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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1094\2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NN GA Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ER HI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1094 \2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1829/2025
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. Marco Romanelli e Lorenzo Marcoaldi, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi, in Via Panzacchi n. 6,
Milano – e;
Email_1 Email_2 appellante
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Lustro n. 29, Foggia –
Email_3 appellata
Oggetto: mutuo
*
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
-Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- In via pregiudiziale: sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs.
n. 374/1999, per tutti i motivi espressi nel presente atto.
- In via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la
Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato;
Il tutto con condanna del sig. CP_1
- alla rifusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio;
- nonché alla restituzione, da parte dell'avv. Andrea Ruocco, al quale le spese legali sono state pagate da in data 7 marzo 2025, della somma di Euro 4.453,18, e ritenuta di acconto nel mentre versata, Pt_1 oltre interessi legali decorrenti dal dì del pagamento e fino al giorno della restituzione”.
-Per l'appellato Controparte_1
“Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 1829/2025 che, accogliendo la domanda svolta da ha Controparte_1 così disposto:
“- in accoglimento della domanda principale di parte ricorrente dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con Controparte_1 il 17.9.2007 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale Parte_1 corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Parte_1 euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generale oneri e accessori da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario”. pagina 2 di 9 B. Il primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1
(di seguito semplicemente “ ) chiedendo di accertare la nullità del contratto di apertura di
[...] Pt_1 credito tramite carta cosiddetta revolving, sottoscritto tra le parti in data 17.09.2007, presso un rivenditore convenzionato e finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico.
In subordine, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi prevista nel medesimo contratto, con conseguente diritto del ricorrente di procedere alla restituzione delle sole somme ricevute in prestito ai tassi BOT ai sensi dell'art. 117 co 7 TUB.
A sostegno delle domande svolte, ha dedotto Controparte_1
- che in data 17.09.2007 ha stipulato con il contratto di finanziamento n. Parte_1
CLA/013361146.7, contestualmente al quale è stata concessa una linea di credito con carta cosiddetta revolving;
- che la clausola di pattuizione degli interessi prevista nel contratto è nulla per indeterminatezza, in quanto si limita a prevedere un intervallo con limite massimo e minimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato la percentuale applicabile all'interno di tale range, né tanto meno quale delle parti abbia il potere di procedere a tale quantificazione;
- di essere pertanto tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, bensì al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
L'appellante ha altresì riferito
- che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e che, pertanto, il contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, atteso che per la promozione e per la conclusione del contratto di finanziamento gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D.Lgs. n. 374/1999;
- che la violazione della riserva di attività finanziaria, dettata dalla disciplina pubblicistica di settore, comporta nullità assoluta del contratto di finanziamento tramite carta di credito, con conseguente diritto del ricorrente di procedere alla sola restituzione delle somme mutuate al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
regolarmente costituitasi, ha contestato nel merito quanto ex adverso dedotto e ha eccepito, in Pt_1 particolare
- che il contratto di prestito perfezionato tra le parti prevedeva l'erogazione da parte di di un Pt_1 finanziamento finalizzato presso un esercente convenzionato con la società e l'emissione di una carta pagina 3 di 9 revolving che incorporava una linea di credito concesso a tempo indeterminato dalla società in favore del cliente;
- che la proposta contrattuale indicava le condizioni economiche applicabili agli utilizzi della linea di credito e in particolare prevedeva un importo massimo autorizzato pari a euro 5.100,00 e un tetto massimo di interessi del 21%, con possibilità per di applicare un tasso di interessi inferiore sino Pt_1 al 13%;
- che al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale veniva consegnata al ricorrente la documentazione di trasparenza prevista dalle norme di settore;
- che la linea di credito risulta essere stata costantemente adoperata dal 2008 ad oggi senza contestazioni, anche in data successiva alla proposizione del ricorso in oggetto;
- che in data 24.1.2024 aveva nuovamente manifestato l'accettazione delle condizioni CP_1 praticate.
In punto di indeterminatezza del tasso di interesse, la convenuta ha sottolineato che in sede di proposta il cliente si era impegnato a corrispondere ad il tasso massimo indicato nella proposta (ossia il Pt_1
21%), con possibilità per di applicare agli utilizzi effettuati dal cliente un tasso di interesse Pt_1 inferiore. Né può dirsi che il cliente non fosse stato reso edotto, nel rispetto delle norme di trasparenza al tempo applicabili, delle condizioni economiche di utilizzo della carta.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha ritenuto fondate le doglianze dell'attore in punto di nullità parziale della clausola di determinazione degli interessi.
Secondo il Tribunale la clausola di determinazione degli interessi non è valida, poiché per come è stata pattuita, il tasso di interessi poteva essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un intervallo di valori oscillante tra un minimo pari al 13% e un massimo pari al 21%, senza alcuna indicazione sulla parte che avrebbe determinato il valore applicabile o dei criteri di determinazione del valore esatto.
Sul punto ha osservato che ai sensi degli artt. 124 (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) e 117 comma 3 TUB, nonché dell'art. 1284 comma 3 c.c., la misura del tasso di interesse ultralegale applicato a un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso per formazione progressiva o comportamento concludente.
Ha sottolineato che anche la normativa regolamentare richiamata da parte resistente presuppone la valida pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate ad operazioni e servizi dei quali il cliente fruisca in un momento successivo rispetto alla stipulazione del relativo contratto. Ciò è pagina 4 di 9 peraltro desumibile dalla semplice lettura del paragrafo 2 lett. a), sez. III delle Istruzioni di Vigilanza di
Banca d'Italia citata dalla resistente, a mente delle quali la forma scritta non è obbligatoria “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”. In conclusione, ha rilevato che ai sensi degli artt. 124 e 117 comma 3 TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'articolo 124 comma 4 TUB nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto, nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Sul punto si legge nella sentenza che
“pertanto nel caso di specie deve ritenersi che le parti non abbiano validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato al contratto di apertura di credito mediante l'uso della carta revolving avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate non avendo le parti convenute per iscritto la misura del tasso di interesse e poi applicato in corso di esecuzione del contratto”.
Conseguentemente, in ragione della declaratoria di nullità della suddetta clausola, il Tribunale ha accertato l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Al riguardo scrive il primo giudice: “ai sensi dell'art. 124 co 5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura di credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 24/12/2008 e tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata”.
Infine, il Tribunale ha quindi ritenuto assorbita nel suddetto accoglimento la domanda di nullità del contratto svolta da parte attrice per violazione della riserva di attività finanziaria.
D. I motivi di appello.
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza attraverso la formulazione di tre Pt_1 motivi di impugnazione, inerenti tutti alla statuizione di nullità della clausola contrattuale suddetta.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso Pt_1 di considerare che, in base alla normativa applicabile ratione temporis (integrata dalla Circolare n.
229/1999 di Banca d'Italia), le condizioni economiche del contratto – tra le quali anche il tasso di interesse – ben potevano essere indicate nel loro limite massimo (nel caso in esame, un tasso del 21%).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, atteso che il tasso di interesse pagina 5 di 9 era stato pattuito nella misura massima – e quindi determinata – del 21%. Al riguardo ritiene che tale assunto non possa essere smentito dalla circostanza che il tasso applicato sia poi stato individuato nella misura del 17%. Più precisamente, sul punto osserva che “Del resto, è evidente che la facoltà di Pt_1 modifica migliorativa della clausola relativa al saggio di interessi, essendo prevista allo scopo di concedere condizioni economiche più vantaggiose per il Cliente, non è da considerarsi nulla né a fortiori meritevole della sanzione della sostituzione con il tasso BOT”.
Con il terzo motivo, infine, censura la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cc. In particolare, l'appellante ritiene che una corretta interpretazione della pattuizione in esame avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a ritenere la clausola di determinazione degli interessi pienamente valida.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza della stessa, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dall'appellante in sede di note conclusive e ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con riferimento a tutti i motivi di gravame formulati.
Con riguardo al primo motivo, l'appellato ha rilevato che la Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999
– in ossequio alla quale sarebbe stata sufficiente la sola indicazione del limite massimo del tasso d'interesse – è inidonea a derogare alla normativa primaria (artt. 117 e 124 TUB, nonché 184 cc), poiché priva di carattere normativo.
Con riguardo al secondo e al terzo motivo, ha rilevato che l'indicazione del solo limite CP_1 massimo del tasso d'interesse non è sufficiente a far ritenere che la clausola sia determinata.
F. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 17.9.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 5.11.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni. pagina 6 di 9 1. Occorre primariamente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da i sensi dell'art. 348 bis deve essere disattesa. L'impugnazione non è né inammissibile né CP_1 manifestamente infondata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. n.
149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte, vaglio resosi necessario prima di pervenire al rigetto dell'impugnazione.
2. In sede di note conclusive, ha sollevato la questione di costituzionalità in relazione all'art. 3 Pt_1 comma 2 D.Lgs. n. 374/1999 per contrarietà agli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega. Ritiene infatti l'appellante che il legislatore delegato, con la norma censurata, abbia subdelegato al Ministero del Tesoro la disciplina di aspetti sostanziali (poi effettivamente attuata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'adozione del Regolamento attuativo n. 485/2001) in assenza di una previsione esplicita nella Legge delega.
Sul punto si deve osservare, in modo assorbente, che la questione, nel caso di specie, prima ancora che manifestamente infondata, è irrilevante ai fini del decidere.
E infatti la sentenza di primo grado non ha accertato la nullità del contratto per violazione della riserva dell'attività degli intermediari finanziari, bensì ha dichiarato la nullità parziale della sola clausola determinativa del tasso di interesse. Inoltre, parte appellata non ha svolto appello incidentale in relazione alla domanda di nullità del contratto.
La norma che ritiene illegittima, dunque, non viene in rilievo nel caso concreto e non è stata Pt_1 applicata e posta a fondamento della decisione di questo giudizio. Pertanto, la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità, nei termini suddetti, deve essere disattesa.
3. Quanto al merito, con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza poichè avrebbe omesso di considerare che la normativa applicabile ratione temporis consentiva di individuare le condizioni economiche anche nel loro limite massimo.
La doglianza è infondata.
Il tasso di interesse, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non è stato individuato nel valore massimo del 21%, con facoltà di successivo ribasso da parte di ma è stato indicato ab origine Pt_1 nell'intervallo di valori compresi tra il 13 e il 21%, senza ulteriore specificazione dei criteri per addivenire alla sua individuazione (né menzione della parte cui sarebbe spettata questa prerogativa).
L'indicazione del tasso nella misura del 17% è stata effettuata dalla ZI e comunicata alla parte in un secondo momento, quindi comunque nella fase di esecuzione del contratto, e pertanto, essendo successiva alla stipula del contratto, non può sanare il vizio genetico di indeterminatezza della clausola. pagina 7 di 9 Ancora, con riguardo al riferimento alla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, contenente le
“Istruzioni di Vigilanza per le Banche”, si deve osservare che tale documento non ha carattere normativo e pertanto non può integrare – né a fortiori derogare – le disposizioni di cui agli artt. 117,
123 TUB e 1284 c.c.
4. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
Come già osservato, il tasso di interesse è stato inizialmente indicato nell'intervallo del 13-21% e solo una volta stipulato il contratto – e quindi nella fase di esecuzione contrattuale – ha applicato in Pt_1 concreto il tasso del 17%.
Ciò non costituisce una modifica in melius, come sostiene l'appellante, poiché tale valore è superiore al minimo della forbice su cui le parti si erano accordate.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha accertato e dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi.
E infatti nella pattuizione oggetto di gravame si ravvisa anzitutto la violazione dell'art. 1284 comma 3
c.c. – che prevede l'obbligo di determinare per iscritto gli interessi in misura superiore al tasso legale – in quanto il requisito della determinazione non risulta soddisfatto dalla mera pattuizione di un intervallo tra un minimo e un massimo all'interno del quale una sola parte operi unilateralmente la scelta del tasso di interesse concretamente applicato.
Ancora, detta clausola viola l'art. 1346 c.c., non avendo le parti concordato i criteri oggettivi in base ai quali individuare il tasso concretamente applicabile compreso nella forbice pattuita né, tanto meno, la parte contrattuale che avrebbe avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione.
Da ultimo, si ravvisa il carattere vessatorio della clausola in esame, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett.
n) D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo). Ciò in quanto la pattuizione affida al professionista il compito di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della prestazione;
nel caso di specie tale momento è coinciso con la concessione del fido e l'invio della carta di credito revolving a contraente che pacificamente riveste la qualifica di consumatore. CP_1
5. Il terzo motivo è parimenti infondato.
L'appellante svolge le sue deduzioni sull'assunto che il tasso è individuato nella misura del 21% anziché dell'intervallo 13-21%. Sono dunque inconferenti i riferimenti agli artt. 1362, 1363, 1366 e
1367 c.c.
Il motivo di appello è così formulato: “si contesta l'erronea interpretazione complessiva della fattispecie in esame, non avendo il primo Giudice colto la circostanza oggettiva e documentata che il tasso di interesse accettato in sede di proposta dal Cliente era quello massimo stabilito in misura pari al 21% e, pertanto, lo stesso era chiaramente determinato”. pagina 8 di 9 Con riguardo all'art. 1362 c.c., l'utilizzo della linea di credito da parte di ttiene alla fase CP_1 esecutiva del contratto e nulla rivela sulla determinatezza della clausola in esame. Più precisamente,
l'accettazione della proposta contrattuale di del 27.12.2023 costituisce al più una nuova CP_1 proposta contrattuale, riguardante quindi un diverso contratto di apertura di credito.
Con riguardo all'art. 1363 c.c., l'appellante nuovamente sottintende – errando – che il tasso originariamente pattuito fosse quello pari al 21% e sostiene che la successiva applicazione del tasso del
17% è qualificabile come “modifica degli interessi originariamente convenuti tra le parti”.
Quanto agli artt. 1366 e 1367c.c., il richiamo alle regole codicistiche è del tutto generico, non circostanziato e inconferente.
6. Le spese di lite.
La novità della questione, relativamente alla quale non constano precedenti di legittimità e che è pervenuta in epoca recente alla cognizione della Corte di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1094/2025 così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1829/2025 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 5.11.2025
Il consigliere est.
ER HI
Il Presidente
NN GA
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NN GA Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ER HI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1094 \2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1829/2025
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. Marco Romanelli e Lorenzo Marcoaldi, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi, in Via Panzacchi n. 6,
Milano – e;
Email_1 Email_2 appellante
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Lustro n. 29, Foggia –
Email_3 appellata
Oggetto: mutuo
*
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
-Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- In via pregiudiziale: sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs.
n. 374/1999, per tutti i motivi espressi nel presente atto.
- In via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la
Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato;
Il tutto con condanna del sig. CP_1
- alla rifusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio;
- nonché alla restituzione, da parte dell'avv. Andrea Ruocco, al quale le spese legali sono state pagate da in data 7 marzo 2025, della somma di Euro 4.453,18, e ritenuta di acconto nel mentre versata, Pt_1 oltre interessi legali decorrenti dal dì del pagamento e fino al giorno della restituzione”.
-Per l'appellato Controparte_1
“Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 1829/2025 che, accogliendo la domanda svolta da ha Controparte_1 così disposto:
“- in accoglimento della domanda principale di parte ricorrente dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con Controparte_1 il 17.9.2007 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale Parte_1 corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Parte_1 euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generale oneri e accessori da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario”. pagina 2 di 9 B. Il primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1
(di seguito semplicemente “ ) chiedendo di accertare la nullità del contratto di apertura di
[...] Pt_1 credito tramite carta cosiddetta revolving, sottoscritto tra le parti in data 17.09.2007, presso un rivenditore convenzionato e finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico.
In subordine, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi prevista nel medesimo contratto, con conseguente diritto del ricorrente di procedere alla restituzione delle sole somme ricevute in prestito ai tassi BOT ai sensi dell'art. 117 co 7 TUB.
A sostegno delle domande svolte, ha dedotto Controparte_1
- che in data 17.09.2007 ha stipulato con il contratto di finanziamento n. Parte_1
CLA/013361146.7, contestualmente al quale è stata concessa una linea di credito con carta cosiddetta revolving;
- che la clausola di pattuizione degli interessi prevista nel contratto è nulla per indeterminatezza, in quanto si limita a prevedere un intervallo con limite massimo e minimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato la percentuale applicabile all'interno di tale range, né tanto meno quale delle parti abbia il potere di procedere a tale quantificazione;
- di essere pertanto tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, bensì al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
L'appellante ha altresì riferito
- che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e che, pertanto, il contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, atteso che per la promozione e per la conclusione del contratto di finanziamento gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D.Lgs. n. 374/1999;
- che la violazione della riserva di attività finanziaria, dettata dalla disciplina pubblicistica di settore, comporta nullità assoluta del contratto di finanziamento tramite carta di credito, con conseguente diritto del ricorrente di procedere alla sola restituzione delle somme mutuate al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
regolarmente costituitasi, ha contestato nel merito quanto ex adverso dedotto e ha eccepito, in Pt_1 particolare
- che il contratto di prestito perfezionato tra le parti prevedeva l'erogazione da parte di di un Pt_1 finanziamento finalizzato presso un esercente convenzionato con la società e l'emissione di una carta pagina 3 di 9 revolving che incorporava una linea di credito concesso a tempo indeterminato dalla società in favore del cliente;
- che la proposta contrattuale indicava le condizioni economiche applicabili agli utilizzi della linea di credito e in particolare prevedeva un importo massimo autorizzato pari a euro 5.100,00 e un tetto massimo di interessi del 21%, con possibilità per di applicare un tasso di interessi inferiore sino Pt_1 al 13%;
- che al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale veniva consegnata al ricorrente la documentazione di trasparenza prevista dalle norme di settore;
- che la linea di credito risulta essere stata costantemente adoperata dal 2008 ad oggi senza contestazioni, anche in data successiva alla proposizione del ricorso in oggetto;
- che in data 24.1.2024 aveva nuovamente manifestato l'accettazione delle condizioni CP_1 praticate.
In punto di indeterminatezza del tasso di interesse, la convenuta ha sottolineato che in sede di proposta il cliente si era impegnato a corrispondere ad il tasso massimo indicato nella proposta (ossia il Pt_1
21%), con possibilità per di applicare agli utilizzi effettuati dal cliente un tasso di interesse Pt_1 inferiore. Né può dirsi che il cliente non fosse stato reso edotto, nel rispetto delle norme di trasparenza al tempo applicabili, delle condizioni economiche di utilizzo della carta.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha ritenuto fondate le doglianze dell'attore in punto di nullità parziale della clausola di determinazione degli interessi.
Secondo il Tribunale la clausola di determinazione degli interessi non è valida, poiché per come è stata pattuita, il tasso di interessi poteva essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un intervallo di valori oscillante tra un minimo pari al 13% e un massimo pari al 21%, senza alcuna indicazione sulla parte che avrebbe determinato il valore applicabile o dei criteri di determinazione del valore esatto.
Sul punto ha osservato che ai sensi degli artt. 124 (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) e 117 comma 3 TUB, nonché dell'art. 1284 comma 3 c.c., la misura del tasso di interesse ultralegale applicato a un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso per formazione progressiva o comportamento concludente.
Ha sottolineato che anche la normativa regolamentare richiamata da parte resistente presuppone la valida pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate ad operazioni e servizi dei quali il cliente fruisca in un momento successivo rispetto alla stipulazione del relativo contratto. Ciò è pagina 4 di 9 peraltro desumibile dalla semplice lettura del paragrafo 2 lett. a), sez. III delle Istruzioni di Vigilanza di
Banca d'Italia citata dalla resistente, a mente delle quali la forma scritta non è obbligatoria “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”. In conclusione, ha rilevato che ai sensi degli artt. 124 e 117 comma 3 TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'articolo 124 comma 4 TUB nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto, nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Sul punto si legge nella sentenza che
“pertanto nel caso di specie deve ritenersi che le parti non abbiano validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato al contratto di apertura di credito mediante l'uso della carta revolving avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate non avendo le parti convenute per iscritto la misura del tasso di interesse e poi applicato in corso di esecuzione del contratto”.
Conseguentemente, in ragione della declaratoria di nullità della suddetta clausola, il Tribunale ha accertato l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Al riguardo scrive il primo giudice: “ai sensi dell'art. 124 co 5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura di credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 24/12/2008 e tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata”.
Infine, il Tribunale ha quindi ritenuto assorbita nel suddetto accoglimento la domanda di nullità del contratto svolta da parte attrice per violazione della riserva di attività finanziaria.
D. I motivi di appello.
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza attraverso la formulazione di tre Pt_1 motivi di impugnazione, inerenti tutti alla statuizione di nullità della clausola contrattuale suddetta.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso Pt_1 di considerare che, in base alla normativa applicabile ratione temporis (integrata dalla Circolare n.
229/1999 di Banca d'Italia), le condizioni economiche del contratto – tra le quali anche il tasso di interesse – ben potevano essere indicate nel loro limite massimo (nel caso in esame, un tasso del 21%).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, atteso che il tasso di interesse pagina 5 di 9 era stato pattuito nella misura massima – e quindi determinata – del 21%. Al riguardo ritiene che tale assunto non possa essere smentito dalla circostanza che il tasso applicato sia poi stato individuato nella misura del 17%. Più precisamente, sul punto osserva che “Del resto, è evidente che la facoltà di Pt_1 modifica migliorativa della clausola relativa al saggio di interessi, essendo prevista allo scopo di concedere condizioni economiche più vantaggiose per il Cliente, non è da considerarsi nulla né a fortiori meritevole della sanzione della sostituzione con il tasso BOT”.
Con il terzo motivo, infine, censura la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cc. In particolare, l'appellante ritiene che una corretta interpretazione della pattuizione in esame avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a ritenere la clausola di determinazione degli interessi pienamente valida.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza della stessa, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dall'appellante in sede di note conclusive e ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con riferimento a tutti i motivi di gravame formulati.
Con riguardo al primo motivo, l'appellato ha rilevato che la Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999
– in ossequio alla quale sarebbe stata sufficiente la sola indicazione del limite massimo del tasso d'interesse – è inidonea a derogare alla normativa primaria (artt. 117 e 124 TUB, nonché 184 cc), poiché priva di carattere normativo.
Con riguardo al secondo e al terzo motivo, ha rilevato che l'indicazione del solo limite CP_1 massimo del tasso d'interesse non è sufficiente a far ritenere che la clausola sia determinata.
F. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 17.9.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 5.11.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni. pagina 6 di 9 1. Occorre primariamente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da i sensi dell'art. 348 bis deve essere disattesa. L'impugnazione non è né inammissibile né CP_1 manifestamente infondata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. n.
149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte, vaglio resosi necessario prima di pervenire al rigetto dell'impugnazione.
2. In sede di note conclusive, ha sollevato la questione di costituzionalità in relazione all'art. 3 Pt_1 comma 2 D.Lgs. n. 374/1999 per contrarietà agli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega. Ritiene infatti l'appellante che il legislatore delegato, con la norma censurata, abbia subdelegato al Ministero del Tesoro la disciplina di aspetti sostanziali (poi effettivamente attuata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'adozione del Regolamento attuativo n. 485/2001) in assenza di una previsione esplicita nella Legge delega.
Sul punto si deve osservare, in modo assorbente, che la questione, nel caso di specie, prima ancora che manifestamente infondata, è irrilevante ai fini del decidere.
E infatti la sentenza di primo grado non ha accertato la nullità del contratto per violazione della riserva dell'attività degli intermediari finanziari, bensì ha dichiarato la nullità parziale della sola clausola determinativa del tasso di interesse. Inoltre, parte appellata non ha svolto appello incidentale in relazione alla domanda di nullità del contratto.
La norma che ritiene illegittima, dunque, non viene in rilievo nel caso concreto e non è stata Pt_1 applicata e posta a fondamento della decisione di questo giudizio. Pertanto, la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità, nei termini suddetti, deve essere disattesa.
3. Quanto al merito, con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza poichè avrebbe omesso di considerare che la normativa applicabile ratione temporis consentiva di individuare le condizioni economiche anche nel loro limite massimo.
La doglianza è infondata.
Il tasso di interesse, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non è stato individuato nel valore massimo del 21%, con facoltà di successivo ribasso da parte di ma è stato indicato ab origine Pt_1 nell'intervallo di valori compresi tra il 13 e il 21%, senza ulteriore specificazione dei criteri per addivenire alla sua individuazione (né menzione della parte cui sarebbe spettata questa prerogativa).
L'indicazione del tasso nella misura del 17% è stata effettuata dalla ZI e comunicata alla parte in un secondo momento, quindi comunque nella fase di esecuzione del contratto, e pertanto, essendo successiva alla stipula del contratto, non può sanare il vizio genetico di indeterminatezza della clausola. pagina 7 di 9 Ancora, con riguardo al riferimento alla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, contenente le
“Istruzioni di Vigilanza per le Banche”, si deve osservare che tale documento non ha carattere normativo e pertanto non può integrare – né a fortiori derogare – le disposizioni di cui agli artt. 117,
123 TUB e 1284 c.c.
4. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
Come già osservato, il tasso di interesse è stato inizialmente indicato nell'intervallo del 13-21% e solo una volta stipulato il contratto – e quindi nella fase di esecuzione contrattuale – ha applicato in Pt_1 concreto il tasso del 17%.
Ciò non costituisce una modifica in melius, come sostiene l'appellante, poiché tale valore è superiore al minimo della forbice su cui le parti si erano accordate.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha accertato e dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi.
E infatti nella pattuizione oggetto di gravame si ravvisa anzitutto la violazione dell'art. 1284 comma 3
c.c. – che prevede l'obbligo di determinare per iscritto gli interessi in misura superiore al tasso legale – in quanto il requisito della determinazione non risulta soddisfatto dalla mera pattuizione di un intervallo tra un minimo e un massimo all'interno del quale una sola parte operi unilateralmente la scelta del tasso di interesse concretamente applicato.
Ancora, detta clausola viola l'art. 1346 c.c., non avendo le parti concordato i criteri oggettivi in base ai quali individuare il tasso concretamente applicabile compreso nella forbice pattuita né, tanto meno, la parte contrattuale che avrebbe avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione.
Da ultimo, si ravvisa il carattere vessatorio della clausola in esame, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett.
n) D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo). Ciò in quanto la pattuizione affida al professionista il compito di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della prestazione;
nel caso di specie tale momento è coinciso con la concessione del fido e l'invio della carta di credito revolving a contraente che pacificamente riveste la qualifica di consumatore. CP_1
5. Il terzo motivo è parimenti infondato.
L'appellante svolge le sue deduzioni sull'assunto che il tasso è individuato nella misura del 21% anziché dell'intervallo 13-21%. Sono dunque inconferenti i riferimenti agli artt. 1362, 1363, 1366 e
1367 c.c.
Il motivo di appello è così formulato: “si contesta l'erronea interpretazione complessiva della fattispecie in esame, non avendo il primo Giudice colto la circostanza oggettiva e documentata che il tasso di interesse accettato in sede di proposta dal Cliente era quello massimo stabilito in misura pari al 21% e, pertanto, lo stesso era chiaramente determinato”. pagina 8 di 9 Con riguardo all'art. 1362 c.c., l'utilizzo della linea di credito da parte di ttiene alla fase CP_1 esecutiva del contratto e nulla rivela sulla determinatezza della clausola in esame. Più precisamente,
l'accettazione della proposta contrattuale di del 27.12.2023 costituisce al più una nuova CP_1 proposta contrattuale, riguardante quindi un diverso contratto di apertura di credito.
Con riguardo all'art. 1363 c.c., l'appellante nuovamente sottintende – errando – che il tasso originariamente pattuito fosse quello pari al 21% e sostiene che la successiva applicazione del tasso del
17% è qualificabile come “modifica degli interessi originariamente convenuti tra le parti”.
Quanto agli artt. 1366 e 1367c.c., il richiamo alle regole codicistiche è del tutto generico, non circostanziato e inconferente.
6. Le spese di lite.
La novità della questione, relativamente alla quale non constano precedenti di legittimità e che è pervenuta in epoca recente alla cognizione della Corte di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1094/2025 così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1829/2025 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 5.11.2025
Il consigliere est.
ER HI
Il Presidente
NN GA
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
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