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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2537/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2537/2021 R.G.
avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO CC;
ATTORE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CE Inghirami;
CONVENUTO pagina 1 di 13 e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappres da Avv. Andrea Mosa CP_3
CONVENUTO
e
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall' Avv. CP_5
LU Pacini;
ER AM
Conclusioni delle parti
come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'udienza del 16/10/2025 ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa, definitivamente giudicando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, accertare la responsabilità esclusiva del Sig. per i fatti descritti in premessa;
accertare il diritto del Controparte_1
Sig. ad essere risarcito dei danni tutti subiti per i fatti di cui in premessa;
condannare il Sig. Parte_1
e la Compagnia Unipol garante rca, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni Controparte_1 Con tutti sofferti dal sig. per euro 75.157,59 quale danno differenziale, tenuto conto quanto Parte_1 riconosciuto dall'INAIL in sede di infortunio in itinere, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa.”
pagina 2 di 13 A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- in data 16/11/2017, alle ore 17:50 circa, si trovava alla guida dell'autovettura di servizio di proprietà del proprio datore di lavoro, sulla Via Aurelia Sud, Loc. Tombolo, direzione Livorno, quando, giunto in prossimità della base militare “Camp Derby”, al Km 322+700 della predetta via, parcheggiava l'autovettura dinanzi ad un cancello di accesso della base militare, così da attraversare a piedi la via Aurelia e portarsi sul lato opposto, presso il cantiere di realizzazione della rotatoria stradale e del nuovo svincolo per la variante Aurelia, di cui si occupava e che doveva visionare;
- attraversata la corsia, giungeva all'altezza della mezzeria, allorquando veniva violentemente colpito dal ciclomotore modello Aprilia tg. BV46131 di proprietà del Sig. il quale, Controparte_1
incurante sia dell'intersezione semaforica segnalante luce rossa, sia della presenza del cantiere stradale con segnalazione di rallentamento della velocità, sorpassava da sinistra la fila di autovetture che lo precedeva;
- stante la violenza dell'urto, il ciclomotore del Sig. veniva catapultato nella corsia opposta CP_1 rispetto a quella del proprio senso di marcia, mentre egli riportava gravi lesioni personali e veniva immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno;
- pertanto, provvedeva ad invitare alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L.
132/2014, la Compagnia Assicurativa Unipolsai, la quale dichiarava espressamente di non voler aderire.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: nel merito: a) in tesi, respingere le domande proposte dall'attore nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) in ipotesi di Controparte_1
condanna del comparente condannare la a rilevare indenne il Sig. da Controparte_7 Controparte_1
qualsiasi somma che dovesse essere tenuto a pagare all'attore; In via riconvenzionale: condannare il Sig.
[...]
al pagamento in favore del Sig. della somma di € 12.055,31 per le voci di danno Parte_1 Controparte_1
specificate nelle premesse, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e
pagina 3 di 13 maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfett. 15%, IVA e CPA.”
In particolare, il convenuto ha dedotto che “il sinistro avveniva in una strada non illuminata e fuori dal centro abitato, e che l' procedendo ad una velocità non eccedente il limite imposto dal Codice della Strada, CP_1
50 Km/h, e comunque adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, essendosi accorto dell'ostacolo sulla propria carreggiata, ad una distanza tale da rendere impossibile ogni manovra di aggiramento o frenata, investiva il pedone, che, tra l'altro, risultava privo di dispositivi di sicurezza come, ad esempio, il giubbotto catarifrangente, così da rendere ancora più difficoltosa la percepibilità della sua presenza agli automobilisti”.
Il medesimo ha altresì chiesto, nel caso di condanna, di essere integralmente manlevato dalla
Compagnia Assicurativa con la quale il ciclomotore era assicurato. Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto: in ogni caso non provata. Con vittoria di spese e competenze legali”,ritenendo che le richieste dell'attore siano infondate in quanto la responsabilità del sinistro è a questo integralmente ascrivibile, avendo egli colposamente attraversato la strada Aurelia in un punto sprovvisto di strisce pedonali e con illuminazione mancante.
