Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 38/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile
in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
(C.F. ), residente in Genova, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, Via Alla Porta degli Archi 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Inglese che la rappresenta e difende come da mandato in atti Attrice
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 [...]
(P. IVA ) con sede in Genova, Via Fiasella 70 r, CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Genova, Via D. Fiasella 7/3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Spinelli che la rappresenta e difende come da mandato in atti Convenuta E
residente in Genova, (C.F.: ), Controparte_3 C.F._2 elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 12/2b, presso lo studio dell'Avv. Luca Sanguineti che la rappresenta e difende come da mandato in atti Convenuta
Conclusioni Per l'attrice
“ Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, accertare e dichiarare che l'installazione della canna fumaria per cui è causa è avvenuta contra legem e in contrasto con le prescrizioni dettate dal Regolamento di Condominio e, per l'effetto: - dichiarare tenute e condannare la conduttrice in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la OR , in via solidale o Controparte_3 alternativa o come meglio ritenuto, all'immediata rimozione dell'intero impianto di canna fumaria con ripristino dell'antecedente stato dei luoghi;
- dichiarare tenute e condannare la società “ in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e la OR , in via Controparte_3
1
c.p.c.. Dichiara infine di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove, tardive e inammissibili. Vinte le spese e i compensi di causa oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice Unico, previe le pronunce e le declaratorie processuali meglio viste e ritenute rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto ovvero per quelle che risulteranno all'esito della celebranda (se del caso) istruttoria oppure ancora per quelle meglio viste e ritenute. Conseguentemente sentenziare la legittimità della istallazione relativa alla canna fumaria dibattuta in questa sede. Vinte le spese e le competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”. Per CP_3
- “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così decidere:
- Respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie perché infondate e non provate, in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte negli atti di causa ovvero per quelle che risulteranno all'esito della celebranda istruttoria ovvero ancora per quelle meglio viste e ritenute, mandando assolta la Resistente SI.ra a ogni responsabilità ascrittale. Controparte_3
Dichiarare che per cui è causa, è stata legittimamente CP_4 installata ed apposta;
- Conseguentemente condannare la RR SI.ra , Parte_1 al pagamento delle spese tutte della presente procedura, così come verranno liquidate dall'Ill.mo SI. Giudice., anche nella considerazione del numero delle parti in causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 3/1/2022 esponeva che: Parte_1
- nel 2020 erano stati avviati nel cortile interno dell'edificio condominiale lavori volti all'installazione ex novo di una canna fumaria ad uso esclusivo dell'immobile interno 30 e 32 rosso di via Ippolito d'Aste, di proprietà della OR e locato ad uso commerciale alla Controparte_3 Controparte_1
(p.IVA ), titolare dell'insegna “La Locanda in centro”; P.IVA_1
2 -il posizionamento della canna fumaria era stato effettuato senza preventiva comunicazione al e quindi senza specificazione circa le CP_5 caratteristiche della medesima e circa le modalità di installazione nonché senza valutazione dell'impatto di detta installazione sullo stabile condominiale;
- l'opera in questione, destinata a smaltire fumi e gas provenienti dal locale adibito a bar e ristorante, era di notevole ingombro: la tubazione aveva colore di alluminio non pertinente con quello della facciata interna del cortile;
era alta circa 26 metri ed aveva una forma circolare con diametro di circa 35 cm;
era collocata al centro di un prospetto, sicché per le sue dimensioni balzava con evidenza all'osservazione, anche superficiale;
non era in aderenza al muro condominiale ma era ancorata allo stesso;
la collocazione dell'ingombrante condotto impediva alla ricorrente la veduta diretta, laterale e obliqua;
-inoltre, la canna fumaria costituiva innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale era vietata;
-nella fattispecie era stato compromesso, dall'installazione della canna fumaria, l'aspetto armonico del fabbricato;
