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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 39630 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMEDILE ROBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA, 49 20122 MILANO presso il difensore avv. SMEDILE
ROBERTO ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE CONVENUTO
Oggi 09/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to SMEDILE ROBERTO Parte_1
Per , l'avv.to COLETTA CARMINE CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro (collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità.
L'avv. Smedile chiede decidersi la causa e l'avv. Coletta evidenzia che la sua assistita non è più condomina e non ha più interesse alla consegna dei documenti che però in parte ancora non sono stati consegnati. L'avv.
Smedile conferma che la sig.ra non è più condomina. CP_1
I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39630/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMEDILE ROBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA, 49 20122 MILANO presso il difensore avv. SMEDILE
ROBERTO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°15503/2023 emesso in data 06/10/2023 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 09/10/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese alla udienza del 09/04/2025 e in atti del fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla signora con ricorso monitorio n°30809/2023 a CP_1 cui ha fatto seguito la emissione di decreto ingiuntivo n°15503/2023 emesso dal Tribunale di Milano per ordinare alla signora , nella sua qualità di amministratrice del Supercondominio “Le Tre Parte_1
Ville” sito in Milano alla Via Varanini 10, la consegna della seguente documentazione:
1. Verbale di assemblea del Supercondominio “Le Tre Ville”, di Via Varanini 10 del 14 giugno 2023;
2. Verbale di assemblea della Palazzina A, di Via Varanini 10 del 16.06.2023;
3. Lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del Supercondominio “Le Tre Ville” con separata indicazione
2 per ciascuna annualità di gestione;
4. Elenco condòmini morosi;
5. Eventuali atti giudiziari relativi ad azioni intraprese a carico dei condòmini morosi.
Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato e seguiva la opposizione della signora Parte_1 che chiedeva revocarsi il decreto opposto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la opposta signora chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà al CP_1 decreto opposto e il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
con condanna di controparte al risarcimento ex art.96 cpc ed ex art.89 cpc.
Il procedimento veniva assegnato a questa sezione, Giudice dr.ssa Zuffada.
All'esito della prima udienza, stante la mancata partecipazione alla stessa delle parti personalemente, la causa veniva differita allo scopo di farle presenziare alla prossima udienza.
Nelle more la causa veniva assegnata definitivamente a questo giudice, stante il trasferimento ad altra sezione di questo Tribunale del giudice precedentemente assegnatario.
All'esito della successiva udienza veniva disattesa la istanza di concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa compiutamente istruita e matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni, formulate in maniera conforme a quelle rese negli atti introduttivi di causa, e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va rilevato che parte convenuta, odierna opposta, quale proprietaria di un immobile sito nel complesso del Supercondominio “Le Tre Ville” in Milano alla Via Varanini 10, ha dedotto che:
a) con richiesta scritta del 28.06.2023, chiedeva all'amministratore di inviarle la sua corrispondenza non più a mezzo del servizio postale, bensì telematicamente all'indirizzo P.E.C. del suo legale di fiducia, espressamente specificato;
b) con pec del 06.07.2023, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., il sottoscritto procuratore chiedeva all'amministratore il rilascio della documentazione attestante: 1) lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del supercondominio “Le Tre Ville” con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
2) la lista dei condòmini morosi e le eventuali azioni giudiziarie intraprese nei confronti di questi ultimi;
c) In pari data seguiva la replica dell'amministratore, il quale chiedeva “di farmi avere tramite raccomandata A/R la delega scritta con firma in originale della Sig.ra alla quale dovrà allegare CP_1 copia della carta d'identità. Alla ricezione cartacea (…)”
d) il 12.07.2023, il procuratore di parte opposta ripeteva la richiesta di rilascio dei documenti, con
3 delega scritta in calce a proprio favore;
e) la ripetizione della richiesta restava ignorata e la attrice con raccomandata postale a/r del 24.07.2023, richiedeva per la terza volta l'invio della documentazione e in particolare: a) il verbale dell'assemblea del 14 giugno 2023 del Super-condominio “Le Tre Ville”; b) il verbale dell'assemblea del 16 giugno 2023 della
Palazzina A, ma senza alcun esito.
Conseguentemente ha chiesto con la procedura monitoria, ai sensi degli artt.1129, II comma e 1130, nn.6) e
7) c.c., la consegna dei seguenti documenti: a) il verbale di assemblea del 14.06.2023 del Super-condominio
“Le Tre Ville”; b) il verbale assembleare del 16 giugno 2023 della Palazzina A;
c) Lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del supercondominio “Le Tre Ville” con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
d) la lista dei condòmini morosi del Supercondominio “Le Tre Ville” e le eventuali azioni intraprese nei loro confronti.
Di contro la odierna attrice-opponente si difende eccependo quanto segue:
- in data 17.07.2023 la attrice opponente riscontrava l'Avv. Coletta per la opposta, rappresentandogli che, dietro presentazione di delega e di documento d'identità della sig.ra la documentazione richiesta era CP_1
a disposizione presso lo studio e che, dietro pagamento di € 0,10 centesimi l'una, potevano essere estratte le relative copie, atteso che gli originali non possono uscire dallo studio e chiedendo di volergli comunicare in quali date sarebbe stato disponibile a passare;
- con raccomandata del 24.07.2023, la sig.ra formulava un'ulteriore richiesta, ovvero l'invio: CP_1
1) del verbale dell'assemblea del 14.06.2023 del Supercondominio “Le Tre Ville”; 2) del verbale dell'assemblea del 16 giugno 2023 del Fabbricato A.
- detta raccomandata perveniva allo studio della attrice opponente durante la chiusura feriale, come consuetudine e come alla conoscenza dei condòmini ed alla riapertura dello studio al 04.09.2023, la attrice opponete provvedeva ad inviare all'Avv. Coletta per la opposta i verbali richiesti.
Ha quindi contestato che la domanda monitoria fosse pretestuosa e andasse rigettata perché il non CP_2 aveva correttamente esercitato il suo diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto di causa, atteso che già dal 17/07/2023 la documentazione richiesta in data 06/07/2023 e 12/07/2023 era stata messa a disposizione per la consultazione e per l'estrazione delle relative copie, senza che la attrice prendesse appuntamento per procedere a tali attività; mentre la documentazione ulteriore richiesta in data
24/07/2023 era stata inviata alla richiedente alla riapertura dello studio in data 04/09/2023.
Poiché è pacifico in atti ed anche provato documentalmente che il ricorso monitorio è stato depositato dalla odierna opposta in data 01/09/2023 e che in data 04/09/2023 la odierna opponente ha inviato alla opposta parte della documentazione oggetto di ingiunzione, va revocato il decreto ingiuntivo (cfr. sul punto Cass.
S.U. del 7.7.1993 n. 7448; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526), ferma rimanendo la necessità della valutazione della fondatezza della domanda al momento della decisione (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n.
3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
4 Ciò posto, è noto che, ai sensi degli artt.1129, II e VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e
1130 bis c.c., la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del;
CP_2 mentre ai sensi delle medesime norme è diritto dei condomini - nonché dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari relativamente ai soli documenti giustificativi di spesa posti a fondamento del rendiconto condominiale -, prenderne gratuitamente visione ed ottenere, previo rimborso della spesa, copia degli stessi.
E' ugualmente pacifico però che l'esercizio di tali diritti non possa essere “di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti” (Cass. n. 5443/2021 – Cass. n. 15996/2020).
Alcuna norma invece prevede che il condomino abbia diritto di richiedere all'amministratore la spedizione di copia di atti e documenti di cui lo stesso sia custode per il Condominio.
Per quanto in atti va osservato che l'amministratore odierna attrice, prima del deposito del ricorso monitorio, in data 17/07/2023, si è resa disponibile a far visionare presso il proprio studio ed a farne estrarre copia, - specificando quali fossero i costi della estrazione delle copie -, relativamente ai documenti richiestile in data 06/07/2023 e 12/07/2023 (lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del supercondominio “Le Tre
Ville” con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
la lista dei condòmini morosi e le eventuali azioni giudiziarie intraprese nei confronti di questi ultimi); nonché a dare appuntamento alla opposta nelle date che la stessa avesse voluto indicarle.
Mentre non risulta in atti che la opposta abbia dato seguito all'invito a recarsi presso lo studio dell'amministratrice, ed ha invece depositato il ricorso monitorio in data 1/9/2023.
Invece, per quanto attiene la documentazione ulteriore richiesta in 24.07.2023, (verbale dell'assemblea del
14.06.2023 del Supercondominio “Le Tre Ville”; verbale dell'assemblea del 16 giugno 2023 del
Fabbricato A), l'invio della stessa alla convenuta presso il suo procuratore non costituisce un diritto del condomino, ma, semmai, un gesto collaborativo della amministratrice, atteso che pur non essendovi obbligata ma dovendo solo consentirne la visione ed estrazione di copia presso il proprio studio, comunque lo ha effettuato alla riapertura del suo ufficio dopo la chiusura estiva, già in data 4/9/2023.
Tenuto conto di quanto sopra rilevato in punto di fatto e di diritto, va ritenuto che la amministratrice non ha frapposto alcun rifiuto o ostacolo ingiustificato all'estrazione delle copie ed ha ottemperato al suo obbligo con sufficiente tempestività; laddove semmai la opposta non ha poi esercitato il suo Diritto alla visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta a termini di legge, in quanto non si è recata, sebbene invitata, presso lo studio dell'amministratrice ma ne ha preteso l'invio presso il proprio domicilio.
Quindi al momento dell'instaurazione del giudizio monitorio la domanda avanzata dall'attrice non era meritevole di accoglimento non essendo stata commessa alcuna violazione degli obblighi di legge vertenti a
5 carico della amministratrice, odierna attrice.
La opposizione va dunque accolta e va rigettata ogni domanda di consegna della documentazione oggetto di causa formulata dalla convenuta opposta.
Va poi rigettata la domanda formulata dalla convenuta di condanna della controparte al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo alla convenuta dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Infine va osservato che parte convenuta ha lamentato che fossero affermazioni sconvenienti le espressioni:
“ad ogni assemblea presenzia su delega della proprio l'Avv. Coletta” e anche “la è l'unico CP_1 CP_1 debitore del condominio” ed ha chiesto ex art. 89 c.p.c., che fossero espunte dalla narrazione eccependone l'offensività e chiedendo che fosse riconosciuta una somma risarcitoria per la lesività delle stesse nei confronti della convenuta.
Dall'esame delle stesse, non estrapolate dal contesto delle difese in punto di fatto svolte dalla attrice, va ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. con riferimento alle doglianze rese dalla stessa parte convenuta, atteso che nelle espressioni oggetto di esame non si rileva un esclusivo intento offensivo nei confronti della controparte.
Le stesse di conseguenza appaiono semmai rivolte a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni e costituiscono uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, in accordo all'insegnamento giurisprudenziale espresso in materia dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, 26/11/2013, n. 26417; Cass. civ., Sez. III, 25/06/2013, n. 15885;
Cass. civ., Sez. III, 06/12/2011, n. 26195; Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14552).
Ne consegue che va esclusa la cancellazione delle espressioni in questione e disattesa l'istanza di parte attrice sul punto, nonché rigettata la conseguente domanda risarcitoria.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese del presente giudizio e quelle della mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della convenuta ed a favore dell'attrice, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda e le stesse si liquidano come in dispositivo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n° 15503/2023 emesso in data 06/10/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 09/10/2023, per effetto della parziale consegna della documentazione oggetto della domanda monitoria.
- Accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra . Parte_1
- Rigetta ogni domanda di parte convenuta opposta sig.ra CP_1
- Condanna parte convenuta opposta sig.ra al pagamento in favore della attrice sig.ra CP_1
delle spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.350,00 per spese vive e Parte_1
€.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 9 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
7
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 39630 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMEDILE ROBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA, 49 20122 MILANO presso il difensore avv. SMEDILE
ROBERTO ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE CONVENUTO
Oggi 09/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to SMEDILE ROBERTO Parte_1
Per , l'avv.to COLETTA CARMINE CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro (collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità.
