CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Michele VIDETTA presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 707/2016 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Morelli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore;
APPELLANTE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore, società così nominata a CP_1
seguito di variazione della denominazione sociale di SA AN OL NA NC ( già TA PA , società costituita a seguito di atto di scissione parziale di EO
FINANCE S.P.A. a favore di società preesistente SA AN OL NA NC), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovan Battista ANtangelo, Carmen Maria Agoglia e Maria
Lovito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 515/2016 resa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 29 marzo 2016
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 17.02.2010, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 670/2009 emesso dal Tribunale di Matera, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore della NE NC S.p.A., della somma di euro 6.703,84 per il mancato adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte in virtù di contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura.
L'attrice, nel merito, ha sostenuto di non avere mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la NE ed in via riconvenzionale, ha dedotto che la società avesse provveduto illegittimamente a segnalare il suo nominativo al CRIF, cagionandole un danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'onore e della reputazione personale.
L'attrice, pertanto, ha chiesto al Tribunale di Matera di essere autorizzata a proporre la querela di falso;
di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illegittima segnalazione al CRIF del suo nominativo, con vittoria delle spese di lite.
Si è ritualmente costituita la convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.Autorizzata la presentazione della querela di falso, nel corso della quale è stata disposta perizia grafologica, è emersa la non autenticità delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento e, pertanto, il Tribunale di Matera con sentenza n. 279/2016, pubblicata in data
12.02.2016, ha dichiarato la falsità delle firme “ ” apposte sul contratto di Parte_1 finanziamento , ordinando la cancellazione delle stesse dal già menzionato Parte_2
contratto.
3.Rimessi gli atti al Giudice istruttore, questi, con provvedimento del 12.02.2016, ritenuta la causa matura per la decisione anche in relazione all'opposizione, ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data del 29.03.2016. Alla predetta udienza, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate negli atti del giudizio.
4.Con sentenza n. 515/2016, il Tribunale di Matera ha accolto l'opposizione e conseguentemente ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda riconvenzionale e compensando le spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
pagina 2 di 9 A sostegno della decisione, ha rilevato il primo giudice che, con riferimento alla domanda riconvenzionale, la segnalazione di cui trattasi non sia stata minimamente provata.
5. Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27.09.2016, chiedendo la condanna della società CP_1 al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali nella misura non inferiore ad euro 4.000,00 o nella somma equitativamente determinata dal Giudice previo accertamento della responsabilità dell'appellata nella causazione del danno alla stessa occorso, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento del proposto appello, ha addotto i seguenti motivi:
5.1. erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la segnalazione alla
Centrale Rischi e ciò in quanto il Giudicante avrebbe omesso la fase di trattazione, impedendo alle parti la possibilità di chiedere i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c..
5.2. erronea valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il
Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare che la mancata contestazione della segnalazione e del danno da parte della convenuta equivale a prova degli stessi e inoltre che in ogni caso l'illegittima segnalazione fa scaturire un danno all'onore e alla reputazione di chi ne
è vittima;
5.3. omessa valutazione del contegno dell'esponente nella fase stragiudiziale, nonché dell'appellata ai fini della condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
6.Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter, c.p.c.; sostenendo, nel merito,
l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti dalla e chiedendone il rigetto, con Pt_1 integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
7. All'udienza del 17.06.2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc sollevata dall'appellata.
8.1. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
pagina 3 di 9 Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
8.2. Sempre, in via preliminare, occorre rilevare che le parti non hanno impugnato il capo autonomo della sentenza relativo alla revoca del decreto ingiuntivo, quale conseguenza dell'accertamento dell'aprocrifia delle firme apposte in calce al contratto costituente il presupposto in fatto del provvedimento monitorio, che, pertanto, è passato in giudicato e non può più essere posto in discussione.
9.Nel merito, il primo ed il secondo motivo vanno esaminati congiuntamente stante l'intima connessione tra le questioni ad essi sottese.
