Sentenza 22 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14884 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sole 3.10 REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 22.8.11.2002. il IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE 14884/02 LA CORTE SU RE Oggetto conoscimento SEZI NE PRIMA •paternità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente - Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 20275/01 cron. 347९९ Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 3854 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA WATC SUPREMA UFFICIO COPE Dott. Walter CELENTANO Consigliere Richiesta copia studio dal Sig...D'Amet ha pronunciato la seguente per diritti € 3.10 SENTENZA 2.2.0.II, 2002- il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ST RI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEGLI AMMIRAGLI 119, presso l'avvocato FASSARI, rappresentata e difesa da se medesima;
- ricorrente
contro
LA ONORATO, domiciliato in ROMA elettivamente PIAZZA DANTE 12, presso l'avvocato ENNIO TRANI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente 2002 contro in persona del curatore speciale avr. Paride Martella, 1341 LA OTTAVIANO, LAURETTY OTTAVIAÑO, PROCURATORE -1- GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
PROCURATORE ع GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
ا ل م - intimati avverso la sentenza n. 4211/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ST, che ha del ricorso, facendo però chiesto l'accoglimento dell'avviso dirilevare la mancata comunicazione udienza al curatore speciale del minore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 RA Svolgimento del processo Con sentenza in data 28 gennaio 1998 il Tribunale di Latina, accogliendo la domanda proposta ai sensi dell'art. 235 cod. proc. civ. da OR LA, dichiarò che quest'ultimo non era il padre di AV LA, nato il [...] in [...] matrimonio contratto dall'attore con AR NT RA, e condannò i convenuti (la RA e il minore in persona del curatore speciale) al pagamento delle spese di causa. La RA propose appello, adducendo in via preliminare la nullità del processo di primo grado e della sentenza stessa, quale atto conclusivo del procedimento, per violazione del principio del contraddittorio nei confronti del minore. Nel merito censurò la pronunzia del Tribunale, frutto a suo avviso di errata valutazione delle prove raccolte e degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del giudizio. Su tali premesse chiese che la Corte di appello di Roma dichiarasse l'inammissibilità della domanda proposta dal LA o, in difetto, la nullità della sentenza appellata. In subordine chiese che la detta domanda fosse respinta, con le conseguenze di legge. OR LA si costitui per resistere all'impugnazione, della quale chiese il rigetto, e propose appello incidentale in relazione alla misura, ritenuta insufficiente, delle spese processuali. Il curatore speciale del minore, avv. Paride Martella, costituendosi a sua volta, aderì alle censure sollevate dalla RA e propose appello incidentale, chiedendo che la Corte dichiarasse l'appellante e il LA obbligati a rimborsare al curatore speciale le spese di causa, in misura da determinare. In subordine chiese che le spese suddette fossero compensate. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 20 dicembre 2000, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, condannò in solido AR NT RA ed AV LA al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidandole in complessive lire 12.000.000; dichiarò compensate le spese di causa tra la RA e il minore AV LA in persona del curatore speciale;
condannò la RA a pagare ad OR LA le spese giudiziali del grado;
confermò nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale considerò: che la pretesa nullità dell'attività processuale svolta dopo l'udienza del 10 maggio 1994, per violazione del contraddittorio nei confronti del minore AV, andava esclusa perché, se realmente il difensore del minore non era stato in grado di comparire alle udienze immediatamente successive a quella data (per mancata notifica, nei suoi confronti, di un provvedimento di anticipazione di udienza), era vero del pari che lo stesso difensore, comparso all'udienza del 19 ottobre 1995, si era limitato a far 5 rilevare l'omissione senza far valere l'eventuale nullità ed in seguito aveva partecipato alla trattazione della causa e rassegnato le proprie conclusioni (con integrale richiamo ai contenuti della comparsa di risposta), onde vi era stata accettazione del contraddittorio sul punto;
che il LA aveva provato l'adulterio della moglie a mezzo di produzioni documentali (relazione investigativa, confermata dal firmatario e dal collaboratore, copie di annotazioni sui registri di P.S.) e con testimoni;
che, se tali prove non coprivano anche il periodo del concepimento in relazione alla data di nascita del minore, esse costituivano tuttavia elemento indiziario, idoneo a fondare il convincimento sulla persistenza e continuità della condotta adulterina fino a comprendere anche quel periodo, in quanto la prova dell'adulterio, quale condizione di ammissibilità dell'azione di disconoscimento, ben poteva desumersi anche da elementi presuntivi;
