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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015 294
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 294/2015 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Vincenza Pirracchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Palagonia Via bellini n. 18, giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore Ing.
[...] CP_2
, con sede in Via Magrì Traversa S. Giuseppe La Rena n. 10/A, rappresentato e difeso
[...] CP_1 dal funzionario Dott. Leonforte Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio, giusta delega in atti;
-RESISTENTE OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione
All'udienza del 22.01.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova richieste, già rigettati con ordinanza del 25.01.2019 e confermata in pari data.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione, regolarmente depositato in data 07.03.2015,
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01/2015 del 20.01.2015, Parte_1 notificata il 07.02.2015 emessa dall' Controparte_3
, con la quale l'Amministrazione aveva ingiunto alla
[...] Controparte_4
ricorrente, in concorso con , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
– quest'ultimi in qualità di proprietari dei terreni – la sanzione di euro 20.740,00 nonché la sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo di 10 anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione di cava in tutto il territorio della regione , per l'esercizio della cava abusiva di tufo vulcanico CP_1
sita in Contrada Cavoni del Comune di Palagonia.
Le ragioni a sostegno dell'opposizione, così come esposte nell'atto introduttivo da parte ricorrente, possono essere di seguito sinteticamente riassunte.
A fondamento della propria opposizione, la ricorrente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza opposta, eccepiva la tardività della notifica dell'atto impugnato avvenuta a distanza di oltre un anno dall'accertamento e a distanza di ben nove mesi dall'audizione della ricorrente avvenuta in data 03.03.2014 e, perciò, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990. Contestava, altresì, il fatto che l'ordinanza impugnata non prendeva in considerazione le difese e i rilievi proposti dalla ricorrente in sede di memorie difensive depositate e di audizione della stessa, e tale circostanza avrebbe pregiudicato così la legittimità e validità della sanzione irrogata.
Nel merito, invece, si dichiarava comunque estranea all'attività estrattiva abusiva Parte_1
contestata -commessa piuttosto da altri - per non aver mai svolto attività estrattiva nel terreno e sito diverso da quello oggetto di autorizzazione. Le contestazioni sollevate in seno al processo verbale redatto il 22.11.2013, si basavano sul ritrovamento, in zona prospicente all'area interessata dallo scavo ritenuto abusivo, di alcuni mezzi di proprietà della ricorrente, i quali non svolgevano alcuna attività, nonché sulla presenza dei sigg. e . Al momento Persona_1 Controparte_9 dell'accesso ispettivo, tali mezzi non erano funzionanti ed erano stati posizionati nel predetto spiazzo per essere riparati, come confermato dalla presenza suoi luoghi del sig. , quale Persona_1
esercente attività di meccanico tenuto a provvedere alle dovute riparazioni.
In assenza di elementi probatori idonei ad accertare una responsabilità in capo alla ricorrente, per non essere proprietaria dei terreni in questione, per non aver effettuato alcun utilizzo degli stessi, nonché per essere stato addebitato ad altro soggetto quanto contestato alla ricorrente - segnatamente in capo al sig. dichiaratosi responsabile dell'attività di estrazione perpetrata nell'area Controparte_10
2 non autorizzata oggetto di contestazione (cfr. allegato 7) e nei confronti del quale era stato elevato processo verbale di infrazione n. 06/14 del 09.07.2014 (cfr. allegato 8), in solido con CP_5
, , - quali proprietari dei terreni –, il
[...] Controparte_11 CP_7 CP_8
provvedimento impugnato sarebbe illegittimo. Da ultimo, la sig.ra contestava Parte_1
l'applicazione della sanzione accessoria per le medesime ragioni.
La ricorrente, in conclusione, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e chiedeva la revoca,
l'annullamento e comunque l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
In data 09.04.2015, si costituiva l' CP_1 Controparte_1
– , depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla
[...] Controparte_1 documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di ogni fondamento.
All'udienza del 14.05.2015, parte ricorrente contestava la tardività della costituzione dell'Amministrazione, sostenendo che era avvenuta oltre il termine di dieci giorni dall'udienza e senza alcuna preventiva comunicazione a controparte, e l'insussistenza in capo alla stessa di una responsabilità in concorso per l'infrazione sollevata.
Con ordinanza dell'11.12.2015 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata per non essere le argomentazioni difensive offerte dalla ricorrente supportate da concrete allegazioni idonee a giustificare una concessione in tal senso.
Con successiva ordinanza del 25.01.2019, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 22.01.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova richieste, già rigettati con ordinanza del 25.01.2019 e confermata in pari data, la causa è stata trattenuta per la decisione.
§
Preliminarmente, occorre evidenziare, anche in questa sede, che non sussistono i presupposti per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente, richiamando per l'appunto quanto già disposto in seno all'ordinanza del 25.01.2019, già confermata da codesto decidente.
Procedendo ad esaminare la contestazione, sollevata dalla ricorrente in sede di prima udienza, in ordine alla presunta tardiva costituzione dell'Amministrazione è d'uopo precisare che, sul piano processuale, l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 sancisce che “le controversie previste dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”, al successivo comma 8 prevede che “con il decreto di cui
3 all'art. 415, comma 2, c.p.c., il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza”.
Il richiamo effettuato al rito del lavoro – contenuto nel primo comma in via generale – determina l'applicabilità dell'art. 416 c.p.c. secondo cui la costituzione dell'amministrazione convenuta deve avvenire con deposito di memoria “almeno dieci giorni prima dell'udienza”, memoria nella quale
“devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione si è regolarmente costituita depositando il proprio fascicolo di parte presso la cancelleria in data 09.04.2015, quindi molto prima rispetto al termine alla stessa assegnato e previsto dalla normativa, non ravvisandosi, pertanto, alcuna irregolarità e/o tardività della costituzione stessa.
