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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 510/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da colpa medica”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Licata, via Caltanissetta n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Irene
Frangipani, che la rappresenta e difende;
– parte attrice –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, con sede in Caltanissetta, via Cusmano n. 1 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vizzini;
– parte convenuta –
E CONTRO
, nato a [...] [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Niscemi, via Dott. Ragusa n. 152, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di
Martino, che lo rappresenta e difende
– terzo chiamato –
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al Parte_1
fine di sentire dichiarare che il ritardo diagnostico addebitabile al medico del P.O. Vittorio Emanuele di Gela, che l'ha visitata in data 18 aprile 2016, ha determinato l'aggravamento della patologia tumorale sofferta e che una tempestiva informazione circa le proprie condizioni di salute ha
1 compromesso la chance di “non aggravare la pregressa malattia”, in particolare riducendo le possibilità di evitare di essere sottoposta a due interventi chirurgici. Pertanto, ha chiesto la condanna al risarcimento del non patrimoniale conseguente, sub specie di danno da perdita di chance, stimato nella misura di € 35.000,00, nonché di € 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
Segnatamente, l'attrice ha esposto che: il 15 aprile 2016, notando un cambiamento dell'aspetto della mammella destra, si è sottoposta a ecografia, dalla quale è emersa la presenza di una “macchia”; successivamente, il 18 aprile 2016, si è recata presso il P.O. di Gela, ove è stata sottoposta a controllo senologico dal dott. il quale ha diagnosticato la presenza di una mastite;
in data Controparte_2
22 aprile 2016, nonostante le rassicurazioni del dott. , dopo essere stata sottoposta a una CP_2
serie di accertamenti, è stata diagnosticata la presenza di un carcinoma maligno;
in data 13 maggio
2016, a seguito di visita presso altro specialista, ha ricevuto conferma della diagnosi tumorale;
dunque, è stata sottoposta a due interventi, uno di mastectomia radicale e uno di linfoadenoctomia, nonché a successivi trattamenti chemioterapici e radioterapici.
Ciò premesso, deduce che l'errata diagnosi effettuata dal dott. ha Pt_1 CP_2 determinato l'aggravarsi della malattia sofferta, atteso che una tempestiva individuazione del tumore le avrebbe consentito, quantomeno in termini di possibilità, di curarsi adeguatamente, evitando gli interventi chirurgici, che hanno comportato anche l'asportazione della mammella in paziente di nemmeno cinquanta anni.
Si è costituita l' , contestando la ricostruzione attorea, segnatamente, Controparte_3 affermando che, all'esito della visita con il dott. , quest'ultimo non si è affatto limitato a CP_2
diagnosticare la presenza di una semplice mastite, ma, stante il sospetto della possibile natura maligna, su sua indicazione, la paziente è stata sottoposta presso il P.O. di Gela a una serie di esami, che si seguono proprio in occasione di sospetti tumori mammari. Inoltre, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio di alla cui condotta parte attrice ha attribuito le lamentate Controparte_2
negligenze.
Con comparsa del 14 giugno 2022, si è costituito deducendo, Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità della chiamata, atteso che l'art. 9 della l. n. 24/2017 (c.d. CP_4
) non consente la chiamata in giudizio da parte della struttura sanitaria del medico, ma solo di
[...] agire in rivalsa separatamente, a seguito del pagamento dell'eventuale risarcimento. Nel merito, ha comunque affermato la correttezza del proprio operato.
La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU medico legale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., indi, la causa, con ordinanza emessa in pari data, è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 All'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene emessa la presente sentenza.
2. Sull'inammissibilità della chiamata di terzo.
Va chiarito, innanzitutto, che la fattispecie in esame non ricade nell'abito di applicazione della legge n. 24 del 2017, che per univoco orientamento giurisprudenziale non trova applicazione per i fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass.
11 novembre 2019, n. 28994).
Pertanto, deve ritenersi inconferente il richiamo svolto da all'art. 9 l. 24/2017. CP_2
3. Merito.
Acclarata, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 24/2017, deve farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012.
Ai fini della ricostruzione della responsabilità sanitaria dopo l'entrata in vigore della c.d. legge
Balduzzi, fondata sull'ambito applicativo e sulla interpretazione dell'art. 3 comma 1 D.L. 13/9/2012
n. 158, conv. con modif. in L. 8/11/2012 n. 189, si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito (v. ex plurimis Trib. Milano Sez. I 2/3/2018 n. 2501), il tenore letterale dell'art. 3 comma 1 del citato D.L. induce a ritenere che la responsabilità del medico come degli altri esercenti professioni sanitarie per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera - diverso dal contratto concluso con la struttura - venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.; responsabilità che può dirsi accertata in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, che il danneggiato ha l'onere di provare.
E' invece di tipo contrattuale la distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, sia essa parte del S.S.N. o impresa privata non convenzionata, sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del S.S.N. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura. Ne consegue che, se il paziente danneggiato agisca in giudizio sia contro il medico con il quale sia venuto in contatto presso una data struttura sanitaria, che contro la stessa struttura presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, viene in rilievo per il medico la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., per la struttura sanitaria quella regolata dall'art. 1218 c.c., con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio delle parti. Va tuttavia precisato sul punto che l'unicità del fatto dannoso, qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, dà luogo ad una responsabilità in solido al risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c. (così Cass. 16/12/2005 n. 27713).
3 Quanto alla responsabilità della struttura ospedaliera, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent.
11/1/2008 n. 577), è noto che il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico – c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”
- che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti, ovvero con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826), e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie
(fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
Posta tale necessaria premessa, il criterio di riparto dell'onere della prova in caso di presunta responsabilità della struttura ospedaliera è, pertanto, quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è onerato anche di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento
(così Cass. sez. III n. 10050 del 29/03/2022, che a sua volta richiama Cass. Sez. U. 30.10.2001 n.
13533 e, tra le pronunzie più recenti, anche Cass. 20.1.2015 n. 826).
Con particolare riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali e, quindi, anche in materia di responsabilità medica, è stato altresì osservato che è onere del creditore- attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, costituita dal contratto o contatto sociale, l'esistenza del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista ed il danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017 n. 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, alternativamente, l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento, o l'inesatto adempimento, sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.
26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606).
La giurisprudenza ha anche precisato che, in caso di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l'evento di danno consiste nella lesione dell'interesse finale (il diritto alla salute) perseguito dal creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174
c.c. - interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis - , sicché, ove sia dedotta la responsabilità del sanitario per l'inadempimento dell'obbligo di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, incombe sul danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica lamentata o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre il debitore, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere, resta gravato dell'onere di provare che una causa imprevedibile ed
4 inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 11 novembre 2019, n.
28991; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102).
Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume errato o, comunque, non conforme alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, l'evento dannoso costituito dalla lesione della salute (per aggravamento della situazione patologica o per insorgenza di nuova malattia) ed il nesso di causalità materiale intercorrente tra tale danno e la condotta del medico. E' invece onere della struttura convenuta, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare che la prestazione sanitaria è stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento
(ovvero l'inesatto adempimento) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile ai propri operatori (così Cass. 26.11.2020 n. 26907). Ed invero, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
La Suprema Corte ha poi precisato che “in tema di responsabilità professionale del medico, il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno” (Cass. 10060/10).
Ebbene, venendo al caso di specie, in applicazione dei principi di diritto esposti, la domanda attrice deve ritenersi infondata.
Il collegio peritale nominato ha valutato, infatti, che “Le cure prestate dai Sanitari della CP_5
Ospedale di Gela equipe del dr sono state adeguate, conformi e corrette
[...] Controparte_2
alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nonché adeguate alla specificità del caso concreto. Condivisibile l'indicazione di eseguire un esame istologico in previsione del ricovero, preordinato unicamente all'esecuzione di intervento di mastectomia atteso che, secondo buone pratiche clinico assistenziali, l'esame e eseguito come metodo di valutazione preoperatoria nei pazienti sottoposti a chirurgia della mammella;
A completamento dell'iter clinico diagnostico e dell'iter pre operatorio, oltre l'esame ecografico, era necessario l'approfondimento istologico per il completamento decisionale terapeutico in itinere. Infine, si rappresenta che nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio e specificamente nella cartella clinica dell'ospedale
Vittorio Emanuele reparto di chirurgia e presente atto di consenso informato pertinente e specifico per le cure del caso, e la specifica decisione della periziata di proseguire gli accertamenti presso altra struttura”.
