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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4922/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio, in composizione Collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4922/2025 promossa con ricorso depositato il 20/10/2025 dai SIg.ri:
1. , nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Michelangelo BU n. 16, (C.F. , cittadina italiana, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Di Stasio del Foro di Busto Arsizio, con studio in
Gallarate (VA), Via A. Volta n. 5, (C.F. ) C.F._2
e
2. nato il [...] a [...], residente in [...]al Campo Parte_2
(VA), Via Modena n. 8, (C.F. ), cittadino italiano, rappresentato e C.F._3 difeso dall'Avv. Felice Brusatori del Foro di Busto Arsizio, con studio in Gallarate (VA),
Via Puricelli n. 5, (C.F. C.F._4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gallarate (VA) il 04/08/2003 (Atto n. 52
– parte II – serie A – anno 2003 – Comune di Gallarate); dalla loro unione è nata la figlia (C.F. ) nata a [...] Persona_1 C.F._5
(VA) il 21.06.2005, ivi residente in [...], maggiorenne.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_1 Parte_2
i quali hanno matrimonio contratto secondo il rito concordatario in Gallarate (VA) il
[...]
1 04.08.2023 trascritto nei registri dello Stato Civile nel Comune di Gallarate (VA), Atto n. 52 parte II serie A, anno 2003, ai sensi dell'art. 151, primo comma C.c.;
- Ordinare al Comune di Gallarate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
I. I coniugi vivranno separati di letto, di mensa e di tetto con impegno a mantenere un rapporto di reciproco rispetto.
II. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Gallarate (VA), Via BU n. 16, di esclusiva proprietà della SI.ra , rimarrà assegnato alla stessa, unitamente Parte_1 agli arredi, alle pertinenze e a tutti i beni mobili presenti nell'abitazione. Il SI. Parte_2
ha già lasciato l'abitazione asportando i propri effetti personali.
[...]
III. In ragione delle disparità reddituali dei coniugi, il SI. verserà entro il giorno 15 Pt_2 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento nei confronti della SI.ra Parte_1 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) rivalutata annualmente ed
[...] automaticamente in ragione dell'indice di rivalutazione ISTAT.
Il SI. provvederà altresì a versare e pagare la somma mensile di € 200,00 Parte_2
(duecento/00) a fronte dell'Assicurazione quale premio della polizza esistente con la compagnia Alleanza Ass.ni fino alla scadenza e durata della stessa, e la cui liquidazione sarà di pertinenza esclusiva della stessa senza alcuna pretesa rispetto al pagamento dei premi e/o alla somma che verrà liquidata da parte del SI. Pt_2
IV. La figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, attualmente Per_1 studente ed iscritta e frequentante l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano vivrà con la SI.ra presso l'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Parte_1
Gallarate (VA), Via BU n. 16.
In ragione della maggiore età di , quest'ultima concorderà direttamente con il padre Per_1
i tempi di frequentazione che rimangono comunque ampi e flessibili.
Il SI. verserà a titolo di concorso al mantenimento della figlia , da Parte_2 Per_1 effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra la somma di € 800,00 Parte_1
(ottocento/00) rivalutata annualmente ed automaticamente in ragione dell'indice di rivalutazione ISTAT, con versamento unico tramite bonifico bancario. Il tutto oltre al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie giusto Protocollo della
Corte d'Appello di Milano qui richiamato.
2 V. Il SI. provvederà direttamente altresì al versamento dell'importo mensile Parte_2 di € 50,00 (cinquanta/00) destinati alla copertura assicurativa con beneficiaria la figlia stipulata con tariffa “Alleata Previdenza” formulando espressa Persona_2 CP_1 rinuncia ad ogni futura ed eventuale pretesa rispetto ai premi versati.
VI. Le detrazioni fiscali se possibili per le spese straordinarie sostenute a favore di Per_1 saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
VII. L'assegno unico verrà richiesto dalla SInora in ragione del collocamento della Parte_1 figlia nella quota pari al 100%. Per_1
VIII. Il SI. rinuncia anche a titolo di liberalità a qualsivoglia pretesa di Pt_2 rimborso/restituzione e simili nei confronti della SInora rispetto a spese Parte_1 di ristrutturazione e recupero dell'immobile, superbonus, interventi di risparmio energetico, arredi per immobili ristrutturati, contributo assicurazioni e quanto altro versato durante la vita coniugale.
Resta inteso e pattuito che sia la SI.ra resterà l'unica ed esclusiva Parte_1 responsabile delle operazioni e dei rimborsi eventualmente chiesti e avuti e sia il SI.
[...]
sarà unico ed esclusivo responsabile e resteranno a suo esclusivo beneficio e Parte_2 senza ripetizione reciproca le detrazioni fiscali che potrà effettuare personalmente.
