Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Valeria Guaragnella ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 11583/2022
Promossa da
, , Parte_1 Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Ancona, nonché , Parte_3 Parte_4
, , , rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Preite;
[...] Parte_5 Parte_6
ricorrenti
Contro
e rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo Pezzuto;
Controparte_1 Controparte_2
resistenti nonché
in proprio e in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I., rappresentata e difesa Controparte_3
dagli avv.ti Patrizia Aufieri e Damiana Elisabetta Maurogiovanni terza chiamata in causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato l'11.10.2022, gli odierni ricorrenti i sigg.ri Parte_1
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed esponevano di Parte_4 Parte_5 Parte_6
essere proprietari in comune e pro-indiviso dei fondi agricoli ubicati in Modugno (BA) alla Contrada
Madonna della Grotta. Deducevano che, con Delibera n. 95/2006 del 29 marzo 2006, il C.I.P.E. –
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - aveva approvato il progetto definitivo di raddoppio della tratta “Bari S. Andrea – Bitetto” nell'ambito del potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto; a seguito di tale delibera, la con Parte_7
contratto del 23.12.2003 n. 11/2001 e decreto dirigenziale n. 12/22 bis/occ del 17.07.2012, aveva autorizzato la società a occupare in via d'urgenza le aree private necessarie per i lavori, Controparte_2
tra cui quelle di proprietà comune degli odierni ricorrenti;
a tal uopo, mentre alcuni terreni venivano espropriati, altri venivano temporaneamente occupati per l'esecuzione dei lavori;
all'atto
in virtù di un successivo accordo del 2015, la aveva assunto l'onere di risarcire gli espropriati, Parte_7 stabilendo l'entità delle indennità dovute, compresa quella per l'occupazione temporanea dei terreni e per eventuali danni derivanti da interclusione dei fondi e demolizione di manufatti;
nel novembre
2020, la alla presenza di testimoni, aveva restituito i terreni temporaneamente Controparte_2
occupati, fatta eccezione per la particella identificata al foglio 24, particella 307, il cui rilascio avveniva solo il 11.01.2023; riacquisito il possesso dei fondi, i ricorrenti riscontravano la presenza di danni significativi: il frazionamento dei terreni, il degrado causato dall'abbattimento di alberi, la distruzione delle colture agricole e la presenza di rifiuti derivanti dai lavori eseguiti;
a fronte di tali danni, i ricorrenti, con ricorso notificato il 3.05.2021, chiedevano l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; l'espletamento della consulenza tecnica confermava la sussistenza di danni, tra cui l'interclusione di alcune particelle (le particelle 333 e 226), nonché la presenza di materiali di risulta (pietrame, blocchi di calcestruzzo, materiale bituminoso e plastico) sulle particelle
334, 307 e 331.
Tanto premesso, i ricorrenti, sulla base delle risultanze dell'ATP, sostenevano la violazione degli accordi intercorsi in occasione dell'occupazione temporanea, evidenziando in particolare la restituzione dei terreni in condizioni di grave incuria, la confusione tra i terreni in oggetto e l'area di rispetto stradale a causa della parziale rimozione del cordolo, l'interruzione del guard-rail in prossimità della particella 335 e l'interclusione di alcuni fondi. Quanto al requisito del periculum, i ricorrenti sottolineavano che la tardività del provvedimento di merito e il perdurare della situazione antigiuridica avrebbero comportato un ulteriore degrado dei terreni, con il conseguente deprezzamento delle proprietà. In particolare, assumevano che la mancata rimozione dei rifiuti comporterebbe un pericolo di danno ambientale e di incendi, mentre il mancato e immediato ripristino del cordolo stradale e del guard-rail costituirebbe un pericolo di confusione della particella 334 con l'area di rispetto stradale e un potenziale rischio per la circolazione stradale. Inoltre, l'interclusione delle suddette aree e la conseguente impossibilità di cura e gestione avrebbero determinato il deterioramento e la svalutazione di tali appezzamenti.
Pertanto, chiedevano, in via cautelare ed urgente, la rimozione immediata dei rifiuti presenti sulle particelle contraddistinte dai numeri 334, 331 e 307 del foglio di mappa n. 24; il ripristino del cordolo a confine tra la particella 334 e la strada provinciale 110; il ripristino del guard-rail della S.O. 110 in prossimità del confine della particella 335; il passaggio provvisorio a favore degli istanti sul fondo identificato dalla particella 307, al fine di consentire l'accesso al fondo della particella 331, attualmente intercluso;
il passaggio provvisorio sul fondo identificato dalla particella 335, espropriato dai resistenti, per consentire l'accesso degli istanti ai fondi delle particelle 3, 338 e 337, o, in alternativa, qualora tale opportunità non fosse concessa dalla R.F.I., nelle modalità indicate dal CT, ing. nella relazione allegata all'A.T.P. iscritta al n. 5451/2021 R.G. del Tribunale Persona_1
di Bari;
infine, hanno richiesto il passaggio provvisorio sulla particella 335, espropriata dai resistenti, per consentire agli istanti di accedere ai fondi identificati dalle particelle 333 e 226. Con condanna dei resistenti al pagamento delle spese relative alla fase cautelare.
A sostegno delle proprie istanze afferenti all'affermazione del diritto al passaggio provvisorio, i ricorrenti argomentavano che, la natura costitutiva del successivo giudizio di merito avente ad oggetto la costituenda servitù coattiva di passaggio, non osterebbe alla tutela innominata ex art. 700 c.p.c.
Infatti, in sede cautelare quel che si domanda non è l'anticipazione di un provvedimento avente natura costitutiva, come la costituzione della servitù di passaggio, che si avrà con il passaggio in giudicato della sentenza di merito, ma solo i suoi effetti materiali ossia l'anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali alla pronuncia costitutiva, e così segnatamente l'anticipazione dell'ordine al proprietario del fondo servente di consentire il passaggio sul suo fondo.
Il giudice con provvedimento del 14.10.2022, non ravvisando i presupposti per provvedere inaudita altera parte, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 12.12.2022 abilitando l'istante alla notifica di controparte.
Si costituivano i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso. In via pregiudiziale, eccepivano l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere il passaggio provvisorio sulle particelle occupate, poiché anticipatorie degli effetti di una sentenza costitutiva di un diritto reale (servitù di passaggio) ancora inesistente e, di conseguenza, non tutelabile in sede cautelare. A sostegno dell'eccezione di inammissibilità, evidenziavano che la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando, stante l'impossibilità del provvedimento cautelare di anticipare gli effetti propri di una decisione di merito.
Nel merito, i resistenti eccepivano l'assenza dei presupposti per la tutela invocata, evidenziando l'infondatezza della domanda. In particolare, sottolineavano che, al momento della riconsegna delle particelle 3, 334, 337 e 338 (avvenuta in data 11 novembre 2020), i terreni risultavano pianeggianti e privi di residui di lavorazione o materiali edili, circostanza che risultava dal verbale di riconsegna, redatto alla presenza di testimoni;
aggiungevano poi che, quanto alla particella 334, lo stato dei luoghi era stato ripristinato rispetto all'epoca dell'ATP, mediante la rimozione dei rifiuti. Ritenevano inoltre priva di fondamento la domanda cautelare avente a oggetto il cordolo stradale e il tratto di guard-rail, poiché la demolizione del cordolo era già stata indennizzata in virtù del “Verbale di Accordi” del
6.7.2015 (doc. n. 14), mediante il riconoscimento di € 46.738,80 a favore dei ricorrenti, mentre il guard-rail mancante sarebbe stato ripristinato conformemente alle previsioni progettuali.
Relativamente alla richiesta di costituzione di passaggi provvisori, i resistenti escludevano qualunque ipotesi di fondi interclusi.
Infine, e eccepivano la carenza del requisito del periculum in mora, Parte_7 Controparte_2
osservando che il rilevante intervallo tra la presunta violazione e la proposizione del ricorso contrasterebbe con l'imminenza del pregiudizio, lasciando presumere un atteggiamento di tolleranza incompatibile con la pretesa urgenza. A ulteriore conferma, rilevavano che il danno dedotto avrebbe natura esclusivamente patrimoniale (degrado e svalutazione dei terreni), circostanza non riconducibile alla tipologia di urgenza richiesta per la tutela cautelare.
Ad ogni buon conto, i resistenti rappresentavano la necessità della chiamata in causa dell'A.T.I., precisando che i lavori oggetto delle doglianze attoree rientravano in un appalto integrato disciplinato dalla Convenzione n. 21/2011 del 15 dicembre 2011 e dal 1° A.I.M. n. 1/2013 del 9 gennaio 2013, e che le opere erano state affidate in appalto all'A.T.I. composta da (capogruppo Controparte_4
mandataria), ed (mandanti), responsabile dello sviluppo del Controparte_5 Controparte_6 progetto e dell'esecuzione dei lavori.
Pertanto, i resistenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva nei loro confronti: in particolare, assumevano che l' avrebbe agito unicamente in nome e per conto di quale Controparte_2 Parte_7
mandataria con rappresentanza, con la conseguenza che ogni effetto del suo operato graverebbe direttamente su quest'ultima, in quanto unico soggetto pubblico concessionario nel contesto della realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. In tale veste l' non potrebbe essere ritenuta Controparte_2
responsabile delle doglianze lamentate. In tal senso, i resistenti richiamavano il consolidato orientamento secondo cui, in ipotesi di “avvalimento dell'ufficio”, come nel caso di specie, la funzione amministrativa resta in capo al soggetto pubblico che utilizza gli uffici di altro ente, permanendo in capo allo stesso la relativa responsabilità.
Riguardo al difetto di legittimazione passiva di osservavano che tutte le contestazioni Parte_7
formulate dai ricorrenti si riferivano alla fase di gestione contrattuale e, in particolare, alle responsabilità dell'A.T.I. nell'esecuzione dei lavori, da cui sarebbero scaturiti i danni ai fondi. Il contratto di appalto prevedeva, infatti, a carico dell'appaltatore, sia l'esecuzione delle opere sia lo sviluppo del progetto esecutivo, rimettendo esclusivamente a quest'ultimo ogni eventuale criticità dovuta a carenze progettuali e stabiliva che la manutenzione degli accessi alle proprietà pubbliche e private interessate da tutti i cantieri di lavoro fosse un onere esclusivo dell'appaltatore. L'esenzione della da ogni responsabilità, secondo i resistenti, sarebbe corroborata Parte_7 dall'art. 165, commi 2 e 3, D.P.R. 207/2010 e dai principi in materia di responsabilità risarcitoria nell'appalto, che attribuiscono all'esecutore ogni responsabilità per i danni causati a opere, ambiente, persone o cose durante l'esecuzione, ponendo a carico di quest'ultimo anche gli oneri di ripristino o risarcimento derivanti dalla mancata, tardiva o inadeguata adozione dei necessari provvedimenti.
Con provvedimento del 19.4.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.1.2023 fissava l'udienza del 18.9.2023 ai fini della citazione del terzo, e disponeva l'audizione dell'Ing. incaricato degli accertamenti in sede di ATP. Persona_1
Si costituiva la – in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. ( ed Controparte_3 Controparte_5
– depositando memoria il 15.10.2023 e chiedendo il rigetto del ricorso. In Controparte_6 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande di passaggio provvisorio, aderendo alla tesi delle altre resistenti circa l'indebita anticipazione degli effetti costitutivi che deriverebbe dall'utilizzo del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Quanto al fumus, la osservava che le richieste avanzate dai ricorrenti apparivano Controparte_3
anacronistiche e prive di adeguato fondamento, riguardando questioni ormai superate, alle quali l'A.T.I. aveva già posto rimedio intervenendo a ripristinare lo stato dei luoghi. Sottolineava che il materiale rinvenuto sulla predetta particella 331 era costituito da cumuli di plastica e, pertanto, non derivante dalle lavorazioni edili, né connesso o collegato all'appalto in questione. Ne derivava che fosse verosimile che tali rifiuti fossero stati dispersi dalla sede stradale, e che il fatto dannoso fosse conseguenza di una condotta abnorme di terzi, avente carattere di eccezionalità, imprevedibilità rispetto alla quale non poteva essere ascritta alcuna omissione degli obblighi di vigilanza all'A.T.I. appaltatrice, che aveva comunque provveduto a delimitare l'area di cantiere. Inoltre, precisava che tale unità immobiliare non risultava oggetto di occupazione temporanea ed era rimasta sempre nella disponibilità delle parti ricorrenti o del relativo affittuario.
