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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 15/09/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 1337/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVI MONICA domiciliata in VIA GIORDANI N. Parte_1 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 LUZI MARCO domiciliata in C/O CP_2 PARTE RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui alla depositata CTU e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario invocato in capo al ricorrente
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio e di ATP che si liquidano, in favore del CP_1 difensore antistatario, rispettivamente in € 2.695,50 ed € 1.168,5 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di nella misura già oggetto di liquidazione con CP_1 separato precedente decreto
Motivi riservati di gg 30
Pesaro, li 15/09/2025
Il Giudice
Gianfranco Tamburini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 1337/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVI MONICA domiciliata in VIA GIORDANI N. Parte_1 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 LUZI MARCO domiciliata in C/O CP_2 PARTE RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui alla depositata CTU e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario invocato in capo al ricorrente
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio e di ATP che si liquidano, in favore del CP_1 difensore antistatario, rispettivamente in € 2.695,50 ed € 1.168,5 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di nella misura già oggetto di liquidazione con CP_1 separato precedente decreto
Motivi riservati di gg 30
Pesaro, li 15/09/2025
Il Giudice
Gianfranco Tamburini
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