L'avv. Smedile chiede decidersi la causa e l'avv. Coletta evidenzia che la sua assistita non è più condomina e non ha più interesse alla consegna dei documenti che però in parte ancora non sono stati consegnati. L'avv.
Smedile conferma che la sig.ra non è più condomina. CP_1
I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39630/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMEDILE ROBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA, 49 20122 MILANO presso il difensore avv. SMEDILE
ROBERTO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°15503/2023 emesso in data 06/10/2023 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 09/10/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese alla udienza del 09/04/2025 e in atti del fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla signora con ricorso monitorio n°30809/2023 a CP_1 cui ha fatto seguito la emissione di decreto ingiuntivo n°15503/2023 emesso dal Tribunale di Milano per ordinare alla signora , nella sua qualità di amministratrice del Supercondominio “Le Tre Parte_1
Ville” sito in Milano alla Via Varanini 10, la consegna della seguente documentazione:
1. Verbale di assemblea del Supercondominio “Le Tre Ville”, di Via Varanini 10 del 14 giugno 2023;
2. Verbale di assemblea della Palazzina A, di Via Varanini 10 del 16.06.2023;
3. Lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del Supercondominio “Le Tre Ville” con separata indicazione
2 per ciascuna annualità di gestione;
4. Elenco condòmini morosi;
5. Eventuali atti giudiziari relativi ad azioni intraprese a carico dei condòmini morosi.
Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato e seguiva la opposizione della signora Parte_1 che chiedeva revocarsi il decreto opposto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la opposta signora chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà al CP_1 decreto opposto e il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
con condanna di controparte al risarcimento ex art.96 cpc ed ex art.89 cpc.
Il procedimento veniva assegnato a questa sezione, Giudice dr.ssa Zuffada.
All'esito della prima udienza, stante la mancata partecipazione alla stessa delle parti personalemente, la causa veniva differita allo scopo di farle presenziare alla prossima udienza.
Nelle more la causa veniva assegnata definitivamente a questo giudice, stante il trasferimento ad altra sezione di questo Tribunale del giudice precedentemente assegnatario.
All'esito della successiva udienza veniva disattesa la istanza di concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa compiutamente istruita e matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni, formulate in maniera conforme a quelle rese negli atti introduttivi di causa, e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va rilevato che parte convenuta, odierna opposta, quale proprietaria di un immobile sito nel complesso del Supercondominio “Le Tre Ville” in Milano alla Via Varanini 10, ha dedotto che:
a) con richiesta scritta del 28.06.2023, chiedeva all'amministratore di inviarle la sua corrispondenza non più a mezzo del servizio postale, bensì telematicamente all'indirizzo P.E.C. del suo legale di fiducia, espressamente specificato;
b) con pec del 06.07.2023, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., il sottoscritto procuratore chiedeva all'amministratore il rilascio della documentazione attestante: 1) lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del supercondominio “Le Tre Ville” con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
2) la lista dei condòmini morosi e le eventuali azioni giudiziarie intraprese nei confronti di questi ultimi;
c) In pari data seguiva la replica dell'amministratore, il quale chiedeva “di farmi avere tramite raccomandata A/R la delega scritta con firma in originale della Sig.ra alla quale dovrà allegare CP_1 copia della carta d'identità. Alla ricezione cartacea (…)”
d) il 12.07.2023, il procuratore di parte opposta ripeteva la richiesta di rilascio dei documenti, con
3 delega scritta in calce a proprio favore;
e) la ripetizione della richiesta restava ignorata e la attrice con raccomandata postale a/r del 24.07.2023, richiedeva per la terza volta l'invio della documentazione e in particolare: a) il verbale dell'assemblea del 14 giugno 2023 del Super-condominio “Le Tre Ville”; b) il verbale dell'assemblea del 16 giugno 2023 della
Palazzina A, ma senza alcun esito.
Conseguentemente ha chiesto con la procedura monitoria, ai sensi degli artt.1129, II comma e 1130, nn.6) e
7) c.c., la consegna dei seguenti documenti: a) il verbale di assemblea del 14.06.2023 del Super-condominio
“Le Tre Ville”; b) il verbale assembleare del 16 giugno 2023 della Palazzina A;
c) Lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del supercondominio “Le Tre Ville” con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
d) la lista dei condòmini morosi del Supercondominio “Le Tre Ville” e le eventuali azioni intraprese nei loro confronti.
Di contro la odierna attrice-opponente si difende eccependo quanto segue:
- in data 17.07.2023 la attrice opponente riscontrava l'Avv. Coletta per la opposta, rappresentandogli che, dietro presentazione di delega e di documento d'identità della sig.ra la documentazione richiesta era CP_1
a disposizione presso lo studio e che, dietro pagamento di € 0,10 centesimi l'una, potevano essere estratte le relative copie, atteso che gli originali non possono uscire dallo studio e chiedendo di volergli comunicare in quali date sarebbe stato disponibile a passare;
- con raccomandata del 24.07.2023, la sig.ra formulava un'ulteriore richiesta, ovvero l'invio: CP_1
1) del verbale dell'assemblea del 14.06.2023 del Supercondominio “Le Tre Ville”; 2) del verbale dell'assemblea del 16 giugno 2023 del Fabbricato A.
- detta raccomandata perveniva allo studio della attrice opponente durante la chiusura feriale, come consuetudine e come alla conoscenza dei condòmini ed alla riapertura dello studio al 04.09.2023, la attrice opponete provvedeva ad inviare all'Avv. Coletta per la opposta i verbali richiesti.
Ha quindi contestato che la domanda monitoria fosse pretestuosa e andasse rigettata perché il non CP_2 aveva correttamente esercitato il suo diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto di causa, atteso che già dal 17/07/2023 la documentazione richiesta in data 06/07/2023 e 12/07/2023 era stata messa a disposizione per la consultazione e per l'estrazione delle relative copie, senza che la attrice prendesse appuntamento per procedere a tali attività; mentre la documentazione ulteriore richiesta in data
24/07/2023 era stata inviata alla richiedente alla riapertura dello studio in data 04/09/2023.
Poiché è pacifico in atti ed anche provato documentalmente che il ricorso monitorio è stato depositato dalla odierna opposta in data 01/09/2023 e che in data 04/09/2023 la odierna opponente ha inviato alla opposta parte della documentazione oggetto di ingiunzione, va revocato il decreto ingiuntivo (cfr. sul punto Cass.
S.U. del 7.7.1993 n. 7448; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526), ferma rimanendo la necessità della valutazione della fondatezza della domanda al momento della decisione (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n.
3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
4 Ciò posto, è noto che, ai sensi degli artt.1129, II e VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e
1130 bis c.c., la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del;
CP_2 mentre ai sensi delle medesime norme è diritto dei condomini - nonché dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari relativamente ai soli documenti giustificativi di spesa posti a fondamento del rendiconto condominiale -, prenderne gratuitamente visione ed ottenere, previo rimborso della spesa, copia degli stessi.
E' ugualmente pacifico però che l'esercizio di tali diritti non possa essere “di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti” (Cass. n. 5443/2021 – Cass. n. 15996/2020).
Alcuna norma invece prevede che il condomino abbia diritto di richiedere all'amministratore la spedizione di copia di atti e documenti di cui lo stesso sia custode per il Condominio.
Per quanto in atti va osservato che l'amministratore odierna attrice, prima del deposito del ricorso monitorio, in data 17/07/2023, si è resa disponibile a far visionare presso il proprio studio ed a farne estrarre copia, - specificando quali fossero i costi della estrazione delle copie -, relativamente ai documenti richiestile in data 06/07/2023 e 12/07/2023 (lo stato dei pagamenti di tutti i condòmini del supercondominio “Le Tre
Ville” con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
la lista dei condòmini morosi e le eventuali azioni giudiziarie intraprese nei confronti di questi ultimi); nonché a dare appuntamento alla opposta nelle date che la stessa avesse voluto indicarle.
Mentre non risulta in atti che la opposta abbia dato seguito all'invito a recarsi presso lo studio dell'amministratrice, ed ha invece depositato il ricorso monitorio in data 1/9/2023.
Invece, per quanto attiene la documentazione ulteriore richiesta in 24.07.2023, (verbale dell'assemblea del
14.06.2023 del Supercondominio “Le Tre Ville”; verbale dell'assemblea del 16 giugno 2023 del
Fabbricato A), l'invio della stessa alla convenuta presso il suo procuratore non costituisce un diritto del condomino, ma, semmai, un gesto collaborativo della amministratrice, atteso che pur non essendovi obbligata ma dovendo solo consentirne la visione ed estrazione di copia presso il proprio studio, comunque lo ha effettuato alla riapertura del suo ufficio dopo la chiusura estiva, già in data 4/9/2023.
Tenuto conto di quanto sopra rilevato in punto di fatto e di diritto, va ritenuto che la amministratrice non ha frapposto alcun rifiuto o ostacolo ingiustificato all'estrazione delle copie ed ha ottemperato al suo obbligo con sufficiente tempestività; laddove semmai la opposta non ha poi esercitato il suo Diritto alla visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta a termini di legge, in quanto non si è recata, sebbene invitata, presso lo studio dell'amministratrice ma ne ha preteso l'invio presso il proprio domicilio.
Quindi al momento dell'instaurazione del giudizio monitorio la domanda avanzata dall'attrice non era meritevole di accoglimento non essendo stata commessa alcuna violazione degli obblighi di legge vertenti a
5 carico della amministratrice, odierna attrice.
La opposizione va dunque accolta e va rigettata ogni domanda di consegna della documentazione oggetto di causa formulata dalla convenuta opposta.
Va poi rigettata la domanda formulata dalla convenuta di condanna della controparte al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo alla convenuta dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Infine va osservato che parte convenuta ha lamentato che fossero affermazioni sconvenienti le espressioni:
“ad ogni assemblea presenzia su delega della proprio l'Avv. Coletta” e anche “la è l'unico CP_1 CP_1 debitore del condominio” ed ha chiesto ex art. 89 c.p.c., che fossero espunte dalla narrazione eccependone l'offensività e chiedendo che fosse riconosciuta una somma risarcitoria per la lesività delle stesse nei confronti della convenuta.
Dall'esame delle stesse, non estrapolate dal contesto delle difese in punto di fatto svolte dalla attrice, va ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. con riferimento alle doglianze rese dalla stessa parte convenuta, atteso che nelle espressioni oggetto di esame non si rileva un esclusivo intento offensivo nei confronti della controparte.
Le stesse di conseguenza appaiono semmai rivolte a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni e costituiscono uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, in accordo all'insegnamento giurisprudenziale espresso in materia dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, 26/11/2013, n. 26417; Cass. civ., Sez. III, 25/06/2013, n. 15885;
Cass. civ., Sez. III, 06/12/2011, n. 26195; Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14552).
Ne consegue che va esclusa la cancellazione delle espressioni in questione e disattesa l'istanza di parte attrice sul punto, nonché rigettata la conseguente domanda risarcitoria.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese del presente giudizio e quelle della mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della convenuta ed a favore dell'attrice, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda e le stesse si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n° 15503/2023 emesso in data 06/10/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 09/10/2023, per effetto della parziale consegna della documentazione oggetto della domanda monitoria.
- Accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra . Parte_1
- Rigetta ogni domanda di parte convenuta opposta sig.ra CP_1
- Condanna parte convenuta opposta sig.ra al pagamento in favore della attrice sig.ra CP_1
delle spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.350,00 per spese vive e Parte_1
€.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 9 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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