-trattandosi di innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. la condomina OR avrebbe dovuto chiedere e ottenere anche dal Condominio, sulla base CP_3 di adeguato progetto, apposita autorizzazione;
-nella specie la canna fumaria era installata all'interno di una pregevole costruzione dei primi del '900 ad uso residenziale e appariva come un vero e proprio corpo estraneo rispetto alla configurazione estetica dell'edificio, in considerazione delle sue notevoli dimensioni e della composizione strutturale dell'edificio stesso;
-la nuova tubazione, infatti, non era in armonia con la canna fumaria dell'impianto di riscaldamento condominiale;
-in ogni caso l'art. 8 del Regolamento condominiale prevedeva che “nessuna variante si potrà fare all'immobile che possa alterare l'estetica né qualsiasi altra opera, senza il consenso di tutti i comproprietari”;
-non sussisteva pertanto il diritto della condomina OR e della CP_3 conduttrice di installare la nuova canna fumaria oggetto della Controparte_1 presente vertenza, in assenza del consenso di tutti i condomini;
-la tubazione le toglieva luce diretta del sole e impediva il flusso d'aria in maniera significativa all'interno di due finestre e quindi di due stanze;
-la cucina del locale ristorante “La Locanda in centro” della Controparte_1 ubicato all'angolo tra Via Ippolito d'Aste e via Fiasella, avrebbe potuto utilizzare la canna fumaria già esistente in muratura e posta al servizio del predetto esercizio commerciale, mediante eventuali accorgimenti;
-l'opera in oggetto violava anche l'art. 890 c.c. in quanto era stata realizzata in aderenza ad una delle finestre dell'appartamento dell'esponente causando danni alla solidità, salubrità e sicurezza dell'immobile dell'esponente;
-la tubazione era collocata in aderenza ed impediva il concreto utilizzo di una corda per stendere presente assai prima della condotta fumaria;
3 -l'istallazione della citata canna fumaria, date le sue notevoli dimensioni, impediva all'esponente, così come pure agli altri condomini che avevano aperture sullo stesso lato del muro perimetrale, di proseguire nell'uso delle stesse nonché l'esercizio dei diritti sulla cosa comune quali quello di realizzare aperture di aereazione a servizio delle singole unità immobiliari;
-il condotto di aerazione impediva ai condomini che, come la ricorrente, avevano finestre sul lato del cavedio in cui la tubazione stessa era collocata, di installare apparecchiature di condizionamento / riscaldamento ovvero di posizionare anche corde per stendere la biancheria;
-l'arbitraria installazione della canna fumaria era incontestata;
-inoltre vi erano anche i presupposti per chiedere la condanna delle convenute al risarcimento del danno derivato dall'illecito posto in essere, da liquidarsi nella misura di euro 100 al giorno dalla data di installazione alla rimozione ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. e avuto riguardo in ogni caso alla durata dell'illecito e alla consapevolezza da parte dell'autore dell'illecito di aver posto in essere un'azione in contrasto con gli altrui diritti. Concludeva chiedendo che e la OR , in Controparte_1 Controparte_3 via solidale o alternativa o come meglio ritenuto, venissero condannate all'immediata rimozione dell'intero impianto di canna fumaria con ripristino dell'antecedente stato dei luoghi nonché al risarcimento del danno derivato dall'illecito per cui era causa. Con comparsa datata 2/3/22 si costituiva osservando ed Controparte_1 eccependo, tra l'altro, che:
- c'era sempre stata un'attività di ristorazione anche se, ovviamente, il trascorrere del tempo aveva implicato la necessità di un adeguamento alle prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie;
- un'attività commerciale di ristorazione doveva essere dotata di una canna fumaria funzionante ed atta allo scopo;
- aveva fatto eseguire un'ispezione da cui emergeva l'impossibilità di utilizzare la canna fumaria “condominiale”;
- l'installazione della canna fumaria non impediva agli altri condomini il pari uso della cosa comune, concetto che non andava inteso come uso identico e contemporaneo perché, se così fosse stato, questa interpretazione avrebbe impedito ad ogni condomino di fare un uso particolare ovvero a proprio esclusivo vantaggio della cosa comune, vanificando, in questo modo, la finalità dettata dall'articolo 1102 c.c.;
-era inapplicabile anche l'art. 907 c.c. perché la canna fumaria non poteva essere paragonata ad una costruzione, costituendo invece un accessorio del relativo impianto;
-la fattispecie doveva essere disciplinata dall'articolo 890 c.c. ragione per cui, in tema di canne fumarie, i limiti a carico di colui il quale doveva realizzare l'opera erano quelli dettati dal regolamento locale ed in caso di assenza 4 l'installazione doveva preservare da danni alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza;
