Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284 , recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell' articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole "31 dicembre 1983", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1983";
All'articolo 1, secondo comma, la cifra: "8.127.000" e' sostituita dalla seguente: "3.386.250".
E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284 , recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell' articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole "31 dicembre 1983", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1983";
All'articolo 1, secondo comma, la cifra: "8.127.000" e' sostituita dalla seguente: "3.386.250".