Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3908 /2019
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 23/05/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3908 dell'anno 2019 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
LA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 2I RETE GAS SPA
Si dà atto che sono presenti l'avv. GIUSEPPE FARRUGGIA, in sostituzione dell'avv. PAGANO
CRISTIANO per parte attrice e l'avv.VINCENZA CATALANO , in sostituzione dell'avv. SCIMONE
MARIA LORENA per parte convenuta nonché l'avv.RICCARDO Controparte_1
GENTILE anche in sostituzione dell'avv. GENTILE ALLETTO, l'avv. GARGANO GIOVANNI, in sostituzione dell'avv. DE GIACOMO LUISA per Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle note conclusive depositate
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.18 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 15.24,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3908 del Ruolo Generale del 2019
TRA
elettivamente domiciliato in VIA GENERALE ARIMONDI, N. 79 Parte_1
PALERMO, presso lo studio dell'avv. PAGANO CRISTIANO, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in PIAZZA TOMMASO EDISON, N. 7 PALERMO, presso lo studio dell'avv. SCIMONE
MARIA LORENA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO in persona del procuratore, Dr. Controparte_3
elettivamente domiciliata in VIA MESSINA, N. 15 PALERMO, presso lo studio Controparte_4 dell'avv. LUISA DE GIACOMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ER TO
2I , elettivamente domiciliata in in PIAZZA VIRGILIO, N. 15. PALERMO, presso CP_5 lo studio degli avv.ti GENTILE ALLETTO SALVATORE e GENTILE RICCARDO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
ER TO
CONCLUSIONI: All'udienza del 23.5.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ha chiesto la condanna in solido dei convenuti Parte_1 ritualmente citati, e al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 CP_1
Pagina 2 di 11 patiti a seguito del sinistro occorso in data 23.05.2019, quantificati in complessivi € 25.000,00
o nella minor somma ritenuta legittima, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
L'attrice, a fondamento delle richieste risarcitorie, ha dedotto che quel giorno alle ore 12,30 circa “...si trovava in e mentre camminava in via Garibaldi all'altezza del Controparte_1 Contr civico n. 136, a causa di una profonda feritoia in prossimità ed in mezzo a due botole del non segnalato e non visibile, rovinava al suolo e si procurava lesioni fisiche.” (cfr. pag. 1 atto di citazione), aggiungeva che veniva soccorsa e trasportata all'Ospedale Cimino di Termini
Imerese dove le veniva diagnosticata “lussazione post traumatica spalla sinistra prognosi giorni
20”; veniva sottoposta a varie visite e ad un intervento “di riparazione della cuffia dei rotatori, altra riparazione della spalla sx e artroscopia della spalla sx.”; procedeva ad intimare e mettere in mora il Convenuto e l' invitando entrambe alla stipula di una CP_1 CP_1 convenzione di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale contestava in toto le CP_1 domande ex adverso formulate nei di lei confronti, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva spiegando di occuparsi esclusivamente di vendere al dettaglio energia elettrica e gas naturale nel mercato libero dell'energia.
Chiedeva, pertanto: i) di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, disponendo l'estromissione; ii) di rigettare le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti di CP_1
ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla società
[...] convenuta per quanto ex adverso lamentato, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva, altresì, in giudizio il , il quale rilevava Controparte_1 che quanto occorso era da imputarsi al comportamento imprudente dell'attrice, residente nel piccolo comune al civico n. 7 del Cortile Garibaldi, a circa 300 mt dal luogo dell'incidente, dal
1988. (vd. doc. all. 1 alla costituzione del ); che, pertanto, Controparte_1 verosimilmente l'attrice, conosceva la strada e la sua conformazione, pavimentazione e le eventuali sue irregolarità, laddove vi fossero;
che la via Garibaldi era la via principale e molto trafficata, deputata alla circolazione di veicoli per il raggiungimento dei centri limitrofi e che l'incidente si era verificato durante la bella stagione alle ore 12.30.
Chiedeva, pertanto: i) in via preliminare di disporre un differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi per essere Controparte_6 garantito e tenuto indenne in caso di accoglimento delle domande attoree, e la Controparte_7 per essere manlevato da responsabilità derivante a soggetti terzi in conseguenza di
[...] mancata manutenzione della concessione;
ii) nel merito di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice; iii) in subordine, chiedeva che venisse accertato un concorso di colpa causale della condotta attorea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., con riduzione dell'eventuale ristoro richiesto.
Pagina 3 di 11 Veniva fissata una nuova udienza per consentire a parte attrice di convenire in giudizio i terzi nel rispetto dei termini di legge.
Si costituiva in giudizio la chiedendo: i) in via Controparte_3 principale, di rigettare la domanda del nei suoi confronti, Controparte_1 stante l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata;
ii) nel merito, di rigettare la domanda attorea nei confronti del e, conseguentemente, la domanda di Controparte_1 garanzia di quest'ultimo nei confronti della concludente;
iii) di rigettare, in ogni caso, la domanda dell'attrice, ritenendola esclusiva o maggiormente responsabile;
iv) in ulteriore subordine, di liquidare i danni effettivamente subiti dall'attrice, riducendo il risarcimento richiesto in proporzione al grado di colpa della stessa ed escludendo il risarcimento di quei danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.; v) in caso di condanna solidale del CP_1 convenuto, in via di regresso, a norma dell'art. 2055 c.c., graduare le colpe dei corresponsabili, determinando le rispettive gravità e l'entità delle conseguenze derivate, precisando, ai fini della ripartizione interna del risarcimento, l'obbligo di ciascuno, vi) conseguentemente, di condannare, solidalmente, i corresponsabili a rimborsarle, in surrogazione, quanto pagato, nei limiti della garanzia assicurativa, oltre la quota di danno direttamente ascrivibile alla responsabilità del assicurata, subordinatamente all'adempimento nei confronti di CP_1 quest'ultimo, o direttamente, a norma dell' art. 1917, 2° comma c.c., nei confronti dell'attrice; vii) di dare atto, in ogni caso, che la garanzia assicurativa richiesta dal Controparte_1
è prestata dalla scrivente fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, limitatamente ai
[...] danni alle persone, senza diritto al rimborso delle spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio, con vittoria di spese. Co Si costituiva la chiedendo: i) preliminarmente l'improcedibilità della CP_5 domanda nei suoi confronti per non essere stata esperita, sempre nei suoi confronti, la procedura di negoziazione assistita;
ii) sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva ordinandone l'estromissione dal giudizio;
iii) in ogni caso, di ritenere e dichiarare la mancanza di responsabilità nella causazione del sinistro, non avendo assunto l'obbligo della manutenzione della sede stradale del , Controparte_1 neanche quella adiacente ai tombini;
iv) di ritenere e dichiarare che l'obbligo della gestione e CP_ manutenzione della sede stradale, compete al convenuto, quale proprietario e CP_1 custode della stessa;
v) conseguentemente, in caso di accertamento di conseguenzialità tra i danni subiti ed il dissesto del manto stradale, di ritenere e dichiarare la responsabilità del
; vi) nel merito di ritenere e dichiarare che l'attrice non ha Controparte_1 fornito alcuna prova in merito alle modalità di verificazione ed alla dinamica del sinistro e sul nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato;
vii) di ritenere e dichiarare la mancanza di qualsiasi profilo di responsabilità nella causazione della caduta e dei danni fisici lamentati dall'attrice, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c.; viii) di ritenere e
Pagina 4 di 11 dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attrice e, dunque, per caso fortuito;
ix) in subordine ritenere e dichiarare il concorso di colpa prevalente dell'attrice nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227c.c.; x)sempre in via subordinata, di ritenere e dichiarare eccessivo e sproporzionato l'ammontare del danno dedotto in citazione, oltre che sfornito di supporto probatorio;
xi) di rigettare le domande tutte formulate in atto di citazione;
xii) di condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
xiii) di rigettare la prova testimoniale, indicata in atto di citazione, in quanto inconducente e contenente evidenti manifestazioni di giudizio non emendabili ai testimoni;
xiv) in via subordinata, in caso di ammissione di prova testimoniale avversaria, di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testimoni;
xv) di rigettare la richiesta di CTU medico legale.
Con sentenza non definitiva n. 577/2022 l'allora G.I. Dott. ssa dichiarava il Persona_1 difetto di legittimazione passiva di estromettendola dal giudizio;
rigettava, dunque, CP_1 le domande formulate da nei di lei confronti condannandola al Parte_1 pagamento, in favore della estromessa società, delle spese di lite.
Mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (dal 10.07.2023), assunte le prove testimoniali (due testimoni di parte attrice), con ordinanza del 18.04.2023 veniva proposta alle parti una soluzione in via conciliativa della controversia;
soluzione accolta dalle parti ad eccezione della la quale riteneva insussistenti a proprio carico profili di Controparte_7 condotta colposa nelle cause dell'evento dannoso lamentato dall'attrice.
Veniva dunque disposta ctu medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni refertate;
la conseguente inabilità temporanea e la durata della stessa;
i postumi determinanti una invalidità permanente e la congruità delle spese mediche.
La causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies con termine per note conclusive, depositate da ambedue le parti costituite.
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n.
20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia
Pagina 5 di 11 (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla manutenzione, alla gestione e CP_1 alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito, l'art. 3,
n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia sulle CP_1 strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al CP_1 proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento
Pagina 6 di 11 idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n.
5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n.
24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n.
2660/2013 e, successivamente, Cass. Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017); allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Sentenza n. 12895 del 22/06/2016).
Alla stregua dei suddetti principi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio alla luce delle risultanze probatorie acquisite, non soltanto in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale, ma anche con riguardo alla riferibilità eziologica dell'“infortunio” in cui è rimasta coinvolta l'attrice a siffatta irregolarità della sede stradale, tale da generare una situazione di pericolo per l'utente medio.
Difatti, la caduta dell'attrice presso Via Garibaldi, all'altezza del civico n.136, può considerarsi fatto provato alla luce delle prove testimoniali rese all'udienza del 18.3.2024
Ed invero la ricostruzione della dinamica del sinistro, così come esposta dall'attore, ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste di parte attrice , il quale ha Testimone_1 così risposto alle domande: “ Sub a): “il giorno non lo ricordavo, era ora di pranzo io ero da mia madre, la signora attraversava la strada e l'ho vista cadere, c'erano delle persone pure poi è venuto un parente e se l'è portata, la strada presenta delle buche che tutt'ora ci sono. Vicino il tombino ci sono delle buche e l'ho vista cadere là. Mia madre abita al civico 132, la buca si
Pagina 7 di 11 trovava davanti il civico n. 136, non c'era segnaletica;
riconosco le foto che mi vengono esibite e che rappresentano lo stato dei luoghi che tutt'oggi è così, anzi forse peggio”. Sub b): “ricordo che siamo corsi noi, eravamo in 4-5 persone e l'abbiamo alzata poi è venuta un parente a portarsela, penso sia andata in ospedale”. Sub c) viene espunto poiché valutativo Sub d): “E' vero e non c'era nessun perimetro delimitativo”. Sub. e) “no, anzi forse è anche peggio” “ quel giorno v'era il sole”. a.d.r. “non c'erano lavori in corso quel giorno in questo tratto d strada”
a.d.r “non rammento in quale parte del corpo lamentasse dolore, ricordo solo che si lamentava”)” (v. verb. Ud. .Il teste escusso, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, ha quindi riconosciuto il luogo oggetto del sinistro ed ha visto l'attrice cedere (si veda verbale dell'udienza del 18.3.2025).
Si aggiunga che le fotografie allegate all'atto di citazione, che mostrano l'asfalto divelto in corrispondenza dei tombini, corrispondono alla descrizione dello stato dei luoghi offerta in citazione e confermata dal teste escusso.
Anche il teste di parte attrice , ha confermato le allegazioni attoree, Testimone_2 rispondendo così alle domande: “Sub a): “io gestivo un bar sul punto dove è caduta la Tes_3 sig.r a distanza di circa 10 metri, stata attraversando la strada e l'ho vista cadere. È Parte_1 caduta più o meno davanti al bar c'erano dei tombini con delle buche, anche attualmente la strada è in queste condizioni, il bar è n. 140, la sig.ra sarà caduta più o meno in corrispondenza del civico 142, non c'erano segnali né strisce;
riconosco lo stato dei luoghi dalle fotografie che mi vengono esibite, la signora attraversava da destra verso sinistra ed inciampava in corrispondenza dei tombini che mi vengono mostrati”. Sub b): “volevamo chiamare l'ambulanza ma poi arrivò un parente a soccorrerla, non lo so se venne portata in ospedale ma ricordo che lamentava dolore al braccio ed alla spalle, infatti ci diceva di stare fermi, piangeva e le abbiamo dato un po' d'acqua, poi si è seduta”. Sub d): “la buca non era segnalata né il perimetro era delimitato;
ricordo che quando gestivo il bar qualche volta l'hanno riparata ma si riapre sempre, ci sono tanti tombini, anzi forse adesso è peggio”. Sub. e) ricordo che qualche intervento l'hanno fatto ma si riapre sempre, è un punto in cui passano molte macchine”.
Inoltre, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni (“Lussazione spalla sinistra post traumatica”) refertate all'attrice presso il Presidio Ospedaliero CIMINO di Termini Imerese (cfr. pag. 8 relazione del c.t.u., dott. ssa , depositata in data 05.01.2025). Per_2
La soluzione del caso in esame non può, d'altra parte, non tenere conto dei richiami contenuti nelle comparse del convenuto e dei terzi chiamati alla grave disattenzione, CP_1 negligenza e imprudenza dell'attrice, sul presupposto che ella, al fine di raggiungere un'amica, indicò al conducente dell'automobile in cui era a bordo di fermarsi proprio sul punto della strada ove era ubicata la feritoia in prossimità del tombino (condizione nota agli abitanti del
Pagina 8 di 11 comune poiché tale da molti anni) che –peraltro- si trovava in prossimità delle strisce pedonali
(vds fotografie in atti),
Tale dato, confermato anche dai testimoni, assume rilievo dirimente.
Va a tale riguardo osservato che, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ( v.ex multis, Cass.
17/01/2020, n. 842).
Il comportamento del danneggiato, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ovvero un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (v. ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724), principio ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal massimo consesso (Cass.,
Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
Pagina 9 di 11 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n. 30394/2023).
Ad avviso di chi giudica, l'entità dell'insidia stradale – di certo percepibile anche con la minima accortezza- trattandosi di una feritoia presenti tra i tombini sul manto stradale- ,
l'orario in cui si sono svolti i fatti (12.30 del mattino), l'assenza di condizioni meteorologiche idonee ad incidere sulla normale visibilità (giornata di sole) , unitamente alla non necessità di percorrere quel tratto di strada della vicinanza delle strisce pedonali – sono i fattori da tenere in considerazione per valutare se la condotta dell'attrice sia suscettibile di interrompere il nesso causale e dunque escludere la responsabilità dell'ente comunale.
Ebbene, tali elementi, unitamente alla circostanza che l'attrice risiede nei pressi del luogo dell'occorso e che si tratti di contesto urbano di dimensioni ridotte e le cui condizioni del tratto di strada erano note alla comunità di abitanti, costituiscono tutti elementi, ad avviso di chi giudica, tali da delineare una condotta idonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi, infatti, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 19716/2020).
Tale assunto, pur se non fa venir meno l'obbligo di eliminare l'insidia da parte dell'ente proprietario (cfr. Cass., n. 20194/2018), depone nel senso della valorizzazione della condotta disattenta, imprudente, negligente e non prevedibile dell'attrice nel caso in esame, suscettibile di interrompere il nesso causale.
In ultima analisi, le considerazioni che precedono, consentono di affermare che se l'attrice avesse adottato una condotta diligente avrebbe verosimilmente potuto evitare la caduta, sia in considerazione del fatto che il tombino e le feritoie costituiscono insidie di certo visibili (se non addirittura note a chi abita in un piccolo centro), sia in considerazione della non necessità di attraversare la strada il quel punto.
In virtù del complesso delle argomentazioni fin qui svolte, va esclusa la responsabilità dell'ente locale convenuto sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., rimanendo assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nell'ambito della controversia.
Il rigetto, nel merito, della domanda attorea, giustifica l'assorbimento delle domande di garanzia piegate rispettivamente dal nei confronti dei terzi chiamati in Controparte_1 causa.
3.Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attrice deve, Parte_1 infine, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche.
Quanto alle spese sostenute dai terzi chiamati, va riportato il granitico orientamento della
Suprema Corte, secondo cui: “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di
Pagina 10 di 11 soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6144).
Nulla va disposto sulle spese di ctu, non avendo il consulente formulato all'uopo istanza di liquidazione.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso Parte_2 professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_7
., che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Così è deciso in Termini Imerese in data 23.5.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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