Art. 148. Corrispondenza diretta al debitore 1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.