Su chiamata ad istanza dell'attore, si è poi costituita in giudizio
[...] la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia Controparte_8
all'Ill.mo Tribunale Pisa, in tesi respingere la domanda di manleva formulata da Parte_1
nei confronti di er difetto di Controparte_8
legittimazione attiva con vittoria di spese e compensi di causa oltre 15% rimborso forfettario, CAP 4% e IVA
22% come per legge;
in ipotesi respingere ugualmente la domanda formulata da nei Parte_1
confronti di perché inoperativa la Controparte_8
garanzia assicurativa, sempre vinte le spese;
in ulteriore tesi respingere la domanda formulata da Parte_1
nei confronti di perché
[...] Controparte_8
infondata la domanda riconvenzionale promossa da sempre vinte le spese di giudizio”. Controparte_1
In particolare, la terza chiamata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore nella chiamata in causa della suddetta Compagnia assicurativa, in quanto “per costante e unanime pagina 4 di 13 Giurisprudenza di legittimità e di merito nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti)”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale nonché mediante l'espletamento di ctu cinematica e infine di ctu medico-legale sulla persona del convenuto.
Le parti poi hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16/10/2025 ex art. 127 ter cpc, in cui il
Giudice ha concesso i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo, all'esito, la causa in decisione.
****
La domanda di parte attrice è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni che seguono.
In via preliminare appare opportuno evidenziare che il caso di specie è sussumibile nell'art. 2054 c.c., ai sensi del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
E' noto che l'art. 2054, comma 1, cod. civ., configura una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
è altresì noto, tuttavia, che il fatto del danneggiato può attenuare il grado di colpa (cfr. art. 1227, comma 1, cod. civ.) ovvero, addirittura, interrompere il nesso eziologico (cfr. art. 1227, comma 2, cod. civ.), così impedendo l'imputazione di responsabilità e l'obbligo di risarcimento del danno in capo al conducente.
In conseguenza, nulla osta a che il Giudice, ove accerti la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito, ritenga che la colpa di quest'ultimo concorra ovvero elida quella presunta del conducente e tanto a prescindere dalla circostanza per cui il conducente fornisca la prova liberatoria pure contemplata dall'art. 2054, comma 1, cod. proc. civ. (‹‹…aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…››), considerato che la presunzione in oggetto non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito, pur sempre fondata sul rapporto di causalità tra evento pagina 5 di 13 dannoso e condotta umana (cfr. Cass., 2.12.1993, n. 11928; Cass., 17.8.1990, n. 8386; Cass.,
3.3.1987, n. 2216; Cass., 24.6.1980, n. 3973; Cass., 2.10.1978, n. 4372).
Nel caso in cui il sinistro riguardi l'investimento di un pedone, la presunzione in parola va letta alla luce dell'accertamento del fatto e delle modalità di verificazione dello stesso, con conseguente necessaria valutazione della condotta del danneggiato, che può esentare il conducente da responsabilità solo qualora risulti accertato un comportamento imprudente del pedone, tale da configurare, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
“Il conducente deve quindi dimostrare di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in questo caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto
a quest'ultima”, (cfr. Trib. Trento, sent. n. 475/2022; Trib. Pescara, sent. n. 1254/2025).
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito che, per vincere la presunzione da cui è gravato, il conducente del veicolo ha l'onere di provare “che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”.
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 24472/2014).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame il fatto storico dell'investimento del pedone
è in se pacifico e incontestato a differenza della dinamica dello stesso, per la corretta ricostruzione della quale occorre rifarsi alle risultanze istruttorie.
Invero, sulla base dell'istruttoria espletata l'incidente stradale per cui è causa può essere così ricostruito: il giorno 16/11/2017, alle ore 17:50 circa, mentre stava completando l'attraversamento a piedi, l'attore veniva investito dal ciclomotore guidato da il quale all'interno Controparte_1
della propria corsia viaggiava ad una velocità di circa 20-45 km/h.
Specificamente, tale ricostruzione si evince innanzitutto dai rilievi effettuati dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto dopo il fatto (cfr. doc. 2, fascicolo di parte convenuta e 4
pagina 6 di 13 di parte attrice), da cui risulta che il veniva investito dall' che stava percorrendo Parte_1 CP_1
la via Aurelia Sud con direzione Livorno all'interno della carreggiata destinata alla sua percorrenza.
La dinamica del sinistro risulta ancor meglio acclarata all'esito della consulenza cinematica in cui si legge che il convenuto marciava all'interno della propria corsia, colpendo il pedone a velocità di 20-45 km/h, quando questo si trovava a distanza di circa 2.65 m dal margine destro della carreggiata, e aveva iniziato
l'attraversamento da circa 2.5 s”, (cfr. ctu del 8/7/2024), in tal modo superando le incertezze emerse in sede testimoniale soprattutto in ordine alla circostanza se il convenuto avesse o meno superato la linea di mezzeria.