Con i suddetti motivi, parte appellante ha lamentato la violazione dell'articolo 183, comma 6,
c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, asserendo che lo stesso, successivamente alla definizione del giudizio incidentale di querela di falso, avrebbe dovuto fissare l'udienza di trattazione e concedere alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c., posto che l'odierno appellante non avesse rinunciato al deposito delle memorie istruttorie ma anzi li avrebbe richiesti e avrebbe reiterato tale richiesta, finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 29.03.2016. A suo dire, se il Giudicante avesse concesso tali termini, parte attrice, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., avrebbe potuto fornire la prova della segnalazione, sulla cui mancanza il primo giudice ha fondato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di condanna della NE al risarcimento del danno per illegittima segnalazione del nominativo della Pt_1 presso il CRIF. Ritiene parte appellante che, però, in ogni caso l'illegittima segnalazione e i danni fossero provati dalla circostanza che non siano stati contestati, ex art. 115 c.p.c., da parte convenuta e che, comunque il danno all'onore e alla reputazione fosse desumibile per presunzioni, stante il lungo lasso temporale dell'iscrizione. Dall'accoglimento dei motivi di pagina 4 di 9 appello discenderebbe l'integrale soccombenza dell'odierna appellata, anche in relazione al giudizio di primo grado, che dovrà essere condannata al pagamento delle spese processuali.
I motivi sono infondati.
9.1. In primo luogo, si ritiene che, il Giudice non abbia l'obbligo di concedere i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. né tanto meno sussiste un automatismo nella concessione e debba farlo d'ufficio a fronte di una mancata richiesta in tal senso – circostanza verificatasi nel caso di specie per quanto si dirà nel prosieguo - ad opera delle parti del processo, regolato dal principio dispositivo della prova. Tale principio si desume dalla semplice lettura dell'articolo
183, comma 6, c.p.c., nella formulazione previgente, ratione temporis applicabile, ove si legge
“se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori”, con la conseguenza che il Giudicante potrà concedere i termini solo ove richiesto dalle parti, ed in ogni caso, prima della concessione, dovrà valutare l'opportunità o meno di tale richiesta, tenuto conto dell'andamento processuale, al fine di evitare che le parti possano strumentalizzare la richiesta di produzione di mezzi di prova al solo fine di allungare la dinamica processuale.
Invero, secondo costante giurisprudenza“ in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione” (Cass. Civ. n.
17685/2022; Cass. Civ. n. 1366/2018; Cass. Civ. n. 13653/2017).
Tale assunto è a maggior ragione valido, in un caso, come quello di specie, in cui nessuna delle parti ha avanzato richiesta di concessione dei termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c.
Tale circostanza è evincibile proprio dagli atti di giudizio prodotti da parte appellante con l'atto introduttivo del presente gravame, che smentiscono le argomentazioni dalla stessa sostenute.
A tale riguardo, non può non essere evidenziata anche la contraddittorietà delle argomentazioni difensive dell'appellante, laddove dapprima ha affermato ripetutamente di avere regolarmente reiterato la richiesta di volersi avvalere dei mezzi istruttori opportuni, per poi omettere di avanzare tale richiesta in sede di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In particolare, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore non si è riservato la facoltà di operare ulteriori produzioni con le memorie di cui all'articolo 183,
pagina 5 di 9 comma 6, c.p.c. ma, utilizzando una mera formula di stile, si è limitato ad affermare quanto di seguito riportato: “in via istruttoria, con riserva di indicare ogni più opportuno mezzo di prova”. Del pari, nei verbali di causa riprodotti nell'atto di citazione in appello, non emerge alcuna reiterazione di richiesta dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, differentemente rispetto a quanto fatto per l'autorizzazione alla proposizione della querela di falso in via incidentale. All'udienza del 05.11.2012 l'Avv. Morelli non ha, infatti, richiesto i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma l'ammissione dei mezzi istruttori appositamente richiesti, con ciò implicitamente rinunciando, prima dell'apertura del giudizio di querela di falso, alla produzione di ulteriori mezzi di prova. Alle udienze del 16.09.2013 e del 21.10.2013, ancora una volta, l'Avv. Morelli ha insistito nella querela di falso e nell'ammissione dei mezzi di prova indicati nell'apposita istanza. Peraltro, successivamente al provvedimento del
12.02.2016 con cui è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, parte appellante non ha chiesto la concessione dei predetti termini ed in sede di udienza, svoltasi in data 29.03.2016, contrariamente a quanto affermato dell'atto introduttivo
( v. pag. 5), non ha reiterato le proprie istanze istruttorie ma si è limitato a riportarsi alle conclusioni già precisate negli atti del giudizio, tra i quali, però, non risulta alcune richiesta di termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Tutte le richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio e non riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni, comportano un abbandono delle stesse.
