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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 7984/2024
Il Giudice AN NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SPERANDIO ROBERTO/MOROSINI
RI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
PO NO ZO resistente
OGGETTO: iscrizione gestione commercianti CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Non può essere dichiarata cessata la materia del contendere poiché l' CP_1
ha sì dichiarato di aver sgravato la posizione contributiva in essere, ma non ha altrettanto dichiarato di aver cancellato l'attore dalla Gestione commercianti, mediante annullamento dell'iscrizione d'ufficio; ciò che è oggetto di apposita domanda attorea. La permanenza dell'iscrizione d'ufficio non impedisce che, in futuro, vengano avanzate altre pretese contributive.
La domanda va accolta, risultando dai documenti attorei che il ricorrente in effetti non può svolgere attività lavorativa in seno alla società di cui è accomandatario, dato che la stessa si occupa solo di locare due terreni.
L'attività lavorativa, che deve essere svolta in modo abituale entro la società, non pare compatibile con tale oggetto societario e, del resto, la prova spetta all che non l'ha fornita. CP_1
Spese di lite secondo soccombenza, con liquidazione maggiorata data la presenza di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Dichiara non dovuta l'iscrizione d'ufficio dell'attore alla Gestione commercianti a partire dal 27.1.2015 e non dovuto alcunché a titolo contributivo in relazione all'avviso di addebito opposto.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €43 per spese CP_1
esenti, €1800 per compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
Pag. 2 di 3 AN NA
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 7984/2024
Il Giudice AN NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SPERANDIO ROBERTO/MOROSINI
RI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
PO NO ZO resistente
OGGETTO: iscrizione gestione commercianti CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Non può essere dichiarata cessata la materia del contendere poiché l' CP_1
ha sì dichiarato di aver sgravato la posizione contributiva in essere, ma non ha altrettanto dichiarato di aver cancellato l'attore dalla Gestione commercianti, mediante annullamento dell'iscrizione d'ufficio; ciò che è oggetto di apposita domanda attorea. La permanenza dell'iscrizione d'ufficio non impedisce che, in futuro, vengano avanzate altre pretese contributive.
La domanda va accolta, risultando dai documenti attorei che il ricorrente in effetti non può svolgere attività lavorativa in seno alla società di cui è accomandatario, dato che la stessa si occupa solo di locare due terreni.
L'attività lavorativa, che deve essere svolta in modo abituale entro la società, non pare compatibile con tale oggetto societario e, del resto, la prova spetta all che non l'ha fornita. CP_1
Spese di lite secondo soccombenza, con liquidazione maggiorata data la presenza di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Dichiara non dovuta l'iscrizione d'ufficio dell'attore alla Gestione commercianti a partire dal 27.1.2015 e non dovuto alcunché a titolo contributivo in relazione all'avviso di addebito opposto.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €43 per spese CP_1
esenti, €1800 per compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
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