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Articolo 2 della Legge 11 aprile 1956, n. 290
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Legge 11 aprile 1956, n. 290
Articolo 2 della Legge 11 aprile 1956, n. 290
Versione
27 aprile 1956
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 aprile 1956
Vedi fonte istituzionale
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