Oltre a quanto detto, occorre ulteriormente rilevare che l'affermazione dell'appellante secondo la quale avrebbe fornito la prova della segnalazione al CRIF e del danno subito entro il secondo termine di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c., è smentita dagli atti se si considera che dalla documentazione prodotta nel presente gravame, la richiesta al CRIF, affinché attestasse la presenza di segnalazioni a carico dell'odierna appellante, è stata eseguita in un momento successivo rispetto all'emissione della sentenza, ossia in data 29.07.2016, e cioè circa quattro mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata sicchè trattandosi di un mezzo di prova nuovo non è ammissibile in appello ex art. 345 c.p.c..
Alla luce delle precedenti considerazioni si deve concludere pertanto che parte attrice non abbia richiesto i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. e, non reiterando le istanze istruttorie pagina 6 di 9 in sede di precisazione delle conclusioni, abbia inteso abbandonare tale richiesta, con ciò rinunciando a farla valere anche nel giudizio di appello.
9.2. Secondo l'appellante, in ogni caso vi sarebbe la prova del danno non patrimoniale, conseguente alla iscrizione reputata illegittima al CRIF, perché trattandosi di un fatto non contestato il Giudicante avrebbe dovuto porlo a fondamento della propria decisione, ex art. 115, comma 1, c.p.c..
L'assunto non può essere condiviso atteso che la parte può essere esonerata dal fornire la prova di un fatto pacifico solamente quando l'altra parte abbia avanzato argomentazioni difensive incompatibili con la loro negazione, ammettendone così implicitamente l'esistenza, circostanza questa non ravvisabile nel caso di specie.
Inoltre l'appellante ha ritenuto che l'illegittima segnalazione abbia determinato non solo l'inaccessibilità all'approvvigionamento creditizio indispensabile per fronte alle esigenze della vita quotidiana, ma che l'abbia esposta anche ad una lesione della propria reputazione personale, da risarcirsi, essendo fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2050 c.c. Anche tali allegazioni, però, non sono state adeguatamente provate.
L'articolo 2050 c.c., a cui fa espresso rinvio l'articolo 15 del d.lgs. 196/2003, ratione temporis applicabile che dispone come segue:”
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile […].”, configura un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale che se da un lato prevede un'attenuazione, in favore del danneggiato, del rigoroso onere probatorio previsto dall'art. 2043 c.c.; dall'altro pone in ogni caso in capo a colui che propone la domanda, l'onere di fornire la prova del nesso di causalità e quella del danno conseguenza, sia esso di natura patrimoniale o non patrimoniale.
L'accertamento del danno non patrimoniale esige, infatti, che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridico protetto e che sia provata la perdita che ne è derivata.
Diversamente opinando, si finirebbe per identificare il danno conseguenza con l'evento di danno.
Il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce della giurisprudenza di legittimità ( v. Cass SSUU n.26972/2008 e pagina 7 di 9 n.26975/2008), e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass. Civ. n. 20885/2019; n. 207/2019; n.
1931/2017).
Trattandosi, peraltro, di un danno conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, la cui risarcibilità è ammessa per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 2
Cost. e 2059 c.c., è necessario che si dia, altresì, prova anche della serietà della lesione e della gravità dell'offesa, nel senso che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima che cagioni un pregiudizio tale da essere meritevole di tutela. Tali criteri attuano un bilanciamento tra la solidarietà verso la vittima e il principio di tolleranza che la convivenza impone. Da ciò deriva che, affinché possa considerarsi risarcibile tale lesione, non è sufficiente la mera violazione delle prescrizioni poste dal Codice della privacy, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (Cass. civ. n. 16402/21; Cass. n.
16133/14).
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello deve essere respinto con assorbimento del motivo di gravame relativo alle spese di lite del giudizio di primo grado che, correttamente il
Giudice di prime cure ha deciso di compensare tra le parti, ricorrendo l'ipotesi della soccombenza reciproca di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore €
1.101,00 - € 5.201,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 515/2016 resa dal Tribunale di
Matera in data 29 marzo 2016 e pubblicata in pari data;
- condanna la parte appellante, , alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla parte appellata, liquidate in euro 1458,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
- dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo - pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta - a norma dell'art. 13, co.1 quater,
d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria Dott. Michele Videtta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della d.ssa Francesca Silla, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di Potenza.
pagina 9 di 9