Infatti, dalla consulenza tecnica disposta, alle cui risultanze il Giudice ritiene di poter aderire, essendo logica ed adeguatamente motivata, è emerso che il pedone, Parte_1
attraversava la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo e senza dare precedenza al motociclo, così peraltro incorrendo nella violazione delle cautele imposte dal CDS e segnatamente dall'art.190 commi 2 e 5.
Al contrario, è emerso che il motociclista, al momento del sinistro, stava conducendo il mezzo con osservanza delle ordinarie norme di cautela regolanti la circolazione stradale.
In particolare, il conducente del motociclo, secondo la ricostruzione del c.t.u., Controparte_1 stava marciando all'interno della propria corsia, rispettando i limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale, sorpassando dei veicoli fermi o in lenta marcia, in tal modo conformandosi anche alle prescrizione del Codice della Strada.
Quest'ultimo, infatti, prevede che “è vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”.
Più precisamente nella ricostruzione dell'accaduto, il c.t.u. ha prospettato due ipotesi, ritenendo la ricostruzione sub. a) più realistica della sub. b), ciò in quanto “nella sub. b) il pedone avrebbe avuto la visuale della moto in avvicinamento libera – considerato che le moto moderne non possono avere le luci spente o comunque ritenendo in via presumibile che la moto avesse la luce accesa – e che la moto parimenti avrebbe potuto pagina 7 di 13 vedere il pedone se non dall'inizio dell'attraversamento da poco dopo, non appena illuminato con la luce della moto”,
(cfr. verbale di udienza del 23/4/2024).
In particolare, dalla ricostruzione sub. a) si ricava che “in caso di attraversamento del pedone tra veicoli fermi o in lenta marcia, il conducente del motociclo non avrebbe avuto la possibilità di evitare l'incidente, essendosi il pericolo manifestato in un tempo di 0.5-1 s, un tempo paragonabile o inferiore all'intervallo di reazione di un conducente attento di fronte a un pericolo ben visibile”.
È ugualmente infondata l'eccezione sollevata dall'attore circa l'utilizzo del giubbotto catarifrangente, posto che, come chiarito dal c.t.u., “in caso di utilizzo del giubbino catarifrangente da parte del pedone (circostanza incerta, par.7.3), l'avvistamento sarebbe stato teoricamente possibile fin dall'inizio dell'attraversamento nel caso b (assenza di ostacoli in posizione intermedia), quindi da circa 2.5 s prima dell'urto, ma l'incidente non sarebbe comunque stato necessariamente evitabile dal motociclista, dal momento che il tempo necessario all'arresto dalla velocità di 50 km/h (limite presente sulla strada percorsa) era di circa 3.8 s”.
Alla luce di quanto fino ad ora esposto, tenuto conto delle condotte tenute da ciascuna delle parti in causa e in specie quelle del pedone che non sembra essersi uniformato ai minimi canoni di diligenza, risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054 cc per non poter essere certamente addebitabile ad la responsabilità del sinistro di cui è causa. Controparte_1
La condotta dell'attore rende fondata per converso la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto.
Questi infatti ha chiesto di “condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. Parte_1 CP_1
della somma di € 12.055,31 per le voci di danno specificate nelle premesse, per le ragioni esposte in
[...]
narrativa, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo”, conclusioni invero poi meglio precisate anche nel quantum in vista dell'udienza del 16.10.2025 con cui chiedeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: Nel merito: a) in tesi, respingere le domande proposte dall'attore nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto;
b) in ipotesi di condanna del comparente condannare la a rilevare indenne il Controparte_7
Sig. da qualsiasi somma che dovesse essere tenuto a pagare all'attore; In via riconvenzionale: Controparte_1
Condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. della somma di € 6.506,61 Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 13 per le voci di danno specificate in atti oltre spese di CTU e CTP, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfett. 15%, IVA e CPA”.
Tanto dunque chiarito in punto di dinamica e di responsabilità,venendo alla valutazione dei danni riportati dal convenuto per il sinistro per cui è causa occorre rifarsi a quanto accertato in sede di
CTU medico-legale, le cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico.
Invero, il convenuto a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato “un valido politrauma con distacco posteriore del vitreo in OD, frattura delle ossa proprie del naso e frattura del V metacarpo della mano sinistra” compatibili con l'evento per cui è causa secondo il giudizio del perito d'ufficio.