Per ciò che attiene all'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine, invece, alla ritenuta tardiva notifica dell'ordinanza opposta per asserita violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sul punto occorre richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo le quali “la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (Cass. SS.UU. n. 9591/2006).
È stata, dunque, esclusa l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 241/90 ai procedimenti sanzionatori in virtù del rapporto di specialità tra le norme generali sul procedimento amministrativo e le disposizioni contenute nella legge n. 689/81, né tantomeno il termine di cui all'art. 2 della legge n.
241/90 può essere applicato alla singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto “in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non
4 dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”
(Cass. SS. UU. n. 8392/2018).
È stato, altresì, ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che “in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/81, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'art. 28 della stessa legge n. 689/81, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa”. Su tale termine “non incidono i fatti endoprocedimentali ed, in particolare, nel caso specifico, la richiesta di audizione e la relativa convocazione dell'interessato, per la particolarità della legge, non hanno effetto interruttivo dei termini entro i quali deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione” (Cass. SS. UU. n. 8392/2018).
Nel caso di specie, il termine quinquennale per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione opposta non risulta decorso, di conseguenza, la notifica della stessa è regolare.
Irrilevanti e prive di pregio sono le contestazioni in merito alla presunta mancata considerazione delle difese e dei rilievi proposti dalla ricorrente, in sede di deposito di memorie difensive e di audizione della stessa, prima dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. Civ. Sez. II, n. 12503/2018).
Da un'attenta analisi e lettura dell'ordinanza opposta, emerge chiaramente che le deduzioni difensive della ricorrente, avanzate in sede amministrativa, sono state oggetto di esame da parte dell'Amministrazione, la quale ha adeguatamente motivato di non condividerle ritenendole infondate sulla base degli elementi raccolti durante l'attività di accertamento eseguita.
Passando al merito della controversia, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa di cui alla L.R. n. 127/1980 recante le
“Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilascio e lo
5 sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della ”, per essere stati svolti Controparte_1 lavori di cava abusiva di tufo vulcanico in c.da “Cavoni” ricadente in parte nel territorio del Comune di Mineo ed in parte in quello di Palagonia al foglio mappa n. 17, partt. nn. 381-382-290-384-383-
560-285-438-284 non rientranti fra i casi previsti dall'art. 1, comma 3 della legge regionale, di natura abusiva poiché privi dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 9 della medesima legge.
Pertanto, è stato ingiunto alla sig.ra , quale titolare della ditta individuale “La Rosa di Parte_1
Sipala Salvina” e, in solido, a , e Controparte_5 Controparte_11 CP_7 [...]
quali proprietari dei terreni in questione, di pagare la complessiva somma di euro 20.740,00 CP_8 per la violazione commessa, oltre all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 29 comma
3 della L.R. n. 127/1980 “esclusione per un periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione”.
Nei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del provvedimento opposto e cioè quelli relativi all'inosservanza delle disposizioni normative ritenute violate.
Infatti, l'amministrazione seppur rivesta la veste formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice e, pertanto, grava sulla stessa l'onere probatorio di avvalorare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa creditoria.
Tale onere trova conferma, appunto, nel dovere dell'amministrazione di depositare ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 – nel termine di dieci giorni prima dell'udienza – “la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”, cioè tutta la documentazione posta a sostegno della pretesa sanzionatoria.
Parte opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito e, nel caso in cui quest'ultima dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria di controparte, sarà tenuta a fornire la prova di quanto sollevato.
Nel caso in questione, i documenti depositati dalla Controparte_1 Controparte_1 in sede di costituzione sono atti direttamente connessi con l'atto impugnato, ne va in tale sede riconosciuta la loro validità, e consentono al giudice e alla parte opponente di avere una più ampia conoscenza di tutto ciò che è stato accertato e valutato dall'amministrazione prima di emettere l'atto sanzionatorio.
Dall'analisi della documentazione depositata dalle parti si evince l'iter amministrativo seguito dall'amministrazione e le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e, pertanto, si evidenzia quanto segue:
6 - con provvedimento n. 07/10 del 14.12.2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R.S. n. 127/80, la ditta La Rosa di Sipala Salvina subentrava alla ditta individuale , nella titolarità CP_12 dell'esercizio della cava di tufo vulcanico denominata “Cavoni – La Rosa” già ” Parte_2 sita in c.da Cavoni agro Palagonia sui terreni distinti al NCT del predetto comune al foglio mappa n. 17, partt. 293-294-292.
- con rapporto n. 104 del 22.11.2013, la
[...]
provvedeva a dar atto Controparte_1 dell'attività svolta in ordine agli accertamenti di cui al decreto prefettizio n. 6636 del
18.11.2013, esperiti in data 19.11.2013 presso la cava di tufo vulcanico denominata “Cavoni
– La Rosa” sita in c.da Cavoni agro Palagonia esercitata dalla ditta individuale La Rosa di
Sipala Salvina.
Nel corso dello svolgimento delle operazioni preliminari, è stato rilevato:
1. l'esistenza di un'altra area ad una distanza di circa 300 metri dalla cava autorizzata oggetto di controlli, ove sono stati rinvenuti degli scavi finalizzati all'estrazione del tufo vulcanico senza la preventiva autorizzazione del;
2. il ritrovamento di mezzi, meglio indicati Controparte_1 in atti, di proprietà della ricorrente, nonché la presenza di , quale meccanico Persona_1 non alle dipendenze di , e , quale dipendente della ricorrente Parte_1 Controparte_9 con la qualifica di escavatorista;
3. l'attività estrattiva in questione aveva interessato un modesto rilievo collinare, caratterizzato dal metodo cd. a “gradoni multipli” con realizzazione di platee orizzontali. Il giacimento in questione era suddiviso su due livelli: il primo con formazione di un'unica platea con fronte alto in media circa 8 metri, lunga circa 150 e larga circa 30 m;
il secondo detto piazzale di cava, più basso di circa 15 metri con una estensione di circa 8000 mq. Al centro del piazzale è stata trovata una porzione di giacimento in modo da fungere presumibilmente da schermatura per l'esecuzione dei lavori abusivi. Sono state riscontrate, altresì, evidenti tracce di recentissima attività estrattiva sparse per tutti il cantiere, con un'asportazione di materiale stimato approssimativamente per 160.000 mc;
4. l'area interessata dagli scavi abusivi ricade catastalmente all'interno del foglio 17 NCT Palagonia partt. nn. 381-382-290-384-383-560-285-438-284, ma territorialmente interessa una parte del territorio del Comune di Mineo all'interno di un'area sottoposta al vincolo archeologico ed una parte del territorio del Comune di Palagonia.; 5. l'acquisizione dei nominativi dei proprietari dei terreni in questione presso la conservatoria dei registri immobiliari di , CP_1
a cura della DIA;
6. contestualmente al sopralluogo, è stato disposto il sequestro preventivo dell'area in questione, con successivo sgombero dei mezzi rinvenuti sui luoghi su disposizione del pubblico ministero dott.ssa ;
7. l'esistenza di altra area ricadente catastalmente Parte_3
7 nel territorio del Comune di Palagonia e censita al foglio di mappa n. 17, partt. nn. 279-280-
508, ma territorialmente ricadente per una minima parte nel territorio del Comune di
Palagonia e in parte in quello di Mineo, sottoposta al vincolo archeologico e interessata da scavi finalizzati all'estrazione di tufo vulcanico. Nella predetta area è stata constatata la presenza di “due carcasse di auto abbandonate, un apripista e un escavatore apparentemente non funzionanti, oltre a diversi contenitori e scarti di lavorazione sparsi sul piazzale.
Sull'unico gradone realizzato sul versante collinare antistante l'ingresso si trovava un escavatore cingolato munito di benna apparentemente in buono stato di conservazione e da una attenta visione dei luoghi sembrerebbe che una porzione di detto versante sia stata interessata da lavori di estrazione non di epoca recente”. Anche la predetta area era stata oggetto di sequestro;
8. infine, i controlli nell'area di cava autorizzata avevano dato esito positivo;
- con processo verbale di infrazione a carico della ricorrente n. 07/13 del 22.11.2013 (cfr. allegato 2), in solido a carico dei proprietari dei terreni ancora ignori, è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 9 della L.R.S. n. 127/1980 con quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
- con processo verbale di infrazione n. 01/14 del 04.03.2014 (cfr. allegato 3) emesso a carico di
, , , , Controparte_13 Controparte_5 Controparte_11 CP_7 CP_14
e , nella qualità di proprietari dei terreni come specificati CP_8 Controparte_15 nel verbale, tutti chiamati in solido con , quale responsabile dell'attività di cava Parte_1 abusiva, è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 9 della L.R.S. n. 127/1980;
- con memoria difensiva prot. n. 13 del 03.01.2014, (cfr. allegato 4) riferiva di Parte_1 non aver esercitato attività estrattiva in terreno o sito diverso da quello oggetto di autorizzazione, contestando quanto alla stessa sollevato in seno al verbale di infrazione n.
07/13 del 22.11.2013;
- in data 03.03.2014, presso i locali del di , si procedeva Controparte_1 CP_1 all'audizione della ricorrente, la quale depositava dichiarazione scritta rilasciata da Per_1
avente il seguente contenuto: “il giorno 18 novembre 2013 mi recavo in Palagonia
[...] per ivi provvedere alla riparazione di un Caterpillar D9G e di un Caterpillar D8H che, come mi era stato riferito al momento della richiesta del mio intervento, presentavano problemi di funzionamento. Poiché i mezzi stessi erano posti lungo la strada che delimita tale cava ed era necessario sgomberare la strada stessa per consentire il passaggio di altre vetture ed era necessario disporre di più ampio piazzale pianeggiante vicino alla casa stessa. L'attività di riparazione viene da me svolta in assoluta autonomia, con i mezzi e strumenti di mia
8 proprietà, secondo i tempi e modalità da me determinate e con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione con il committente” (cfr. allegato 5);
- con memoria difensiva del 01.04.2014 (cfr. allegato 6 di parte ricorrente), – CP_7 proprietario del fondo di cui alla part. 384 – dichiarava di non aver mai avuto il possesso del terreno indicato per essere stato concesso in comodato dal proprio padre al sig. e, CP_10 successivamente, al figlio di questo , e di non aver mai autorizzato alcuna Controparte_10 attività di escavazione. Alla presente memoria veniva allegata dichiarazione sostitutiva di del 04.01.2014, il quale dichiarava “di aver provveduto alla escavazione Controparte_10 di materiale di un sito esistente in territorio di Palagonia e Mineo c.da Cavoni insistente sui terreni distinti l catasto al foglio 17, partt. 381-382-290-384-383-560-285-438-284, ricevuti dal padre continuando l'attività già iniziata in epoca remota dallo stesso fin dagli anni '80”
(cfr. allegato 7 di parte ricorrente)
- con processo verbale di infrazione n. 06/2014 del 09.07.2014 (cfr. allegato 8 di parte ricorrente) emesso a carico di , quale esercente della cava abusiva di tufo Controparte_10 vulcanico sita in c.da Cavoni, e di , Controparte_16 Controparte_11 CP_7
e , in solido, nella qualità di proprietari dei terreni come specificati nel verbale, CP_8
è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 9 della L.R.S. n. 127/1980 con quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Nel predetto verbale veniva dato atto che, a seguito della dichiarazione resa dal sig. il 29.04.2014, in sede di convocazione Controparte_10 presso l'ufficio del distretto minerario, il soggetto in questione risultava essere il proprietario dell'escavatore cingolato mod. Caterpillar 215 matr. 4HG02117 rinvenuto nel corso degli accertamenti con Gruppo Interforze in data 19.11.2013 nell'area adiacente a quella in cui è stata accertata l'attività di cava abusiva in argomento e che sui terreni in argomento affermava
“mi sono limitato a estrarre solo terra vegetale superficiale poi rivenduta: nessuna informazione sono in grado di fornire in merito ad estrazione di tufo vulcanico nell'ultimo quinquennio non posso dire chi sia stato”.
- in data 15.10.2014 , quale obbligata in solido, provvedeva al pagamento Controparte_11 della somma di euro 6.986,00 a titolo di ammenda relativamente al processo verbale n. 06/14;
- in data 20.01.2015 veniva emessa l'ordinanza ingiunzione opposta, in seno alla quale sono state ritenute infondate le deduzioni addotte dalla sig.ra con gli scritti difensivi Parte_1
“tenuto conto che in occasione del sopralluogo del 19.11.2013 esperito da un funzionario di questo Ufficio sono stati accertati tracce di recentissima attività estrattiva sparse su tutto il cantiere con un'asportazione di tufo vulcanico valutato in circa 160.000 mc”, altresì sono state ritenute “inconducenti le dichiarazioni del sig. , per l'accoglimento degli CP_17
9 scritti difensivi prodotti dal contravvenuto, atteso che gli spazi della cava autorizzati sono sufficientemente ampi per manutentare i mezzi meccanici”;
- infine, con provvedimento n. 02/15 del 23.01.2015, veniva disposta a carico del sig.
l'applicazione della sanzione accessoria relativa all'esclusione per un Controparte_10 periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione di cave in tutto il territorio della . Controparte_1
Alla luce di quanto emerso dalla documentazione prodotta e della mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in ordine a quanto svolto ed accertato da parte degli ufficiali di P.G. appartenenti all'amministrazione, nel presente giudizio non risultano sufficientemente supportate le argomentazioni e difese poste alla base dell'opposizione, in particolare con riferimento all'attività estrattiva “abusiva” finalizzata all'estrazione del tufo vulcanico sui fondi siti in c.da Cavoni, al ritrovamento in un'altra area distante circa 300 mt dall'area di cava autorizzata dei mezzi indicati nel rapporto n. 104 del 22.11.2013, di proprietà della ricorrente, sulla mancata contestazione del quantitativo di tubo vulcanico pari a mc 160.000 (stimato in base alle dimensioni della cava indicate in atti), sulla mancata contestazione su quanto accertato dall'amministrazione in merito all'ampiezza degli spazi della cava autorizzata ritenuti “sufficientemente ampi per manutentare i mezzi meccanici” di proprietà della sig.ra . Parte_1
Vero è che il giudice può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (cass. Civ. Sez. I, n. 17392/2015); ma le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con queste non hanno efficacia probatoria nel giudizio se non sono convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge. Tali dichiarazioni possono assumere valore di semplice indizio e la loro utilizzazione non costituisce un obbligo per il giudizio ma una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. Cvi. Sez. II, ord. 24976/2017).
Tra l'altro, le dichiarazioni scritte devono essere rese nei modi stabiliti dall'art. 103 bis disp. att.
c.p.c., non avendo alcuna rilevanza probatoria quelle rese stragiudizialmente da terzi, rivestendo così semplici atti di parte.
Deve rilevarsi, altresì, che il verbale redatto da un'autorità è un atto pubblico in grado di attestare con natura di fonte privilegiata ciò che è accaduto alla presenza degli agenti verbalizzanti e la veridicità delle dichiarazioni delle parti ove riportate.
10 Il valore probatorio privilegiato – superabile solo con lo strumento della querela di falso – riguarda in modo esclusivo il contenuto di ciò che si attesta essere avvenuto alla presenza dei pubblici ufficiali,
e non anche alle valutazioni o conclusioni fattuali frutto di personale ricostruzione dei verbalizzanti.
Sul punto si richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono state attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a causa accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. SS. UU. n. 17355/2009; Cass. Civ. Sez. II, n. 3705/2013).
Non assumono rilievo le circostanze evidenziate dall'opponente in ordine al mancato svolgimento di attività estrattiva al momento dell'accesso ispettivo, di non essere proprietaria di alcun dei fondi oggetto di contestazione, del non funzionamento dei mezzi ritrovati nei predetti fondi e del fatto che l'attività estrattiva sia stata eseguita dal sig. , come da dichiarazione rese da Controparte_10 quest'ultimo, poiché non costituiscono elementi idonei ad escludere a priori lo svolgimento di attività estrattiva non autorizzata anche da parte dell'opponente.
Non potendosi dubitare che quanto contenuto nei verbali redatti dagli Ufficiali di P.G. appartenenti all'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'attività estrattiva abusiva rilevata in data
19.11.2013, faccia prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., in assenza di elementi idonei atti a mettere in discussione quanto oggettivamente emerso in sede di ispezione e documentato in atti dall'amministrazione nonché a confutare la tesi dell'opponente, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio e del rigetto dell'opposizione, trova applicazione il generale principio della soccombenza per la regolamentazione delle spese di lite, tenuto anche conto del fatto che “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa.”(cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza 30729 del 2022)
L'opponente dovrà rifondere, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., a favore di parte opposta costituita le spese di lite del presente giudizio, liquidate in considerazione del valore della causa,
11 dell'attività processuale effettivamente svolta (di fatto solo studio e di trattazione per la partecipazione alle prime udienze), previa riduzione ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., nell'importo complessivo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio a favore dell'amministrazione resistente che si liquidano in complessivi euro 1.040,00.
Si comunichi.
Caltagirone, 6.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 294/2015 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Vincenza Pirracchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Palagonia Via bellini n. 18, giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore Ing.
[...] CP_2
, con sede in Via Magrì Traversa S. Giuseppe La Rena n. 10/A, rappresentato e difeso
[...] CP_1 dal funzionario Dott. Leonforte Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio, giusta delega in atti;
-RESISTENTE OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione
All'udienza del 22.01.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova richieste, già rigettati con ordinanza del 25.01.2019 e confermata in pari data.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione, regolarmente depositato in data 07.03.2015,
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01/2015 del 20.01.2015, Parte_1 notificata il 07.02.2015 emessa dall' Controparte_3
, con la quale l'Amministrazione aveva ingiunto alla
[...] Controparte_4
ricorrente, in concorso con , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
– quest'ultimi in qualità di proprietari dei terreni – la sanzione di euro 20.740,00 nonché la sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo di 10 anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione di cava in tutto il territorio della regione , per l'esercizio della cava abusiva di tufo vulcanico CP_1
sita in Contrada Cavoni del Comune di Palagonia.
Le ragioni a sostegno dell'opposizione, così come esposte nell'atto introduttivo da parte ricorrente, possono essere di seguito sinteticamente riassunte.
A fondamento della propria opposizione, la ricorrente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza opposta, eccepiva la tardività della notifica dell'atto impugnato avvenuta a distanza di oltre un anno dall'accertamento e a distanza di ben nove mesi dall'audizione della ricorrente avvenuta in data 03.03.2014 e, perciò, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990. Contestava, altresì, il fatto che l'ordinanza impugnata non prendeva in considerazione le difese e i rilievi proposti dalla ricorrente in sede di memorie difensive depositate e di audizione della stessa, e tale circostanza avrebbe pregiudicato così la legittimità e validità della sanzione irrogata.
Nel merito, invece, si dichiarava comunque estranea all'attività estrattiva abusiva Parte_1
contestata -commessa piuttosto da altri - per non aver mai svolto attività estrattiva nel terreno e sito diverso da quello oggetto di autorizzazione. Le contestazioni sollevate in seno al processo verbale redatto il 22.11.2013, si basavano sul ritrovamento, in zona prospicente all'area interessata dallo scavo ritenuto abusivo, di alcuni mezzi di proprietà della ricorrente, i quali non svolgevano alcuna attività, nonché sulla presenza dei sigg. e . Al momento Persona_1 Controparte_9 dell'accesso ispettivo, tali mezzi non erano funzionanti ed erano stati posizionati nel predetto spiazzo per essere riparati, come confermato dalla presenza suoi luoghi del sig. , quale Persona_1
esercente attività di meccanico tenuto a provvedere alle dovute riparazioni.
In assenza di elementi probatori idonei ad accertare una responsabilità in capo alla ricorrente, per non essere proprietaria dei terreni in questione, per non aver effettuato alcun utilizzo degli stessi, nonché per essere stato addebitato ad altro soggetto quanto contestato alla ricorrente - segnatamente in capo al sig. dichiaratosi responsabile dell'attività di estrazione perpetrata nell'area Controparte_10
2 non autorizzata oggetto di contestazione (cfr. allegato 7) e nei confronti del quale era stato elevato processo verbale di infrazione n. 06/14 del 09.07.2014 (cfr. allegato 8), in solido con CP_5
, , - quali proprietari dei terreni –, il
[...] Controparte_11 CP_7 CP_8
provvedimento impugnato sarebbe illegittimo. Da ultimo, la sig.ra contestava Parte_1
l'applicazione della sanzione accessoria per le medesime ragioni.
La ricorrente, in conclusione, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e chiedeva la revoca,
l'annullamento e comunque l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
In data 09.04.2015, si costituiva l' CP_1 Controparte_1
– , depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla
[...] Controparte_1 documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di ogni fondamento.
All'udienza del 14.05.2015, parte ricorrente contestava la tardività della costituzione dell'Amministrazione, sostenendo che era avvenuta oltre il termine di dieci giorni dall'udienza e senza alcuna preventiva comunicazione a controparte, e l'insussistenza in capo alla stessa di una responsabilità in concorso per l'infrazione sollevata.
Con ordinanza dell'11.12.2015 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata per non essere le argomentazioni difensive offerte dalla ricorrente supportate da concrete allegazioni idonee a giustificare una concessione in tal senso.
Con successiva ordinanza del 25.01.2019, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 22.01.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova richieste, già rigettati con ordinanza del 25.01.2019 e confermata in pari data, la causa è stata trattenuta per la decisione.
§
Preliminarmente, occorre evidenziare, anche in questa sede, che non sussistono i presupposti per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente, richiamando per l'appunto quanto già disposto in seno all'ordinanza del 25.01.2019, già confermata da codesto decidente.
Procedendo ad esaminare la contestazione, sollevata dalla ricorrente in sede di prima udienza, in ordine alla presunta tardiva costituzione dell'Amministrazione è d'uopo precisare che, sul piano processuale, l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 sancisce che “le controversie previste dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”, al successivo comma 8 prevede che “con il decreto di cui
3 all'art. 415, comma 2, c.p.c., il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza”.
Il richiamo effettuato al rito del lavoro – contenuto nel primo comma in via generale – determina l'applicabilità dell'art. 416 c.p.c. secondo cui la costituzione dell'amministrazione convenuta deve avvenire con deposito di memoria “almeno dieci giorni prima dell'udienza”, memoria nella quale
“devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione si è regolarmente costituita depositando il proprio fascicolo di parte presso la cancelleria in data 09.04.2015, quindi molto prima rispetto al termine alla stessa assegnato e previsto dalla normativa, non ravvisandosi, pertanto, alcuna irregolarità e/o tardività della costituzione stessa.
Per ciò che attiene all'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine, invece, alla ritenuta tardiva notifica dell'ordinanza opposta per asserita violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sul punto occorre richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo le quali “la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (Cass. SS.UU. n. 9591/2006).
È stata, dunque, esclusa l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 241/90 ai procedimenti sanzionatori in virtù del rapporto di specialità tra le norme generali sul procedimento amministrativo e le disposizioni contenute nella legge n. 689/81, né tantomeno il termine di cui all'art. 2 della legge n.
241/90 può essere applicato alla singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto “in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non
4 dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”
(Cass. SS. UU. n. 8392/2018).
È stato, altresì, ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che “in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/81, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'art. 28 della stessa legge n. 689/81, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa”. Su tale termine “non incidono i fatti endoprocedimentali ed, in particolare, nel caso specifico, la richiesta di audizione e la relativa convocazione dell'interessato, per la particolarità della legge, non hanno effetto interruttivo dei termini entro i quali deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione” (Cass. SS. UU. n. 8392/2018).
Nel caso di specie, il termine quinquennale per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione opposta non risulta decorso, di conseguenza, la notifica della stessa è regolare.
Irrilevanti e prive di pregio sono le contestazioni in merito alla presunta mancata considerazione delle difese e dei rilievi proposti dalla ricorrente, in sede di deposito di memorie difensive e di audizione della stessa, prima dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. Civ. Sez. II, n. 12503/2018).
Da un'attenta analisi e lettura dell'ordinanza opposta, emerge chiaramente che le deduzioni difensive della ricorrente, avanzate in sede amministrativa, sono state oggetto di esame da parte dell'Amministrazione, la quale ha adeguatamente motivato di non condividerle ritenendole infondate sulla base degli elementi raccolti durante l'attività di accertamento eseguita.
Passando al merito della controversia, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa di cui alla L.R. n. 127/1980 recante le
“Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilascio e lo
5 sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della ”, per essere stati svolti Controparte_1 lavori di cava abusiva di tufo vulcanico in c.da “Cavoni” ricadente in parte nel territorio del Comune di Mineo ed in parte in quello di Palagonia al foglio mappa n. 17, partt. nn. 381-382-290-384-383-
560-285-438-284 non rientranti fra i casi previsti dall'art. 1, comma 3 della legge regionale, di natura abusiva poiché privi dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 9 della medesima legge.
Pertanto, è stato ingiunto alla sig.ra , quale titolare della ditta individuale “La Rosa di Parte_1
Sipala Salvina” e, in solido, a , e Controparte_5 Controparte_11 CP_7 [...]
quali proprietari dei terreni in questione, di pagare la complessiva somma di euro 20.740,00 CP_8 per la violazione commessa, oltre all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 29 comma
3 della L.R. n. 127/1980 “esclusione per un periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione”.
Nei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del provvedimento opposto e cioè quelli relativi all'inosservanza delle disposizioni normative ritenute violate.
Infatti, l'amministrazione seppur rivesta la veste formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice e, pertanto, grava sulla stessa l'onere probatorio di avvalorare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa creditoria.
Tale onere trova conferma, appunto, nel dovere dell'amministrazione di depositare ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 – nel termine di dieci giorni prima dell'udienza – “la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”, cioè tutta la documentazione posta a sostegno della pretesa sanzionatoria.
Parte opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito e, nel caso in cui quest'ultima dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria di controparte, sarà tenuta a fornire la prova di quanto sollevato.
Nel caso in questione, i documenti depositati dalla Controparte_1 Controparte_1 in sede di costituzione sono atti direttamente connessi con l'atto impugnato, ne va in tale sede riconosciuta la loro validità, e consentono al giudice e alla parte opponente di avere una più ampia conoscenza di tutto ciò che è stato accertato e valutato dall'amministrazione prima di emettere l'atto sanzionatorio.
Dall'analisi della documentazione depositata dalle parti si evince l'iter amministrativo seguito dall'amministrazione e le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e, pertanto, si evidenzia quanto segue:
6 - con provvedimento n. 07/10 del 14.12.2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R.S. n. 127/80, la ditta La Rosa di Sipala Salvina subentrava alla ditta individuale , nella titolarità CP_12 dell'esercizio della cava di tufo vulcanico denominata “Cavoni – La Rosa” già ” Parte_2 sita in c.da Cavoni agro Palagonia sui terreni distinti al NCT del predetto comune al foglio mappa n. 17, partt. 293-294-292.
- con rapporto n. 104 del 22.11.2013, la
[...]
provvedeva a dar atto Controparte_1 dell'attività svolta in ordine agli accertamenti di cui al decreto prefettizio n. 6636 del
18.11.2013, esperiti in data 19.11.2013 presso la cava di tufo vulcanico denominata “Cavoni
– La Rosa” sita in c.da Cavoni agro Palagonia esercitata dalla ditta individuale La Rosa di
Sipala Salvina.
Nel corso dello svolgimento delle operazioni preliminari, è stato rilevato:
1. l'esistenza di un'altra area ad una distanza di circa 300 metri dalla cava autorizzata oggetto di controlli, ove sono stati rinvenuti degli scavi finalizzati all'estrazione del tufo vulcanico senza la preventiva autorizzazione del;
2. il ritrovamento di mezzi, meglio indicati Controparte_1 in atti, di proprietà della ricorrente, nonché la presenza di , quale meccanico Persona_1 non alle dipendenze di , e , quale dipendente della ricorrente Parte_1 Controparte_9 con la qualifica di escavatorista;
3. l'attività estrattiva in questione aveva interessato un modesto rilievo collinare, caratterizzato dal metodo cd. a “gradoni multipli” con realizzazione di platee orizzontali. Il giacimento in questione era suddiviso su due livelli: il primo con formazione di un'unica platea con fronte alto in media circa 8 metri, lunga circa 150 e larga circa 30 m;
il secondo detto piazzale di cava, più basso di circa 15 metri con una estensione di circa 8000 mq. Al centro del piazzale è stata trovata una porzione di giacimento in modo da fungere presumibilmente da schermatura per l'esecuzione dei lavori abusivi. Sono state riscontrate, altresì, evidenti tracce di recentissima attività estrattiva sparse per tutti il cantiere, con un'asportazione di materiale stimato approssimativamente per 160.000 mc;
4. l'area interessata dagli scavi abusivi ricade catastalmente all'interno del foglio 17 NCT Palagonia partt. nn. 381-382-290-384-383-560-285-438-284, ma territorialmente interessa una parte del territorio del Comune di Mineo all'interno di un'area sottoposta al vincolo archeologico ed una parte del territorio del Comune di Palagonia.; 5. l'acquisizione dei nominativi dei proprietari dei terreni in questione presso la conservatoria dei registri immobiliari di , CP_1
a cura della DIA;
6. contestualmente al sopralluogo, è stato disposto il sequestro preventivo dell'area in questione, con successivo sgombero dei mezzi rinvenuti sui luoghi su disposizione del pubblico ministero dott.ssa ;
7. l'esistenza di altra area ricadente catastalmente Parte_3
7 nel territorio del Comune di Palagonia e censita al foglio di mappa n. 17, partt. nn. 279-280-
508, ma territorialmente ricadente per una minima parte nel territorio del Comune di
Palagonia e in parte in quello di Mineo, sottoposta al vincolo archeologico e interessata da scavi finalizzati all'estrazione di tufo vulcanico. Nella predetta area è stata constatata la presenza di “due carcasse di auto abbandonate, un apripista e un escavatore apparentemente non funzionanti, oltre a diversi contenitori e scarti di lavorazione sparsi sul piazzale.
Sull'unico gradone realizzato sul versante collinare antistante l'ingresso si trovava un escavatore cingolato munito di benna apparentemente in buono stato di conservazione e da una attenta visione dei luoghi sembrerebbe che una porzione di detto versante sia stata interessata da lavori di estrazione non di epoca recente”. Anche la predetta area era stata oggetto di sequestro;
8. infine, i controlli nell'area di cava autorizzata avevano dato esito positivo;
- con processo verbale di infrazione a carico della ricorrente n. 07/13 del 22.11.2013 (cfr. allegato 2), in solido a carico dei proprietari dei terreni ancora ignori, è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 9 della L.R.S. n. 127/1980 con quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
- con processo verbale di infrazione n. 01/14 del 04.03.2014 (cfr. allegato 3) emesso a carico di
, , , , Controparte_13 Controparte_5 Controparte_11 CP_7 CP_14
e , nella qualità di proprietari dei terreni come specificati CP_8 Controparte_15 nel verbale, tutti chiamati in solido con , quale responsabile dell'attività di cava Parte_1 abusiva, è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 9 della L.R.S. n. 127/1980;
- con memoria difensiva prot. n. 13 del 03.01.2014, (cfr. allegato 4) riferiva di Parte_1 non aver esercitato attività estrattiva in terreno o sito diverso da quello oggetto di autorizzazione, contestando quanto alla stessa sollevato in seno al verbale di infrazione n.
07/13 del 22.11.2013;
- in data 03.03.2014, presso i locali del di , si procedeva Controparte_1 CP_1 all'audizione della ricorrente, la quale depositava dichiarazione scritta rilasciata da Per_1
avente il seguente contenuto: “il giorno 18 novembre 2013 mi recavo in Palagonia
[...] per ivi provvedere alla riparazione di un Caterpillar D9G e di un Caterpillar D8H che, come mi era stato riferito al momento della richiesta del mio intervento, presentavano problemi di funzionamento. Poiché i mezzi stessi erano posti lungo la strada che delimita tale cava ed era necessario sgomberare la strada stessa per consentire il passaggio di altre vetture ed era necessario disporre di più ampio piazzale pianeggiante vicino alla casa stessa. L'attività di riparazione viene da me svolta in assoluta autonomia, con i mezzi e strumenti di mia
8 proprietà, secondo i tempi e modalità da me determinate e con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione con il committente” (cfr. allegato 5);
- con memoria difensiva del 01.04.2014 (cfr. allegato 6 di parte ricorrente), – CP_7 proprietario del fondo di cui alla part. 384 – dichiarava di non aver mai avuto il possesso del terreno indicato per essere stato concesso in comodato dal proprio padre al sig. e, CP_10 successivamente, al figlio di questo , e di non aver mai autorizzato alcuna Controparte_10 attività di escavazione. Alla presente memoria veniva allegata dichiarazione sostitutiva di del 04.01.2014, il quale dichiarava “di aver provveduto alla escavazione Controparte_10 di materiale di un sito esistente in territorio di Palagonia e Mineo c.da Cavoni insistente sui terreni distinti l catasto al foglio 17, partt. 381-382-290-384-383-560-285-438-284, ricevuti dal padre continuando l'attività già iniziata in epoca remota dallo stesso fin dagli anni '80”
(cfr. allegato 7 di parte ricorrente)
- con processo verbale di infrazione n. 06/2014 del 09.07.2014 (cfr. allegato 8 di parte ricorrente) emesso a carico di , quale esercente della cava abusiva di tufo Controparte_10 vulcanico sita in c.da Cavoni, e di , Controparte_16 Controparte_11 CP_7
e , in solido, nella qualità di proprietari dei terreni come specificati nel verbale, CP_8
è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 9 della L.R.S. n. 127/1980 con quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Nel predetto verbale veniva dato atto che, a seguito della dichiarazione resa dal sig. il 29.04.2014, in sede di convocazione Controparte_10 presso l'ufficio del distretto minerario, il soggetto in questione risultava essere il proprietario dell'escavatore cingolato mod. Caterpillar 215 matr. 4HG02117 rinvenuto nel corso degli accertamenti con Gruppo Interforze in data 19.11.2013 nell'area adiacente a quella in cui è stata accertata l'attività di cava abusiva in argomento e che sui terreni in argomento affermava
“mi sono limitato a estrarre solo terra vegetale superficiale poi rivenduta: nessuna informazione sono in grado di fornire in merito ad estrazione di tufo vulcanico nell'ultimo quinquennio non posso dire chi sia stato”.
- in data 15.10.2014 , quale obbligata in solido, provvedeva al pagamento Controparte_11 della somma di euro 6.986,00 a titolo di ammenda relativamente al processo verbale n. 06/14;
- in data 20.01.2015 veniva emessa l'ordinanza ingiunzione opposta, in seno alla quale sono state ritenute infondate le deduzioni addotte dalla sig.ra con gli scritti difensivi Parte_1
“tenuto conto che in occasione del sopralluogo del 19.11.2013 esperito da un funzionario di questo Ufficio sono stati accertati tracce di recentissima attività estrattiva sparse su tutto il cantiere con un'asportazione di tufo vulcanico valutato in circa 160.000 mc”, altresì sono state ritenute “inconducenti le dichiarazioni del sig. , per l'accoglimento degli CP_17
9 scritti difensivi prodotti dal contravvenuto, atteso che gli spazi della cava autorizzati sono sufficientemente ampi per manutentare i mezzi meccanici”;
- infine, con provvedimento n. 02/15 del 23.01.2015, veniva disposta a carico del sig.
l'applicazione della sanzione accessoria relativa all'esclusione per un Controparte_10 periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione di cave in tutto il territorio della . Controparte_1
Alla luce di quanto emerso dalla documentazione prodotta e della mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in ordine a quanto svolto ed accertato da parte degli ufficiali di P.G. appartenenti all'amministrazione, nel presente giudizio non risultano sufficientemente supportate le argomentazioni e difese poste alla base dell'opposizione, in particolare con riferimento all'attività estrattiva “abusiva” finalizzata all'estrazione del tufo vulcanico sui fondi siti in c.da Cavoni, al ritrovamento in un'altra area distante circa 300 mt dall'area di cava autorizzata dei mezzi indicati nel rapporto n. 104 del 22.11.2013, di proprietà della ricorrente, sulla mancata contestazione del quantitativo di tubo vulcanico pari a mc 160.000 (stimato in base alle dimensioni della cava indicate in atti), sulla mancata contestazione su quanto accertato dall'amministrazione in merito all'ampiezza degli spazi della cava autorizzata ritenuti “sufficientemente ampi per manutentare i mezzi meccanici” di proprietà della sig.ra . Parte_1
Vero è che il giudice può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (cass. Civ. Sez. I, n. 17392/2015); ma le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con queste non hanno efficacia probatoria nel giudizio se non sono convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge. Tali dichiarazioni possono assumere valore di semplice indizio e la loro utilizzazione non costituisce un obbligo per il giudizio ma una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. Cvi. Sez. II, ord. 24976/2017).
Tra l'altro, le dichiarazioni scritte devono essere rese nei modi stabiliti dall'art. 103 bis disp. att.
c.p.c., non avendo alcuna rilevanza probatoria quelle rese stragiudizialmente da terzi, rivestendo così semplici atti di parte.
Deve rilevarsi, altresì, che il verbale redatto da un'autorità è un atto pubblico in grado di attestare con natura di fonte privilegiata ciò che è accaduto alla presenza degli agenti verbalizzanti e la veridicità delle dichiarazioni delle parti ove riportate.
10 Il valore probatorio privilegiato – superabile solo con lo strumento della querela di falso – riguarda in modo esclusivo il contenuto di ciò che si attesta essere avvenuto alla presenza dei pubblici ufficiali,
e non anche alle valutazioni o conclusioni fattuali frutto di personale ricostruzione dei verbalizzanti.
Sul punto si richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono state attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a causa accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. SS. UU. n. 17355/2009; Cass. Civ. Sez. II, n. 3705/2013).
Non assumono rilievo le circostanze evidenziate dall'opponente in ordine al mancato svolgimento di attività estrattiva al momento dell'accesso ispettivo, di non essere proprietaria di alcun dei fondi oggetto di contestazione, del non funzionamento dei mezzi ritrovati nei predetti fondi e del fatto che l'attività estrattiva sia stata eseguita dal sig. , come da dichiarazione rese da Controparte_10 quest'ultimo, poiché non costituiscono elementi idonei ad escludere a priori lo svolgimento di attività estrattiva non autorizzata anche da parte dell'opponente.
Non potendosi dubitare che quanto contenuto nei verbali redatti dagli Ufficiali di P.G. appartenenti all'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'attività estrattiva abusiva rilevata in data
19.11.2013, faccia prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., in assenza di elementi idonei atti a mettere in discussione quanto oggettivamente emerso in sede di ispezione e documentato in atti dall'amministrazione nonché a confutare la tesi dell'opponente, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio e del rigetto dell'opposizione, trova applicazione il generale principio della soccombenza per la regolamentazione delle spese di lite, tenuto anche conto del fatto che “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa.”(cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza 30729 del 2022)
L'opponente dovrà rifondere, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., a favore di parte opposta costituita le spese di lite del presente giudizio, liquidate in considerazione del valore della causa,
11 dell'attività processuale effettivamente svolta (di fatto solo studio e di trattazione per la partecipazione alle prime udienze), previa riduzione ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., nell'importo complessivo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio a favore dell'amministrazione resistente che si liquidano in complessivi euro 1.040,00.
Si comunichi.
Caltagirone, 6.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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