-il decoro architettonico doveva essere valutato caso per caso, nella fattispecie lo si doveva considerare con riferimento ad un cavedio caratterizzato dalla presenza del vano ascensore, di un'altra canna fumaria, di diversi motori per l'aria condizionata, di colature sui muri;
- questa parte del caseggiato non aveva quello stile novecentesco di cui si
“vantava” la ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con comparsa datata 10/2/22 si costituiva osservando ed Controparte_3 eccependo, in particolare, che:
-era proprietaria dell'immobile ad uso ristorante sito in Genova, Via Ippolito d'Aste, 30-32 r;
-l'immobile de quo, risultava locato alla ed era adibito ad uso Controparte_1 ristorante – tavola calda;
-il predetto locale non risultava fornito di canna fumaria in quanto le antiche canne esistenti, risalenti alla costruzione del fabbricato dei primi del '900, erano rotte in svariati punti e prive delle necessarie normative per l'uso di ristorazione che da molti anni veniva svolta in loco;
-sin dal 2005 l'inquilino aveva insistito affinchè la proprietà Controparte_1 provvedesse all'installazione di una canna fumaria, a norma di legge, che permettesse una più moderna ed economica gestione, nel rispetto delle normative vigenti e delle altrui esigenze;
-l'inquilino esasperato da atteggiamenti palesemente dilatori Controparte_1 dei condomini, di propria iniziativa, pur con il consenso della proprietà, procedette ad installare nel maggio del 2020 la canna fumaria conforme alle normative;
- in via pregiudiziale la domanda giudiziale era improcedibile per non essere stato esperito, preventivamente, il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010, comunque necessario nelle controversie in materia di condominio, a prescindere dal rito prescelto;
- la resistente, prima di procedere, aveva comunicato al Condominio l'intenzione di installare la canna fumaria per cui era causa;
-in ogni caso la canna fumaria non costituiva un notevole ingombro all'interno del cavedio condominiale;
- la canna fumaria installata non impediva la veduta dalla finestra della ricorrente in quanto essa era stata installata in adiacenza al muro condominiale, al quale essa era ancorata con apposite staffe;
- la tubazione in esame non impediva la stesa dei panni, in quanto le corde all'uopo esistenti, correvano trasversalmente alla superficie del cavedio e non parallelamente al muro condominiale;
5 -le persiane di ciascuna finestra di ogni alloggio, potevano essere aperte e spalancate perfettamente, sino al loro ancoraggio contro il muro condominiale, senza subire alcuna interferenza con la canna in questione;
-per quanto riguardava le distanze legali detto condotto non poteva essere considerato un'opera edilizia a sé stante ma un elemento di funzionalità accessoria facente parte dell'impianto di smaltimento fumi del locale, per cui doveva considerarsi esente dagli obblighi di distanze legali e vedute previste dalle norme vigenti per le costruzioni edilizie;
-le normative sulle distanze (articolo 907 del Codice Civile) non potevano essere invocate per impedire l'installazione di una canna fumaria in condominio, anche se alteravano “la veduta” che si poteva godere da un alloggio o un terrazzo;
-non trattandosi di innovazione, non poteva ritenersi necessario il consenso del e dei condomini all'installazione di tale manufatto; CP_5
- il decoro del caseggiato non era stato leso dall'apposizione di un tubo, di 35 cm. di diametro, in acciaio inox e perfettamente coibentato che risultava apposto simmetricamente a quello già esistente della canna fumaria dell'impianto di riscaldamento condominiale;
- in detto cavedio esistevano, oltre all'ascensore, svariati macchinari per il condizionamento dei singoli alloggi che non potevano certo definirsi decorativi e conformi alle esigenze di estetica richieste dal Regolamento condominiale;
-la canna fumaria installata era stata regolarmente autorizzata ed era perfettamente conforme alle vigenti disposizioni e normative in materia essendo stata regolarmente collaudata;
-essa era fornita di filtri sia all'origine che all'apice che eliminavano non solo i fumi e la condensa ma altresì le esalazioni e gli odori provenienti dalla cucina del locale di proprietà della Resistente;
-era stata fornita dalla Resistente all'Amministrazione del Condominio, apposita Polizza Assicurativa, a favore del medesimo, per eventuali danni potessero derivare, dalla canna fumaria stessa, al Condominio o ai singoli condomini. Concludeva in via pregiudiziale per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e nel merito per il rigetto.
In data 2/5/2022 è stato dichiarato chiuso il procedimento di mediazione obbligatoria, procedimento instaurato previo invito dell'odierno giudicante.
Il Giudice, quindi, ha ammesso CTU sul seguente quesito:
“Il CTU letti gli atti, esaminati i documenti prodotti ed ispezionati i luoghi accerti, con l'ausilio fotografico e planimetrico, se la canna fumaria in discussione:
1) sia lesiva del decoro architettonico dell'edificio;
2) alteri la destinazione della facciata dove è stata posizionata;
6 3) impedisca il pari uso agli altri condomini;
4) impedisca all'attrice di usare la corda per stendere la biancheria;
5) tolga luce e precluda un adeguato flusso d'aria a due stanze dell'attrice;
6) sia posta in violazione dell'art.890 c.c.
7) consenta alla attrice il diritto di veduta;
8) causi immissioni intollerabili di fumi ed odori alla proprietà della attrice.”
La CTU è condivisibile sia nelle premesse che nelle risultanze in quanto esaustiva ed idoneamente argomentata.
La domanda attorea è infondata e va respinta per le seguenti ragioni.
L'art. 1102 del Codice civile permette al singolo condomino l'uso più intenso della cosa comune a patto di non precluderlo agli altri, non alterarne la destinazione e sempre che l'uso del bene comune non danneggi la stabilità e la sicurezza dell'edificio o ne comprometta il decoro architettonico.
Tuttavia, quando il o un suo partecipante intendano negare la CP_5 legittimità della modificazione alla cosa comune apportata dal condomino si determina una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui sarà il soggetto che propone opposizione a dovere dimostrare il superamento dei limiti del pari uso. Nel caso specifico, ad avviso della Corte, gravava sul , quale CP_5 titolare della potestà deliberativa a tutela dei diritti della collettività, l'onere di dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il rispetto di quanto sancito dall'art. 1102 c.c. ( Cass. 36389/22)
L'attrice non ha assolto il proprio onere probatorio.
Nella fattispecie in esame risultano rispettati i limiti stabiliti dall'art 1102 c.c.
In primo luogo, si deve evidenziare che l'installazione di una canna fumaria su un muro comune non costituisce una innovazione.
Sul punto si condivide infatti l'orientamento della S.C. secondo cui” L'installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino è una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, previsto dall'art. 1102 del Codice civile e come tale, non richiede né interpello né consenso degli altri condomini. La facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio (C. Cass. civ. 01/08/2002, n. 11392)”analogamente ”L'installazione di una canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino, in appoggio su di un muro o facciata comune, per costante insegnamento giurisprudenziale, non costituisce innovazione, secondo l'accezione contenuta nell'art. 1120 del Codice 7 civile, non comportando un'alterazione dell'entità materiale del bene o una sua trasformazione o ancora una modifica della sua destinazione naturale, ma comportando esclusivamente un uso del bene più intenso e proficuo da parte del singolo della cosa comune (App. Torino 29/07/2020 n. 791; Cass.21483/24).
Di conseguenza appare del tutto irrilevante l'esistenza o meno di una preventiva comunicazione dell'installazione al . CP_5
Tale uso più intenso della cosa comune, inoltre, può essere fatto anche dal conduttore e non solo dal proprietario dell'immobile facente parte del Condominio.
Infatti, il conduttore può trarre dal bene locato tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, fatta esclusione per quelle vietate dal contratto o in conflitto con il diritto del locatore o di terzi;
egli, inoltre, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale giacché si trova nella stessa situazione del proprietario in nome del quale detiene il bene. Pertanto, l'inquilino può modificare le parti comuni dell'edificio, purché ciò avvenga in funzione del godimento (o del miglior godimento) dell'unità immobiliare concessa in locazione e sempreché non risulti alterata la destinazione delle parti comuni né pregiudicato il pari uso da parte degli altri condomini. Qualora siano rispettati i principi sopra esposti, non è necessaria alcuna autorizzazione assembleare (
Cass. 21483/24).
Nella fattispecie in esame l'installazione della canna fumaria è pacificamente finalizzata al miglior funzionamento del ristorante.
Relativamente all'asserito pregiudizio del pari uso si osserva quanto segue.
Il pari uso non è un uso identico e contemporaneo ma un uso più intenso nei limiti degli usi concretamente esercitabili dagli altri condomini: quindi senza ledere i diritti altrui ma nel rispetto del principio di solidarietà sociale (Cass. 14107/12;36389/22; 8808/2003).
La canna fumaria in questione non impedisce il pari uso nei termini suddetti.
In merito il CTU ha chiarito che la citata canna “ non impedisce il pari uso della cosa comune ad altri condomini. Nel senso che non occupa spazio di calpestio e non impedisce agli altri condomini di installare eventuali apparecchiature in facciata…”( cosi CTU a pag.14) La canna fumaria non altera la destinazione della facciata né arreca pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza.
A questo proposito il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che:
“L'installazione della canna fumaria non arreca pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio…..La destinazione della facciata, ove la canna fumaria è posizionata, non si ritiene sia stata alterata, stante il fatto che eventuali griglie 8 di areazione, sfiati, unità esterne di condizionamento che i condomini avessero necessità di istallare possono comunque essere posizionate ai lati della stessa e/o sotto ai parapetti delle finestre. L' unica problematica in essere è data dalla corda per stendere di lunghezza di circa m. 1,12, preesistente l'istallazione della canna fumaria come mostrano le immagini in atti e che, all'attualità risulta posta dietro alla canna, rendendo il suo utilizzo impossibile. Per completezza espositiva si precisa che l'appartamento int. n.17 dispone di altra/e corde per stendere.”( si veda pag. 13). Non vi è stata alcuna lesione del decoro architettonico. Sul punto il CTU ha constatato in particolare che “dopo l'edificazione dell'edificio che risale circa al 1920, per esigenze abitative e funzionali manifestatasi nel tempo, all'interno del cavedio sono stati/e aggiunti/e:
- almeno n.3 pensiline e/o piccole tettoie di cui n. 2 private e n. 1 condominiale (foto nn.7 e 10);
- una canna fumaria condominiale a sezione quadrata posta in un angolo con sviluppo verticale, che dal pavimento del cavedio giunge sino alla copertura dell'edificio (foto nn.10,11 e 12);
- alcune unità esterne di condizionatori privati con relative tubazioni in canalina di pvc a vista (foto nn.7,8,9 e 10);
- alcuni scarichi di caldaie private (foto cavedio in generale);
- numerose corde per stendere la biancheria con sviluppo anche in diagonale (foto cavedio in generale); mentre, coeve all'edificio, sono le tubazioni condominiali di adduzione acqua e gas e il volume del vano corsa dell'ascensore il cui rivestimento esterno, sino all'altezza del cornicione, è stato sostituito nel tempo. Le istallazioni di elementi tecnici sopra elencati conferiscono al cavedio un aspetto di servizio non molto ordinato a prescindere dalla presenza della canna fumaria in oggetto…..la canna fumaria in questione, sebbene non sia poco visibile, non si può dire che deturpi una facciata di particolare pregio e che interrompa linee architettoniche o che modifichi in senso peggiorativo e in maniera importante la fisionomia del cavedio che, a tutti gli effetti, è destinato ad accogliere le innovazioni tecnologiche e/o gli impianti dei singoli per migliorare il comfort abitativo….”(pag.11.e.12 ctu)
D'altra parte, in merito al decoro architettonico si sottolinea un recente arresto della S.C. la quale ha statuito che “qualora l'immobile in condominio sia stato già interessato ad opere che hanno inciso e alterato il decoro architettonico dello stesso e per le quali non si è preteso il ripristino, alcuna tutela giudiziaria può essere concessa in relazione al nuovo intervento lesivo” (Cass.10583/2019).
Si deve pertanto valutare se sussista o meno l'asserita violazione dei diritti della attrice.
9 La normativa prescritta dall'art 907 c.c. non appare applicabile al caso di specie avendo l'opera in questione rispettato i limiti prescritti dall'art.1102 c.c.
Si deve premettere che le norme sulle distanze tra proprietà immobiliari sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, a condizione che siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni. In caso di contrasto, la norma speciale in materia di condominio prevale e determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata da un condomino, come l'installazione di una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo di proprietà di un altro condomino, anche in violazione delle norme sulle distanze tra proprietà esclusive. Il diritto di ciascun condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, prevale sulla disciplina generale delle distanze tra proprietà contigue. La valutazione della legittimità dell'opera deve essere effettuata alla luce dell'art. 1102 c.c., senza applicare l'art. 907 c.c. relativo alle distanze delle costruzioni dalle vedute, in quanto la canna fumaria non costituisce una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (cass.4936/2014; analogamente Cass 15394/2000).
Infatti qualora il proprietario di un immobile dell'ultimo piano agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata secondo quanto prevede l'art. 1102 del Codice civile;
non rileva, invece, la disciplina dettata dall'art. 907 del Codice civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, forno di pizzeria) (C. Cass. civ. 23/02/2012, n. 2741). Infatti la giurisprudenza qualifica attività lecita l'installazione di una canna fumaria, a prescindere dalle ragioni, in assenza dei divieti ex art 1102 c.c. e non sottoposta alla disciplina delle distanze tra costruzioni, non potendosi includere la canna fumaria in tale ambito (Trib. Bari 2974/2014).
Ancora la Cassazione 23 maggio 2016 n.10618 ha statuito che “la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all'art.907.” Del resto, il CTU ha concluso che “- per quanto riguarda la luce si può dire che si manifesta un ombreggiamento parziale del locale cucina per circa 20/30 minuti al giorno, quando il sole è più alto rispetto all'orizzonte e prevalentemente nella stagione estiva. Per quanto concerne il ricambio d'aria ai due vani dell'attrice (cucina e stireria), si ritiene che esso sia adeguato e che la presenza della canna fumaria non impedisca un adeguato flusso d'aria nei locali….”( si veda pag.14,15)
10 Per analoghe ragioni si ritiene non applicabile neppure l'art 890 c.c.
Peraltro, il Ctu ha, comunque, chiarito che” Riguardo tale articolo si precisa che la canna fumaria in questione non reca danno alla solidità e/o stabilità , alla salubrità e alla sicurezza dell'edificio. L'istallazione di tale condotto è stata eseguita secondo il progetto allegato alla SCIA depositata in Comune dall'Arch. come si evince dalla Persona_1 tavola allegato 4, acquisita in accordo con i cc.tt.pp. per economia di causa al fine di evitare l'esecuzione dei rilievi plano altimetrici. La canna fumaria inoltre rispetta l'altezza dal piano di calpestio del terrazzo di copertura che, secondo la norma UNI 11528 per impianti maggiori di 35 kw dovrebbe essere di metri 2,50 e, dal rilievo eseguito collegialmente, risulta di m. 2,88 circa, pertanto a norma sotto questo aspetto. Altro discorso va fatto per la distanza dalle finestre dell'attrice. Nel regolamento edilizio di Genova non è stata riscontrata l'indicazione della distanza della canna fumaria dai più vicini sporti dei balconi, utile per il caso in esame.”( cosi pag.16) Nessuna immissione intollerabile proveniente dalla canna fumaria è stata accertata dal CTU. A questo proposito nella prima relazione si legge” Era stato effettuato un sopralluogo in data 22 giugno '23 alle ore 13 nell'ora di maggior utilizzo della cucina della Locanda in centro e, precedentemente, erano stati eseguiti accessi sempre al terrazzo di copertura, alla cucina e alla stireria dell'int. 17, senza ravvisare in maniera importante, ma neppure lievemente fastidiosa, immissioni di fumi e odori. Come verbalizzato nel corso dei sopralluoghi (All.1) , nel locale stireria non vi erano odori e su questo tutti i presenti concordavano, mentre nel locale cucina c'era un lieve odore di cucinato in data 23.05.23. Erano presenti sui fornelli una pentola con “sugo” e una pentola con “acqua”. Si concordava che non era possibile definire con certezza se il lieve odore da tutti percepito derivasse anche dalla canna fumaria oggetto di quesito. L'arch. in data 22 Per_2 giugno u.s. dichiarava : “ ho rilevato odore di cucinato tuttavia senza certezza della provenienza”. L'arch. dichiarava : “ non ho percepito odori intollerabili, prevale Per_1
l'odore del bucato steso”. Si concordava quindi che l'odore era quasi impercettibile e che non si poteva determinare con precisione da dove derivasse, considerato anche che nel cavedio prospettano le cucine dell'edificio. Va considerato anche che le canne fumarie delle predette cucine sono poste sul terrazzo di copertura nelle immediate vicinanze della canna fumaria in esame, come mostra la foto n. 23 dell'allegato 2. Pertanto se anche vi fosse
“odore” sarebbe davvero improbabile riuscire a comprenderne l'esatta provenienza” ( cosi a pagg19 e 20).
11 Infatti, il CTU ha concluso” che per avere certezza assoluta della provenienza dell'odore percepito solo una volta rispetto ai cinque sopralluoghi eseguiti in totale di cui n. 3 nel corso della prima Ctu, sarebbe necessario che le cucine incolonnate con quella dell'app. Int. 17, anzi si aggiunge anche delle cucine le cui canne fumarie sono ubicate in prossimità della canna fumaria in esame, fossero non funzionanti oltre ad essere in presenza di condizioni metereologiche propizie con vento che spira nella direzione dei vani e del terrazzo dell'app. Int. 17.”( si veda l'integrazione perizia). Anche sotto tale profilo, quindi, l'attrice non ha assolto l'onere probatorio. Pertanto l'unica doglianza attorea che appare fondata, quantomeno parzialmente, riguarda la corda per stendere in bucato. Nella relazione peritale si legge” L' unica problematica in essere è data dalla corda per stendere di lunghezza di circa m. 1,12, preesistente l'istallazione della canna fumaria come mostrano le immagini in atti e che, all'attualità risulta posta dietro alla canna, rendendo il suo utilizzo impossibile. Per completezza espositiva si precisa che l'appartamento int. n.17 dispone di altra/e corde per stendere.”( a così a pag 13) L' impossibile uso della corda per stendere va valutata alla luce del principio della solidarietà condominiale e considerato che l'appartamento della attrice ha la disponibilità di un'altra corda.
Infine, si evidenzia l'orientamento della S.C. secondo cui il regolamento condominiale, né di natura assembleare né di natura contrattuale, può vietare, a priori, l'installazione di una canna fumaria (individuale o collettiva) sui muri perimetrali dell'edificio; j) che secondo la Cassazione "il regolamento di condominio, ancorché approvato per contratto, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138 comma 4 cod. civ. e non può menomare i diritti, che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni" (Cass. 9 novembre 1998 n. 11268; Cass. 19747/21).
Tuttavia esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale un regolamento condominiale di natura contrattuale - ossia redatto dall'originario costruttore dell'edificio e richiamato nei singoli atti di acquisto dei condomini oppure adottato in assemblea dalla totalità della compagine condominiale - può legittimamente apportare esclusioni o limitazioni alle facoltà che ordinariamente competono ai comproprietari sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c. L'articolo 1102 c.c., in altri termini, può essere derogato sulla base di un regolamento originario o di una delibera assembleare adottata con il consenso unanime dei partecipanti al condominio rendendo più stringenti i limiti di utilizzo delle parti comuni, senza poter mai comunque giungere al risultato di un divieto generalizzato delle stesse (si veda Cass. civ., 29 gennaio 2018, n. 2114; 19747/21). Nella specie, non è dato sapere se il regolamento condominiale invocato sia o meno contrattuale, perché solo in caso di regolamento contrattuale un divieto simile potrebbe, in linea di principio, essere 12 preso in considerazione (per poi porsi la successiva questione della sua eventuale genericità).
La mancanza di allegazione e prova della natura contrattuale del regolamento in questione giustifica, da sola, il rigetto della domanda anche per tale aspetto.
In conclusione, la fattispecie in esame va valutata anche alla luce del principio di solidarietà condominiale con particolare riguardo alla natura dei diritti e facoltà dei singoli proprietari, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento di vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza propria dei rapporti condominiali.
A tal proposito si condivide, nella sostanza, e si richiama l'osservazione conclusiva di secondo cui ”Il sacrificio -se di sacrificio trattasi- CP_1 imposto all'attrice è veramente minimale rispetto all'importanza dell'attività commerciale che non potrebbe esistere ovvero esercitare se i fumi non fossero scaricati come avviene nella fattispecie, del lavoro e dei lavoratori” (così nella comparsa conclusionale).
Orbene l'unico sacrificio dell'attrice, adeguatamente provato, consiste nell'impossibilità di utilizzare una corda per stendere: a fronte di simile sacrificio appare giusto consentire il mantenimento della canna fumaria per cui è causa essendo finalizzata al miglior svolgimento di una attività commerciale.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza respinta così decide:
-rigetta le domande della;
Pt_1
-pone le spese della CTU, come già liquidate, a carico della attrice;
-condanna la a rifondere alla le spese giudiziali che liquida in Pt_1 CP_1 euro 5.261,00 a titolo di onorari oltre IVA, CPA e spese generali, onorari da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario;
oltre euro 1816,96 per la CTP;
-condanna la a rifondere alla le spese giudiziali che liquida in Pt_1 CP_3 euro 5.261,00 a titolo di onorari oltre IVA, CPA e spese generali nonché le spese per il CTP come documentate;
13 Genova,14/5/2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Ziccardi
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