Dette lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea valutabile complessivamente in
70 giorni, di cui: inabilità temporanea assoluta giorni 0; inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30; inabilità temporanea parziale al 50% giorni 30; inabilità temporanea parziale al 25% giorni 10.
È stato rilevato altresì un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 4%, mentre non sono state identificate spese mediche o di assistenza.
Per la liquidazione vanno applicate le tabelle del tribunale di Milano, che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone anche causati dalla circolazione di veicoli.
Nel caso di specie, tuttavia, tenuto conto della quantificazione operata dal convenuto in sede di preciazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale l'importo deve essere limitato ad euro
€6079,61, epurato dalle spese mediche non riconosciuta dal ctu.
Queste infatti nell'importo documentato di 427,00 euro sub doc. 6 sono spese sostenute per la valutazione medico-legale e in quanto tali suscettibili di essere riconosciute alla parte vittoriosa come esborsi e non come voci di danno risarcibile. pagina 9 di 13 Il valore predetto inoltre già considera tanto l'incidenza sugli aspetti anatomo-funzionali e relazionali della persona quanto il dolore e la sofferenza soggettivi.
Sulla predetta somma complessiva, già liquidata all'attualità, spettano gli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (16/11/2017) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat Foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da ultimo, va accolta la domanda di manleva dell'attore avanzata nei confronti della terza quale compagnia di Controparte_8
assicurazioni del proprio datore di lavoro ABATE SRL, al fine di essere garantito dalle pretese del convenuto.
Invero non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla terza chiamata.
Se è vero infatti che è principio acquisito quello per cui : “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente
l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana”, (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 5259 del 25/2/2021), altrettanto vero è che nel caso in esame la chiamata in causa è stata fatta dall'attore nella sua diversa veste di danneggiante assicurato, rispetto al quale la polizza non può che ritenersi operante.
Infatti, dalla piana lettura delle condizioni contrattuali si evince che il soggetto contraente è la
ABATE SRL e che la polizza è destinata a coprire eventuali danni- anche se cagionati dai dipendenti.
Infatti, l'art. 18 non qualifica ai fini dell'ambito di operatività della polizza come terzo il dipendente dell'azienda che dunque viene assimilato all'assicurato-contraente firmatario. pagina 10 di 13 Nè ai fini dell' inoperatività polizza può essere invocato- come fatto dalla terza chiamata- il punto
II lett g che esclude l'operatività della polizza nel caso di sinistri verificatesi su strada pubblica derivante da circolazione da veicoli a motore.
Nella nozione de qua, infatti, in cui non può ricomprendersi quella per cui è causa connotata dall'investimento di un pedone da parte di un motociclo, non apparendo condivisibile interpretazione offerta dall'assicurazione che si rifà a tal fine alla nozione di circolazione stradale offerta dal CdS per includervi anche la condotta del pedone.
Infatti la specificazione in sede contrattuale di circolazione “da veicoli” e “non stradale” depone proprio nel senso della volontà negoziale di escludere dall'ambito di operatività della polizza quei sinistri in cui risultano coinvolti soltanto veicoli a motore e non anche quelli analoghi a quelli della fattispecie di cui cui occupa.
In conclusione, va accolta la domanda proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata che deve essere condannata a tenere indenne di quanto tenuto a CP_8 Parte_1 pagareal convenuto in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento danni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al dm 147/2022.
Vanno poi riconosciute come spese da rimborsare al convenuto vittorioso quelle di CTP che possono liquidarsi nell'importo documentato di 488,00 euro e di 427,00 euro (docc. 6 comparsa e notula ctp).
Si ritiene, invece, equo stante la controversa dinamica del sinistro accertata solo in corso di causa compensare tra tutte le parti in causa le spese di cttuu già liquidate con separati decreti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Pisa, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così definitivamente provvede:
pagina 11 di 13 RIGETTA la domanda proposta dall'attore Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Controparte_1
CONDANNA per l'effetto l'attore a pagare al convenuto a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, la somma di € 6079,61 oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat Foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA l'attore a rimborsare in favore del convenuto le spese di ctp che Controparte_1
si liquidano in € 915,00;
ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata Controparte_8
CONDANNA per l'effetto la terza chiamata a tenere indenne l'attore di quanto tenuto a corrispondere al convenuto a titolo di risarcimento danni in virtù della presente sentenza;
CONDANNA l'attore a rimborsare in favore di ciascun convenuto le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la terza chiamata al Controparte_8
pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
DICHIARA integralmente compensate le spese di CCTTUU.
Così deciso in Pisa, il 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Iolanda Golia
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2537/2021 R.G.
avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO CC;
ATTORE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CE Inghirami;
CONVENUTO pagina 1 di 13 e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappres da Avv. Andrea Mosa CP_3
CONVENUTO
e
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall' Avv. CP_5
LU Pacini;
ER AM
Conclusioni delle parti
come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'udienza del 16/10/2025 ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa, definitivamente giudicando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, accertare la responsabilità esclusiva del Sig. per i fatti descritti in premessa;
accertare il diritto del Controparte_1
Sig. ad essere risarcito dei danni tutti subiti per i fatti di cui in premessa;
condannare il Sig. Parte_1
e la Compagnia Unipol garante rca, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni Controparte_1 Con tutti sofferti dal sig. per euro 75.157,59 quale danno differenziale, tenuto conto quanto Parte_1 riconosciuto dall'INAIL in sede di infortunio in itinere, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa.”
pagina 2 di 13 A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- in data 16/11/2017, alle ore 17:50 circa, si trovava alla guida dell'autovettura di servizio di proprietà del proprio datore di lavoro, sulla Via Aurelia Sud, Loc. Tombolo, direzione Livorno, quando, giunto in prossimità della base militare “Camp Derby”, al Km 322+700 della predetta via, parcheggiava l'autovettura dinanzi ad un cancello di accesso della base militare, così da attraversare a piedi la via Aurelia e portarsi sul lato opposto, presso il cantiere di realizzazione della rotatoria stradale e del nuovo svincolo per la variante Aurelia, di cui si occupava e che doveva visionare;
- attraversata la corsia, giungeva all'altezza della mezzeria, allorquando veniva violentemente colpito dal ciclomotore modello Aprilia tg. BV46131 di proprietà del Sig. il quale, Controparte_1
incurante sia dell'intersezione semaforica segnalante luce rossa, sia della presenza del cantiere stradale con segnalazione di rallentamento della velocità, sorpassava da sinistra la fila di autovetture che lo precedeva;
- stante la violenza dell'urto, il ciclomotore del Sig. veniva catapultato nella corsia opposta CP_1 rispetto a quella del proprio senso di marcia, mentre egli riportava gravi lesioni personali e veniva immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno;
- pertanto, provvedeva ad invitare alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L.
132/2014, la Compagnia Assicurativa Unipolsai, la quale dichiarava espressamente di non voler aderire.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: nel merito: a) in tesi, respingere le domande proposte dall'attore nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) in ipotesi di Controparte_1
condanna del comparente condannare la a rilevare indenne il Sig. da Controparte_7 Controparte_1
qualsiasi somma che dovesse essere tenuto a pagare all'attore; In via riconvenzionale: condannare il Sig.
[...]
al pagamento in favore del Sig. della somma di € 12.055,31 per le voci di danno Parte_1 Controparte_1
specificate nelle premesse, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e
pagina 3 di 13 maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfett. 15%, IVA e CPA.”
In particolare, il convenuto ha dedotto che “il sinistro avveniva in una strada non illuminata e fuori dal centro abitato, e che l' procedendo ad una velocità non eccedente il limite imposto dal Codice della Strada, CP_1
50 Km/h, e comunque adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, essendosi accorto dell'ostacolo sulla propria carreggiata, ad una distanza tale da rendere impossibile ogni manovra di aggiramento o frenata, investiva il pedone, che, tra l'altro, risultava privo di dispositivi di sicurezza come, ad esempio, il giubbotto catarifrangente, così da rendere ancora più difficoltosa la percepibilità della sua presenza agli automobilisti”.
Il medesimo ha altresì chiesto, nel caso di condanna, di essere integralmente manlevato dalla
Compagnia Assicurativa con la quale il ciclomotore era assicurato. Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto: in ogni caso non provata. Con vittoria di spese e competenze legali”,ritenendo che le richieste dell'attore siano infondate in quanto la responsabilità del sinistro è a questo integralmente ascrivibile, avendo egli colposamente attraversato la strada Aurelia in un punto sprovvisto di strisce pedonali e con illuminazione mancante.
Su chiamata ad istanza dell'attore, si è poi costituita in giudizio
[...] la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia Controparte_8
all'Ill.mo Tribunale Pisa, in tesi respingere la domanda di manleva formulata da Parte_1
nei confronti di er difetto di Controparte_8
legittimazione attiva con vittoria di spese e compensi di causa oltre 15% rimborso forfettario, CAP 4% e IVA
22% come per legge;
in ipotesi respingere ugualmente la domanda formulata da nei Parte_1
confronti di perché inoperativa la Controparte_8
garanzia assicurativa, sempre vinte le spese;
in ulteriore tesi respingere la domanda formulata da Parte_1
nei confronti di perché
[...] Controparte_8
infondata la domanda riconvenzionale promossa da sempre vinte le spese di giudizio”. Controparte_1
In particolare, la terza chiamata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore nella chiamata in causa della suddetta Compagnia assicurativa, in quanto “per costante e unanime pagina 4 di 13 Giurisprudenza di legittimità e di merito nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti)”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale nonché mediante l'espletamento di ctu cinematica e infine di ctu medico-legale sulla persona del convenuto.
Le parti poi hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16/10/2025 ex art. 127 ter cpc, in cui il
Giudice ha concesso i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo, all'esito, la causa in decisione.
****
La domanda di parte attrice è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni che seguono.
In via preliminare appare opportuno evidenziare che il caso di specie è sussumibile nell'art. 2054 c.c., ai sensi del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
E' noto che l'art. 2054, comma 1, cod. civ., configura una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
è altresì noto, tuttavia, che il fatto del danneggiato può attenuare il grado di colpa (cfr. art. 1227, comma 1, cod. civ.) ovvero, addirittura, interrompere il nesso eziologico (cfr. art. 1227, comma 2, cod. civ.), così impedendo l'imputazione di responsabilità e l'obbligo di risarcimento del danno in capo al conducente.
In conseguenza, nulla osta a che il Giudice, ove accerti la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito, ritenga che la colpa di quest'ultimo concorra ovvero elida quella presunta del conducente e tanto a prescindere dalla circostanza per cui il conducente fornisca la prova liberatoria pure contemplata dall'art. 2054, comma 1, cod. proc. civ. (‹‹…aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…››), considerato che la presunzione in oggetto non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito, pur sempre fondata sul rapporto di causalità tra evento pagina 5 di 13 dannoso e condotta umana (cfr. Cass., 2.12.1993, n. 11928; Cass., 17.8.1990, n. 8386; Cass.,
3.3.1987, n. 2216; Cass., 24.6.1980, n. 3973; Cass., 2.10.1978, n. 4372).
Nel caso in cui il sinistro riguardi l'investimento di un pedone, la presunzione in parola va letta alla luce dell'accertamento del fatto e delle modalità di verificazione dello stesso, con conseguente necessaria valutazione della condotta del danneggiato, che può esentare il conducente da responsabilità solo qualora risulti accertato un comportamento imprudente del pedone, tale da configurare, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
“Il conducente deve quindi dimostrare di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in questo caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto
a quest'ultima”, (cfr. Trib. Trento, sent. n. 475/2022; Trib. Pescara, sent. n. 1254/2025).
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito che, per vincere la presunzione da cui è gravato, il conducente del veicolo ha l'onere di provare “che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”.
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 24472/2014).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame il fatto storico dell'investimento del pedone
è in se pacifico e incontestato a differenza della dinamica dello stesso, per la corretta ricostruzione della quale occorre rifarsi alle risultanze istruttorie.
Invero, sulla base dell'istruttoria espletata l'incidente stradale per cui è causa può essere così ricostruito: il giorno 16/11/2017, alle ore 17:50 circa, mentre stava completando l'attraversamento a piedi, l'attore veniva investito dal ciclomotore guidato da il quale all'interno Controparte_1
della propria corsia viaggiava ad una velocità di circa 20-45 km/h.
Specificamente, tale ricostruzione si evince innanzitutto dai rilievi effettuati dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto dopo il fatto (cfr. doc. 2, fascicolo di parte convenuta e 4
pagina 6 di 13 di parte attrice), da cui risulta che il veniva investito dall' che stava percorrendo Parte_1 CP_1
la via Aurelia Sud con direzione Livorno all'interno della carreggiata destinata alla sua percorrenza.
La dinamica del sinistro risulta ancor meglio acclarata all'esito della consulenza cinematica in cui si legge che il convenuto marciava all'interno della propria corsia, colpendo il pedone a velocità di 20-45 km/h, quando questo si trovava a distanza di circa 2.65 m dal margine destro della carreggiata, e aveva iniziato
l'attraversamento da circa 2.5 s”, (cfr. ctu del 8/7/2024), in tal modo superando le incertezze emerse in sede testimoniale soprattutto in ordine alla circostanza se il convenuto avesse o meno superato la linea di mezzeria.
Infatti, dalla consulenza tecnica disposta, alle cui risultanze il Giudice ritiene di poter aderire, essendo logica ed adeguatamente motivata, è emerso che il pedone, Parte_1
attraversava la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo e senza dare precedenza al motociclo, così peraltro incorrendo nella violazione delle cautele imposte dal CDS e segnatamente dall'art.190 commi 2 e 5.
Al contrario, è emerso che il motociclista, al momento del sinistro, stava conducendo il mezzo con osservanza delle ordinarie norme di cautela regolanti la circolazione stradale.
In particolare, il conducente del motociclo, secondo la ricostruzione del c.t.u., Controparte_1 stava marciando all'interno della propria corsia, rispettando i limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale, sorpassando dei veicoli fermi o in lenta marcia, in tal modo conformandosi anche alle prescrizione del Codice della Strada.
Quest'ultimo, infatti, prevede che “è vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”.
Più precisamente nella ricostruzione dell'accaduto, il c.t.u. ha prospettato due ipotesi, ritenendo la ricostruzione sub. a) più realistica della sub. b), ciò in quanto “nella sub. b) il pedone avrebbe avuto la visuale della moto in avvicinamento libera – considerato che le moto moderne non possono avere le luci spente o comunque ritenendo in via presumibile che la moto avesse la luce accesa – e che la moto parimenti avrebbe potuto pagina 7 di 13 vedere il pedone se non dall'inizio dell'attraversamento da poco dopo, non appena illuminato con la luce della moto”,
(cfr. verbale di udienza del 23/4/2024).
In particolare, dalla ricostruzione sub. a) si ricava che “in caso di attraversamento del pedone tra veicoli fermi o in lenta marcia, il conducente del motociclo non avrebbe avuto la possibilità di evitare l'incidente, essendosi il pericolo manifestato in un tempo di 0.5-1 s, un tempo paragonabile o inferiore all'intervallo di reazione di un conducente attento di fronte a un pericolo ben visibile”.
È ugualmente infondata l'eccezione sollevata dall'attore circa l'utilizzo del giubbotto catarifrangente, posto che, come chiarito dal c.t.u., “in caso di utilizzo del giubbino catarifrangente da parte del pedone (circostanza incerta, par.7.3), l'avvistamento sarebbe stato teoricamente possibile fin dall'inizio dell'attraversamento nel caso b (assenza di ostacoli in posizione intermedia), quindi da circa 2.5 s prima dell'urto, ma l'incidente non sarebbe comunque stato necessariamente evitabile dal motociclista, dal momento che il tempo necessario all'arresto dalla velocità di 50 km/h (limite presente sulla strada percorsa) era di circa 3.8 s”.
Alla luce di quanto fino ad ora esposto, tenuto conto delle condotte tenute da ciascuna delle parti in causa e in specie quelle del pedone che non sembra essersi uniformato ai minimi canoni di diligenza, risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054 cc per non poter essere certamente addebitabile ad la responsabilità del sinistro di cui è causa. Controparte_1
La condotta dell'attore rende fondata per converso la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto.
Questi infatti ha chiesto di “condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. Parte_1 CP_1
della somma di € 12.055,31 per le voci di danno specificate nelle premesse, per le ragioni esposte in
[...]
narrativa, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo”, conclusioni invero poi meglio precisate anche nel quantum in vista dell'udienza del 16.10.2025 con cui chiedeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: Nel merito: a) in tesi, respingere le domande proposte dall'attore nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto;
b) in ipotesi di condanna del comparente condannare la a rilevare indenne il Controparte_7
Sig. da qualsiasi somma che dovesse essere tenuto a pagare all'attore; In via riconvenzionale: Controparte_1
Condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. della somma di € 6.506,61 Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 13 per le voci di danno specificate in atti oltre spese di CTU e CTP, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfett. 15%, IVA e CPA”.
Tanto dunque chiarito in punto di dinamica e di responsabilità,venendo alla valutazione dei danni riportati dal convenuto per il sinistro per cui è causa occorre rifarsi a quanto accertato in sede di
CTU medico-legale, le cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico.
Invero, il convenuto a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato “un valido politrauma con distacco posteriore del vitreo in OD, frattura delle ossa proprie del naso e frattura del V metacarpo della mano sinistra” compatibili con l'evento per cui è causa secondo il giudizio del perito d'ufficio.