Quanto al periculum in mora, evidenziava la carenza di prova di un effettivo pericolo di danno imminente, la cui urgenza sarebbe comunque incompatibile con l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra l'asserito pregiudizio e la proposizione della domanda cautelare.
Relativamente alle servitù di passaggio, sottolineava che la normativa di riferimento, oltre a presupporre la reale interclusione del fondo, richiede la dimostrazione di un vantaggio per l'attività produttiva del fondo dominante e non una semplice maggiore comodità, allegazione che risulterebbe del tutto carente nella specie.
Nel merito, escludeva ogni responsabilità a suo carico, poiché difetterebbero i presupposti dell'illecito, del danno e del nesso eziologico. Eccepiva, altresì, la propria estraneità all'oggetto del giudizio, evidenziando che le procedure espropriative e di occupazione temporanea delle aree necessarie per l'esecuzione dell'appalto erano state curate e poste in essere direttamente da in nome e per conto della in virtù di quanto Controparte_2 Controparte_1 disposto dall'art. 17 dell'atto di Convenzione n. 21/2011, e pertanto il proprio coinvolgimento nelle pretese di risarcimento o di costituzione di servitù, sarebbe privo di fondamento giuridico.
Con ordinanza del 19 dicembre 2023, il Giudice, rilevato che i resistenti avevano riferito intervenute modifiche dello stato dei luoghi, in particolare la rimozione dei rifiuti pericolosi e il superamento dell'interclusione tramite un accesso diretto dalla S.P. 110, riteneva indispensabile disporre una consulenza tecnica d'ufficio. A tal fine, veniva nominato l'Ing. incaricato di Persona_1 verificare, tra l'altro, l'assenza di materiali di risulta nocivi per l'ambiente, il ripristino del cordolo e del guardrail lungo la S.P. 110 e l'effettivo superamento dell'interclusione dei fondi grazie al varco esistente;
il Consulente depositava la relazione definitiva con le deduzioni alle osservazioni delle parti in data 12.06.2024.
Dopo un rinvio concesso per la discussione, in data 3.2.2025 il giudice si riservava.
Preliminarmente, si ritiene che sussista la legittimazione passiva sia di che di Controparte_2 Pt_7
Invero, emerge dai verbali di immissione in possesso del 4 ottobre 2012 e del 26 ottobre 2012,
[...] con documento integrativo, che ha proceduto all'esecuzione del decreto di occupazione Controparte_2 di urgenza, entrando nell'immediato possesso dell'immobile oggetto della procedura e sottoscrivendo, tramite un proprio procuratore, il documento integrativo del 26 ottobre 2012. In tale sede, l' si è impegnata a restituire integre le particelle di terreno occupate temporaneamente, CP_2
in tal guisa, assumendo un'obbligazione diretta nei confronti delle parti ricorrenti. Allo stesso modo, anche con il verbale di accordo del 2015, all'art. 6, ha assunto l'onere di indennizzare Parte_7 gli espropriati, fissando l'ammontare delle indennità e prevedendo il riconoscimento di ulteriori compensi in caso di eventuali future interclusioni dei fondi. Pertanto, risulta evidente che i ricorrenti hanno intrattenuto rapporti diretti esclusivamente con e le quali hanno Controparte_2 Parte_7
curato direttamente le procedure espropriative e di occupazione temporanea delle aree necessarie per l'esecuzione dell'appalto, essendo quindi le uniche parti legittimate passivamente. In tal senso, non rivestono alcuna rilevanza, nella presente sede, i principi relativi alla responsabilità in materia di appalti né il contenuto del contratto di appalto sottoscritto dalle resistenti con l'A.T.I. Appaltatrice, poiché tale contratto disciplina esclusivamente i rapporti interni tra le parti stipulanti e non influisce sui rapporti con i terzi ricorrenti. Per contro, nessuna responsabilità può essere attribuita alla terza chiamata in causa, ovvero l'A.T.I. Appaltatrice, che risulta estranea all'oggetto dell'odierno giudizio.
