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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1177 / 2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente relatore
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 3014/2024, pubbl. il 20-11-2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Genova tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIROLAMA AVENOSO, come da mandato in atti appellante
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MICHEL'ANGELO PICCININI, come da mandato in atti appellato
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'Avv. RICCARDO CONTERNO, come da mandato in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata
2/4/2025: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella presente causa, introdotta da con atto di appello ritualmente Parte_1
notificato nei confronti di e del Dott. Controparte_2
Prof. , la Corte, con ordinanza del 2/4/2025, formulava una proposta Parte_2
conciliativa, prevedente la definizione del giudizio con la corresponsione all'appellante della somma complessiva di euro 20.000,00 da parte degli appellati, in solido tra loro;
compensazione del 50% delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio e corresponsione del restante 50% a favore dell'appellante che si quantificava per il primo grado in euro 2.000,00 e per il presente grado in euro 1.500,00, oltre per ambedue i gradi spese generali e accessori di legge, sempre da parte degli appellati in solido tra loro.
All'udienza del 13/5/2025 le parti davano atto di accettare tale proposta conciliativa;
l'appellata precisava però di aderire alla proposta alle Controparte_2
condizioni indicate nelle note di trattazione scritta depositate per tale udienza, che comportavano l'esclusione di qualsivoglia riconoscimento di responsabilità da parte della l'efficacia subordinata all'integrale e contestuale Controparte_1
accettazione della proposta transattiva da parte dell'altra parte resistente, l'accettazione della proposta transattiva da parte dell'appellante doveva intendersi estensiva e comprensiva di qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria, ripetitiva, surrogatoria o regresso che dovesse essere avanzata da terzi aventi causa, a qualunque titolo, inclusi enti previdenziali, assicurazioni sociali o private, in relazione ai fatti di causa.
Veniva quindi fissata udienza in presenza per la data del 3/6/2025 per verificare se l'appellante accettasse tali condizioni.
L'appellante dichiarava di accettare.
La causa veniva poi trattenuta in decisione immediata dalla Corte.
**********
Va premesso che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Devesi poi rilevare che nel caso di cessazione della materia del contendere deve comunque provvedersi in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004 secondo cui “La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”).
Ancora si osserva che la cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017).
Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del presente giudizio è stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza del 2/4/2025, con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell'interesse alla pronuncia nel merito.
Nel rapporto tra le parti non occorre poi accertare la soccombenza virtuale posto che la proposta conciliativa accettata prevedeva la regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
condanna gli appellati, in solido tra loro, a corrispondere il restante 50% delle spese in favore dell'appellante, che si quantificano, già operata la riduzione, per il primo grado in euro 2.000,00 per compensi e, per il presente grado, in euro 1.500,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.
Genova, 4/6/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1177 / 2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente relatore
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 3014/2024, pubbl. il 20-11-2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Genova tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIROLAMA AVENOSO, come da mandato in atti appellante
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MICHEL'ANGELO PICCININI, come da mandato in atti appellato
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'Avv. RICCARDO CONTERNO, come da mandato in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata
2/4/2025: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella presente causa, introdotta da con atto di appello ritualmente Parte_1
notificato nei confronti di e del Dott. Controparte_2
Prof. , la Corte, con ordinanza del 2/4/2025, formulava una proposta Parte_2
conciliativa, prevedente la definizione del giudizio con la corresponsione all'appellante della somma complessiva di euro 20.000,00 da parte degli appellati, in solido tra loro;
compensazione del 50% delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio e corresponsione del restante 50% a favore dell'appellante che si quantificava per il primo grado in euro 2.000,00 e per il presente grado in euro 1.500,00, oltre per ambedue i gradi spese generali e accessori di legge, sempre da parte degli appellati in solido tra loro.
All'udienza del 13/5/2025 le parti davano atto di accettare tale proposta conciliativa;
l'appellata precisava però di aderire alla proposta alle Controparte_2
condizioni indicate nelle note di trattazione scritta depositate per tale udienza, che comportavano l'esclusione di qualsivoglia riconoscimento di responsabilità da parte della l'efficacia subordinata all'integrale e contestuale Controparte_1
accettazione della proposta transattiva da parte dell'altra parte resistente, l'accettazione della proposta transattiva da parte dell'appellante doveva intendersi estensiva e comprensiva di qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria, ripetitiva, surrogatoria o regresso che dovesse essere avanzata da terzi aventi causa, a qualunque titolo, inclusi enti previdenziali, assicurazioni sociali o private, in relazione ai fatti di causa.
Veniva quindi fissata udienza in presenza per la data del 3/6/2025 per verificare se l'appellante accettasse tali condizioni.
L'appellante dichiarava di accettare.
La causa veniva poi trattenuta in decisione immediata dalla Corte.
**********
Va premesso che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Devesi poi rilevare che nel caso di cessazione della materia del contendere deve comunque provvedersi in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004 secondo cui “La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”).
Ancora si osserva che la cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017).
Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del presente giudizio è stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza del 2/4/2025, con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell'interesse alla pronuncia nel merito.
Nel rapporto tra le parti non occorre poi accertare la soccombenza virtuale posto che la proposta conciliativa accettata prevedeva la regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
condanna gli appellati, in solido tra loro, a corrispondere il restante 50% delle spese in favore dell'appellante, che si quantificano, già operata la riduzione, per il primo grado in euro 2.000,00 per compensi e, per il presente grado, in euro 1.500,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.
Genova, 4/6/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello BRUNO