Articolo 148 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 147Articolo 149
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31 dicembre 2019
Art. 148. Corrispondenza diretta al debitore 1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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