In ordine alla richiesta di rimozione dei rifiuti dalle particelle 334, 331 e 307, si osserva che, in data
18 settembre 2023, l'Ing. (già designato in sede di accertamento tecnico Persona_1
preventivo, procedura R.G. n. 5415/2021) è stato ascoltato per fornire chiarimenti, e ha dichiarato che, in occasione dell'ultimo sopralluogo effettuato in data 17 gennaio 2022, erano presenti rifiuti sulle particelle 334 e 331. In seguito alle ulteriori verifiche eseguite in sede di CT, il Consulente ha accertato che, sulla particella 334, i materiali nocivi sono stati rimossi, mentre sulla particella 331 persiste la presenza di residui pericolosi per l'ambiente. Tale riscontro conferma la fondatezza delle affermazioni dei ricorrenti e sottolinea l'urgenza di porre rimedio a tale situazione.
Sul punto, sono prive di rilievo giuridico le contestazioni delle resistenti e del terzo chiamato, che hanno rimarcato che tale unità immobiliare non fosse oggetto di occupazione temporanea, e sarebbe rimasta sempre nella disponibilità dei ricorrenti, e che i materiali rinvenuti sulla particella 331 sarebbero costituiti da cumuli di plastica, quindi, non derivanti dalle lavorazioni edili né connessi all'appalto in questione. Invero, giova evidenziare, per un verso, che i ricorrenti non avevano accesso diretto alla particella 331, la quale risultava interclusa dalla particella 307 occupata dalle resistenti fino al gennaio 2023; per altro verso, la natura e la provenienza dei rifiuti non è determinante ai fini della responsabilità, essendo comunque onere delle resistenti vigilare sulla particella occupata e prevenire l'uso improprio degli spazi (anche da parte di terzi), in quanto tenute a garantirne la sorveglianza e la custodia.
Ne consegue che, alla luce della comprovata pericolosità ambientale dei rifiuti, si configura un concreto e specifico rischio di danni non patrimoniali, che incidono direttamente sulla salubrità dell'ambiente, con caratteristiche di imminenza e irreparabilità. Tale situazione impone alle resistenti, in solido tra loro, l'obbligo di provvedere senza indugi alla rimozione integrale del materiale residuo, essendo tenute a garantire l'integrità e la cura dei terreni anche occupati indirettamente, come nella specie la particella 331, con l'obbligo di preservarli da danni e deterioramenti. La domanda va, pertanto, accolta in parte qua.
Passando alla richiesta di costituzione di un passaggio provvisorio sul fondo della particella 307, occupato temporaneamente dalla al fine di consentire l'accesso al fondo di cui alla Controparte_2
particella 331, il passaggio provvisorio sulla particella 335, espropriato dai resistenti, al fine di consentire agli istanti di accedere ai fondi delle particelle 3, 338 e 337, nonché per permettere l'accesso ai fondi delle particelle 333 e 226, preliminarmente, giova ricordare che, secondo l'insegnamento della Consulta, la ratio dell'art. 700 c.p.c. è quella per cui “la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione” (cfr. Cort. Cost., n. 190/1985), dovendosi così evitare, attraverso un provvedimento atipico provvisorio e urgente, che un pregiudizio “imminente e irreparabile” possa conculcare il diritto della parte. Tuttavia, fin dell'entrata in vigore della norma in esame, autorevole dottrina ammoniva circa l'opportunità di incidere sulla sfera giuridica di un soggetto tramite un provvedimento, anche di natura anticipatoria, il quale si basava sulla plausibilità del diritto fatto valere dal ricorrente e non su un definitivo accertamento giudiziale. Questa esigenza risulta di esiziale rilievo nel caso in cui la sentenza di merito richiesta sia una sentenza di natura costitutiva, come nel caso di specie.
Invero, si è a lungo dibattuto circa l'ammissibilità di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. anticipatorio degli effetti di una sentenza costitutiva. Secondo un primo negativo orientamento, un siffatto provvedimento perderebbe i requisiti propri della funzione cautelare, strumentalità e provvisorietà, posto che gli effetti materiali della sentenza costitutiva sarebbero interamente esauriti in fase cautelare. Ed ancora, se il diritto si costituisce ex nunc con il passaggio in giudicato della sentenza di merito, ciò vuol dire che in fase cautelare non vi è propriamente un diritto da tutelare, ma il solo diritto potestativo ad attuazione giudiziale, ossia, come incisivamente definitivo da autore dottrinale,
“un potere di azione costitutiva”, il quale trova immediata attuazione tramite la proposizione dell'azione giudiziale di merito (arg. ex Tribunale Cuneo 19 aprile 2012). Si contrappone altro orientamento che ammette l'adozione di provvedimenti urgenti ex art. 700 c.p.c. a fronte di una sentenza costitutiva (cfr. ex multis in materia di servitù Tribunale Genova 27/04/2007; Tribunale
Mantova 4 novembre 2014). Infatti, “[…] relativamente alle sentenze costitutive, è possibile affermare che il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto la salvaguardia o l'anticipazione del provvedimento costitutivo in sé e per sé considerato, bensì l'adozione di una cautela con riferimento alla statuizione consequenziale alla pronuncia costitutiva. […] Tale tutela cautelare non può, dunque, generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - ma essa può risolversi tuttavia nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico.” (così Cort.
Cass., n. 24939/2019).
Tanto premesso, risulta evidente che la concessione di un siffatto provvedimento debba essere corroborata da un rigoroso scrutinio circa il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Quanto al primo requisito, i ricorrenti hanno precisato che, a seguito della consegna da parte di CP_2
della particella 307 (come risulta dal verbale di udienza del 23 gennaio 2023), la particella 331 non risulta più interclusa. Pertanto, gli istanti insistono per la costituzione di una servitù di passaggio tramite la particella 335, al fine di consentire l'accesso alle aree delle particelle 333 e 326, nonché alle particelle 3, 338 e 337. A tal proposito, i ricorrenti evidenziano che si era impegnata a Controparte_2
restituire le particelle di terreno occupate temporaneamente, assicurando che nessuna porzione dell'intero fondo Madonna della Grotta sarebbe rimasta interclusa o inaccessibile (cfr. documento integrativo del 26 ottobre 2012); inoltre, la aveva assunto l'onere di indennizzare gli Parte_7
espropriati in caso di future interclusioni dei fondi, riconoscendo in tal modo la sussistenza dell'obbligo di adempiere a tale responsabilità nei confronti degli istanti (cfr. verbale di accordo del
2015).
Tuttavia, il CT nominato, già in sede di ATP, aveva dato atto della presenza di accessi alternativi per quanto riguarda la viabilità nelle particelle 338, 3 e 337, senza la necessità di attraversare i fondi occupati.
Quanto invece all'accesso alle particelle 333 e 226, il Consulente ha evidenziato che tali particelle sono attualmente raggiungibili esclusivamente attraverso un percorso tortuoso di 5,2 km rispetto alle particelle possedute, utilizzando una strada provinciale che comporta il transito su terreni di proprietà di terzi, estranei alla controversia in oggetto. Dunque, allo stato, le particelle 333 e 226 risultano intercluse per la mancanza del diritto di passaggio sulle proprietà di terzi.
Detto finora del fumus bonis iuris, la domanda deve ritenersi tuttavia carente quanto al requisito del periculum in mora. Infatti, la società ricorrente si è limitata a prospettare l'impossibilità di coltivare i fondi, con il pericolo che, nelle more del processo di merito, i terreni subiscano danni irreparabili con conseguente deprezzamento.
Tuttavia, il danno derivante dalla mancata coltivazione e svalutazione dei terreni risulta privo del requisito dell'imminenza e dell'irreparabilità, trattandosi di un danno di natura economica suscettibile di risarcimento. Inoltre, il considerevole lasso di tempo intercorso tra il fatto lesivo del diritto
(l'interclusione postulata, risalente all'occupazione del mese di ottobre 2012 o, al più tardi, all'inizio dei lavori nel mese di marzo 2014) e la proposizione del ricorso, depositato circa dieci anni dopo, induce a escludere la sussistenza del requisito dell'urgenza richiesto ai fini dell'accoglimento del ricorso in oggetto. Da ultimo, il rischio di un aggravamento dello stato del bene non risulta ex se sufficiente per accordare un provvedimento ex art. 700 c.p.c. perché questo, giustapponendosi ad una domanda di merito costitutiva, ne anticiperebbe gli effetti materiali, comportando un grado di invasione della sfera giuridica della controparte tale da poter essere giustificato solo da un elevato pregiudizio imminente ed irreparabile, assente nel caso di specie. La domanda va, pertanto, rigettata.
Le medesime considerazioni vanno estese alle domande relative al ripristino del cordolo stradale situato al confine tra la particella 334 e la S.P. 110, nonché al guard-rail della stessa S.P. 110 in prossimità del confine della particella 307. Invero, sebbene, con relazione del 12 aprile 2024, il C.T.U. abbia accertato l'interruzione del cordolo per una lunghezza di circa 70 ml e la mancanza del guard- rail per circa 40 ml, non risulta fornita la prova di un periculum concreto e specifico da cui discenderebbe l'urgenza del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. In particolare, i ricorrenti si sono limitati a individuare il rischio nel ritardo del ripristino del cordolo e della barriera di sicurezza stradale, nella confusione della particella 334 con l'area di rispetto stradale e a postulare un pericolo connesso alla circolazione stradale. Ebbene, quanto all'interruzione del cordolo, la supposta confusione risulta essere apodittica e generica. Va precisato che sul punto, le considerazioni relative all'interpretazione dell'art. 6 del "Verbale di Accordi" sottoscritto in data 6 luglio 2015, con cui la avrebbe assunto l'onere di indennizzare i proprietari dei terreni in caso di demolizione Parte_7
dei manufatti e al campo applicativo della conseguente rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, vanno considerate ultronee e inconferenti.
Quanto alla mancanza del guard-rail - in disparte ogni considerazione in merito alla conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e allegato alla Convenzione stipulata tra la Parte_7
e l'A.T.I. appaltatrice, questioni estranee al thema decidendum del presente procedimento - si rileva che il pericolo derivante dalle carenze strutturali in materia di sicurezza stradale, pur se evidenziato dal C.T.U. e dalla diffida pervenuta ai proprietari tramite Autostrade per l'Italia S.p.A. in data 26 gennaio 2021, non configura un rischio individuale direttamente riferibile ai ricorrenti. Invero, il pericolo è di natura generica, riguardante la collettività, e non può pertanto giustificare l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., il quale presuppone una situazione di periculum in mora specifico e individuale, connesso a un danno imminente e concreto per i ricorrenti stessi;
si configura, pertanto, la carenza di interesse a ricorrere in merito a tale aspetto, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
applicati gli artt. 700 e 669-septies, comma 2 c.p.c.; ordina a e in solido tra loro, la rimozione immediata dei rifiuti Parte_7 Controparte_2
riscontrati sulla particella di terreno contraddistinta dal n. 331 del foglio di mappa n. 24 del NCT del
Comune di Modugno in C.da Madonna della Grotta;
rigetta le restanti domande avanzate dai ricorrenti;
spese compensate.
Si comunichi.
Bari, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Guaragnella