che il consulente di ufficio, per l'assenza ingiustificata della RA e del minore a tre convocazioni, non era stato in grado di eseguire su di loro i prelievi ematici e, per assolvere l'incarico, aveva dovuto utilizzare i risultati dell'esame del sangue prelevato direttamente al LA e, quanto alla RA ed al figlio, i risultati degli esami eseguiti in occasione del ricovero della donna per il parto presso l'ospedale di Formia;
G che tali dati erano stati versati in atti mediante acquisizione di copia autentica della cartella clinica (atto pubblico munito di fede privilegiata) e gli accertamenti espletati avevano permesso al c. t. u. di affermare che tra il minore AV LA e il presunto padre OR LA vi era incompatibilità genetica, onde l'esistenza di un rapporto di filiazione tra gli stessi andava esclusa;
che ulteriori elementi idonei ad escludere la paternità del LA potevano desumersi dal comportamento processuale della RA e del curatore del minore, i quali prima si erano opposti all'ammissione della prova ematologica e poi si erano rifiutati di sottoporsi ad essa senza giustificato motivo;
che l'appello incidentale di OR LA era parzialmente fondato, onde le spese da liquidare in suo favore andavano determinate come in motivazione;
che, quanto all'appello incidentale proposto dal curatore del minore, esso era inammissibile per carenza d'interesse se proposto dal curatore in proprio, mentre era infondato se riferito al minore, essendo quest'ultimo soccombente di fronte alla domanda di disconoscimento di paternità proposta dal LA. Avverso tale sentenza, che risulta notificata il 27 marzo 2001, l'avv. AR NT RA ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 1° agosto 2001, formulando in via preliminare richiesta di rimessione in termini con subordinata + eccezione di illegittimità costituzionale e proponendo, quindi, i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 354 c.p.c. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 dello stesso codice: i giudici di merito avrebbero errato nel non rilevare la nullità del giudizio di primo grado, essendo stata espletata attività processuale senza la necessaria integrazione del contraddittorio;
2) violazione dell'art. 235, primo comma, n. 3 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c. p. c.: i giudici del merito avrebbero trascurato di considerare che a carico del LA sarebbe stato l'onere di provare un vero e proprio adulterio, tale da procurare il concepimento, non già di provare una presunta relazione, antecedente o successiva al concepimento stesso, in quanto basata su fatti che sarebbero accaduti negli anni 1985, 1986 e 1990; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.): la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, o motivato in modo insufficiente, sulla consulenza di ufficio, senza tenere conto dei dati forniti dalla consulenza di parte. OR LA ha resistito con controricorso. All'udienza del 21 gennaio 2002 questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava notificato al curatore speciale del minore, litisconsorte necessario, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto. 8 Espletato tempestivamente tale adempimento a cura della ricorrente, il curatore speciale non ha svolto attività difensiva. Le parti costituite hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.- In sede di discussione orale l'avv. RA ha eccepito che al curatore speciale del minore non era stata data comunicazione dell'avviso di udienza. 11 detto curatore speciale, però, non risulta costituito nel giudizio di legittimità, sicché l'avviso non doveva essere inviato, in quanto l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, secondo comma, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultino costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti (Cass., 21 febbraio 2001, n. 2533; Cass., sez. un., 21 dicembre 1992, n. 13569).
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. - -Non è controverso ed emerge comunque dagli atti che nel processo di appello la RA fu rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Zomparelli ed elesse domicilio in Roma alla via Crescenzio presso lo studio degli avv. Pietro TO e Fassari (v. atto di appello con procura a margine, nonché l'epigrafe della sentenza impugnata). E' del pari certo che la sentenza della Corte di appello di Roma fu notificata il 27 marzo 2001 al detto avv. Zomparelli, procuratore g di RA AR NT, presso lo studio TO, cioè nel domicilio eletto. Il dato è esposto nello stesso ricorso per cassazione (pag. 1 e 3) ed emerge altresì dalla relazione di notifica in calce alla copia della sentenza medesima, prodotta dalla ricorrente. Nessuna censura è mossa dalla RA in ordine alla ritualità della suddetta notifica, che peraltro risulta correttamente eseguita (artt. 141, 170, 285 c.p.c.). Le doglianze della ricorrente, invece, sono indirizzate alla fase successiva alla avvenuta notificazione. Ella, infatti, sostiene che: a) nella stessa data in cui la sentenza della Corte d'appello fu notificata l'avv. TO (domiciliatario) inviò la sentenza medesima, a mezzo posta, presso lo studio dell'avv. RA, all'epoca soltanto parte appellante e non procuratore, perché davanti alla Corte di merito la difesa era stata affidata all'avv. Luciano Zomparelli, del Foro di Frosinone;
b) per "incredibile disguido ed inspiegabile causa" l'avviso di ricevimento andò smarrito, sicché, trascorso il periodo di giacenza, il plico tornò all'avv. TO non recapitato (e quest'ultimo non ne avrebbe dato notizia all'avv. RA), con decorrenza del termine per l'impugnazione; c) l'avv. Zomparelli non ebbe alcuna notizia della notifica della sentenza fino al 30 luglio 2001, quando l'avv. TO inviò via fax all'avv. RA 10 copia della busta e dell'avviso di ricevimento (ricorso per cassazione, pag. 3-4). Orbene, fermo il punto che la notifica fu indirizzata ed eseguita al procuratore avv. Zomparelli nel domicilio eletto presso lo studio TO (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.. 141, 170, 285 c.p.c.) e che il domiciliatario ebbe a ricevere l'atto da lui inviato nello stesso giorno allo studio dell'attuale ricorrente, emerge con evidenza proprio dall'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e nelle memorie che il procedimento notificatorio fu correttamente eseguito (e comunque - si ripete nessuna censura è mossa al riguardo) e che il dedotto "disguido" sarebbe avvenuto nella fase successiva, a notificazione ormai compiuta, durante la trasmissione dell'atto notificato dal domiciliatario alla parte. Ma questa è vicenda esterna al procedimento di notificazione, che resta insensibile ad essa essendosi ormai prodotti gli effetti della notificazione medesima, tra cui in primo luogo quello di determinare il decorso del termine (breve) per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civile. Ne deriva che non è pertinente (neppure "con criterio analogico", secondo la tesi propugnata dalla RA) il richiamo all'art. 294 c. p. c., perché detta norma riguarda la rimessione in termini del contumace il quale dimostri che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non 11 imputabile. Nel caso di specie non sono addotte nullità del procedimento di notificazione, il cui effetto legale si è dunque prodotto, mentre la mancata conoscenza (o notizia) dell'avvenuta notifica della sentenza sarebbe da ascrivere ad asseriti disguidi oppure a presunte negligenze, gli uni e le altre inidonei ad integrare la nozione di causa non imputabile, in quanto la notifica ha avuto luogo nel domicilio eletto dalla stessa RA. Del pari non pertinente è il richiamo all'art. 327, comma secondo, c. p. c., perché tale norma contempla le ipotesi in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292, cioè ipotesi diverse dalla fattispecie in esame e ad essa non assimilabili. Infine, neppure potrebbe essere invocato l'art. 184 bis cod. proc. civile. Infatti, a parte il rilievo che tale norma non si estende alle decadenze conseguenti al decorso di termini perentori non inerenti alla trattazione della causa, quali quelli relativi alle impugnazioni o alla riassunzione del processo (Cass., 29 settembre 2000, n. 12935; 8 maggio 2000, n. 5778; 23 ottobre 1998, n. 10537), si deve osservare che anche tale norma prevede il caso in cui la parte sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, ed in tale nozione non rientrano vicende soggettive non suscettibili d'incidere su effetti legali già prodotti (nel caso in esame, quello conseguente alla rituale notifica della sentenza). 12 Infine, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 327, comma 2°, c. p. c., per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - sollevata dalla ricorrente sotto il profilo che le citate norme del codice di rito tutelerebbero il contumace, ma non la parte che volesse impugnare una sentenza ad essa sfavorevole e non sarebbe messa in condizioni di farlo va dichiarata per un verso irrilevante, per l'altro manifestamente infondata. E' irrilevante se sollevata con stretto riferimento ai menzionati artt. 294 e 327, comma secondo, c. p. c., perché per quanto sopra esposto il richiamo a tali norme nella specie non è pertinente. E manifestamente infondata se riferita al presunto "vuoto normativo” che sussisterebbe in relazione alla parte già costituita "a seguito di nullità o inesistenza della notifica della sentenza" (ricorso per cassazione, pag. 4), perché in realtà nessun vuoto normativo è ravvisabile. Infatti, la nullità o l'inesistenza della notificazione della sentenza impediscono il decorso del termine breve (per il termine annuale è applicabile l'art. 327, comma 2°, c. p. c.), ma nel caso in esame non si ravvisa alcuna nullità del procedimento notificatorio, perché (come sopra si è messo in luce) le circostanze addotte dalla ricorrente sono estranee e successive al compimento di quel procedimento. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, restando quindi precluso l'esame degli ulteriori motivi. 13 Per il principio della soccombenza, la RA va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti del resistente OR LA, mentre nessuna pronuncia al riguardo va emessa nei rapporti con gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente avv. AR NT RA al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di OR LA, spese che liquida in complessivi euro 2.120 (duemilacentoventi), di cui euro duemila per onorari. Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente Aus t CORTE SUPPE RCLOGAZIONE Prin IL CANCELLIERE Andrea Blanshi Depost IT. 2002 220 ✓ CANCELLIERE 12211 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 דיןRegistrato in dot? R. NUV 2083 4 41,32 170,45 TOT. 170,431 an51734 (euro CENTOSETTANTO /G3. al verite c Dirigent Area Servizi M E FILIPPO ervo Atty Crudizion Res A