Articolo 12 della Legge 12 ottobre 1960, n. 1183
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 novembre 1960
Art. 12.
I periodi di navigazione compiuti dal 1 luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", deceduti anteriormente al 1 agosto 1952 senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, non puo' essere, in alcun caso, anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione dell' articolo 9, comma quarto, della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
Entrata in vigore il 12 novembre 1960