Articolo 7 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 settembre 1967
Art. 7. Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 55 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 56, e' dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.
L'aliquota contributiva della Gestione marittimi puo' essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109 .
In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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