Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 00848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2023, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Stati Uniti n. 57;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Alessandria, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Alessandria n. -OMISSIS-, notificato in data 11/4/2023, con cui è stata comminata la DASPO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Questura di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe che gli ha comminato il divieto di accesso allo stadio e competizioni sportive per anni 4.
Ha dedotto che, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di calcio di Promozione, tra le squadre AV 92 SD e LE DO, scoppiavano dei tafferugli tra le tifoserie che davano luogo ad indagini penali in cui risultava coinvolto anche il ricorrente; il medesimo era destinatario di una perquisizione domiciliare che portava al sequestro, a suo carico, di una giacca nera marca Ladakh con sulla schiena una serigrafia, di un passamontagna di colore nero avente marca ODLO, di una scatola di cartone contenente fumogeni.
Lamenta parte ricorrente:
1) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà della motivazione; sostiene parte ricorrente che non vi sarebbe un valido accertamento dei fatti, che il ricorrente non sarebbe stato fermato nell’immediatezza degli eventi e che la sua identificazione non sarebbe certa;
2) l’eccesso di potere per difetto e contraddittorietà di motivazione (dedotto altresì come violazione di legge, in riferimento agli artt. 3 e segg. L. 241/1990 e s.m.i.) con riferimento alla durata del provvedimento di DASPO comminato; l’entità della misura, fermo che si tratta del primo provvedimento che lo ha visto coinvolto, risulta motivata con riferimento alla particolare violenza dell’episodio, circostanza che, nuovamente, non sarebbe adeguatamente provata.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo; ha altresì dedotto che, in data 24.1.2025, è stato notificato al ricorrente un provvedimento con il quale, in seguito ad istanza presentata dal suo difensore, la misura nei suoi confronti è stata attenuata, nel senso di consentirgli di partecipare agli incontri di calcio “ previsti dal calendario della squadra A.S.D. Fulvius Valenza 1908, valevoli per le competizioni ufficiali, amichevoli o d’allenamento, a condizione che sia convocato e inserito nella lista ufficiale presentata al Direttore di gara relativa ai giocatori che parteciperanno all’evento, titolari e sostituti. ” Infatti egli milita in tale squadra.
All’udienza del 14.5.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Quanto all’accertamento dei fatti basti in questa sede ricordare quanto riportato dal Pubblico Ministero nella stessa richiesta di archiviazione depositata in giudizio dal ricorrente; in essa si legge che l’archiviazione non poteva essere richiesta per infondatezza della notizia di reato ma, unicamente, per la tenuità dell’offesa; la valutazione di tenuità per altro viene suffragata proprio e in ragione anche del fatto che la condotta è stata circoscritta allo stadio e che gli interessati sono gravati di DASPO.
Non è dato sapere l’esito di tale richiesta, essendosi il ricorrente limitato a depositare la richiesta della Procura della Repubblica.
In ogni caso anche in sede penale e nel documento che la parte produce a suo favore è stata ritenuta certa l’identificazione del ricorrente e sono stati ritenuti comprovati i fatti.
I fatti addebitati consistono nell’aver partecipato ad una zuffa (pacificamente avvenuta) tra le opposte tifoserie all’esito di un incontro di calcio di Promozione. I tafferugli erano preceduti dell’esplosione di bombe carta, che mettevano in allarme la popolazione, che a sua volta allertava il 112. Le forze dell’ordine tentavano di favorire il deflusso separato delle tifoserie, partendo da quella valenzana, cui appartiene il ricorrente; le due tifoserie iniziavano tuttavia uno scambio di lancio di oggetti, alcuni tifosi del LE brandivano bandiere ed armi improprie e cercavano il contatto con l’opposta tifoseria rimasta dietro i cancelli dell’impianto; nel contesto venivano divelti alcuni cartelli e danneggiate della auto in sosta appena fuori dall’impianto sportivo.
Faticosamente i tifosi della LE venivano fatti salire sull’autobus.
Nei giorni successivi si svolgevano indagini volte alla corretta identificazione dei soggetti coinvolti; all’esito dell’identificazione venivano disposte alcune perquisizioni, una delle quali interessava il ricorrente presso la cui abitazione venivano in effetti rinvenuti oggetti (oltre ad un giubbotto specifico del gruppo di tifoseria organizzata, dei fumogeni e un passamontagna) che corroboravano l’ipotesi della sua partecipazione ad iniziative di tifoseria organizzata non certo pacifiche.
L’amministrazione ha poi depositato in giudizio un video in cui si vedono i tafferugli tra tifoserie e si scorge poi un gruppo di soggetti, che recano l’esatta divisa che è stata rinvenuta nella perquisizione a carico del ricorrente, i quali, dopo i tafferugli, escono dall’impianto (alcuni portando bastoni e bandiere o comunque oggetti idonei a fungere da armi improprie) e si portano nell’area del bus della tifoseria valenzana; nel video uno dei soggetti è identificabile con ricorrente che risulta, ad un certo punto, visibile nel gruppo.
Non è poi condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui, non essendo il ricorrente stato fermato nell’immediatezza dei fatti, egli non sarebbe riconoscibile o identificabile successivamente.
Allo stesso modo non si vede perché gli addetti di pubblica sicurezza presenti in loco e in grado di indentificare le fattezze dei soggetti coinvolti non avrebbero poi potuto/dovuto rivolgersi ad altri colleghi per dare un nome ai visi chiaramente scorto nel contesto dei fatti.
D’altro canto lo stesso giudizio penale, come detto, si è mosso nella logica della certezza dell’identificazione, che in questa sede si condivide.
Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso, essenzialmente fondato sulla non corretta identificazione/identificabilità della partecipazione del ricorrente ai fatti.
Quanto al secondo motivo, l’entità del DASPO, che comunque non coincide con il massimo astrattamente comminabile, appare al Collegio coerente con la oggettiva gravità dei fatti; si aggiunga che, come risulta dagli atti, l’amministrazione ha spontaneamente mitigato il divieto a partire da inizio 2025 per consentire al ricorrente di praticare il calcio giocato nella squadra cui egli appartiene.
Ferma la natura preventiva della misura, l’obiettiva gravità degli addebiti e la discrezionalità di cui l’amministrazione gode in materia, si ritiene quindi che non sussistano i presupposti per sindacare l’entità del divieto disposto.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.