Dette lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea valutabile complessivamente in
70 giorni, di cui: inabilità temporanea assoluta giorni 0; inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30; inabilità temporanea parziale al 50% giorni 30; inabilità temporanea parziale al 25% giorni 10.
È stato rilevato altresì un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 4%, mentre non sono state identificate spese mediche o di assistenza.
Per la liquidazione vanno applicate le tabelle del tribunale di Milano, che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone anche causati dalla circolazione di veicoli.
Nel caso di specie, tuttavia, tenuto conto della quantificazione operata dal convenuto in sede di preciazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale l'importo deve essere limitato ad euro
€6079,61, epurato dalle spese mediche non riconosciuta dal ctu.
Queste infatti nell'importo documentato di 427,00 euro sub doc. 6 sono spese sostenute per la valutazione medico-legale e in quanto tali suscettibili di essere riconosciute alla parte vittoriosa come esborsi e non come voci di danno risarcibile. pagina 9 di 13 Il valore predetto inoltre già considera tanto l'incidenza sugli aspetti anatomo-funzionali e relazionali della persona quanto il dolore e la sofferenza soggettivi.
Sulla predetta somma complessiva, già liquidata all'attualità, spettano gli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (16/11/2017) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat Foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da ultimo, va accolta la domanda di manleva dell'attore avanzata nei confronti della terza quale compagnia di Controparte_8
assicurazioni del proprio datore di lavoro ABATE SRL, al fine di essere garantito dalle pretese del convenuto.
Invero non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla terza chiamata.
Se è vero infatti che è principio acquisito quello per cui : “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente
l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana”, (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 5259 del 25/2/2021), altrettanto vero è che nel caso in esame la chiamata in causa è stata fatta dall'attore nella sua diversa veste di danneggiante assicurato, rispetto al quale la polizza non può che ritenersi operante.
Infatti, dalla piana lettura delle condizioni contrattuali si evince che il soggetto contraente è la
ABATE SRL e che la polizza è destinata a coprire eventuali danni- anche se cagionati dai dipendenti.
Infatti, l'art. 18 non qualifica ai fini dell'ambito di operatività della polizza come terzo il dipendente dell'azienda che dunque viene assimilato all'assicurato-contraente firmatario. pagina 10 di 13 Nè ai fini dell' inoperatività polizza può essere invocato- come fatto dalla terza chiamata- il punto
II lett g che esclude l'operatività della polizza nel caso di sinistri verificatesi su strada pubblica derivante da circolazione da veicoli a motore.
Nella nozione de qua, infatti, in cui non può ricomprendersi quella per cui è causa connotata dall'investimento di un pedone da parte di un motociclo, non apparendo condivisibile interpretazione offerta dall'assicurazione che si rifà a tal fine alla nozione di circolazione stradale offerta dal CdS per includervi anche la condotta del pedone.
Infatti la specificazione in sede contrattuale di circolazione “da veicoli” e “non stradale” depone proprio nel senso della volontà negoziale di escludere dall'ambito di operatività della polizza quei sinistri in cui risultano coinvolti soltanto veicoli a motore e non anche quelli analoghi a quelli della fattispecie di cui cui occupa.
In conclusione, va accolta la domanda proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata che deve essere condannata a tenere indenne di quanto tenuto a CP_8 Parte_1 pagareal convenuto in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento danni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al dm 147/2022.
Vanno poi riconosciute come spese da rimborsare al convenuto vittorioso quelle di CTP che possono liquidarsi nell'importo documentato di 488,00 euro e di 427,00 euro (docc. 6 comparsa e notula ctp).
Si ritiene, invece, equo stante la controversa dinamica del sinistro accertata solo in corso di causa compensare tra tutte le parti in causa le spese di cttuu già liquidate con separati decreti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Pisa, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così definitivamente provvede:
pagina 11 di 13 RIGETTA la domanda proposta dall'attore Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Controparte_1
CONDANNA per l'effetto l'attore a pagare al convenuto a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, la somma di € 6079,61 oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat Foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA l'attore a rimborsare in favore del convenuto le spese di ctp che Controparte_1
si liquidano in € 915,00;
ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata Controparte_8
CONDANNA per l'effetto la terza chiamata a tenere indenne l'attore di quanto tenuto a corrispondere al convenuto a titolo di risarcimento danni in virtù della presente sentenza;
CONDANNA l'attore a rimborsare in favore di ciascun convenuto le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la terza chiamata al Controparte_8
pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
DICHIARA integralmente compensate le spese di CCTTUU.
Così deciso in Pisa, il 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Iolanda Golia
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