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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 482/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via F. Nicotera, n. 86, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Pietro Borello (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P:
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di essersi accorto che l' tratteneva delle somme Controparte_2
1 sul conto corrente, relative a trattamenti di famiglia e indennità di disoccupazione dal 2007 al
2012 e di aver, conseguentemente, presentato ricorso amministrativo per chiedere l'interruzione delle trattenute, in quanto illegittime e, in ogni caso prescritte, specie in occasione dell'omessa ricezione di provvedimenti che lo portassero a conoscenza di eventuali indebiti.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle trattenute avanzate dall nei confronti del Sig. , quindi CP_1 Parte_1 annullare il relativo provvedimento restitutorio e per l'effetto condannare l alla restituzione CP_1 delle somme indebitamente trattenute. - Accertare e dichiarare la prescrizione, non essendo intervenuti nel tempo atti interruttivi ex art. 2943, comma 4, c.c.; - Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dall' di CP_1 importo pari a 5.000,00€ per trattamenti di famiglia ed indennità di disoccupazione.
3. Giova evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
3.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare
i fatti costitutivi di tale diritto».
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato il 14.06.2017 comunicazione di ripetizione di indebito, derivante dall'irregolarità scaturita dal godimento dell'indennità marittima – erogata dall' – dal 01.01.2007 al 30.03.2007 e dal 16.10.2007 al 31.12.2007, CP_3 prestazione incompatibile con la disoccupazione (non agricola) liquidata nel 2008 e relativa all'anno 2007. L' ha aggiunto che altri indebiti sarebbero derivati da uno scorretto calcolo del CP_1 versamento della prestazione di disoccupazione (fino all'anno 2012) tutti comunicati con
2 provvedimenti datati 14.06.2017 e 21.06.2017, a cui, tuttavia, non è seguita alcuna concreta trattenuta.
5. Il ricorrente, tuttavia, ha omesso di fornire la prova della sussistenza a suo favore del diritto in contestazione, rappresentando, al più, deduzioni generiche.
6. Neppure l'eccezione di prescrizione può trovare valorizzazione, perché l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
6.1. Nel caso di specie, la liquidazione è avvenuta nel 2008 e il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 14.06.2017, entro, dunque, il decennio di prescrizione.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato e le trattenute effettuate dall' devono ritenersi CP_1
fondate.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da liquidare in favore di CP_1
Vibo Valentia, 11.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via F. Nicotera, n. 86, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Pietro Borello (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P:
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di essersi accorto che l' tratteneva delle somme Controparte_2
1 sul conto corrente, relative a trattamenti di famiglia e indennità di disoccupazione dal 2007 al
2012 e di aver, conseguentemente, presentato ricorso amministrativo per chiedere l'interruzione delle trattenute, in quanto illegittime e, in ogni caso prescritte, specie in occasione dell'omessa ricezione di provvedimenti che lo portassero a conoscenza di eventuali indebiti.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle trattenute avanzate dall nei confronti del Sig. , quindi CP_1 Parte_1 annullare il relativo provvedimento restitutorio e per l'effetto condannare l alla restituzione CP_1 delle somme indebitamente trattenute. - Accertare e dichiarare la prescrizione, non essendo intervenuti nel tempo atti interruttivi ex art. 2943, comma 4, c.c.; - Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dall' di CP_1 importo pari a 5.000,00€ per trattamenti di famiglia ed indennità di disoccupazione.
3. Giova evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
3.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare
i fatti costitutivi di tale diritto».
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato il 14.06.2017 comunicazione di ripetizione di indebito, derivante dall'irregolarità scaturita dal godimento dell'indennità marittima – erogata dall' – dal 01.01.2007 al 30.03.2007 e dal 16.10.2007 al 31.12.2007, CP_3 prestazione incompatibile con la disoccupazione (non agricola) liquidata nel 2008 e relativa all'anno 2007. L' ha aggiunto che altri indebiti sarebbero derivati da uno scorretto calcolo del CP_1 versamento della prestazione di disoccupazione (fino all'anno 2012) tutti comunicati con
2 provvedimenti datati 14.06.2017 e 21.06.2017, a cui, tuttavia, non è seguita alcuna concreta trattenuta.
5. Il ricorrente, tuttavia, ha omesso di fornire la prova della sussistenza a suo favore del diritto in contestazione, rappresentando, al più, deduzioni generiche.
6. Neppure l'eccezione di prescrizione può trovare valorizzazione, perché l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
6.1. Nel caso di specie, la liquidazione è avvenuta nel 2008 e il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 14.06.2017, entro, dunque, il decennio di prescrizione.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato e le trattenute effettuate dall' devono ritenersi CP_1
fondate.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da liquidare in favore di CP_1
Vibo Valentia, 11.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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