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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1816 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1
tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocata Lucia Giuliani,
elettivamente domiciliata in Bari, alla via A. Omodeo n. 57
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Anna CP_1
Gramegna, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia, alla via
Giardini n. 61
APPELLATO
E
e CP_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
--------------------------
All' udienza del 10 aprile 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto notificato il 19-26 giugno 2017, conveniva CP_1
in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Gravina in Puglia, la compagnia assicuratrice “ , e Parte_1 CP_2 CP_3
al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al
[...]
pagamento, in suo favore, della somma di euro 13.526,50, o di quell'altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese di lite.
Esponeva che, il 28 maggio 2013, alle ore 18 circa, mentre, nella qualità di terzo trasportato, si trovava a bordo della Fiat Panda
targata BAA40448, assicurata con la compagnia , di Pt_1
proprietà di ed al momento condotta da Controparte_3 CP_2
, aveva subito lesioni personali comportanti una invalidità
[...]
temporanea totale di giorni 30, una parziale al 50% di giorni 45 e postumi invalidanti incidenti nella misura del 7-8% sulla totale biologica.
Esponeva che dette lesioni personali, con conseguenti spese mediche per complessivi € 402,00 ed un danno morale di €
2.624,90, erano riconducibili ad un sinistro occorso, sulla SP 238,
KM 48 + 750, direzione Altamura, a causa della perdita del controllo del mezzo da parte della conducente , con conseguente CP_2
uscita di strada dell'autovettura e ribaltamento della stessa su un adiacente terreno agricolo.
pag. 2/9 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola
“ , contestando, in particolare, la sussistenza e la Pt_1
ricostruzione del sinistro esposte nell'atto di citazione.
Eccepiva l'infondatezza e la temerarietà della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
La causa veniva istruita mediante prove per interpello e per testi.
Veniva inoltre disposta e espletata la sola CTU medico - legale.
Con sentenza n. 167/19 depositata il 25 giugno 2019, il Giudice di
Pace di Gravina in Puglia accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore,
della somma di € 5.602,93, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro, alle spese processuali, liquidate in favore del procuratore anticipatario, ed a quelle di CTU.
Avverso detta sentenza la “ proponeva tempestivamente Pt_1
appello, deducendo la violazione e falsa applicazione, da parte del primo giudice, del disposto di cui all'art. 2697 1° co. c.c.; l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie;
l'insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento sia all' “an” che al
“quantum debeatur”.
Nello specifico, contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal CTU, in contrasto con le puntuali e motivate osservazioni svolte dal CT della convenuta costituita.
Chiedeva, in accoglimento dell'impugnazione, la condanna del alla restituzione di tutto quanto dalla stessa percepito in CP_1
pag. 3/9 conseguenza della gravata sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio e delle espletate CTU.
Si costituiva in giudizio CP_1
Eccepiva, ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua totale infondatezza.
Chiedeva il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio
Rimasti contumaci la e la , rigettata la istanza di CP_2 CP_3
riunione del presente procedimento con quello, sempre pendente in grado di appello, iscritto al n. 15984/RG/2017, veniva disposta una nuova CTU, infine espletata dall'ing. Persona_1
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, contenendo, con tutta evidenza, l'atto in questione tutti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. (esposizione dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione) nella formulazione vigente al momento della proposizione del gravame.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il primo giudice, con una motivazione estremamente sommaria,
basata sulla sola testimonianza del teste e Testimone_1
sulle mere deduzioni, quanto alla ricostruzione e sussistenza del sinistro, formulate dal CTU medico-legale, ha ritenuto fondata la domanda senza minimante esaminare, anche solo per rigettarle, le eccezioni e deduzioni della convenuta costituita.
Argomentazioni che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto indurre il giudice di pace a nutrire quanto meno seri dubbi sulla pag. 4/9 descrizione della dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione e comunque a meglio esporre e precisare le ragioni del suo (si ritiene errato) convincimento.
Il primo giudice, prima di ritenere provata la ricostruzione dei fatti esposti nell'atto di citazione, avrebbe infatti dovuto valorizzare, e non del tutto ignorare, come invece fatto, i seguenti elementi, tutti distonici rispetto alla tesi attorea.