Le parti hanno regolato a titolo transattivo, ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente fatto salvo il diritto al mantenimento della moglie e della figlia . Per_1
IX. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter C.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel Decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis. 51 comma 3 C.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale, infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
3 il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di Legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04/08/2003 in Gallarate con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gallarate (Atto n. 52 – parte II – serie A – anno 2003) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 10/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio, in composizione Collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4922/2025 promossa con ricorso depositato il 20/10/2025 dai SIg.ri:
1. , nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Michelangelo BU n. 16, (C.F. , cittadina italiana, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Di Stasio del Foro di Busto Arsizio, con studio in
Gallarate (VA), Via A. Volta n. 5, (C.F. ) C.F._2
e
2. nato il [...] a [...], residente in [...]al Campo Parte_2
(VA), Via Modena n. 8, (C.F. ), cittadino italiano, rappresentato e C.F._3 difeso dall'Avv. Felice Brusatori del Foro di Busto Arsizio, con studio in Gallarate (VA),
Via Puricelli n. 5, (C.F. C.F._4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gallarate (VA) il 04/08/2003 (Atto n. 52
– parte II – serie A – anno 2003 – Comune di Gallarate); dalla loro unione è nata la figlia (C.F. ) nata a [...] Persona_1 C.F._5
(VA) il 21.06.2005, ivi residente in [...], maggiorenne.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_1 Parte_2
i quali hanno matrimonio contratto secondo il rito concordatario in Gallarate (VA) il
[...]
1 04.08.2023 trascritto nei registri dello Stato Civile nel Comune di Gallarate (VA), Atto n. 52 parte II serie A, anno 2003, ai sensi dell'art. 151, primo comma C.c.;
- Ordinare al Comune di Gallarate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
I. I coniugi vivranno separati di letto, di mensa e di tetto con impegno a mantenere un rapporto di reciproco rispetto.
II. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Gallarate (VA), Via BU n. 16, di esclusiva proprietà della SI.ra , rimarrà assegnato alla stessa, unitamente Parte_1 agli arredi, alle pertinenze e a tutti i beni mobili presenti nell'abitazione. Il SI. Parte_2
ha già lasciato l'abitazione asportando i propri effetti personali.
[...]
III. In ragione delle disparità reddituali dei coniugi, il SI. verserà entro il giorno 15 Pt_2 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento nei confronti della SI.ra Parte_1 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) rivalutata annualmente ed
[...] automaticamente in ragione dell'indice di rivalutazione ISTAT.
Il SI. provvederà altresì a versare e pagare la somma mensile di € 200,00 Parte_2
(duecento/00) a fronte dell'Assicurazione quale premio della polizza esistente con la compagnia Alleanza Ass.ni fino alla scadenza e durata della stessa, e la cui liquidazione sarà di pertinenza esclusiva della stessa senza alcuna pretesa rispetto al pagamento dei premi e/o alla somma che verrà liquidata da parte del SI. Pt_2
IV. La figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, attualmente Per_1 studente ed iscritta e frequentante l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano vivrà con la SI.ra presso l'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Parte_1
Gallarate (VA), Via BU n. 16.
In ragione della maggiore età di , quest'ultima concorderà direttamente con il padre Per_1
i tempi di frequentazione che rimangono comunque ampi e flessibili.
Il SI. verserà a titolo di concorso al mantenimento della figlia , da Parte_2 Per_1 effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra la somma di € 800,00 Parte_1
(ottocento/00) rivalutata annualmente ed automaticamente in ragione dell'indice di rivalutazione ISTAT, con versamento unico tramite bonifico bancario. Il tutto oltre al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie giusto Protocollo della
Corte d'Appello di Milano qui richiamato.
2 V. Il SI. provvederà direttamente altresì al versamento dell'importo mensile Parte_2 di € 50,00 (cinquanta/00) destinati alla copertura assicurativa con beneficiaria la figlia stipulata con tariffa “Alleata Previdenza” formulando espressa Persona_2 CP_1 rinuncia ad ogni futura ed eventuale pretesa rispetto ai premi versati.
VI. Le detrazioni fiscali se possibili per le spese straordinarie sostenute a favore di Per_1 saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
VII. L'assegno unico verrà richiesto dalla SInora in ragione del collocamento della Parte_1 figlia nella quota pari al 100%. Per_1
VIII. Il SI. rinuncia anche a titolo di liberalità a qualsivoglia pretesa di Pt_2 rimborso/restituzione e simili nei confronti della SInora rispetto a spese Parte_1 di ristrutturazione e recupero dell'immobile, superbonus, interventi di risparmio energetico, arredi per immobili ristrutturati, contributo assicurazioni e quanto altro versato durante la vita coniugale.
Resta inteso e pattuito che sia la SI.ra resterà l'unica ed esclusiva Parte_1 responsabile delle operazioni e dei rimborsi eventualmente chiesti e avuti e sia il SI.
[...]
sarà unico ed esclusivo responsabile e resteranno a suo esclusivo beneficio e Parte_2 senza ripetizione reciproca le detrazioni fiscali che potrà effettuare personalmente.
Le parti hanno regolato a titolo transattivo, ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente fatto salvo il diritto al mantenimento della moglie e della figlia . Per_1
IX. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter C.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel Decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis. 51 comma 3 C.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale, infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
3 il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di Legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04/08/2003 in Gallarate con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gallarate (Atto n. 52 – parte II – serie A – anno 2003) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 10/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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