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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/09/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8710/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SARACINO FRANCESCO, come da Parte_1 procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. LEONE FABIOLA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.11.2024, la ricorrente chiedeva: …a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 26.12.022 con il quale si chiede la restituzione della somma di €
CP_1 8.837,13, erogata in più dall' per il periodo che va da febbraio 2020 – gennaio 2023 e del
CP_1 provvedimento dell' 08.06.2023 con il quale si chiede la restituzione della somma di €
CP_1 5.101,51, erogata in più dall' per il periodo che va dal 01.03.2022 al 30.06.2023; b) per
CP_1 CP_ l'effetto ordinare all' la restituzione delle somme illegittimamente trattenute...”. Deduceva la ricorrente che le motivazioni addotte dall' nelle note oggetto di causa fossero
CP_1 generiche e prive di fondamento;
che invero la richiesta di restituzione dell' era priva di
CP_1 motivazione;
che in ogni caso le somme arretrate erano state riscosse in buona fede e dunque erano irripetibili. L' resisteva in giudizio.
CP_1 ******* La domanda è infondata. Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'indebito, la cui evidenza rinviene nella comunicazione di cui in narrativa. Va effettuata una corretta ricostruzione della fattispecie, come dedotto ed argomentato dalla dofesa dell' . CP_1 Il provvedimento del 26/12/2022 contestato è l'esito di una ricostituzione d'ufficio, relativa alla prestazione INVCIV con chiave 044-090107773586, in occasione dell'acquisizione al sistema dei redditi comunicati per l'anno 2020. La comunicazione del relativo mod. TE08 risulta avvenuta con racc. a.r. n. 664811465257, spedita il 07/02/2023 e ricevuta il 10/02/2023. La suddetta prestazione INVCIV era in quel momento rappresentata dalla pensione di inabilità civile per invalidi totali, che era stata riconosciuta con provvedimento del 09/04/2020 e decorrenza dal 01/02/2020 (v. mod. TE08, comunicato per Posta Ordinaria), sulla scorta del verbale sanitario del 27/02/2020. All'atto di tale prima liquidazione, erano stati acquisiti al sistema i redditi della titolare e del coniuge;
così come dalla stessa dichiarati nel mod. AP70, trasmesso telematicamente ai fini dell'accoglimento della pratica. Più precisamente, si trattava di redditi per “Altri immobili (terreni e fabbricati)”, che per la titolare ammontavano a € 1.406,00, per il coniuge a € 4.456,00. In conseguenza della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale e di quanto disposto dall'art. 15, D.L. 104/2020, la maggiorazione sociale cd. “incremento al milione” veniva riconosciuta anche agli assistiti di età inferiore ai 60 anni: quindi la prestazione INVCIV sopra indicata (come in tutti i casi similari) veniva ex lege ricalcolata per verificare la effettiva spettanza di tale voce accessoria. Tale ricalcolo è stato eseguito utilizzando i parametri reddituali che in quel momento risultavano acquisiti al sistema, ossia, nella fattispecie, i redditi dichiarati dall'assistita nel mod. AP70. Ebbene, per effetto di tale ricalcolo, è stata riconosciuta la maggiorazione sociale ex art. 38. L. 448/2001, sia pure in misura parziale, nella misura che è risultata ammissibile e compatibile con i suddetti redditi. Anche nei mesi e negli anni successivi la prestazione è stata corrisposta sulla scorta di tale nuovo assetto, con minime variazioni legati a piccoli conguagli e a rivalutazioni, finché non si è giunti alla contestata ricostituzione a debito del 26/12/2022. In tale occasione, come detto, il sistema aveva prelevato il contenuto della dichiarazione reddituale per l'anno 2020, Mod. UNICO PF2021, che risulta essere stata trasmessa in data 08/10/2021 dall'assistita all' e da quest'ultima liquidata in data 05/04/2022. Controparte_2 Premesso che l'art. 13 comma 2 della legge 412/1991 non si applica al caso di specie vertendosi in materia di prestazione assistenziale e non previdenziale, in ogni caso, il ricalcolo operato dall' risulta dunque senz'altro tempestivo, essendo stato effettuato comunque in conformità CP_3 