5 L'analisi della documentazione medica, dunque, ha consentito ai CCTTUU di smentire la ricostruzione attorea secondo la quale il dott. si sarebbe limitato a diagnosticare una CP_2
semplice mastite, mentre, invero, ha ritenuto necessario la sottoposizione a una seconda biopsia tesa ad accertare la natura tumorale o meno della lesione.
Sicché, sulla base delle congrue motivazioni e delle precise repliche alle osservazioni critiche mosse dai consulenti delle parti, hanno concluso “Nessun elemento di censura e ascrivibile ai Sanitari convenuti atteso che tutte le procedure previste sono state improntate a prudenza, diligenza e perizia, attenendosi a quanto statuito dalle regole dell'arte, dai protocolli e dalle Linee Guida raccomandate ed emanate relative all'anno dell'evento”. Cont Peraltro, preme al Tribunale osservare che, come documentato dall' il 29 aprile 2016, quindi appena 11 giorni dopo la visita svolta con il dott. , la diagnosi di ingresso è stata CP_2
nodulo alla mammella destra e non di mastite. Quindi, anche se volesse sostenersi la tesi dell'errata diagnosi della patologia osservata, già a tale data aveva la perfetta consapevolezza Pt_1 dell'esistenza del tumore, con la conseguenza che non può ritenersi, anche dal pinto di vista logico, che, stante il breve lasso di tempo intercorso tra le due visite mediche, l'attrice abbia perso la chance di poter evitare la sottoposizione ai due necessari interventi chirurgici o a una terapia alternativa.
4. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, le domande attoree devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia (da € 26.001,00 a € 52.000,00).
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato dispositivo, sono poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna , al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_1 Controparte_3 di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese forfettarie al 15%, come per legge;
condanna , al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese forfettarie al 15%, come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
6 Gela, 9 giugno 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da colpa medica”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Licata, via Caltanissetta n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Irene
Frangipani, che la rappresenta e difende;
– parte attrice –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, con sede in Caltanissetta, via Cusmano n. 1 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vizzini;
– parte convenuta –
E CONTRO
, nato a [...] [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Niscemi, via Dott. Ragusa n. 152, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di
Martino, che lo rappresenta e difende
– terzo chiamato –
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al Parte_1
fine di sentire dichiarare che il ritardo diagnostico addebitabile al medico del P.O. Vittorio Emanuele di Gela, che l'ha visitata in data 18 aprile 2016, ha determinato l'aggravamento della patologia tumorale sofferta e che una tempestiva informazione circa le proprie condizioni di salute ha
1 compromesso la chance di “non aggravare la pregressa malattia”, in particolare riducendo le possibilità di evitare di essere sottoposta a due interventi chirurgici. Pertanto, ha chiesto la condanna al risarcimento del non patrimoniale conseguente, sub specie di danno da perdita di chance, stimato nella misura di € 35.000,00, nonché di € 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
Segnatamente, l'attrice ha esposto che: il 15 aprile 2016, notando un cambiamento dell'aspetto della mammella destra, si è sottoposta a ecografia, dalla quale è emersa la presenza di una “macchia”; successivamente, il 18 aprile 2016, si è recata presso il P.O. di Gela, ove è stata sottoposta a controllo senologico dal dott. il quale ha diagnosticato la presenza di una mastite;
in data Controparte_2
22 aprile 2016, nonostante le rassicurazioni del dott. , dopo essere stata sottoposta a una CP_2
serie di accertamenti, è stata diagnosticata la presenza di un carcinoma maligno;
in data 13 maggio
2016, a seguito di visita presso altro specialista, ha ricevuto conferma della diagnosi tumorale;
dunque, è stata sottoposta a due interventi, uno di mastectomia radicale e uno di linfoadenoctomia, nonché a successivi trattamenti chemioterapici e radioterapici.
Ciò premesso, deduce che l'errata diagnosi effettuata dal dott. ha Pt_1 CP_2 determinato l'aggravarsi della malattia sofferta, atteso che una tempestiva individuazione del tumore le avrebbe consentito, quantomeno in termini di possibilità, di curarsi adeguatamente, evitando gli interventi chirurgici, che hanno comportato anche l'asportazione della mammella in paziente di nemmeno cinquanta anni.
Si è costituita l' , contestando la ricostruzione attorea, segnatamente, Controparte_3 affermando che, all'esito della visita con il dott. , quest'ultimo non si è affatto limitato a CP_2
diagnosticare la presenza di una semplice mastite, ma, stante il sospetto della possibile natura maligna, su sua indicazione, la paziente è stata sottoposta presso il P.O. di Gela a una serie di esami, che si seguono proprio in occasione di sospetti tumori mammari. Inoltre, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio di alla cui condotta parte attrice ha attribuito le lamentate Controparte_2
negligenze.
Con comparsa del 14 giugno 2022, si è costituito deducendo, Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità della chiamata, atteso che l'art. 9 della l. n. 24/2017 (c.d. CP_4
) non consente la chiamata in giudizio da parte della struttura sanitaria del medico, ma solo di
[...] agire in rivalsa separatamente, a seguito del pagamento dell'eventuale risarcimento. Nel merito, ha comunque affermato la correttezza del proprio operato.
La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU medico legale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., indi, la causa, con ordinanza emessa in pari data, è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 All'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene emessa la presente sentenza.
2. Sull'inammissibilità della chiamata di terzo.
Va chiarito, innanzitutto, che la fattispecie in esame non ricade nell'abito di applicazione della legge n. 24 del 2017, che per univoco orientamento giurisprudenziale non trova applicazione per i fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass.
11 novembre 2019, n. 28994).
Pertanto, deve ritenersi inconferente il richiamo svolto da all'art. 9 l. 24/2017. CP_2
3. Merito.
Acclarata, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 24/2017, deve farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012.
Ai fini della ricostruzione della responsabilità sanitaria dopo l'entrata in vigore della c.d. legge
Balduzzi, fondata sull'ambito applicativo e sulla interpretazione dell'art. 3 comma 1 D.L. 13/9/2012
n. 158, conv. con modif. in L. 8/11/2012 n. 189, si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito (v. ex plurimis Trib. Milano Sez. I 2/3/2018 n. 2501), il tenore letterale dell'art. 3 comma 1 del citato D.L. induce a ritenere che la responsabilità del medico come degli altri esercenti professioni sanitarie per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera - diverso dal contratto concluso con la struttura - venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.; responsabilità che può dirsi accertata in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, che il danneggiato ha l'onere di provare.
E' invece di tipo contrattuale la distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, sia essa parte del S.S.N. o impresa privata non convenzionata, sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del S.S.N. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura. Ne consegue che, se il paziente danneggiato agisca in giudizio sia contro il medico con il quale sia venuto in contatto presso una data struttura sanitaria, che contro la stessa struttura presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, viene in rilievo per il medico la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., per la struttura sanitaria quella regolata dall'art. 1218 c.c., con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio delle parti. Va tuttavia precisato sul punto che l'unicità del fatto dannoso, qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, dà luogo ad una responsabilità in solido al risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c. (così Cass. 16/12/2005 n. 27713).
3 Quanto alla responsabilità della struttura ospedaliera, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent.
11/1/2008 n. 577), è noto che il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico – c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”
- che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti, ovvero con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826), e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie
(fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
Posta tale necessaria premessa, il criterio di riparto dell'onere della prova in caso di presunta responsabilità della struttura ospedaliera è, pertanto, quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è onerato anche di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento
(così Cass. sez. III n. 10050 del 29/03/2022, che a sua volta richiama Cass. Sez. U. 30.10.2001 n.
13533 e, tra le pronunzie più recenti, anche Cass. 20.1.2015 n. 826).
Con particolare riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali e, quindi, anche in materia di responsabilità medica, è stato altresì osservato che è onere del creditore- attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, costituita dal contratto o contatto sociale, l'esistenza del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista ed il danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017 n. 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, alternativamente, l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento, o l'inesatto adempimento, sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.
26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606).
La giurisprudenza ha anche precisato che, in caso di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l'evento di danno consiste nella lesione dell'interesse finale (il diritto alla salute) perseguito dal creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174
c.c. - interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis - , sicché, ove sia dedotta la responsabilità del sanitario per l'inadempimento dell'obbligo di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, incombe sul danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica lamentata o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre il debitore, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere, resta gravato dell'onere di provare che una causa imprevedibile ed
4 inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 11 novembre 2019, n.
28991; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102).
Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume errato o, comunque, non conforme alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, l'evento dannoso costituito dalla lesione della salute (per aggravamento della situazione patologica o per insorgenza di nuova malattia) ed il nesso di causalità materiale intercorrente tra tale danno e la condotta del medico. E' invece onere della struttura convenuta, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare che la prestazione sanitaria è stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento
(ovvero l'inesatto adempimento) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile ai propri operatori (così Cass. 26.11.2020 n. 26907). Ed invero, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
La Suprema Corte ha poi precisato che “in tema di responsabilità professionale del medico, il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno” (Cass. 10060/10).
Ebbene, venendo al caso di specie, in applicazione dei principi di diritto esposti, la domanda attrice deve ritenersi infondata.
Il collegio peritale nominato ha valutato, infatti, che “Le cure prestate dai Sanitari della CP_5
Ospedale di Gela equipe del dr sono state adeguate, conformi e corrette
[...] Controparte_2
alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nonché adeguate alla specificità del caso concreto. Condivisibile l'indicazione di eseguire un esame istologico in previsione del ricovero, preordinato unicamente all'esecuzione di intervento di mastectomia atteso che, secondo buone pratiche clinico assistenziali, l'esame e eseguito come metodo di valutazione preoperatoria nei pazienti sottoposti a chirurgia della mammella;
A completamento dell'iter clinico diagnostico e dell'iter pre operatorio, oltre l'esame ecografico, era necessario l'approfondimento istologico per il completamento decisionale terapeutico in itinere. Infine, si rappresenta che nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio e specificamente nella cartella clinica dell'ospedale
Vittorio Emanuele reparto di chirurgia e presente atto di consenso informato pertinente e specifico per le cure del caso, e la specifica decisione della periziata di proseguire gli accertamenti presso altra struttura”.
5 L'analisi della documentazione medica, dunque, ha consentito ai CCTTUU di smentire la ricostruzione attorea secondo la quale il dott. si sarebbe limitato a diagnosticare una CP_2
semplice mastite, mentre, invero, ha ritenuto necessario la sottoposizione a una seconda biopsia tesa ad accertare la natura tumorale o meno della lesione.
Sicché, sulla base delle congrue motivazioni e delle precise repliche alle osservazioni critiche mosse dai consulenti delle parti, hanno concluso “Nessun elemento di censura e ascrivibile ai Sanitari convenuti atteso che tutte le procedure previste sono state improntate a prudenza, diligenza e perizia, attenendosi a quanto statuito dalle regole dell'arte, dai protocolli e dalle Linee Guida raccomandate ed emanate relative all'anno dell'evento”. Cont Peraltro, preme al Tribunale osservare che, come documentato dall' il 29 aprile 2016, quindi appena 11 giorni dopo la visita svolta con il dott. , la diagnosi di ingresso è stata CP_2
nodulo alla mammella destra e non di mastite. Quindi, anche se volesse sostenersi la tesi dell'errata diagnosi della patologia osservata, già a tale data aveva la perfetta consapevolezza Pt_1 dell'esistenza del tumore, con la conseguenza che non può ritenersi, anche dal pinto di vista logico, che, stante il breve lasso di tempo intercorso tra le due visite mediche, l'attrice abbia perso la chance di poter evitare la sottoposizione ai due necessari interventi chirurgici o a una terapia alternativa.
4. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, le domande attoree devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia (da € 26.001,00 a € 52.000,00).
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato dispositivo, sono poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna , al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_1 Controparte_3 di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese forfettarie al 15%, come per legge;
condanna , al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese forfettarie al 15%, come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
6 Gela, 9 giugno 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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