In primo luogo, infatti, dal rapporto redatto, poco dopo il verificarsi del presunto sinistro, dagli agenti della Polizia Municipale di
Altamura, non risulta esservi stato alcun testimone presente all'accaduto né di detta presenza la conducente ed i terzi trasportati, nelle dichiarazioni spontanee da loro rese, ne avevano fatta menzione.
Appare pertanto strano che detto teste, mai menzionato nemmeno dagli interessati, abbia assistito al sinistro, non abbia atteso l'arrivo dei verbalizzanti e poi, inopinatamente, a circa cinque anni di distanza dai fatti, compaia e ricordi con esattezza luogo, modalità e particolari dell'accaduto.
Allo stesso modo, risulta poco plausibile che CP_1
all'epoca circa trentaseienne, dopo avere dichiarato,
nell'immediatezza dei fatti, ai verbalizzanti agenti della Polizia
Municipale di Altamura, di “sentirsi intontito, ma di non avere bisogno di cure mediche”, nemmeno sei ore dopo il presunto incidente si sia recato al pronto soccorso dell'Ospedale di
Castellaneta, nosocomio posto a circa 50 Km dal suo luogo di pag. 5/9 residenza e che possa avere riportato lesioni comportanti, secondo la prospettazione attorea, postumi invalidanti di carattere permanente pari a circa il 7-8% della totale biologica.
Un ulteriore elemento di dubbio sulla veridicità della versione del presunto sinistro fornita dall'attore va ravvisato nella circostanza che i soli terzi trasportati, e non la conducente, rimasta miracolosamente illesa, abbiano riportato lesioni personali in conseguenza dell'incidente.
Né va omesso di rilevare che, al momento del fatto, l'autovettura della , immatricolata nel gennaio 1989, aveva 24 anni, non CP_3
aveva alcun valore commerciale ed era verosimilmente nella condizioni di essere rottamata.
È evidente che il danno patrimoniale per la definitiva perdita di un mezzo in quelle condizioni e con quella vetustà era pressocchè
nullo, a fronte della somma che ci si attendeva di ricevere in favore del terzo traportato a titolo di risarcimento del danno per le presunte lesioni riportate.
La CTU medica, espletata, in gran parte sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal a CP_1
distanza di circa cinque anni dall'accaduto, non appare in grado di superare le gravi perplessità sopra illustrate sulla veridicità di quanto esposto nell'originario atto di citazione.
Tali evidenziate perplessità risultano definitivamente risolte, in senso sfavorevole alle pretese dell'attore, dalle risultanze della CTU
dinamico – ricostruttiva disposta nel presente giudizio.
pag. 6/9 All'esito di attente indagini, il CTU ing. ha concluso nel senso Per_1
di ritenere incompatibili, con la dinamica del sinistro indicata dal i danni riscontrati sul veicolo e le tracce rilevate sul terreno. CP_1
In particolare, nell'escludere la possibilità che l'autovettura “de qua” possa veramente, come sostenuto dal essere uscita di CP_1
strada, il CTU ha rimarcato: la mancanza, sul lato destro del veicolo, di deformazioni/introflessioni degli archi ruota e della fiancata, nonchè di tracce di terreno e/o di vegetazione;
l'assenza,
sul posto, di tracce di scivolamento/scarrocciamento sulla banchina erbosa e/o lungo la superficie terrosa contigua alla strada percorsa dal mezzo in questione.
Lo scrivente ritiene di condividere e fare interamente proprie le motivazioni e le definitive conclusioni del CTU ing. in quanto Per_1
coerenti, corrette, esaustive ed immuni da errori logici.
Tutti i sopra esposti elementi e considerazioni inducono ad escludere pacificamente la sussistenza del fatto storico posto a base della pretesa attrice e comunque a ritenere non veritiera la ricostruzione dell'incidente e delle altre circostanze addotte a sostegno della domanda del CP_1
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna del alla CP_1
restituzione di tutte le somme percepite dall'odierna appellante in forza dell'impugnata sentenza.
L'appellato costituito va inoltre condannato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
pag. 7/9 Per quelle del giudizio davanti al Giudice di Pace, nella misura indicata nella sentenza impugnata e per quelle del presente grado del giudizio, secondo i medi delle vigenti tariffe forensi, quantificate come in dispositivo.
Vanno infine definitivamente poste a carico del le spese e le CP_1
competenze delle CTU espletate nel primo e nel secondo grado del giudizio (queste ultime liquidate con separato decreto) con obbligo di rimborso, in favore della di quanto da quest'ultima a Pt_1
tale titolo eventualmente anticipato.
Nulla per le spese delle appellate non costituitesi in giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 27 gennaio 2020, dalla “ , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti di e , avverso la CP_1 CP_2 Controparte_3
sentenza n. 167/19, depositata il 25 giugno 2019, del Giudice di
Pace di Gravina in Puglia, preso atto della contumacia della CP_2
e della , così provvede: CP_3
1) Accoglie l'appello e, in riforma della appellata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da CP_1
2) Condanna per l'effetto il a restituire alla odierna CP_1
appellante tutte le somme da essa ricevuta in forza della impugnata sentenza;
pag. 8/9 3) Condanna il al pagamento delle spese del primo grado del CP_1
giudizio, nella misura di € 1.764,00, di cui € 264,00 per esborsi,
oltre IVA e CAP come per legge;
4) Pone definitivamente a carico del le spese e le competenze CP_1
della CTU disposta nel primo grado del giudizio, con obbligo di restituzione, in favore della , di quanto da Parte_1
quest'ultima a tale titolo eventualmente anticipato;
5) Condanna la appellata costituita al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre ad € 442,45 per esborsi,
rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
6) Pone definitivamente a carico di le spese della CP_1
CTU espletata nel giudizio di appello, determinate come da decreto del 4/7/2025, con obbligo di rimborso, in favore dell'appellante, di quanto da quest'ultima a tale titolo eventualmente anticipato;
7) Nulla per le spese delle appellate non costituite.
Bari, 4 luglio 2025
Il Giudice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1816 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1
tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocata Lucia Giuliani,
elettivamente domiciliata in Bari, alla via A. Omodeo n. 57
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Anna CP_1
Gramegna, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia, alla via
Giardini n. 61
APPELLATO
E
e CP_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
--------------------------
All' udienza del 10 aprile 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto notificato il 19-26 giugno 2017, conveniva CP_1
in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Gravina in Puglia, la compagnia assicuratrice “ , e Parte_1 CP_2 CP_3
al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al
[...]
pagamento, in suo favore, della somma di euro 13.526,50, o di quell'altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese di lite.
Esponeva che, il 28 maggio 2013, alle ore 18 circa, mentre, nella qualità di terzo trasportato, si trovava a bordo della Fiat Panda
targata BAA40448, assicurata con la compagnia , di Pt_1
proprietà di ed al momento condotta da Controparte_3 CP_2
, aveva subito lesioni personali comportanti una invalidità
[...]
temporanea totale di giorni 30, una parziale al 50% di giorni 45 e postumi invalidanti incidenti nella misura del 7-8% sulla totale biologica.
Esponeva che dette lesioni personali, con conseguenti spese mediche per complessivi € 402,00 ed un danno morale di €
2.624,90, erano riconducibili ad un sinistro occorso, sulla SP 238,
KM 48 + 750, direzione Altamura, a causa della perdita del controllo del mezzo da parte della conducente , con conseguente CP_2
uscita di strada dell'autovettura e ribaltamento della stessa su un adiacente terreno agricolo.
pag. 2/9 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola
“ , contestando, in particolare, la sussistenza e la Pt_1
ricostruzione del sinistro esposte nell'atto di citazione.
Eccepiva l'infondatezza e la temerarietà della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
La causa veniva istruita mediante prove per interpello e per testi.
Veniva inoltre disposta e espletata la sola CTU medico - legale.
Con sentenza n. 167/19 depositata il 25 giugno 2019, il Giudice di
Pace di Gravina in Puglia accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore,
della somma di € 5.602,93, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro, alle spese processuali, liquidate in favore del procuratore anticipatario, ed a quelle di CTU.
Avverso detta sentenza la “ proponeva tempestivamente Pt_1
appello, deducendo la violazione e falsa applicazione, da parte del primo giudice, del disposto di cui all'art. 2697 1° co. c.c.; l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie;
l'insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento sia all' “an” che al
“quantum debeatur”.
Nello specifico, contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal CTU, in contrasto con le puntuali e motivate osservazioni svolte dal CT della convenuta costituita.
Chiedeva, in accoglimento dell'impugnazione, la condanna del alla restituzione di tutto quanto dalla stessa percepito in CP_1
pag. 3/9 conseguenza della gravata sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio e delle espletate CTU.
Si costituiva in giudizio CP_1
Eccepiva, ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua totale infondatezza.
Chiedeva il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio
Rimasti contumaci la e la , rigettata la istanza di CP_2 CP_3
riunione del presente procedimento con quello, sempre pendente in grado di appello, iscritto al n. 15984/RG/2017, veniva disposta una nuova CTU, infine espletata dall'ing. Persona_1
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, contenendo, con tutta evidenza, l'atto in questione tutti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. (esposizione dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione) nella formulazione vigente al momento della proposizione del gravame.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il primo giudice, con una motivazione estremamente sommaria,
basata sulla sola testimonianza del teste e Testimone_1
sulle mere deduzioni, quanto alla ricostruzione e sussistenza del sinistro, formulate dal CTU medico-legale, ha ritenuto fondata la domanda senza minimante esaminare, anche solo per rigettarle, le eccezioni e deduzioni della convenuta costituita.
Argomentazioni che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto indurre il giudice di pace a nutrire quanto meno seri dubbi sulla pag. 4/9 descrizione della dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione e comunque a meglio esporre e precisare le ragioni del suo (si ritiene errato) convincimento.
Il primo giudice, prima di ritenere provata la ricostruzione dei fatti esposti nell'atto di citazione, avrebbe infatti dovuto valorizzare, e non del tutto ignorare, come invece fatto, i seguenti elementi, tutti distonici rispetto alla tesi attorea.
In primo luogo, infatti, dal rapporto redatto, poco dopo il verificarsi del presunto sinistro, dagli agenti della Polizia Municipale di
Altamura, non risulta esservi stato alcun testimone presente all'accaduto né di detta presenza la conducente ed i terzi trasportati, nelle dichiarazioni spontanee da loro rese, ne avevano fatta menzione.
Appare pertanto strano che detto teste, mai menzionato nemmeno dagli interessati, abbia assistito al sinistro, non abbia atteso l'arrivo dei verbalizzanti e poi, inopinatamente, a circa cinque anni di distanza dai fatti, compaia e ricordi con esattezza luogo, modalità e particolari dell'accaduto.
Allo stesso modo, risulta poco plausibile che CP_1
all'epoca circa trentaseienne, dopo avere dichiarato,
nell'immediatezza dei fatti, ai verbalizzanti agenti della Polizia
Municipale di Altamura, di “sentirsi intontito, ma di non avere bisogno di cure mediche”, nemmeno sei ore dopo il presunto incidente si sia recato al pronto soccorso dell'Ospedale di
Castellaneta, nosocomio posto a circa 50 Km dal suo luogo di pag. 5/9 residenza e che possa avere riportato lesioni comportanti, secondo la prospettazione attorea, postumi invalidanti di carattere permanente pari a circa il 7-8% della totale biologica.
Un ulteriore elemento di dubbio sulla veridicità della versione del presunto sinistro fornita dall'attore va ravvisato nella circostanza che i soli terzi trasportati, e non la conducente, rimasta miracolosamente illesa, abbiano riportato lesioni personali in conseguenza dell'incidente.
Né va omesso di rilevare che, al momento del fatto, l'autovettura della , immatricolata nel gennaio 1989, aveva 24 anni, non CP_3
aveva alcun valore commerciale ed era verosimilmente nella condizioni di essere rottamata.
È evidente che il danno patrimoniale per la definitiva perdita di un mezzo in quelle condizioni e con quella vetustà era pressocchè
nullo, a fronte della somma che ci si attendeva di ricevere in favore del terzo traportato a titolo di risarcimento del danno per le presunte lesioni riportate.
La CTU medica, espletata, in gran parte sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal a CP_1
distanza di circa cinque anni dall'accaduto, non appare in grado di superare le gravi perplessità sopra illustrate sulla veridicità di quanto esposto nell'originario atto di citazione.
Tali evidenziate perplessità risultano definitivamente risolte, in senso sfavorevole alle pretese dell'attore, dalle risultanze della CTU
dinamico – ricostruttiva disposta nel presente giudizio.
pag. 6/9 All'esito di attente indagini, il CTU ing. ha concluso nel senso Per_1
di ritenere incompatibili, con la dinamica del sinistro indicata dal i danni riscontrati sul veicolo e le tracce rilevate sul terreno. CP_1
In particolare, nell'escludere la possibilità che l'autovettura “de qua” possa veramente, come sostenuto dal essere uscita di CP_1
strada, il CTU ha rimarcato: la mancanza, sul lato destro del veicolo, di deformazioni/introflessioni degli archi ruota e della fiancata, nonchè di tracce di terreno e/o di vegetazione;
l'assenza,
sul posto, di tracce di scivolamento/scarrocciamento sulla banchina erbosa e/o lungo la superficie terrosa contigua alla strada percorsa dal mezzo in questione.
Lo scrivente ritiene di condividere e fare interamente proprie le motivazioni e le definitive conclusioni del CTU ing. in quanto Per_1
coerenti, corrette, esaustive ed immuni da errori logici.
Tutti i sopra esposti elementi e considerazioni inducono ad escludere pacificamente la sussistenza del fatto storico posto a base della pretesa attrice e comunque a ritenere non veritiera la ricostruzione dell'incidente e delle altre circostanze addotte a sostegno della domanda del CP_1
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna del alla CP_1
restituzione di tutte le somme percepite dall'odierna appellante in forza dell'impugnata sentenza.
L'appellato costituito va inoltre condannato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
pag. 7/9 Per quelle del giudizio davanti al Giudice di Pace, nella misura indicata nella sentenza impugnata e per quelle del presente grado del giudizio, secondo i medi delle vigenti tariffe forensi, quantificate come in dispositivo.
Vanno infine definitivamente poste a carico del le spese e le CP_1
competenze delle CTU espletate nel primo e nel secondo grado del giudizio (queste ultime liquidate con separato decreto) con obbligo di rimborso, in favore della di quanto da quest'ultima a Pt_1
tale titolo eventualmente anticipato.
Nulla per le spese delle appellate non costituitesi in giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 27 gennaio 2020, dalla “ , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti di e , avverso la CP_1 CP_2 Controparte_3
sentenza n. 167/19, depositata il 25 giugno 2019, del Giudice di
Pace di Gravina in Puglia, preso atto della contumacia della CP_2
e della , così provvede: CP_3
1) Accoglie l'appello e, in riforma della appellata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da CP_1
2) Condanna per l'effetto il a restituire alla odierna CP_1
appellante tutte le somme da essa ricevuta in forza della impugnata sentenza;
pag. 8/9 3) Condanna il al pagamento delle spese del primo grado del CP_1
giudizio, nella misura di € 1.764,00, di cui € 264,00 per esborsi,
oltre IVA e CAP come per legge;
4) Pone definitivamente a carico del le spese e le competenze CP_1
della CTU disposta nel primo grado del giudizio, con obbligo di restituzione, in favore della , di quanto da Parte_1
quest'ultima a tale titolo eventualmente anticipato;
5) Condanna la appellata costituita al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre ad € 442,45 per esborsi,
rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
6) Pone definitivamente a carico di le spese della CP_1
CTU espletata nel giudizio di appello, determinate come da decreto del 4/7/2025, con obbligo di rimborso, in favore dell'appellante, di quanto da quest'ultima a tale titolo eventualmente anticipato;
7) Nulla per le spese delle appellate non costituite.
Bari, 4 luglio 2025
Il Giudice
pag. 9/9