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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario NA IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9521/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv. Parte_1
ES di TA presso lo studio del quale in Trinitapoli (BT) Via G.
Fortunato, 34 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell' CP_2 resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, , premesso che, Parte_1 con decreto di omologa emesso in data 29.05.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 5556/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508), a decorrere a far data da febbraio
2023 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all' in data 30.05.2024; che il successivo 5.06.2024 era stato CP_1 inoltrato all' , per il tramite del Patronato, apposito modello AP70, CP_1 contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed al pagamento degli arretrati della prestazione, maturati dal 01.07.2023 ad oggi;
B) per
l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante della somma CP_1 di euro 9.012,32, a titolo di arretrati o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale).”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva CP_1
l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data 07.12.2024 a liquidare a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), l'importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 31.12.2024 di €
11.652,72, come da comunica1zione al pensionato (mod. TE 08) di pari data.
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di gennaio 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data
20.01.2025 e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 7.12.2024.
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004
n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-3, fascicolo del' ) – che l' abbia spontaneamente eseguito il decreto di CP_1 CP_1 omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per , dandone CP_3 comunicazione all'avv. ES di TA, giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. al predetto procuratore in data 07.12.2024. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, il cedolino di gennaio 2025, doc. 3).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' stante CP_1
l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, l'11.11.2024).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all' del c.d. modello CP_1
AP70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all' , conformemente ad un condivisibile orientamento di CP_1 legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo CP_1 nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. ES di TA, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 31.10.2024, nella causa iscritta al n. 9521/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, CP_1 oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ES di TA. Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.
Il giudice
NA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario NA IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9521/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv. Parte_1
ES di TA presso lo studio del quale in Trinitapoli (BT) Via G.
Fortunato, 34 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell' CP_2 resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, , premesso che, Parte_1 con decreto di omologa emesso in data 29.05.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 5556/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508), a decorrere a far data da febbraio
2023 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all' in data 30.05.2024; che il successivo 5.06.2024 era stato CP_1 inoltrato all' , per il tramite del Patronato, apposito modello AP70, CP_1 contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed al pagamento degli arretrati della prestazione, maturati dal 01.07.2023 ad oggi;
B) per
l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante della somma CP_1 di euro 9.012,32, a titolo di arretrati o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale).”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva CP_1
l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data 07.12.2024 a liquidare a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), l'importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 31.12.2024 di €
11.652,72, come da comunica1zione al pensionato (mod. TE 08) di pari data.
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di gennaio 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data
20.01.2025 e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 7.12.2024.
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004
n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-3, fascicolo del' ) – che l' abbia spontaneamente eseguito il decreto di CP_1 CP_1 omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per , dandone CP_3 comunicazione all'avv. ES di TA, giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. al predetto procuratore in data 07.12.2024. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, il cedolino di gennaio 2025, doc. 3).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' stante CP_1
l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, l'11.11.2024).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all' del c.d. modello CP_1
AP70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all' , conformemente ad un condivisibile orientamento di CP_1 legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo CP_1 nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. ES di TA, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 31.10.2024, nella causa iscritta al n. 9521/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, CP_1 oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ES di TA. Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.
Il giudice
NA IT