di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991. Nel merito, l' ha fatto affidamento sulla dichiarazione contenuta nel modello AP70. CP_3 Invece, dall'esame della dichiarazione reddituale, l' ha potuto per la prima volta prendere CP_3 atto non solo di come i redditi da terreni e fabbricati per l'anno 2020 ammontassero a € 1.455,00 (e non già a € 1.406,00, come dichiarato nel mod. AP70 dall'assistita), ma soprattutto della circostanza che l'assistita avesse posseduto redditi da lavoro dipendente per € 5.023,00 (che erano stati del tutto sottaciuti nel mod. AP70). Ne è conseguito, appunto, il superamento del limite reddituale per la maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001, sia per l'anno 2022, sia per quelli successivi, sul presupposto della continuità dei redditi acquisiti. In effetti, anche dalle dichiarazioni fiscali per gli anni successivi, i maggiori redditi sopra indicati si sono ripetuti anche per il 2021 e il 2022, cosicché si può affermare, anche “a posteriori”, che la ricostituzione del 26/12/2022 sia stata operata correttamente e che l'indebito di € 8.837,13 sia effettivamente dovuto. Nel caso di specie allora non è assolutamente invocabile al buona fede alla luce della dichiarazione non veritiera di cui al modello AP70, che piuttosto ha indotto in errore l' . CP_3 Diversa è la vicenda che ha portato all'adozione del “provvedimento del 08/06/2023”, indicato in ricorso, il quale è stato successivamente adottato all'esito di una “Ricostituzione per cambio di fascia INVCIV”. Detta ricostituzione è stata effettuata al fine di dare esecuzione al verbale sanitario di revisione del 08/02/2022, che aveva modificato la valutazione medico legale, ridimensionandola a invalida parziale all'80% (si allega verbale, notificato per racc. che risulta regolarmente ricevuta il 24/02/2022, pure allegata). Ne è conseguita la revoca dell'intera prestazione INVCIV, in quanto l'assetto reddituale acquisito al sistema, se fino ad allora era stato compatibile con i limiti reddituali per la pensione di inabilità civile (sia pure ormai solo nel suo “importo base”, senza maggiorazioni), con il passaggio alla invalidità parziale e all'astratta sussistenza del requisito sanitario per il solo assegno mensile di assistenza, ha comportato il superamento dei relativi limiti reddituali e la conseguente eliminazione della prestazione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla definizione del verbale di revisione, ossia dal 01/03/2022. Dunque, l'indebito di € 5.101,51 corrisponde ai ratei di prestazione INVCIV percepiti dall'assistita dal 01/03/2022 al 30/06/2023, come chiaramente indicato nelle tabelle presenti nel mod. TE08 del 08/06/2023. In questo caso, non pare nemmeno astrattamente invocabile la (peraltro comunque infondata) irripetibilità della prestazione assistenziale, in quanto l'indebito non è esclusiva conseguenza dell'acquisizione dei dati reddituali, discendendo piuttosto in via del tutto principale dalla perdita del requisito sanitario (passaggio dallo status di invalido civile totale a quello di invalido parziale), circostanza pacificamente nota alla ricorrente. La legittimità dell'agire dell' trova ulteriore conferma nel più recente orientamento della CP_3 Cassazione:”L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita CP_1 subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una qualunque delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c..” (così Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10337). Ne consegue che resta più che giustificata la richiesta di ripetizione dell'indebito adottata e pertanto appare corretta la condotta dell' . CP_3 Peraltro, l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non grava sull' , ma CP_1 sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. La piena conoscenza in capo al ricorrente dell'indebito è pertanto indubbia. Il ricorso va allora rigettato. La peculiarità del thema decidendum giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani – Giudice monocratico del lavoro Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 19/11/2024, nei confronti di , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Trani, il 11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore