Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8705/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8705/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in GENOVA Parte_1 C.F._1
VIA LUCCOLI N. 15/1 B presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._3
MARCELLO STAGLIENO 16129 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che lA rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'On.le Tribunale adìto -contrariis reiectis- di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Pt_1 ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della CP_1 sentenza;
voglia il Tribunale ridurre ad € 200,00 l'assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, con previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Si insiste affinché il Tribunale Ill.mo, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. e, CP_1 Parte_1 alla luce delle considerazioni di cui in premessa e della documentazione prodotta, rigetti la richiesta formulata da parte ricorrente, confermando l'importo del mantenimento così come stabilito da Tribunale di Genova nel decreto n. 3392 del 24 luglio 2023 in € 750,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese diritti e onorai da distrarsi in favore del difensore antistatatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2024 il signor allegava che in data 22.08.1998, in Parte_1
Valbrevenna (GE), aveva contratto matrimonio, con la Signora che dall'unione, CP_1 in data il 21.09.2005, erano nati i figli e ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 oggi residenti in [...]con la madre ed il di lei compagno;
che in data 30.06.2020 coniugi sono addivenuti a separazione consensuale a seguito di negoziazione assistita;
che sono decorsi i termini di legge per ottenere sentenza di divorzio;
che i tre figli ad oggi tutti maggiorenni, come detto vivono con la madre ed il compagno;
che il ricorrente abita in una casetta di campagna di sua proprietà e percepisce un reddito da lavoro dipendente nella misura di 750,00 € mensili ed un assegno di invalidità di 1.200,00 € mensili;
che in tale situazione il predetto versa un assegno mensile di € 750,00 alla moglie per il mantenimento dei tre figli, così ridotto rispetto ai 1.000,00 euro iniziali, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il ricorrente ha gravi problemi di salute in quanto nel 2020 ha subìto un arresto cardiaco con conseguente intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione e una seconda operazione;
che è invalido nella misura dell'80%.; che la figlia lavora e solo uno degli altri due figli sta proseguendo negli studi, onde è possibile procedere alla riduzione della misura dell'assegno. Sulla base di quanto sopra il signor ha chiesto Pt_1 ridursi ad euro 200,00 per ciascuno figlio il contributo paterno per il relativo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con Memoria del 09.12.2024 si è costituita la signora la quale si è associata alla CP_1 domanda di divorzio, ma si è opposta a quella di riduzione del contributo per i figli evidenziando come il ricorrente abbia formulato tale domanda senza documentare alcunché oltre ad essersi autoridotto, dal mese di Aprile 2021, la quota di mantenimento passando dagli euro 1000,00 stabiliti ad euro 600,00, senza alcun provvedimento del Tribunale che, in ipotesi autorizzasse tale rimodulazione e senza alcun accordo con la convenuta;
che inoltre egli non ha mai versato le spese straordinarie;
che la convenuta è disoccupata, come risulta dalla ricevuta per la domanda di NASPI per l'anno 2024; che la figlia ha un contratto di lavoro a chiamata e non è Per_1 economicamente indipendente;
che già nel 2021 il signor aveva chiesto, con ricorso ex Pt_1 art 710 c.p.c. (R.G. 3937/2021), a modifica delle condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del 26.06.2020, la riduzione da € 1.000,00 ad € 600,00 mensili del contributo per il mantenimento dei tre figli;
che questo Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di separazione ha rideterminato tale contributo in € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno). Sulla base di quanto sopra la signora si è associata alla domanda di divorzio, ma ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda di riduzione del contributo.
All'udienza del 08.01.2025 sono state sentite le parti le quali rendevano le seguenti dichiarazioni, in particolare il ricorrente: “Io ora sto versando euro 750,00 al mese per i tre figli che vivono con la madre e che non vedo. Vivo in una casa di mia proprietà che ho acquistato nel 2019 prima della separazione, non ho oneri alloggiativi. Non ho altre proprietà immobiliari. Io sto lavorando, lavoro alle dipendenze della
Ho un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con stipendio mensile di CP_2 euro 780,00/800,00 oltre 13esima e 14esima mensilità. Ho poi l'assegno di invalidità che prendo dalla fine del 2020 se non ricordo male e quindi da dopo la separazione. Sono invalido all'80%, ho 4 baipass e un defibrillatore. Di invalidità prendo euro 1.180,00 al mese. Sono stato condannato penalmente lo scorso anno se non ricordo male c'è stata la sentenza e sono stato condannato a due anni di reclusione che sto scontando in regime di misure alternative alla detenzione come affidamento in prova al SS e poi c'è stata la condanna al risarcimento del danno di cui ho dato euro 5.000,00 a mia moglie”. La convenuta ha invece dichiarato:
“vivo con i tre figli che sono tutti maggiorenni, hanno 19 anni: studia fa il quarto anno del Marco Per_2
Polo; ha smesso di studiare non ha finito le superiori per cui ha la licenza media, ora ha un contratto Per_1
a chiamata e lavora sei ore alla settimana quando ovviamente la chiamano, lavora in un bar trattoria;
quando lavora tutte le settimane guadagna sui 200,00 al mese E' seguita da una psicologa per aver avuto degli attacchi di panico;
invece era iscritto al ma non riesce a frequentare essendo seguito dalla Per_3 Per_4 salute mentale ha una psicosi ossessiva è un cura con medicinali che hanno molti effetti collaterali. Viviamo nella ex casa familiare che è di mia proprietà era la casa dei miei nonni per cui non ho oneri alloggiativi. Io ora sono disoccupata, in precedenza ho lavorato come commessa con contratto scaduto il 31.12.2023 ho lavorato se non ricordo male un anno e due mesi. Ora prendo la NASPI di euro 850,00 al mese. Invece lo stipendio era sui 1.100,00 mensili. Al momento della separazione ero senza lavoro ero casalinga, in costanza di matrimonio ho lavorato solo per i primi anni. Non ho altre proprietà immobiliari né altre fonti di reddito. Mio marito ora sta versando euro 750,00 ma non ha mai versato le spese straordinarie. Il mio compagno è ancora formalmente residente con noi, ma di fatto si è trasferito a viere altrove da circa un mese, lui lavora come magazziniere”.
All'esito, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Devesi in primo luogo osservare che e' documentalmente provato che e Parte_1 si sposarono in data 22/08/1998 in Valbrevenna (GE) e che i predetti si sono CP_1 consensualmente separati in data 30.06.2020 a seguito di negoziazione assistita.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessita' che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e
[...] CP_1
Sul contributo paterno per il mantenimento dei tre figli
Anzitutto va osservato che con Decreto del 28.04.2023 questo Tribunale ha diminuito da euro 1.000,00 ad euro 750,00 mensili il contributo paterno per i tre figli ritenendo provata sussistere una diminuzione dei redditi del Signor “a causa delle documentate patologie cardiovascolari da Pt_1 cui è affetto che hanno determinato il superamento del periodo di comporto a seguito dei lunghi ricoveri ospedalieri con conseguente perdita di retribuzione, solo parzialmente compensata dalla pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS. Invero, il reddito da lavoratore dipendente del Sig. è passato da Pt_1 un imponibile di circa € 32.000,00 relativo nel triennio 2017-2019, immediatamente precedente alla separazione dalla Sig.ra ad un reddito lordo di circa € 17.000,00 nell'anno 2020. Pertanto, tenuto CP_1 conto anche del successivo aggravamento della malattia nell'anno 2021 che ha determinato nuovi lunghi ricoveri del ricorrente, sussistono i presupposti di una riduzione del contributo al mantenimento dei figli che, in ragione delle loro esigenze di vita rapportate alla loro età di quasi 18 anni, appare congruo rideterminare in € 250,00 per ciascuno, e quindi in complessivi € 750,00 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, il tutto con decorrenza dalla domanda”.
Ora dalle CCUU prodotte dal ricorrente nel presente procedimento si ricava quanto segue:
- CU 2023: reddito da lavoro dipendente euro 13.268,04;
- CU 2024: reddito da lavoro dipendente euro 12.810,76.
Risulta quindi documentata una ulteriore diminuzione reddituale rispetto a quella che, nel 2023, ha portato alla prima diminuzione del contributo paterno.
La domanda può quindi essere accolta con la conseguente diminuzione ad euro 600,00 mensili del contributo paterno per i tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Valbrevenna (GE) il 22.0'8.1998 da nato a [...] il [...] e da nata a [...] Parte_1 CP_1 il 20.10.1974;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Valbrevenna (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 5 parte II Serie A Anno 1998);
c) dichiara tenuto il signor a versare in favore della signora a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della domanda la somma di euro 600,00, (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
d) condanna la signora al pagamento, in favore del signor CP_1 Parte_1 delle spese di lite nella misura che viene liquidata in euro 1.452,50 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 07.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni