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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott
Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 30388/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto solo danni a cose
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), in qualità Parte_1 C.F._1
di nuda proprietaria nonchè , nato ad [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), in qualità di usufruttuario, residenti entrambi in C.F._2
Palombara Sabina alla Via Matteotti n. 54, rappresentati e difesi dall' avv. Rosa
Di Caprio (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3
suo studio in Casoria alla via Principe di Piemonte n° 55, come in atti.
ATTORI
CONTRO
in Napoli al Vico Cangiani al Mercato n°20 (CF Controparte_1
), in persona dell'Amministratore dott. P.IVA_1 Controparte_2 ( , rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Tramontano, C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di CodiceFiscale_5
quest'ultimo, in Napoli alla via dei Mille n°47, come in atti.
CONVENUTO
Conclusioni parti attrici: 1) accertare la responsabilità del convenuto sito in Napoli al Vico Cangiani al Mercato, n. 20 (C.F. CP_1
), in persona del legale rapp.te p.t. amministratore P.IVA_1 CP_2
, nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa;
2) condannare il
[...]
convenuto, sito in Napoli al Vico Cangiani al Mercato, n. 20, (C.F. CP_1
), in persona del legale rapp.te p.t. amministratore P.IVA_1 CP_2
, al risarcimento in favore degli istanti dei danni patrimoniali, sia in
[...]
relazione alle spese per le riparazioni delle opere murarie, degli impianti, ivi compresa la svalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso sino al soddisfo, il tutto nel limite massimo €
26.000,00; 3) Condannare lo stesso convenuto, come sopra citato, al pagamento in favore degli istanti, delle spese, diritti e onorario del giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge, nonchè il rimborso forfettario del 15% delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipataria.
Conclusioni parte convenuta: 1) In via preliminare dichiarare la nullità insanabile della procura alle liti di parte attrice e conseguente difetto dello “jus postulandi”, 2) Accertare e dichiarare la nullità radicale della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., in quanto carente dei requisiti essenziali indicati dall'art. 163 IV co. c.p.c., n. 3) e n. 4) e n.5); 3) Rigettare la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed indiritto, nonché generica, contraddittoria e lacunosa nella esposizione dei fatti;
4) Con vittoria di spese, compensi del presente giudizio oltre oneri come per legge.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in rinotifica del 04/05/2022 parti attrici convenivano in innanzi a questo Giudice il convenuto al fine di sentire accogliere CP_1
le seguenti conclusioni: “1) accertare la responsabilità del convenuto
sito in Napoli al Vico Cangiani al Mercato n°20 (CF CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t. , P.IVA_1 Controparte_2
nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
2) condannare il convenuto, sito in Napoli al Vico Cangiani al Mercato, n°20, CF CP_1
), in persona del legale rapp.te p.t. D' , al P.IVA_1 CP_2
risarcimento in favore degli istanti dei danni patrimoniali, sia in relazione alle spese sostenute per la riparazione delle opere murarie, degli impianti, ivi compresa la svalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso sino al soddisfo, il tutto nel limite massimo di €
26.000,00; 3) condannare lo stesso convenuto, come sopra citato al pagamento in favore degli istanti, delle spese, diritti e onorario del giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge, nonché il rimborso forfettario del 15% delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. 4) in via istruttoria chiede ammettersi CTU per la valutazione dei danni subiti dalla proprietà dell'istante per l'eliminazione ed il ripristino dello status quo ante”.
Si costituiva in giudizio il convenuto , che contestava in toto la CP_1
domanda di parte attrice e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare dell'11.10.2022 il Giudice adito rilevava la nullità della procura alle liti di parte attrici concedendo alla stessa, ai sensi dell'art. 182
c.p.c., termine perentorio fino al 15.11.2022 per la regolarizzazione della costituzione in giudizio;
tale regolarizzazione, tuttavia, avveniva solo il
22.12.2022, e pertanto oltre la scadenza del termine perentorio concesso;
peraltro non venivano dedotte ne' provate eventuali circostanze che potessero giustificare una rimessione in termini. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma, all'udienza del 27.10.2023, essendo la causa matura per la decisione veniva disposto rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025 con termine fino al 07.01.2025 per il deposito di memorie difensive scritte;
alla predetta udienza, la causa era assegnata a sentenza.
La spiegata domanda va rigettata.
Preliminarmente va rilevato che parte convenuta ha eccepito tempestivamente e ripetutamente, da ultimo anche in comparsa conclusionale, la carenza di US
OS in capo alla difesa di parte attrice.
Tale eccezione appare fondata. Parte attrice non ha infatti ottemperato tempestivamente a quanto disposto da questo Giudice, che aveva esplicitamente rilevato tale difetto di rappresentanza all'udienza del 11.10.2022 ordinando la regolarizzazione della costituzione in giudizio nel termine perentorio del 15/11/2022.
A tal riguardo l'art. 182 c.p.c dispone quanto segue:
“Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti
e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Dal momento che la regolarizzazione è intervenuta solo in data 22.12.2022, e perciò ben oltre il termine concesso, essa deve considerarsi tardiva e priva di effetti.
Ne consegue la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere dal procuratore sprovvisto di US OS.
Le spese ed onorari di causa, stante la particolarità della questione decisa e lo svolgimento del processo, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
A) Rigetta la domanda
B) spese legali compensate.
Così deciso in Napoli, 29/03/2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria