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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8/7/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 19/12/1994 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Manuela Fiore presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato in Argentina, il 7/12/1991 cittadino argentino
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Fiore presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto San Giorgio (FM) il 15/7/2022, iscritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune, anno 2022, atto n. 12, parte I – in comunione legale dei beni
□ separati con sentenza di questo Tribunale n. 1892/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con un figlio: , nato a [...] il [...]; cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8/7/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti a Porto San Giorgio in data
15.7.2022; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Porto San Giorgio anno
2022 n. 12, Serie P 1, e ordinare al Comune di Porto San Giorgio di compiere tutte le conseguenti formalità;
2) Confermare tutte le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, come di seguito:
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 la potestà genitoriale in maniera condivisa.
La collocazione del figlio sarà presso la madre. Le Parti concordano che il padre avrà diritto di far visita al figlio un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il mercoledì o venerdì), dalle ore 15 (o dall'uscita dal nido) alle ore 19, e per l'intera giornata del sabato, dalle ore 11 alle ore 17, a settimane alterne, compatibilmente con il lavoro, sempre recandosi presso l'abitazione della Sig.ra fino Pt_1
a quando non avrà reperito una soluzione abitativa idonea ad accogliere il minore. A partire dal terzo anno di età, il padre potrà tenere il minore presso di sé per l'intero fine settimana, dal sabato mattino alle ore 10 alla domenica sera prima di cena (ore 19), a settimane alterne, sempre che lo possa ospitare in un'abitazione idonea sita in prossimità alla casa della madre.
Le parti convengono inoltre che, sempre alla condizione di cui sopra, il padre potrà tenere con sé il figlio minore o il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché per 4 o 5 giorni durante le vacanze natalizie;
durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni con la madre;
nel periodo estivo per una settimana da previamente concordarsi con la madre entro il mese di maggio. Resta inteso che tutte le predette permanenze del bambino presso il padre dovranno aver luogo in Italia, salvo diverso accordo tra i genitori, e in località che dovrà essere previamente comunicata alla madre. Anche la madre dovrà comunicare al padre i luoghi di permanenza con il figlio fuori Milano e dovrà concordare con lui eventuali vacanze all'estero col minore. Nel caso di vacanza del minore con la madre per una durata superiore ai 15 giorni, dovrà essere comunque concordato e consentito al padre di incontrarlo.
4) Il figlio minore sarà collocato e continuerà ad abitare presso la madre, la quale attualmente vive in
Milano, via Giacomo Boni n. 1 in un immobile condotto in locazione dalla stessa, il cui canone di affitto è attualmente a carico del di lei padre, Sig. Parte_3 5) Le Parti danno atto che attualmente il Sig. non è in grado di fornire alcun contributo Parte_2 al mantenimento del figlio, poiché non esercita alcuna attività lavorativa stabile. Al contempo, il Sig.
si impegna sin da ora a contribuire al mantenimento del figlio da quando avrà reperito Parte_2 un'attività lavorativa stabile con una retribuzione adeguata e comunque a partire da un anno dalla sentenza di separazione, corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 140,00=, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, salvo futura diversa intesa tra le parti.
6) Parimenti, le Parti si danno atto che il Sig. , da quando avrà reperito un'attività Parte_2 lavorativa stabile con una retribuzione adeguata e comunque a partire da un anno dalla sentenza di separazione, contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
8) Le spese legali di causa resteranno a carico della Sig.ra he vi farà fronte grazie all'apporto Pt_1 paterno. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza 14/5/2025 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno confermato la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Porto San Giorgio (FM) in data 15 luglio
2022 tra;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Prende atto che le spese legali resteranno a carico della sig. Parte_1
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8/7/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 19/12/1994 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Manuela Fiore presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato in Argentina, il 7/12/1991 cittadino argentino
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Fiore presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto San Giorgio (FM) il 15/7/2022, iscritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune, anno 2022, atto n. 12, parte I – in comunione legale dei beni
□ separati con sentenza di questo Tribunale n. 1892/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con un figlio: , nato a [...] il [...]; cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8/7/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti a Porto San Giorgio in data
15.7.2022; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Porto San Giorgio anno
2022 n. 12, Serie P 1, e ordinare al Comune di Porto San Giorgio di compiere tutte le conseguenti formalità;
2) Confermare tutte le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, come di seguito:
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 la potestà genitoriale in maniera condivisa.
La collocazione del figlio sarà presso la madre. Le Parti concordano che il padre avrà diritto di far visita al figlio un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il mercoledì o venerdì), dalle ore 15 (o dall'uscita dal nido) alle ore 19, e per l'intera giornata del sabato, dalle ore 11 alle ore 17, a settimane alterne, compatibilmente con il lavoro, sempre recandosi presso l'abitazione della Sig.ra fino Pt_1
a quando non avrà reperito una soluzione abitativa idonea ad accogliere il minore. A partire dal terzo anno di età, il padre potrà tenere il minore presso di sé per l'intero fine settimana, dal sabato mattino alle ore 10 alla domenica sera prima di cena (ore 19), a settimane alterne, sempre che lo possa ospitare in un'abitazione idonea sita in prossimità alla casa della madre.
Le parti convengono inoltre che, sempre alla condizione di cui sopra, il padre potrà tenere con sé il figlio minore o il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché per 4 o 5 giorni durante le vacanze natalizie;
durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni con la madre;
nel periodo estivo per una settimana da previamente concordarsi con la madre entro il mese di maggio. Resta inteso che tutte le predette permanenze del bambino presso il padre dovranno aver luogo in Italia, salvo diverso accordo tra i genitori, e in località che dovrà essere previamente comunicata alla madre. Anche la madre dovrà comunicare al padre i luoghi di permanenza con il figlio fuori Milano e dovrà concordare con lui eventuali vacanze all'estero col minore. Nel caso di vacanza del minore con la madre per una durata superiore ai 15 giorni, dovrà essere comunque concordato e consentito al padre di incontrarlo.
4) Il figlio minore sarà collocato e continuerà ad abitare presso la madre, la quale attualmente vive in
Milano, via Giacomo Boni n. 1 in un immobile condotto in locazione dalla stessa, il cui canone di affitto è attualmente a carico del di lei padre, Sig. Parte_3 5) Le Parti danno atto che attualmente il Sig. non è in grado di fornire alcun contributo Parte_2 al mantenimento del figlio, poiché non esercita alcuna attività lavorativa stabile. Al contempo, il Sig.
si impegna sin da ora a contribuire al mantenimento del figlio da quando avrà reperito Parte_2 un'attività lavorativa stabile con una retribuzione adeguata e comunque a partire da un anno dalla sentenza di separazione, corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 140,00=, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, salvo futura diversa intesa tra le parti.
6) Parimenti, le Parti si danno atto che il Sig. , da quando avrà reperito un'attività Parte_2 lavorativa stabile con una retribuzione adeguata e comunque a partire da un anno dalla sentenza di separazione, contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
8) Le spese legali di causa resteranno a carico della Sig.ra he vi farà fronte grazie all'apporto Pt_1 paterno. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza 14/5/2025 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno confermato la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Porto San Giorgio (FM) in data 15 luglio
2022 tra;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Prende atto che le spese legali resteranno a carico della sig. Parte_1
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG