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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7616 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2858 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IT AL, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 261
SORRENTO presso il difensore avv. IT AL;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
Controparte_1
APPELLATO
Oggetto appello avverso ordinanza ex art. 702-ter Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter resa all'esito del giudizio Parte_1
R.G. 1663/2019 con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato la domanda dal medesimo proposta nei confronti di per ottenere la risoluzione Controparte_1
per evizione ex art 1483 c.c del contratto stipulato tra gli stessi in data 6.4.2016 con il quale il ricorrente e odierno appellante ha acquistato un'autovettura Minicooper SD countryman di colore blu n. telaio WMWZB71000M99319 targata EK984WE.
L'appellante ha premesso di avere acquistato il veicolo in seguito all'individuazione, di un annuncio in internet sul portale www.autoscout24.it ove veniva proposta l'inserzione di vendita un'autovettura usata di colore blu Controparte_2
dalla Sig.ra Successivamente, con atto di vendita del Controparte_1
06.04.2016 trascritto in data 06.04.2016 presso l'Ufficio Provinciale ACI PRA di
Napoli, la Sig.ra aveva venduto la summenzionata autovettura Controparte_1
al prezzo di €. 18.000,00 (diciottomila/00).
Tuttavia, a seguito di accertamenti di polizia, nel corso dei quali la vettura acquistata dal Sig.re era stata sottoposta a sequestro probatorio, era emerso Parte_1
che l'auto acquistata dal ricorrente era di provenienza furtiva e che ad essa era stata applicata una targa identica a quella di un altro veicolo in regola.
Il ricorrente ha dunque agito nei confronti del venditore chiedendo:
"1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte,
l'evizione totale della autovettura modello Mini cooper di colore blu, CP_2
numero di identificazione veicolo telaio WMWZB71000M99319;
2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 06.04.2016 presso l'Ufficio Provinciale ACI PRA di Napoli (Presentazione NA ) tra il C.F._2
Sig. e la Sig.ra , e condannare quest'ultima Parte_1 Controparte_1
alla restituzione in favore del Sig. , pari ad euro 18.000,00 Parte_1
(diciottomila/00), nonchè delle spese di registrazione del contratto, pari ad euro
538,00 (cinquecentotrentotto/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o alla diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia;
2 3) condannare la Sig.ra al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
1226 c.c. nella misura che risulterà di giustizia;
4) Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”.
La resistente è rimasta contumace.
Il Tribunale di Civitavecchia ha respinto la domanda.
Il Tribunale, preliminarmente, nel riqualificare la domanda di evizione totale in azione di risoluzione per inadempimento ex art 1479 c.c., ha escluso che nel caso di specie ricorresse un'ipotesi di evizione della cosa venduta in quanto il sequestro probatorio determina soltanto un'indisponibilità temporanea del bene.
Il Tribunale ha inoltre escluso l'inadempimento della venditrice e, conseguentemente, la risoluzione ex art. 1479 c.c. Sul punto, ha osservato, in primo luogo, che, sebbene nella materia della responsabilità contrattuale l'onere della prova dell'inadempimento sia a carico del debitore, nel caso di specie l'adempimento della parte venditrice risulta essere stato provato dalla visura del PRA allegata al ricorso, atteso che la visura medesima “fornisce prova, quantomeno presuntiva, della circostanza che l'autovettura era al momento della vendita di proprietà della resistente venditrice in forza di regolari passaggi di proprietà da altri precedenti proprietari tra i quali anche
[...]
. Parte_2
In secondo luogo, Il Tribunale ha ritenuto non sufficiente la circostanza che “la
Procura di Roma abbia intrapreso un'indagine per ricettazione ipotizzando che la proprietà della macchina fosse ancora in capo ad con la Parte_2
conseguenza che i successivi acquisti dovrebbero risultare a non domino".
Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto appello il Sig.re Parte_1
deducendo tre motivi di appello.
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
1. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1479 c.c. e 1483 c.c.
SULLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO/EVIZIONE DEL CONTRATTO.
Ha esposto che il Tribunale, nel ritenere provato l'adempimento della parte venditrice sulla base della sola visura del PRA, aveva omesso di considerare la provenienza
3 furtiva dell'autovettura venduta dalla parte appellata, la quale, pertanto, al fine di assolvere all'onere probatorio dell'adempimento, avrebbe dovuto dimostrare quantomeno di aver ignorato senza colpa che l'autovettura fosse di tale provenienza delittuosa.
L'appellante, pertanto, ha evidenziato che, pur volendo aderire all'orientamento che circoscrive la dichiarazione di evizione alla sola confisca, in assenza della prova dell'adempimento della parte venditrice il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione ex art. 1479 c.c.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
2. SULLA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 1218 C.C.,
1479 C.C. e 2697 C.C. ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE.
Con il secondo motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva ribaltato l'onere probatorio attribuendo al ricorrente l'onere di provare che la vettura venduta non appartenesse al venditore.
In particolare, l'appellante ha osservato che, in materia di responsabilità contrattuale, all'attore è sufficiente provare il rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto ed è sul venditore, invece, che grava l'onere di provare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile e/o che l'inadempimento non sia dovuto a sua colpa.
Di conseguenza, nel caso di specie la parte venditrice avrebbe dovuto dimostrare di non essere a conoscenza della provenienza furtiva della stessa e della sua non commerciabilità.
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
3.SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 702-BIS, 702-
TER e 702-QUATER
Ha esposto che il giudice di primo grado, avendo rilevato la necessità di un'istruttoria non sommaria, avrebbe potuto convertire il rito per consentire alle parti un'istruttoria ordinaria, anziché rigettare la domanda proposta dall'appellante, atteso che l'art. 702- ter, comma 3, conferisce al giudice la possibilità di mutare il rito: "Se ritiene che le
4 difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183".
Ha concluso chiedendo:
1) in accoglimento del presente gravame, riformando integralmente l'ordinanza ex art.
702 ter resa all'esito del giudizio N. R.G. 1663/2019 dal Tribunale di Civitavecchia –
Giudice: Dott.ssa erroneamente datata 19.03.2018, e Controparte_3
comunicata in data 01.04.2019 (periodo di sospensione emergenziale Covid-19), accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'inadempimento contrattuale della Sig.ra e/o l'evizione totale dell'autovettura Controparte_1
Modello Mini cooper SD Countryman, di colore blu recante su libretto di circolazione telaio WMWZB71000M99319 (non corrispondente al numero di telaio, in quanto contraffatto) con targa clone EK984WE (oggi FK850WL)
2) per l'effetto, dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto stipulato in data
06.04.2016 trascritto in data 06.04.2016 presso l'Ufficio Provinciale ACI PRA di
Napoli (Presentazione NA A147116P) tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, e condannare quest'ultima alla restituzione in favore del Sig. Controparte_1
, dell'importo di euro 18.000,00 (diciottomila/00), nonché delle Parte_1
spese di registrazione del contratto, pari ad euro 538,00 (cinquecentotrentotto/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
3) condannare la Sig.ra al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
1226 c.c. nella misura che risulterà di giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
La parte appellata è rimasta contumace.
L'appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
5 Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi al profilo dell'onere probatorio della parte venditrice circa la non imputabilità dell'inadempimento.
In particolare, la domanda volta a ottenere la dichiarazione di risoluzione per inadempimento risulta fondata, atteso l'inadempimento della parte venditrice, ravvisabile nell'aver alienato un'autovettura risultata di provenienza furtiva e recante targa clonata, poi sottoposta a sequestro probatorio e, dunque, sottratta alla disponibilità dell'acquirente.
Come evidenziato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale (Cass., 30.3.2006 n.
7561; Cass., 1.7.1996 n. 5963).
Trattandosi di un inadempimento contrattuale, dunque, al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, cui si applicano le regole generali in tema di inadempimento ex art. 1218 c.c. e, in particolare, la regola generale sulla distribuzione dell'onere della prova del corretto adempimento.
Sul punto va richiamato il consolidato principio della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, a mente del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n.
2387 del 09/02/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Da tali principi consegue che, nel caso di specie, la venditrice appellata avrebbe dovuto provare o l'avvenuto adempimento o la non imputabilità dello stesso in forza dell'assenza dell'elemento colposo o doloso.
6 La responsabilità per inadempimento, infatti, va esclusa qualora il debitore provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sez.
3, 17/1/2013, n. 6551), ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico (Cass., Sez. 3, 17/1/2013,
n. 6551; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291).
Ebbene, non è revocabile in dubbio che, con riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, la venditrice appellata- contumace in entrambi i gradi di giudizio- non ha fornito alcuna prova in merito all'ignoranza incolpevole della provenienza furtiva del veicolo, non essendo a tal proposito sufficiente la visura del
PRA allegata dalla parte appellante.
Sebbene, infatti, vada dato atto di un orientamento giurisprudenziale che ritiene che le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell'autovettura che può essere vinta da prova contraria (Cass., n.4755/2016;
n. 8415/2006; n. 22605/2009), non può ritenersi che nel caso di specie tale prova presuntiva sia sufficiente a sostenere l'assenza di colpa in capo alla venditrice circa la provenienza furtiva del veicolo.
La visura del PRA, infatti, fornisce meri dati presuntivi in merito all'individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo al momento della vendita, ma da essa non è possibile inferire la prova dell'ignoranza incolpevole del venditore circa la provenienza furtiva del veicolo e della conseguente clonazione del numero di telaio.
In tal senso, dunque, non può ritenersi assolto l'onere probatorio che grava sulla parte venditrice.
In ragione di quanto esposto, la domanda di parte appellante risulta fondata limitatamente alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Va dichiarata, pertanto, la risoluzione del contratto di vendita concluso tra la Sig.ra e il Sig.re , con conseguente condanna della Controparte_1 Parte_1
prima alla restituzione in suo favore- in forza dell'efficacia retroattiva della declaratoria di risoluzione del contratto espressamente sancita dall'art. 1458 c.c.- del
7 prezzo pagato pari a euro 18.000,00 (diciottomila/00), nonché delle spese di registrazione del contratto, pari ad euro 538,00 (cinquecentotrentotto/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Non può trovare invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., atteso che la parte appellante si è limitata a dedurre in maniera generica il danno subito, non fornendo alcuna specifica allegazione e non provando il nesso di causalità tra l'inadempimento della venditrice appellata e l'asserito pregiudizio.
Né può soccorre nel caso di specie la valutazione equitativa la quale può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e, comunque, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo.
In considerazione delle suesposte valutazioni sui primi due motivi di appello e, altresì, dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, il terzo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nell'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter resa all'esito del giudizio R.G. 1663/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata dichiara risolto per inadempimento della parte venditrice il contratto di compravendita per cui è causa;
2) Condanna la parte appellata alla restituzione in favore Controparte_1
della parte appellante della somma di €. 18.000,00, nonché delle spese di registrazione del contratto, pari ad € 538,00, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda al saldo;
3) Respinge la domanda di risarcimento del danno;
4) Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il
8 presente grado, € 5.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Roma 15/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2858 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IT AL, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 261
SORRENTO presso il difensore avv. IT AL;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
Controparte_1
APPELLATO
Oggetto appello avverso ordinanza ex art. 702-ter Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter resa all'esito del giudizio Parte_1
R.G. 1663/2019 con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato la domanda dal medesimo proposta nei confronti di per ottenere la risoluzione Controparte_1
per evizione ex art 1483 c.c del contratto stipulato tra gli stessi in data 6.4.2016 con il quale il ricorrente e odierno appellante ha acquistato un'autovettura Minicooper SD countryman di colore blu n. telaio WMWZB71000M99319 targata EK984WE.
L'appellante ha premesso di avere acquistato il veicolo in seguito all'individuazione, di un annuncio in internet sul portale www.autoscout24.it ove veniva proposta l'inserzione di vendita un'autovettura usata di colore blu Controparte_2
dalla Sig.ra Successivamente, con atto di vendita del Controparte_1
06.04.2016 trascritto in data 06.04.2016 presso l'Ufficio Provinciale ACI PRA di
Napoli, la Sig.ra aveva venduto la summenzionata autovettura Controparte_1
al prezzo di €. 18.000,00 (diciottomila/00).
Tuttavia, a seguito di accertamenti di polizia, nel corso dei quali la vettura acquistata dal Sig.re era stata sottoposta a sequestro probatorio, era emerso Parte_1
che l'auto acquistata dal ricorrente era di provenienza furtiva e che ad essa era stata applicata una targa identica a quella di un altro veicolo in regola.
Il ricorrente ha dunque agito nei confronti del venditore chiedendo:
"1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte,
l'evizione totale della autovettura modello Mini cooper di colore blu, CP_2
numero di identificazione veicolo telaio WMWZB71000M99319;
2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 06.04.2016 presso l'Ufficio Provinciale ACI PRA di Napoli (Presentazione NA ) tra il C.F._2
Sig. e la Sig.ra , e condannare quest'ultima Parte_1 Controparte_1
alla restituzione in favore del Sig. , pari ad euro 18.000,00 Parte_1
(diciottomila/00), nonchè delle spese di registrazione del contratto, pari ad euro
538,00 (cinquecentotrentotto/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o alla diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia;
2 3) condannare la Sig.ra al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
1226 c.c. nella misura che risulterà di giustizia;
4) Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”.
La resistente è rimasta contumace.
Il Tribunale di Civitavecchia ha respinto la domanda.
Il Tribunale, preliminarmente, nel riqualificare la domanda di evizione totale in azione di risoluzione per inadempimento ex art 1479 c.c., ha escluso che nel caso di specie ricorresse un'ipotesi di evizione della cosa venduta in quanto il sequestro probatorio determina soltanto un'indisponibilità temporanea del bene.
Il Tribunale ha inoltre escluso l'inadempimento della venditrice e, conseguentemente, la risoluzione ex art. 1479 c.c. Sul punto, ha osservato, in primo luogo, che, sebbene nella materia della responsabilità contrattuale l'onere della prova dell'inadempimento sia a carico del debitore, nel caso di specie l'adempimento della parte venditrice risulta essere stato provato dalla visura del PRA allegata al ricorso, atteso che la visura medesima “fornisce prova, quantomeno presuntiva, della circostanza che l'autovettura era al momento della vendita di proprietà della resistente venditrice in forza di regolari passaggi di proprietà da altri precedenti proprietari tra i quali anche
[...]
. Parte_2
In secondo luogo, Il Tribunale ha ritenuto non sufficiente la circostanza che “la
Procura di Roma abbia intrapreso un'indagine per ricettazione ipotizzando che la proprietà della macchina fosse ancora in capo ad con la Parte_2
conseguenza che i successivi acquisti dovrebbero risultare a non domino".
Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto appello il Sig.re Parte_1
deducendo tre motivi di appello.
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
1. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1479 c.c. e 1483 c.c.
SULLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO/EVIZIONE DEL CONTRATTO.
Ha esposto che il Tribunale, nel ritenere provato l'adempimento della parte venditrice sulla base della sola visura del PRA, aveva omesso di considerare la provenienza
3 furtiva dell'autovettura venduta dalla parte appellata, la quale, pertanto, al fine di assolvere all'onere probatorio dell'adempimento, avrebbe dovuto dimostrare quantomeno di aver ignorato senza colpa che l'autovettura fosse di tale provenienza delittuosa.
L'appellante, pertanto, ha evidenziato che, pur volendo aderire all'orientamento che circoscrive la dichiarazione di evizione alla sola confisca, in assenza della prova dell'adempimento della parte venditrice il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione ex art. 1479 c.c.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
2. SULLA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 1218 C.C.,
1479 C.C. e 2697 C.C. ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE.
Con il secondo motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva ribaltato l'onere probatorio attribuendo al ricorrente l'onere di provare che la vettura venduta non appartenesse al venditore.
In particolare, l'appellante ha osservato che, in materia di responsabilità contrattuale, all'attore è sufficiente provare il rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto ed è sul venditore, invece, che grava l'onere di provare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile e/o che l'inadempimento non sia dovuto a sua colpa.
Di conseguenza, nel caso di specie la parte venditrice avrebbe dovuto dimostrare di non essere a conoscenza della provenienza furtiva della stessa e della sua non commerciabilità.
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
3.SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 702-BIS, 702-
TER e 702-QUATER
Ha esposto che il giudice di primo grado, avendo rilevato la necessità di un'istruttoria non sommaria, avrebbe potuto convertire il rito per consentire alle parti un'istruttoria ordinaria, anziché rigettare la domanda proposta dall'appellante, atteso che l'art. 702- ter, comma 3, conferisce al giudice la possibilità di mutare il rito: "Se ritiene che le
4 difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183".
Ha concluso chiedendo:
1) in accoglimento del presente gravame, riformando integralmente l'ordinanza ex art.
702 ter resa all'esito del giudizio N. R.G. 1663/2019 dal Tribunale di Civitavecchia –
Giudice: Dott.ssa erroneamente datata 19.03.2018, e Controparte_3
comunicata in data 01.04.2019 (periodo di sospensione emergenziale Covid-19), accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'inadempimento contrattuale della Sig.ra e/o l'evizione totale dell'autovettura Controparte_1
Modello Mini cooper SD Countryman, di colore blu recante su libretto di circolazione telaio WMWZB71000M99319 (non corrispondente al numero di telaio, in quanto contraffatto) con targa clone EK984WE (oggi FK850WL)
2) per l'effetto, dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto stipulato in data
06.04.2016 trascritto in data 06.04.2016 presso l'Ufficio Provinciale ACI PRA di
Napoli (Presentazione NA A147116P) tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, e condannare quest'ultima alla restituzione in favore del Sig. Controparte_1
, dell'importo di euro 18.000,00 (diciottomila/00), nonché delle Parte_1
spese di registrazione del contratto, pari ad euro 538,00 (cinquecentotrentotto/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
3) condannare la Sig.ra al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
1226 c.c. nella misura che risulterà di giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
La parte appellata è rimasta contumace.
