemente partecipato (anche) l'indagato. Dalla audizione diretta del file audio risulta che il EL, pur presente sul posto, all'epoca in cui si svolgeva tra altri soggetti la conversazione relativa all'occultamento di armi, non vi prese parte poiché impegnato in una diversa conversazione telefonica;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante ad effetto speciale: illogica ed apodittica oltre che carente è la motivazione del provvedimento sul punto poiché nessun indizio è emerso in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente circa il fatto che le armi fossero di proprietà della cosca ovvero della volontà di costui di favorire la cosca nel suo insieme;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo uno: il tribunale del riesame non si è confrontato con i plurimi elementi indiziari che confutano la ricostruzione accusatoria della partecipazione dell'indagato alla organizzazione malavitosa;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari: premesso che EL è stato interessato dalle indagini solamente in una ristrettissima finestra temporale (di soli 7 mesi), che egli si è nel frattempo sposato ed è in attesa di prole, la risalenza dei fatti contestati unitamente alla incensuratezza dell'indagato costituiscono fattori idonei ed efficienti a superare la presunzione di adeguatezza della misura parziale. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi ma ancor prima per la loro genericità. Occorre preliminarmente rilevare che tutti i motivi denunciano il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, senza alcuna ulteriore specificazione. Quale sia, in relazione a ciascuno dei sei motivi, la violazione di legge commessa e per quelle profilo sussista un vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) non è possibile sapere, poiché nell'intero ricorso di 23 pagine l'articolo 606 del codice di penale non viene mai evocato né si indica, al di là della fugace menzione nel primo motivo dell'articolo 309 c.p.p. e nell'ultimo motivo dell'articolo 275 c.p.p., una sola norma di legge che costituisca il parametro che si assume violato. Si tratta di una tecnica espositiva insufficiente, che condanna i motivi all'inammissibilità per genericità della formulazione non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di ' rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027). 1.1 Questa Corte ha, al riguardo, già evidenziato che il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023 Rv. 284152 - 01; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018 Imp. Carota, Rv. 274258 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010 - 01). Ciò perché il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (606 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 3847 del 05/10/1992, Rv. 193137 - 01) con la conseguenza che spetta soltanto all'interessato -a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi (ulteriormente valorizzata a seguito della recente novella) e quindi d'inammissibilità del ricorso- di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza. 1.2 II primo motivo di impugnazione è altresì manifestamente infondato. Il provvedimento presidenziale del 9 marzo 2023 che ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza formulata ex art. 309 comma 9 bis c.p.p. è immune da censure. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309 comma 9 bis c.p.p., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione o presenti una motivazione solo apparente (Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022 Imp. Di Gioia Rv. 284355 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35659 del 27/06/2018, Rv. 273601 - 01; Sez. 2, n. 22961 del 31/05/2022 Imp. Manzoni Rv. 283408 che il 01). Ebbene, è da escludere che tali vizi radicali (assenza o mera apparenza) affliggano il provvedimento di data 9 marzo 2023 che è basato su due considerazioni: (i) il materiale necessario per la difesa era a disposizione della difesa in un momento ben antecedente all'interrogatorio di garanzia -l'ordinanza era stata notificata oltre 20 giorni prima alla parte;
(li) la sussistenza di esigenze organizzative dell'ufficio a causa della coeva trattazione di più procedimenti con numerosi indagati, circostanza che impediva la fissazione di ulteriori udienze straordinarie rispetto a quelle già programmate. Secondo il provvedimento di rigettio, quindi, avendo avuto la parte la possibilità di attivarsi tempestivamente per assumere ogni iniziativa difensiva ritenuta necessaria, non vi erano i giustificati motivi cui fa riferimento l'art.309, co.9 bis c.p.p., tanto più a fronte di pressanti esigenze organizzative che impedivano la programmazione di ulteriori udienze straordinarie. Siffatta motivazione non è né mancante, né apparente, per tali vizi dovendosi intendere situazioni patologiche o prossime alla patologia processuale, come la motivazione mancante fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01) ovvero, con riferimento all'apparenza, la sentenza che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01). Le spiegazioni fornite dal provvedimento presidenziale del 9 marzo 2023 in ordine ai due 1-( profili sopra evidenziati, garantiscono al decreto una base motivazionale logica ed adeguata, rendendolo immune dalle critiche denunciate. 1.2 I successivi cinque motivi di impugnazione che contestano in sostanza la gravità del quadro indiziario (quattro di essi) nonché la sussistenza di esigenze cautelari (l'ultimo, il quinto) possono essere trattati unitariamente, avvinti come sono dalla inammissibilità per radicale genericità che li affligge, come illustrato in premessa. A ciò si aggiunge che nei motivi in esame, si formulano e si propongono soluzioni ricostruttive alternative al fine di sostenerne la maggiore "plausibilità" o "ragionevolezza" o "credibilità" rispetto alle conclusioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata, senza enucleare specifiche violazioni rientranti tra quelle previste dall'art.606 c.p.p.. Siffatta impostazione mira a proporre in sede di legittimità valutazioni che non vi pertengono, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, in violazione dei principi ordinamentali che attribuiscono a questa Corte la funzione nomofilattica per la uniforme interpretazione del diritto e non la ricostruzione del fatto. 1.3 In definitiva, con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge (denuncia omessa nel caso), ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto (altrettanto carente, in assenza di indicazioni specifiche in relazione all'art.606 lett.e c.p.p.) ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Al più, spetta al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 1.4 La Corte ritiene non sussistano manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del Tribunale del riesame in relazione né al quadro indiziario né a quello cautelare, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivalutare l'intero impianto dell'ordinanza genetica (pg.3 e seguenti del ricorso) che ha portato ad individuare il ricorrente come soggetto coinvolto nell'associazione, seppure con un ruolo "d'ingresso", alla luce della funzione F.J integrativa e di 'completamento' svolta dalla motivazione del provvedimento di secondo grado, in forza ai principi in esso correttamente enunciati (pg. 3 e 4). Quanto alla mancata audizione dei file audio, il ricorrente ritiene che l'ascolto diretto dei file audio avrebbe portato ad una interpretazione differente della conversazione del 24 settembre 2020 (pg.10 del ricorso). Premesso che il quadro indiziario non si fonda esclusivamente sulla conversazione del 24 settembre 2020 (cfr. pg .9 dell'ordinanza), deve rilevarsi che il Tribunale ha risposto alle censure del difensore a pg. 12 dell'ordinanza impugnata ove si evidenzia, con motivazione coerente e logica, che le immagini registrate ed allegate agli atti colgono il EL nel momento del colloquio con AN e LE in cui quest'ultimo indica mediante l'utilizzo di due pacchetti di sigarette, la collocazione delle armi (poi effettivamente rinvenute) e che il EL, al contrario di quanto sostenuto nell'istanza di riesame e poi nel ricorso per cassazione, non fosse impegnato in altra telefonata. E i dettagli da ultimo menzionati valgono anche a superare il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 3 a pg.12) poiché dimostrano la consapevolezza dell'imputato (presente e partecipante alla conversazione) della disponibilità di armi e della disponibilità ad utilizzarle da parte degli appartenenti alla cosca malavitosa. Il successivo motivo di ricorso (il quinto, erroneamente indicato Con il numero 4 a pagina 13) è una lunga elencazione di circostanze fattuali e di argomentazioni che ne vengono tratte, lamentando l'erronea od omessa valutazione delle stesse da parte del tribunale con conseguente fallace ricostruzione della partecipazione del EL alla associazione per delinquere. Anche in questo caso, si tratta di un motivo rivalutativo del merito e comunque generico poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame né indica alcuno specifico vizio di motivazione o di violazione di legge. Infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso, incentrato sulla insussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame, dopo aver ricordato che all'indagato viene ascritto un reato (quello previsto dall'art.416 bis c.p.) per il quale vige la presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quelle della custodia in carcere nonché di sussistenza delle esigenze cautelari, conclude per la mancanza di elementi positivi che consentano di ritener cessate le esigenze cautelari (pg.15). "L'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso operante nel territorio, unitamente al suo inserimento nel circuito delle attività illecite" (come si legge sempre a pg. 15 del provvedimento impugnato) sono quindi ritenute prevalenti rispetto alle circostanze "mitiganti" indicate dalla difesa (recente matrimonio, prossima paternità, vetustà dei fatti, circoscrizione temporale delle indagini), con valutazione che questo Collegio ritiene adeguata e scevra da illogicità. 2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al (-, versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Va altresì disposta la trasmissione del provvedimento ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 13 ottobre 2023 Il con igliere stensore La Presidente Franc sco Flo it IO GA