L'appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
5 Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi al profilo dell'onere probatorio della parte venditrice circa la non imputabilità dell'inadempimento.
In particolare, la domanda volta a ottenere la dichiarazione di risoluzione per inadempimento risulta fondata, atteso l'inadempimento della parte venditrice, ravvisabile nell'aver alienato un'autovettura risultata di provenienza furtiva e recante targa clonata, poi sottoposta a sequestro probatorio e, dunque, sottratta alla disponibilità dell'acquirente.
Come evidenziato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale (Cass., 30.3.2006 n.
7561; Cass., 1.7.1996 n. 5963).
Trattandosi di un inadempimento contrattuale, dunque, al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, cui si applicano le regole generali in tema di inadempimento ex art. 1218 c.c. e, in particolare, la regola generale sulla distribuzione dell'onere della prova del corretto adempimento.
Sul punto va richiamato il consolidato principio della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, a mente del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n.
2387 del 09/02/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Da tali principi consegue che, nel caso di specie, la venditrice appellata avrebbe dovuto provare o l'avvenuto adempimento o la non imputabilità dello stesso in forza dell'assenza dell'elemento colposo o doloso.
6 La responsabilità per inadempimento, infatti, va esclusa qualora il debitore provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sez.
3, 17/1/2013, n. 6551), ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico (Cass., Sez. 3, 17/1/2013,
n. 6551; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291).
Ebbene, non è revocabile in dubbio che, con riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, la venditrice appellata- contumace in entrambi i gradi di giudizio- non ha fornito alcuna prova in merito all'ignoranza incolpevole della provenienza furtiva del veicolo, non essendo a tal proposito sufficiente la visura del
PRA allegata dalla parte appellante.
Sebbene, infatti, vada dato atto di un orientamento giurisprudenziale che ritiene che le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell'autovettura che può essere vinta da prova contraria (Cass., n.4755/2016;
n. 8415/2006; n. 22605/2009), non può ritenersi che nel caso di specie tale prova presuntiva sia sufficiente a sostenere l'assenza di colpa in capo alla venditrice circa la provenienza furtiva del veicolo.
La visura del PRA, infatti, fornisce meri dati presuntivi in merito all'individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo al momento della vendita, ma da essa non è possibile inferire la prova dell'ignoranza incolpevole del venditore circa la provenienza furtiva del veicolo e della conseguente clonazione del numero di telaio.
In tal senso, dunque, non può ritenersi assolto l'onere probatorio che grava sulla parte venditrice.
In ragione di quanto esposto, la domanda di parte appellante risulta fondata limitatamente alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Va dichiarata, pertanto, la risoluzione del contratto di vendita concluso tra la Sig.ra e il Sig.re , con conseguente condanna della Controparte_1 Parte_1
prima alla restituzione in suo favore- in forza dell'efficacia retroattiva della declaratoria di risoluzione del contratto espressamente sancita dall'art. 1458 c.c.- del
7 prezzo pagato pari a euro 18.000,00 (diciottomila/00), nonché delle spese di registrazione del contratto, pari ad euro 538,00 (cinquecentotrentotto/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Non può trovare invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., atteso che la parte appellante si è limitata a dedurre in maniera generica il danno subito, non fornendo alcuna specifica allegazione e non provando il nesso di causalità tra l'inadempimento della venditrice appellata e l'asserito pregiudizio.
Né può soccorre nel caso di specie la valutazione equitativa la quale può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e, comunque, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo.
In considerazione delle suesposte valutazioni sui primi due motivi di appello e, altresì, dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, il terzo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nell'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter resa all'esito del giudizio R.G. 1663/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata dichiara risolto per inadempimento della parte venditrice il contratto di compravendita per cui è causa;
2) Condanna la parte appellata alla restituzione in favore Controparte_1
della parte appellante della somma di €. 18.000,00, nonché delle spese di registrazione del contratto, pari ad € 538,00, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda al saldo;
3) Respinge la domanda di risarcimento del danno;
4) Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il
8 presente grado, € 5.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Roma 15/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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